IL RETTORE Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000; Visto il decreto 31 ottobre 2000 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica concernente l'autorizzazione all'Universita' non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste, istituita in attuazione dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, dello statuto di Ateneo il quale dispone che la revisione dello statuto stesso e' proposta dal consiglio dell'Universita' o dal senato accademico ed e' deliberata dai due organismi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti; Visto, in particolare, l'art. 46, comma 1, dello statuto di Ateneo, concernente le disposizioni transitorie applicabili alla prima fase di attuazione dello statuto stesso; Vista la delibera del consiglio dell'Universita' n. 11, del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche allo statuto di Ateneo (art. 9, comma 2; art. 12, comma 2, lettera g); art. 37, comma 2)"; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, prot. n. 924, in data 22 marzo 2002, da cui risulta che le modifiche sopra richiamate sono esenti da rilievi; Ritenuto di dover procedere all'emanazione delle modifiche suddette; Decreta: 1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto di Ateneo: a) all'art. 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il regolamento didattico di Ateneo, gli altri regolamenti di Ateneo e i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'Universita', salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione."; b) all'art. 12, comma 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "nomina, con decreto del presidente, il rettore, su una rosa di tre nominativi proposta dal senato accademico, e composta da professori di prima fascia dell'Universita' e da almeno uno scelto al di fuori dell'Universita' della Valle d'Aosta tra personalita' di alto valore culturale e scientifico riconosciuto a livello internazionale;"; c) all'art. 37, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "I professori di ruolo sono nominati dal consiglio dell'Universita', su proposta dei consigli di dipartimento e approvazione da parte del senato accademico. Il relativo provvedimento esecutivo e' disposto con apposito decreto del rettore. Nel caso il consiglio dell'Universita' ritenga di non procedere alla nomina, si da' luogo alla stessa solo se il senato accademico la riapprovi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il consiglio di dipartimento procede a nuova proposta". 2. Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Aosta, 4 aprile 2002 Il rettore: Carluccio |