Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 marzo 2002 |
Attuazione della direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 117 della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini; Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (T.S.E.); Vista la direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie; Tenuto conto che lo scrapie e' un'encefalopatia spongiforme trasmissibile rientrante nella disciplina del citato Regolamento (CE) n. 999/2001 e che, in applicazione di detto regolamento, la Commissione europea ha adottato, nel corso del Comitato veterinario permanente del 4 e 5 dicembre 2001, una decisione, in via di pubblicazione, che modifica, per la parte d'interesse, gli allegati alla sopra citata direttiva 91/68/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, integrandovi le garanzie sanitarie relative allo scrapie; Ritenuto di dare attuazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alla direttiva 2001/10/CE, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in considerazione del suo contenuto tecnico ed esecutivo, demandando, altresi', a successivi provvedimenti amministrativi, l'adeguamento degli allegati al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, in applicazione delle modifiche disposte in sede comunitaria; Decreta: Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, lettera g), le parole "elencate nell'allegato B, rubriche I e II" sono sostituite dalle parole "elencate nell'allegato B, rubrica I"; b) all'art. 6, comma 1, e' soppressa la lettera b), riguardante i requisiti relativi allo scrapie; c) all'art. 7, comma 1, le parole "nell'allegato B, rubriche II e III" sono sostituite dalle parole "nell'allegato B, rubrica III " d) all'art. 8, comma 1, le parole "all'allegato B, rubriche II e III" sono sostituite dalle parole "all'allegato B, rubrica III"; e) all'allegato B, relativo alle malattie soggette a denuncia obbligatoria, e soppressa la rubrica II. 2. Gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, sono modificati con decreto Direttore generale della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute, al fine di adeguarli a quanto disposto in sede comunitaria. |
| Art. 2. 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto all'attuazione della direttiva 2001/10/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 242 |
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