IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la decisione della Commissione n. 2002/247/CE del 27 marzo 2002 relativa alla sospensione dell'immissione sul mercato ed importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, modificato da ultimo con il decreto 10 marzo 2000, n. 183; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, cosi' come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'art. 3; Ritenuto di dover procedere con urgenza alla esecuzione della decisione sopracitata; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della presente norma; Ordina: Art. 1. 1. E' sospesa l'immissione sul mercato di dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak: i) gomma di Konjak e ii) glucomannano di Konjak. 2. E' sospeso l'impiego dell'additivo alimentare E 425 Konjak: i) gomma di Konjak e ii) glucomannano di Konjak nei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina. 3. E' sospesa l'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak: i) gomma di Konjak e ii) glucomannano di Konjak. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Roma, 12 aprile 2002 Il Ministro: Sirchia |