Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
DECRETO 12 aprile 2002 |
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Delegato per il coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile"; Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater della predetta legge n. 401/2001, concernenti la Commissione nazionale dei grandi rischi, per la cui costituzione, organizzazione e funzionamento si rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali e ritenuto che la Commissione in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno; Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle predette disposizioni, allo scopo di consentire il concorso della comunita' scientifica alla corretta ed efficace impostazione delle diverse problematiche concernenti la protezione civile; Decreta: Art. 1. Costituzione 1. E' costituita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di seguito denominata Commissione, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo del Dipartimento stesso in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. |
| Art. 2. Composizione 1. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, m mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile. 2. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3. |
| Art. 3. Sezioni 1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni: Sezione I - Rischio sismico; Sezione II - Rischio vulcanico; Sezione III - Rischio idrogeologico; Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico; Sezione V - Rischio trasporti, attivita' civili e infrastrutture; Sezione VI - Rischio incendi boschivi; Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario; Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica. 2. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e al Dipartimento della protezione civile. 3. Ciascuna sezione e' composta da un presidente e da nove esperti. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno. 5. Il coordinamento delle attivita' delle sezioni e assicurato dall'ufficio di presidenza della Commissione, costituito dal presidente e dal vice presidente della Commissione nonche' dall'esperto in problemi di protezione civile e dall'esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominati componenti della Commissione stessa. |
| Art. 4. Modalita' organizzative e di funzionamento 1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione. 2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed operano con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorita' ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti. 3. La Commissione e le sezioni durano in carica tre anni. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive. 4. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di piu' sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari. 5. I risultati delle attivita' poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per le conseguenti valutazioni. 6. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile puo' richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonche' di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti. 7. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della Commissione. 8. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attivita' da svolgere in localita' diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo per la protezione civile. |
| Art. 5. Abrogazione 1. Il decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 429, e' abrogato. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2002 Il Ministro: Scajola |
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