Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 12 aprile 2002 |
Ulteriori disposizioni per far fronte alle conseguenze del crollo verificatosi il giorno 11 novembre 1999 nella citta' di Foggia. (Ordinanza n. 3195). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1999, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Foggia fino al 31 dicembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Foggia fino al 31 dicembre 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Foggia fino al 30 giugno 2002; Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 3017 del 12 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 1999, n. 3065 del 12 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 18 luglio 2000, n. 3139 del 7 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 2001; Vista la nota n. 87130 del 26 novembre 2001, con la quale il sindaco di Foggia ha manifestato l'esigenza di definire gli interventi avviati in attuazione di quanto disposto dall'ordinanza n. 3065 del 12 luglio 2000, cosi' come modificata dall'ordinanza n. 3139 del 7 giugno 2001; Ritenuto che alcune delle esigenze rappresentate dal sindaco di Foggia, nella citata nota del 26 novembre 2001, siano meritevoli di accoglimento; Acquisita l'intesa con la regione Puglia con nota del 20 marzo 2002; Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il comma 5, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3065/2000, introdotto con il comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3139/2001, e' soppresso e sostituito dai seguenti: "5. Ai proprietari, loro eredi o aventi diritto, delle unita' abitative dell'edificio di viale Giotto n. 120, andato distrutto l'11 novembre 1999, e' concesso un contributo per la nuova costruzione, ovvero per l'acquisto, di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile pari a quella dell'unita' abitativa andata distrutta e comunque non superiore ai 200 mq. 6. Ai proprietari, loro eredi o aventi diritto di unita' immobiliari non adibite a civile abitazione presenti nell'edificio di cui al comma 5, e' concesso un contributo per l'acquisto di una unita' immobiliare di superficie utile pari a quella dell'unita' andata distrutta. 7. I soggetti aventi diritto al contributo devono presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda al comune di Foggia, contenente i requisiti richiesti per accedere al contributo medesimo; nella domanda deve essere altresi' specificato, ai sensi del precedente comma 5, a quale tipologia di contributo il soggetto intende accedere. 8. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono commisurati ai valori commerciali posseduti al momento del crollo dalle unita' immobiliari distrutte, determinati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazionedella presente ordinanza dall'ufficio provinciale di Foggia dell'Agenzia del territorio ex ufficio tecnico erariale, previa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile. 9. Il contributo di cui ai commi 5 e 6, in caso di acquisto di nuova unita' immobiliare, viene erogato in ragione del 10% alla firma del compromesso, del 30% alla firma del rogito notarile di compravendita, e del 60% alla registrazione dell'atto presso l'ufficio del registro. In caso di nuova costruzione, viene erogato in ragione del 10% all'emissione della concessione edilizia, del 10% al concreto inizio dei lavori, del 70% durante i lavori con importi proporzionali al 30%, 60% e 100% dell'importo totale dei lavori e del restante 10% all'atto del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Il comune di Foggia vigila sull'andamento e la regolarita' dei lavori. 10. Non si da' luogo al contributo a favore dei soggetti aventi diritto di cui ai commi 5 e 6 qualora, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli stessi non abbiano dato concreto avvio ad attivita' volte alla ricostruzione ovvero all'acquisto delle relative unita' immobiliari, fatta eccezione per coloro che siano in possesso di documentata istanza di rinvio da concedersi con provvedimento sindacale per un periodo prorogabile non superiore a sei mesi; ove ricorrano le predette ipotesi si intende tacitamente espressa da parte degli aventi diritto la irrevocabile e definitiva rinuncia ad ogni forma contributiva. 11. L'area di sedime su cui sorgeva il palazzo crollato di viale Giotto n. 120 diventa proprieta' del patrimonio indisponibile del comune di Foggia all'atto di erogazione della prima rata dei contributi e secondo le quote-parte ideali dei soggetti aventi diritto al contributo. 12. Il termine per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del palazzo di viale Giotto n. 132 e' prorogato di diciotto mesi, rispetto al termine iniziale di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3065/2000. |
| Art. 2. 1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3065/2000 e' prorogato fino al 30 giugno 2002. La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2002 Il Ministro: Scajola |
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