Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 marzo 2002 |
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea "Partitissima". |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea; Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183; Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133; Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Partitissima" in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. E' indetta con inizio dal 5 aprile 2002 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Partitissima". |
| Art. 2. Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto ed immagini ispirate al gioco del calcio. Nella parte centrale del biglietto e' presente un rettangolo delimitato, in alto, dalle scritte "La tua squadra" e "Squadra avversaria". Al centro di detto rettangolo sono raffigurati sei palloni, ricoperti di speciale vernice asportabile, che celano il punteggio realizzato dalle due squadre in tre ipotetiche partite; per ognuna delle tre partite e' presente un'area, ricoperta anch'essa da vernice asportabile, contraddistinta dalla scritta "premio" che cela l'importo vinto nel caso che "La tua squadra" abbia realizzato piu' gol di quella avversaria. Al centro del biglietto, nella parte inferiore, e' inoltre stampata altra area, che raffigura un pallone, ricoperta di vernice asportabile, delimitata dalla scritta "Supergol". Nella parte inferiore del lato sinistro del biglietto e' impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; sotto la numerazione sono, inoltre, presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello piu' grande con la scritta "attenzione non grattare qui", destinato al codice di validazione, quello piu' piccolo, contrassegnato dalla scritta "non grattare", contiene i codici di validazione per i rivenditori. Nella parte inferiore destra del biglietto sono indicate le norme regolamentari del gioco. Nella parte posteriore del biglietto e' riportato il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalita' per ottenerne il pagamento. |
| Art. 3. Il prezzo di ciascun biglietto e' di 1,50 euro. |
| Art. 4. Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area delle tre partite. Se in una delle partite "La tua squadra" ha segnato piu' gol della "Squadra avversaria" si vince il premio corrispondente. Successivamente si deve grattare il pallone nell'area di gioco "Supergol" e scoprire un numero, quindi sommare tutti i gol realizzati dalle due squadre in tutte e tre le partite. Se la somma totale corrisponde al numero trovato sotto il pallone nell'area "Supergol" si vince il premio corrispondente. |
| Art. 5. La massa premi ammonta a 25.860.000,00 euro suddivisa nelle seguenti categorie di premi: 1a categoria: n. 4 premi di Euro 250.000,00; 2a categoria: n. 4 premi di Euro 25.000,00; 3a categoria: n. 160 premi di Euro 5.000,00; 4a categoria: n. 760 premi di Euro 1.000,00; 5a categoria: n. 80.000 premi di Euro 50,00; 6a categoria: n. 160.000 premi di Euro 25,00; 7a categoria: n. 1.120.000 premi di Euro 5,00; 8a categoria: n. 6.400.000 premi di Euro 1,50. |
| Art. 6. Il pagamento dei premi di 1a, 2a, 3a e 4a categoria va richiesto all'Aamministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente. I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato. I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della vincita. I biglietti vincenti i premi di 5a, 6a, 7a e 8a categoria devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta "non grattare" che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovra' essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra' essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Per i premi di 5a, 6a, 7a ed 8a categoria si prescinde dalle suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto. |
| Art. 7. Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5. |
| Art. 8. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 25 marzo 2002 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 156 |
|
|
|