Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61
Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visto, in particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
Acquisito il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Ritenuto di accogliere la condizione posta dalla Camera dei deputati e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia
di societa' e di consorzi

1. Il Titolo XI del libro V del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Titolo XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI
Capo I
Delle falsita'

Articolo 2621 (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.
La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla societa' per conto di terzi.
La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorche' aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.
Nel caso di societa' soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.
La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Articolo 2623 (Falso in prospetto). - Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena e' dalla reclusione da uno a tre anni.
Articolo 2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione). - I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
Articolo 2625 (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle societa' di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Capo II
Degli illeciti commessi dagli amministratori

Articolo 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). - Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve). - Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante). - Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrita' del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societa' controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato e' estinto.
Articolo 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori). - Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Capo III
Degli illeciti commessi mediante omissione

Articolo 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.
Articolo 2631 (Omessa convocazione dell'assemblea). - Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Capo IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti
e delle misure di sicurezza patrimoniali

Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della societa' mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 2634 (Infedelta' patrimoniale). - Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
Articolo 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa di utilita). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.
Si procede a querela della persona offesa.
Articolo 2636 (Illecita influenza sull'assemblea). - Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Articolo 2639 (Estensione delle qualifiche soggettive). - Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e' equiparato sia chi e' tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorita' giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza di amministrare la societa' o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.
Articolo 2640 (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuita' la pena e' diminuita.
Articolo 2641 (Confisca). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n.
366, e' riportato nelle note alle premesse.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma
del diritto societario):
"Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e'
inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per materia, siano
dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace
definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed
ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie
di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole
processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione
dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle
materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio
monocratico in considerazione della natura degli interessi
coinvolti;
c) la mera facoltativita' della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario
cautelare in relazione alle controversie nelle materie di
cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli
effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli
stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri
eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a
particolare celerita' ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di
giudicato;
e) la possibilita' per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando
eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in
caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente
conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante
la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste che, senza compromettere la rapidita' di tali
procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del
giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e
dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo puo' altresi' prevedere la possibilita'
che gli statuti delle societa' commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune
tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
che la controversia concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria
dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara'
impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo e' delegato a prevedere forme di
conciliazione delle controversie civili in materia
societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti
privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che
siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
3 ottobre 2001, n. 366:
"Art. 11 (Disciplina degli illeciti penali e
amministrativi riguardanti le societa' commerciali). - 1.
La riforma della disciplina penale delle societa'
commerciali e delle materie connesse e' ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati e illeciti
amministrativi:
1) falsita' in bilancio, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
consistente nel fatto degli amministratori, direttori
generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste
dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di
valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero
omettono con la stessa intenzione informazioni sulla
situazione medesima, la cui comunicazione e' imposta dalla
legge; precisare che la condotta posta in essere deve
essere rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto; precisare altresi' che le informazioni false od
omesse devono essere rilevanti e tali da alterare
sensibilmente la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la
previsione di soglie quantitative; estendere la punibilita'
al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla societa' per conto di terzi; prevedere
autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in
essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la
condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci
o ai credito la pena dell'arresto fino a un anno e sei
mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno
patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1.) la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilita' a
querela nel caso di societa' non soggette alle disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2)
la pena della reclusione da uno a quattro anni e la
procedibilita' d'ufficio nel caso di societa' soggette alle
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della
fattispecie con i delitti tributari in materia di
dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di
valutazioni estimative;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di
chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei
mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare
in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di
scambio, con la consapevolezza della falsita' e
l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,
espone false informazioni idonee ad indurre in errore od
occulta dati o notizie con la medesima intenzione;
precisare che la condotta posta in essere deve essere
rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere
sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in
essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell'arresto
fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un
danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della
reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
3) falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni
della societa' di revisione, consistente nel fatto dei
responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in
altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e
l'intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a
revisione; precisare che la condotta posta in essere deve
essere rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione;
prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta
posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena
dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la
pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la
condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli
amministratori che impediscono od ostacolano, mediante
occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo
svolgimento delle attivita' di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali
ovvero alle societa' di revisione; prevedere la sanzione
amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in
cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della
reclusione fino ad un anno e la procedibilita' a querela;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o
depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto
per legge a causa delle funzioni delle quali e' investito
nell'ambito di una societa' o di un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o
depositi presso il registro delle imprese; prevedere la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila
a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di
omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente
nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che,
anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il
capitale della societa' mediante attribuzione di azioni o
quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale,
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante
sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di
trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad
un anno;
7) indebita restituzione dei conferimenti,
consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei
casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci
o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena
della reclusione fino ad un anno;
8) illegale ripartizione degli utili e delle
riserve, consistente nel fatto degli amministratori che
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che
non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena
dell'arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili
o delle riserve prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio estingue il reato;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
o della societa' controllante, consistente nel fatto degli
amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o
quote sociali o della societa' controllante, cagionando una
lesione all'integrita' del capitale sociale e delle riserve
non distribuibili per legge; prevedere la pena della
reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le
riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in
relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il
reato e' estinto;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori,
consistente nel fatto degli amministratori che, in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o
fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai
creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e la procedibilita' a querela; prevedere che il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i
quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle
somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai
creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e la procedibilita' a querela; prevedere che il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato;
12) infedelta' patrimoniale, consistente nel fatto
degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i
quali, in una situazione di conflitto di interessi,
compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione
dei beni sociali al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente
cagionano un danno patrimoniale alla societa'; estendere la
punibilita' al caso in cui il fatto sia commesso in
relazione a beni posseduti od amministrati dalla societa'
per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il
profitto della societa' collegata o del gruppo, se esso e'
compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza
al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e la procedibilita' a querela;
13) comportamento infedele, consistente nel fatto
degli amministratori, direttori generali, sindaci,
liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a
seguito della dazione o della promessa di utilita',
compiono od omettono atti in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la
societa'; prevedere la pena della reclusione fino a tre
anni; estendere la punibilita' a chi da' o promette
l'utilita'; prevedere la procedibilita' a querela;
14) indebita influenza sull'assemblea, consistente
nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina
la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per
se' o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente
nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali
omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono
obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la
legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per
la convocazione, il momento nel quale l'illecito si
realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un
terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad
una legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi
diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni
simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo
sull'affidamento del pubblico nella stabilita' patrimoniale
di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della
reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie
riguardanti falsita' nelle comunicazioni alle autorita'
pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle
relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorita'
medesime da parte di amministratori, direttori generali,
sindaci e liquidatori di societa', enti o soggetti
sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorita',
anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere
generale; coordinare, altresi', le ipotesi sanzionatorie
previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la
nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e
delle azioni introdotta in attuazione della presente legge,
eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte
omologhe che, in violazione di disposizioni di legge,
ledano i predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di
notizie sociali riservate, prevista dall'art. 2622 del
codice civile, introducendo una circostanza aggravante del
reato di rivelazione di segreto professionale, previsto
dall'art. 622 del codice penale, qualora il fatto sia
commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o
liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della
societa'; abrogare altresi' le fattispecie speciali
relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari
governativi, nonche' quella del mendacio bancario, prevista
dall'art. 137, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di
cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato
un'offesa di particolare tenuita';
e) prevedere che, qualora l'autore della condotta
punita sia individuato mediante una qualifica o la
titolarita' di una funzione prevista dalla legge civile, al
soggetto formalmente investito della qualifica o titolare
della funzione e' equiparato, oltre a chi e' tenuto a
svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata,
anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in
modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti
alla qualifica o alla funzione; stabilire altresi' che,
fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative
agli amministratori si applichino anche a coloro che sono
legalmente incaricati dall'autorita' giudiziaria o
dall'autorita' pubblica di vigilanza di amministrare la
societa' o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per
conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti per i
reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la
confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni
utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia
possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la
misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di
valore equivalente;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che
richiamano reati societari, prevedendo che la pena si
applichi alle sole condotte integrative di reati societari
che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto
della societa';
h) prevedere, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300,
e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una
specifica disciplina della responsabilita' amministrativa
delle societa' nel caso in cui un reato tra quelli indicati
nelle lettere a) e b) sia commesso, nell'interesse della
societa', da amministratori, direttori generali o
liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di
questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato
se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi
inerenti alla loro carica;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V
del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con
quelle introdotte in attuazione del presente articolo;
coordinare e armonizzare con queste ultime le norme
sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o
disparita' di trattamento rispetto a fattispecie di
identico valore, anche mediante l'abrogazione, la
riformulazione o l'accorpamento delle norme stesse,
individuando altresi' la loro piu' opportuna collocazione;
prevedere norme transitorie per i procedimenti penali
pendenti;
l) prevedere che la competenza sia sempre del
tribunale in composizione collegiale.".
Note all'art. 1:
- Il capo II del titolo III della parte IV del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Disposizioni generali
sulla Borsa, gli agenti di cambio e contratti di borsa),
tratta dalla disciplina delle societa' con azioni quotate.
- Si riporta il testo dell'art. 240 del codice penale:
"Art. 240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il
giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che
ne sono il prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato,
anche se non e' stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del
capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene
a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".



 
Art. 2. Circostanza aggravante del reato previsto dall'articolo 622 del
codice penale

1. All'articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 622 del codice penale, come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il
seguente:
"Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). -
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio
o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da lire sessantamila a un milione.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o
se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della
societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa.".



 
Art. 3.
Responsabilita' amministrativa delle societa'

1. La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituita dalla seguente: "Responsabilita' amministrativa da reato".
2. Dopo l'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Articolo 25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della societa', da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.".



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tratta
della "Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- Per il testo vigente degli articoli 2621, 2622, 2623,
2624, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637
e 2638 del codice civile, si veda l'art. 1 del decreto
legislativo qui pubblicato.



 
Art. 4. Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano
reati societari

1. All'articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.".



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 223 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta). - Si
applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai
liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno
commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal
primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il
dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti
previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629,
2632, 2633 e 2634 del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di
operazioni dolose il fallimento della societa'.".
- Si riporta per opportuna conoscenza il testo
dell'art. 216 del riportato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267:
"Art. 216 (Bancarotta fraudolenta). - E' punito con la
reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato fallito,
l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o
dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo
scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passivita' inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o
in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i
libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in
guisa da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato
fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette
alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente
ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre
scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il
fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III,
titolo II, libro I, del codice penale, la condanna per uno
dei fatti previsti nel presente articolo importa per la
durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una
impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.".
- Per il testo vigente degli articoli 2621, 2622, 2626,
2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile, si
veda l'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato.



 
Art. 5.
Disposizioni transitorie

1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data predetta.
 
Art. 6.
Competenza

1. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;".



Nota all'art. 6:
- Il testo del comma 1 dell'art. 33-bis del codice di
procedura penale, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 33-bis (Attribuzioni del tribunale in
composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale
in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o
tentati:
a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera
a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia
stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del
libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli
articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,
416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo
comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449,
secondo comma, 452, primo comma, n. 2, 513-bis, 564, da
600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del
codice penale;
d) reati previsti dal titolo XI del libro V del
codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono
l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi
indicati;
e) delitti previsti dall'art. 1136 del codice della
navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e
234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia
fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono
l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi
indicati;
h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge
17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di
carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n.
645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale
della Costituzione;
i-bis) delitti previsti dall'art. 291-quater del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
l) delitto previsto dall'art. 18 della legge
22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione
volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'art. 2 della legge
25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'art. 29, secondo comma,
della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure
di prevenzione;
o) delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in
materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'art. 10 della legge
18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di
armi chimiche.
2. (Omissis).".



 
Art. 7.
Norma di coordinamento

1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
"Art. 187-bis. - 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente articolo 181, e' sostituito dal riferimento all'articolo 2637 del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati.".



Note all'art. 7:
- Con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- Per il testo vigente dell'art. 2637 del codice
civile, si veda l'art. 1 del decreto legislativo qui
pubblicato.



 
Art. 8.
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175, 176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 aprile 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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