Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 marzo 2002
Rideterminazione del tariffario delle operazioni di facchinaggio in vigore nella provincia di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Ferrara

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio";
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, costituite con decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, e decreto direttoriale del 20 aprile 1997, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della abrogata legge n. 407 del 3 maggio 1955;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'Osservatorio provinciale sulle attivita' di facchinaggio, costituitosi presso questo ufficio in data 16 marzo 1995, e riunitosi nelle date 4 dicembre 2001 e 13 febbraio 2002;
Visto il precedente decreto adottato dal direttore della direzione provinciale del lavoro di Ferrara in data 22 dicembre 1999;
Ritenuto necessario rinviare l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2003, in base alle rilevazioni dei necessari elementi da effettuarsi nell'ultimo quadrimestre 2002;
Considerati gli indicatori economici quali: 1) il tasso di inflazione programmato per l'anno 2002, come rilevato dal documento di programmazione economica e finanziaria pari all'1,7%; 2) l'incremento dei costi per oneri contributivi stimato nell'1,7%; 3) l'incidenza degli oneri IRAP stimati nell'1,3%;
Decreta:
1. Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ferrara, vengono incrementate, per l'anno 2002, con decorrenza dalla data del presente decreto, del 4,7% come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.
2. Le tariffe sono da considerarsi comprensive degli oneri contributivi e non di quelli fiscali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia dall'11 marzo 2002.
Ferrara, 11 marzo 2002
Il direttore provinciale: De Rogatis
 
Allegato Tabelle delle tariffe minime delle operazioni di facchinaggio di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, per la provincia di Ferrara in vigore dall'11 marzo
2002 al 31 dicembre 2002.
Art. 1.
Operazioni di carico e scarico Merci in sacco:
concimi - sementi, cruscami in genere;
calcionamide, scorie thonas e altri prodotti nocivi;
riso o risone ai magazzini;
zucchero;
polpe secche, energetici;
farine presso panifici;
farine in genere;
farine presso mulini da scivolo a veicolo;
granone;
calce, gesso e cemento;
sale;
patate o cipolle;
polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico;
spostamenti nell'ambito del magazzino;
pesatura;
vuotatura;
insaccatura e legatura;
pesatura, vuotatura e accatastamento. Fusti e damigiane:
fusti, damigiane, fiaschi in genere;
fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli. Merce ortofrutticola:
accatastabili da kg 7 e oltre;
padelle;
fragole;
frutta in casse;
frutta in casse con vuotatura;
patate o cipolle in casse;
patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a kg 10;
cocomeri o meloni;
uova in casse o accatastabili;
frutta in casse da magazzino a frigo;
frutta da veicolo a frigo. Combustibili solidi e liquidi:
carbone minerale alla rinfusa;
carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura;
carbone in mattonelle;
fusti di albero in catasta;
ceppi di albero;
legna da stufa o ciocchette;
legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine;
canestri kerosene da kg 20. Merci varie:
paglia o foraggi pressati;
stracci di carta da macero;
marmi maneggiabili fino a q.li 1;
marmi maneggiabili oltre q.li 1;
travi in ferro;
rottami in ferro;
rete metallica o filo spinato;
ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura;
macchinario in genere o bobine a mezzo grue;
macchinario in genere con sovraccarico;
macchine operatrici agricole;
sale alla rinfusa;
granone alla rinfusa;
riso o risone alla rinfusa entrata;
riso o risone alla rinfusa uscita;
orzo alla rinfusa;
mangimi o sementi in confezione a kg 10;
rotoli di polietilene;
tela in balle;
legname (tavolazze, morellame, travi, filagne);
manufatti in cemento;
prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a kg 20;
insetticidi e detersivi in scatole fino a kg 20;
ghiaccio con stivaggio;
acque minerali, vini bibite in casse;
tabacco in scatole;
sacchi vuoti per ogni collo;
casse vuote;
tabacco in casse;
sale in scatola. Operazioni varie:
a) in caso di operazioni a distanza svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici il percorso e' previsto in una franchigia di mt 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai 10 mt e fino a 30 mt le relative tariffe a quintale sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a mt 30 la maggiorazione e' da concordarsi;
b) lo stivaggio ed il disistivaggio si intende fino a mt 1,80; da mt 1,81 a mt 3 Euro 0,10/q.le 201, da mt 3 a mt 6 maggiorazione di Euro 0,16;
c) per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita che in discesa Euro 0,04 l'uno;
d) per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.
Art. 2.
Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa del facchino, di oltre mezza ora, al facchino stesso sara' corrisposto un compenso a titolo di indennita' di attesa per ogni ora oltre il limite di Euro/h. 12,61. Quanto sopra e con la medesima modalita' (franchigia di ΓΈ ora) si applica anche nei tempi di inattivita', tra loro sommati, che si dovessero verificare per facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da piu' punti e/o aziende.
Art. 3.
Maggiorazioni
1. 50% nei giorni festivi considerati tali dalla legge o nella festa del patrono.
2. 30% per lavoro serale dalle ore 19 alle ore 22.
3. 60% per lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6.
4. 25% per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale. Le maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.
Art. 4.
Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.
Art. 5.
Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalita' esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumita' di chi esegue il lavoro.
Art. 6.
Per i tipi di operazioni che per loro genere o natura non possono essere compensati con alcuna delle tariffe a misura previste dal tariffario, sara' applicata una tariffa a tempo di Euro 16,08 l'ora comprensiva di oneri. A questo riguardo tra la committenza e l'Organismo si potra' concordare una riduzione di detta tariffa nel limite massimo del 7% in relazione a situazioni di assicurazione da parte della committenza di continuita' e quantita' di lavoro e di occupazione. Per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa a tempo di Euro 19,29 complessiva di oneri.
Art. 7.
Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.
Art. 8.
Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.
Art. 9.
I facchini sono responsabili dei danni che dovessero eventualmente causare nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilita'.
Art. 10.
Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale 29 maggio 1976, e successive modifiche.
Art. 11.
Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti sara' concordata una riduzione delle tariffe.
Art. 12.
Diritto di chiamata
Fatte salve diverse condizioni gia' definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 ore, il committente e' tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro effettivamente prestato nonche' a corrispondere la tariffa di attesa, art. 2 del presente tariffario, per le ore non prestate fino al limite suddetto.
Art. 13.
Tariffa di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico Euro 14,93 per l'intero anno 2002.
N.B. - Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde, cioe' comprensive degli oneri sociali e dei costi di gestione degli organismi. Pertanto, la retribuzione del facchino sara' ricavata detraendo dalla tariffa un valore pari al 5% per costi di gestione e la quota a copertura degli oneri sociali.
 
----> Vedere Tabelle da pag. 33 a pag. 36 della G.U. <----
 
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