Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 31 gennaio 2002 |
Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c); Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue modificazioni; Vista la decisione della Commissione n. 2001/664/CE del 16 agosto 2001 che modifica la decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 gennaio 2002; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le patate da consumo di Solanum tuberosum L. originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana. 2. Le patate di cui al comma 1 devono essere provenienti dalle "zone indenni da organismi nocivi", definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini e' verificato l'elenco delle "zone indenni da organismi nocivi" riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla Commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2001/2002. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione U.E. notifichera' agli Stati membri piu' di cinque intercettazioni del batterio Pseudomonas solanacearum in partite di patate introdottenella Comunita', e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle "zone indenni da organismi nocivi" o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunita'. |
| Art. 2. Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane 1. Ai fini del presente decreto: a) per "zona indenne da organismi nocivi" si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunita' conformemente alle "Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi", in particolare il punto 2.3; b) per "zona" riconosciuta si intende almeno un "villaggio" (unita' amministrativa gia' costituita comprendente un gruppo di "bacini") nella regione del Delta o un "bacino" (unita' irrigua) nelle regioni del deserto. 2. La "zona" e' identificata con il rispettivo nome individuale o collettivo e con il suo numero di codice individuale ufficiale, compreso il numero di codice ufficiale di ciascun bacino o villaggio. |
| Art. 3. Requisiti richiesti 1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8. 2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto: a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una "zona indenne da organismi nocivi" riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunita' di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi; b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta deve essere prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate piu' piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorita' egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunita' durante la campagna 2001/2002 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere: accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2; sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate. 3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorita' egiziane deve essere trasmesso alla Commissione U.E. 4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate devono essere: a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco; b) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per bacino o per villaggio e rappresentata nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunita' di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, e sono risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi; c) chiaramente etichettate su ciascun sacco, sotto il controllo delle competenti Autorita' egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale, quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute compilato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente; d) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2; e) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione "Marchio dei colli" nonche' del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione "Dichiarazioni supplementari". Nella stessa sezione devono essere ugualmente indicati il numero di lotto dal quale e' stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate; f) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio e' indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati deve essere fornito alla Commissione U.E. dalle Autorita' fitosanitarie egiziane anteriormente al 1 dicembre 2001. |
| Art. 4. Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali 1. I tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera b), del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni. 2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, devono comunicare, con sufficiente anticipo, ai servizi fitosanitari regionali del punto di entrata, l'arrivo delle spedizioni di patate nonche' le relative quantita'. 3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto. 4. Ogni lotto della spedizione deve essere tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non puo' essere commercializzato o utilizzato fintantoche' non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato ne' fatto sospettare la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 5. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino a che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata. 6. Le analisi in questione devono essere effettuate secondo il sistema di prove della Comunita', di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000; e qualora sia confermata la presenza del batterio Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith il lotto da cui e' stato prelevato il campione e' sottoposto ad una delle misure seguenti: a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunita', oppure b) distruzione del lotto. 7. Per entrambe le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 6, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5. |
| Art. 5. Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei servizi fitosanitari regionali 1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i servizi fitosanitari regionali devono effettuare analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nel decreto ministeriale sopramenzionato, su campioni prelevati per ogni villaggio o bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2. 2. Durante la stagione d'importazione deve essere prelevato almeno un campione per zona, definita all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata. 3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non puo' essere commercializzato o utilizzato fintantoche' non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 4. In caso di conferma, il lotto da cui e' stato prelevato il campione e' sottoposto ad una delle misure seguenti: a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunita', oppure b) distruzione del lotto. 5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale, i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione deve essere effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening. 6. Il Servizio fitosanitario centrale provvedera' a darne comunicazione alla Commissione U.E. |
| Art. 6. Adempimenti per coloro che introducono le patate egiziane 1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, devono adottare misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente. 2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 3. I servizi fitosanitari regionali, di cui al comma 2, dopo aver effettuato le ispezioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto, devono verificare che gli acquirenti commerciali in questione appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: "Patate da consumo - vietata la semina", prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione. |
| Art. 7. Relazioni finali 1. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 luglio 2002 le seguenti informazioni sulle quantita' importate e gli esami ufficiali effettuati: a) una copia di ciascun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano; b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati su eventuali infezioni latenti; c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi; d) il numero totale di ispezioni visuali effettuate sui lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni e' differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario; e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visuali del lotto, alcuni tubercoli con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tubercoli ed il risultato dell'analisi; f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate; g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione; h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane. 2. Le informazioni di cui al comma precedente devono essere trasmesse compilando la tabella predisposta dalla Commissione U.E. di cui al modello allegato. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2002 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte di conti il 14 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 45 |
| Allegato
----> vedere allegato a pag. 27 della G.U. <---- |
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