Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 marzo 2002
Individuazione dei criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i condizionamenti di fiammiferi "KM Jolly" e "KM Jumbo";
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1999, con il quale sono stati radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i condizionamenti di fiammiferi "Lady-S" e "Minerva Giganti";
Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, concernente le linee guida per l'introduzione dell'euro;
Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite le disposizioni transitorie valide fino al 31 dicembre 2001;
Visti i regolamenti CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 e n. 1478/2000 del 19 giugno 2000, con i quali sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete dei dodici Stati membri che hanno adottato la moneta unica;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente le disposizioni per la conversione in euro di valori indicati in lire;
Considerata l'opportunita' di esprimere in euro, secondo le citate disposizioni, sia gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi ai fini dell'applicazione delle aliquote percentuali di imposta di fabbricazione, sia l'imposta gravante sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi;
Sentito in merito il comitato di cui all'art. 5 della citata legge 13 maggio 1983, n. 198;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 2002, le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di ordinario consumo, stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1998, sono applicate al prezzo di vendita al pubblico espresso in euro secondo le misure percentuali gia' fissate nel predetto decreto:
a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;
b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;
c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;
d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;
e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.
 
Art. 2.
A decorrere dal 1 gennaio 2002, le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1998, per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, sono applicate nelle misure di seguito indicate, espresse in euro:

=====================================================================
| Euro =====================================================================
Cerini.... | 0,0103
Bossoli.... | 0,0103
Familiari.... | 0,0083
Cucina.... | 0,0114
Maxi-box.... | 0,0083
Svedesi.... | 0,0170
Minerva.... | 0,0165
Controvento.... | 0,0341
Fiammiferone.... | 0,0501
Caminetto.... | 0,0900
KM Carezza.... | 0,0083
KM Casa.... | 0,0083
KM Superlungo.... | 0,0114
KM Jolly.... | 0,0062
KM Europa.... | 0,0165
KM Super Mini.... | 0,0170
KM Carezza Mini.... | 0,0170
KM Camino.... | 0,0501
KM Camino Maxi.... | 0,0900
KM Jumbo.... | 0,0900
Cuoco.... | 0,0083
Lampo.... | 0,0170
Flip.... | 0,0165
Fiammata.... | 0,0501

Per i tipi di fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell'aliquota di imposta di fabbricazione stabilita al precedente comma per il prodotto funzionalmente similare.

Roma, 1 marzo 2002
Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 148
 
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