Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 21 marzo 2002, n. 14 |
Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2001. |
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A tutti gli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni Autonome Alle Ragionerie Provinciali dello Stato All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po e, per conoscenza: Al Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio I Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni Autonome Alla Corte dei Conti - Ufficio Rendicontazione e rapporti con il Parlamento Il Rendiconto generale dello Stato per il 2001 espone, come per l'esercizio 2000, nel conto del bilancio le risultanze dell'entrate e delle spese e, nel conto del patrimonio, le attivita' e le passivita' finanziarie e patrimoniali, nonche' la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale. Relativamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, si ritiene opportuno evidenziare che il documento in questione recepisce gli effetti dell'accorpamento di varie Amministrazioni, nonche' lo scorporo di determinati centri di responsabilita'. Tuttavia, se l'esposizione del conto consuntivo per il 2001 e' fatta in funzione della nuova struttura governativa, le risultanze contabili saranno definite sulla base degli stati di previsione accorpati. Sicche', il consuntivo finanziario delle Amministrazioni interessate all'accorpamento stesso esporra' i dati con apposita evidenza di quelli delle Amministrazioni o dei centri di responsabilita' accorpati. Sempre relativamente alle Amministrazioni accorpate, sara' poi riportato un totale generale del nuovo ministero. 1. - In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21 della legge di contabilita' di Stato n. 468 del 1978, tale documento dovra' essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno c.a.. In relazione a cio' e al fine di assicurare la trasmissione del predetto rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica nei termini stabiliti dalle vigenti norme - tenuto conto delle esigenze connesse con le elaborazioni del Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi, oltre a quanto previsto nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura delle scritture contabili per l'esercizio finanziario suddetto, predisposte dall'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilita' Generale dello Stato, anche alle istruzioni qui di seguito indicate. 2. - Funzioni obiettivo. Nulla e' cambiato in merito alle classificazioni delle spese dello Stato per funzioni obiettivo; si ripetono, ad ogni buon fine, qui di seguito gli adempimenti specifici ai quali codesti Uffici dovranno attenersi. Il 26 aprile gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio due copie del documento riepilogativo per funzioni obiettivo dei dati di consuntivo. Il documento riportera', per i capitoli dell'esercizio finanziario 2001, le funzioni-obiettivo e le relative percentuali (rispettivamente per le previsioni definitive di competenza, cassa e residui, per il pagato e il rimasto da pagare). L'elaborato medesimo dovra' essere rimesso alle Amministrazioni competenti per le eventuali modifiche concordate con il coesistente Ufficio Centrale del Bilancio e con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio. Successivamente, gli Uffici Centrali del Bilancio, acquisiti i dati forniti dalle Amministrazioni medesime (le quali avranno la possibilita' di confermare o modificare le percentuali ivi riportate), provvederanno ad immetterli nel Sistema Informativo entro il termine massimo del 10 maggio . Il 20 maggio , gli stessi Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ufficio VII una versione aggiornata del documento per il riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso contenuti. Entro il 24 maggio tutti gli Uffici Centrali restituiranno all'Ufficio VII detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte dei conti in allegato al conto consuntivo. 3. - Monitoraggio delle leggi di spesa. Con riferimento alla necessita' di consentire la valutazione economica e finanziaria dei risultati di gestione in relazione agli scopi delle principali leggi di spesa di cui all'articolo 13 del D.lgs 279/97, ciascuna Amministrazione potra' continuare ad aggiornare le informazioni, gia' in loro possesso, dello stato di attuazione delle leggi di spesa presentate in occasione dei Rendiconti 1999 e 2000 (Allegato 1 ). Le Amministrazioni medesime, avvalendosi inoltre dei dati disponibili nel Sistema Informativo della RGS in seguito all'attivazione del mandato informatico, potranno valutare d'intesa con i competenti Uffici centrali di bilancio provvedimenti legislativi che, a loro giudizio, consentano l'individuazione di ulteriori specifiche politiche di settore. 4.- Allegati spese di personale. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2001 di ciascuna Amministrazione dovra' essere corredato da appositi allegati riepilogativi delle spese di personale distinti tra "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi" e "Retribuzioni accessorie" secondo gli schemi annessi alla presente circolare (Allegati 2 e 3). In particolare, nelle note preliminari, di cui al successivo punto 6, dovranno essere riportate opportune indicazioni in merito alle risultanze evidenziate negli allegati medesimi. Inoltre, a seguito di quanto previsto dall'articolo 65 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, negli stessi allegati saranno indicati tutti gli emolumenti corrisposti al personale nell'esercizio finanziario 2001, con la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri e i Sottosegretari di Stato. Va ricordato che tutte le sopraindicate informazioni dovranno concordare con i dati risultanti nel conto annuale che, ai sensi del citato D.lgs. n. 29/93 , si configura come consuntivo analitico. 5. - Note. Per consentire l'esposizione meccanografica delle note al capitolo (eliminazione di somme per perenzione amministrativa, eccedenza di cassa, ecc.), ciascun Ufficio Centrale di Bilancio dovra' comunicare, con la massima puntualita', le opportune informazioni al Sistema Informativo entro il 24 aprile c. a., secondo le modalita' indicate nell'apposita guida operativa. Nel richiamare la circolare n. 39 del 5/11/2001, si raccomanda gli uffici interessati di esercitare un attento controllo al fine di evitare che si determinino eccedenze di spesa in presenza di economie su fondi assegnati ai vari capitoli destinatari della legge n. 908/60 . Con l'occasione si rammenta che le eccedenze stesse troveranno sanatoria legislativa esclusivamente nell'ipotesi in cui si realizzeranno a livello di unita' previsionale di base. Tenuto conto, tuttavia, che l'unita' elementare di rilevazione dell'eccedenza rimane il singolo capitolo, i suddetti Uffici Centrali, entro la stessa data, dovranno continuare a comunicare all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, specificatamente per ciascun capitolo interessato, le eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate, nonche' le somme perente agli effetti amministrativi. L'Ufficio VII, nel prendere atto delle eccedenze di spesa, autorizzera' gli Uffici Centrali del Bilancio ad operare via terminale per la loro acquisizione nelle scritture del Sistema Informativo. Le eccedenze di cassa, com'e' noto, saranno registrate automaticamente dal sistema con l'inserimento dei dati definitivi del pagato. Tuttavia, affinche' si generi la prevista nota al capitolo, e' necessario che codesti Uffici provvedano ad effettuare la specifica transazione, utilizzando il nodo BCAE. 6. - Note preliminari. Le note preliminari dovranno essere curate direttamente da ciascuna Amministrazione, anche in presenza di ministeri accorpati, similmente a quanto avviene per il bilancio di previsione ed in sintonia con quanto prevede al riguardo la vigente normativa (articolo 2, comma 4 quater - legge 468/78). Al fine di consentire una corretta valutazione dell'attivita' svolta, le Amministrazioni dovranno adottare particolare cura nell'esporre i risultati raggiunti in ordine agli obiettivi e ai programmi fissati in sede di predisposizione del bilancio di previsione dello stesso anno. 7. - Si richiama l'attenzione dei Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio sul contenuto delle indicazioni della circolare n. 2 del 16/1/2002 , concernente l'accertamento dei residui al 31/12/2001. In merito alla conservazione dei residui di stanziamento, ciascuna Amministrazione dovra' conformarsi alle indicazioni contenute nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri. Cio' premesso, si ribadisce la necessita' dell'assoluto rispetto dei termini perentori di seguito riportati al fine di non compromettere la presentazione del Rendiconto alla Corte dei conti entro il 31 maggio p.v.. Con l'occasione si precisa che, il ritiro dei tabulati concernente il conto consuntivo delle Amministrazioni accorpate sara' effettuato dagli Uffici centrali di bilancio operanti in sintonia con la modificata struttura amministrativa. Questi ultimi provvederanno, poi, ad inoltrare parte dell'elaborato in questione ai pertinenti U.C.B. per gli adempimenti di competenza.
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO I - CONTO DEL BILANCIO A) ENTRATA Il 26 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro ritireranno, presso l'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilita' dello Stato - Via XX Settembre, 97 - per quanto di competenza, due copie dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A) per le operazioni di parifica con l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche Amministrazioni; entro il 3 maggio: i predetti Uffici centrali e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro completate le operazioni di parifica, segnaleranno all'Ufficio X dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio con il modello RG-11-EN-IPO1 le eventuali rettifiche e correzioni da apportare ai cennati elenchi dei versamenti; entro il 10 maggio: l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro provvederanno a fornire all'Ufficio X dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, trascritti sul modello RG-11-EN-IPO2, i dati relativi alle ritenute operate dai singoli Ministeri in fase di ordinazione delle spese di rispettiva competenza, alle tasse di bollo per documenti di trasporto, ad alcuni carichi di pertinenza del Dipartimento del Tesoro per cui non esiste il relativo versamento presso la Tesoreria centrale, nonche' le notizie relative alle somme rimaste da versare; entro il 17 maggio: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro, ritireranno presso l'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato due copie degli elaborati di consuntivo di loro pertinenza, che riporteranno le informazioni acquisite dal Sistema Informativo a tutto il 10 maggio; entro il 20 maggio: la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro e i predetti Uffici centrali consegneranno all'Ufficio X dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una copia del conto consuntivo debitamente riscontrata, con la dichiarazione attestante la esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nei documenti medesimi; entro il 22 maggio: gli Uffici centrali interessati e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro, ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato rispettivamente: - una copia dell'elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A); - due copie (solo 1^ e 2^ parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A); - tre copie dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221); - due copie del conto consuntivo; entro la stessa data: l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritirera' presso l'Ufficio X dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una sola copia del consuntivo completo di allegati della Nota preliminare, in quanto le altre tre copie saranno sottoposte alla firma del Ministro competente a cura dello stesso Ispettorato. Gli Uffici centrali presso le Amministrazioni e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro cureranno l'invio alla Corte dei conti di una copia (1^ e 2^ parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A ), e di una copia dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221); B) SPESA Il 12 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - Via XX Settembre, 97 - due copie del consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi contenuti. A tale riguardo, e' da far presente che i dati contabili riportati nella copia del consuntivo prodotto alla data sono quelli immessi nel Sistema centrale secondo le normali operazioni meccanografiche di gestione, previste nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura dell'area spese per l'esercizio 2001. Entro il 26 aprile: i suddetti Uffici centrali, completato il riscontro, restituiranno all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una copia revisionata del conto consuntivo apportandovi solo ed esclusivamente le eventuali rettifiche e correzioni riguardanti i dati anagrafici (numero e denominazione del capitolo e variazioni di bilancio). Per quanto concerne invece i dati contabili di gestione, gli Uffici centrali ne potranno continuare l'aggiornamento, fino alla data improrogabile del 30 aprile Il 10 maggio: gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato due copie del conto consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi riportati. Tali dati si riferiranno alle informazioni acquisite dal Sistema a tutto il 30 aprile. Entro il 15 maggio: gli stessi Uffici centrali provvederanno a consegnare all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una copia revisionata dello schema di Nota preliminare predisposta dalla Amministrazione, nonche' due copie dattiloscritte della stessa, l'elaborato relativo al monitoraggio delle principali leggi di spesa, gli allegati per le spese di personale ed una dichiarazione del Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio, attestante l'esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nel documento medesimo. Su tale copia dovranno essere riprodotte manualmente le eventuali correzioni e rettifiche ai dati anagrafici, alle note, nonche' alle variazioni contabili apportate eccezionalmente dopo il 30 aprile. Come gia' evidenziato, eventuali variazioni contabili non potranno che riguardare modifiche ai dati dei pagamenti, restando precluso qualsiasi intervento modificatorio delle somme impegnate. Il 22 maggio: gli Uffici centrali ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato quattro copie complete del rispettivo conto consuntivo, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro competente. Entro il 27 maggio: i suddetti Uffici centrali consegneranno all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti, tre copie del conto consuntivo firmate dai Ministri competenti, complete di Nota preliminare, altre due copie di quest'ultima, ed eventuali ulteriori allegati. II- CONTO DEL PATRIMONIO Il conto patrimoniale risulta impostato nelle due parti fondamentali costituite da: a) attivita' e passivita' finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; b) dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale. Tali indicazioni sono contenute nell'art. 22 della legge 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni e in via amministrativa nelle istruzioni impartite con la circolare n. 6 del 7 febbraio 1981. A queste si collegano le ultime disposizioni contenute nella citata legge n. 94 del 3 aprile 1997 e nel decreto legislativo 279 del 7 agosto 1997 che con l'art. 14 intende anche concorrere ad una migliore rilevazione del grado di redditivita' del patrimonio statale ponendo le premesse per una gestione economica del patrimonio stesso; assunto che ha trovato una sua definizione attraverso l'introduzione in detto Conto di un livello di classificazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica (tabella c) allegata allo stesso decreto legislativo n. 279. Cio' considerato, si fa presente che, in coerenza con la nuova struttura del bilancio statale introdotta dalla recente normativa, tale documento comprende le risultanze della gestione delle entrate e delle spese con prospettazioni affiancate a quelle esistenti che illustrano i legami tra i dati patrimoniali con riflessi finanziari e la stessa nuova struttura del bilancio. Tali prospetti, da riportare nella Sezione II^ del Conto - Dimostrazione di concordanza tra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio, riguardano essenzialmente il rapporto tra le funzioni - obiettivo e le Amministrazioni, la distribuzione dei capitoli di spesa nelle varie funzioni - obiettivo esistenti e la loro proiezione nelle attivita' e passivita' in cui e' suddiviso il conto del patrimonio. Quanto alle prospettazioni, che dovranno fornire la rappresentazione dei beni secondo le voci previste dalla tabella "C" allegata al decreto legislativo n. 279, si evidenzia che, in attesa della definizione dei decreti di attuazione dell'art.14, commi 2, 3 e 4 nonche' delle nuove istruzioni alle Amministrazioni per la gestione e rendicontazione di tali beni (patrimoniali e demaniali insieme) si fa luogo ad una rappresentazione dei soli beni immobili patrimoniali gestiti dall'Agenzia del demanio, i cui dati conoscitivi presenti nell'anagrafe consentono di attuare la classificazione introdotta dal comma 1 dello stesso decreto legislativo per l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica. Le procedure per l'inserimento nel Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni intervenute nei conti generali n. 2 (crediti e partecipazioni), n. 3 (beni patrimoniali) e n. 5 (debito patrimoniale) sono quelle contenute nelle "Istruzioni per i servizi di automazione", e riportate in sintesi nell'apposito "manuale tecnico" in dotazione degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali. Come per l'esercizio 2000, per la definizione del presente rendiconto e' da utilizzare la procedura che qualifica nell'ambito dei conti generali n. 2 e n. 5, rispettivamente le partecipazioni azionarie (azioni quotate e non quotate, imprese o istituti di credito collegati, controllati, altri) e i debiti vari (debiti verso governi esteri, cassa depositi e prestiti, altri organismi). Va ricordato che per societa' controllate si intendono le societa' in cui lo Stato dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o le societa' in cui lo Stato dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; per societa' collegate, quelle nelle quali lo Stato ha una presunzione di influenza notevole il cui livello percentuale di partecipazione e' stato fissato dal codice civile al 10% o al 20% a seconda che la societa' partecipata sia o non sia quotata in borsa; come categoria residuale infine tutte le "altre" societa'. Per i conti generali n. 1 e n. 4, relativi alle attivita' e passivita' finanziarie, nessun particolare adempimento viene invece richiesto, atteso che gli stessi verranno definiti attraverso procedure gestite direttamente dall'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio. In merito agli aspetti finanziari connessi con la gestione delle partite del conto generale n. 2, occorre altresi' ricordare che apposite funzioni consentono l'acquisizione e la variazione degli interessi attivi e degli utili, analogamente a quanto avviene per gli interessi passivi del debito patrimoniale incluso nel conto generale n. 5. Tali procedure di automazione sono intese a raggiungere una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle partite di "credito" o di "partecipazione", oltre che a consentire una migliore interpretazione dei risultati della gestione di tali attivita' in sede di conto generale delle rendite e delle spese. Cio' premesso, occorre considerare che la normativa specifica di ogni singolo credito o partecipazione puo' prevedere sia una ricapitalizzazione sia il versamento delle quote di interessi o di utili all'entrata del bilancio statale. In tali casi sara' necessario che le Amministrazioni che hanno in gestione la partita patrimoniale predispongano, sulla base della propria documentazione, i riepiloghi contabili da inoltrare all'Ufficio Centrale del Bilancio competente, opportunamente corredati delle informazioni utili per una esauriente esposizione dei dati sopra indicati. Sara' cura poi dell'Ufficio Centrale del Bilancio acquisire al Sistema informativo, attraverso specifiche funzioni, i dati relativi agli utili o agli interessi versati al bilancio, al fine di consentire la loro esposizione su un apposito allegato della scheda patrimoniale (MOD. A). Tali dati, anche se di natura finanziaria e quindi estranei alla contabilita' patrimoniale, vengono analizzati in quanto evidenziano riflessi sul bilancio recati dalla gestione del patrimonio. Ovviamente per gli utili o interessi ricapitalizzati resta confermata la loro acquisizione, come variazione aumentativa della partita, in quanto costituiscono fatti modificativi della consistenza patrimoniale. Si rammenta che, per una maggiore analiticita' delle variazioni contabili delle partite del conto generale n. 2, sono disponibili funzioni che consentono di classificare, per voci economiche, i dati contabili riferiti a fatti modificativi quali "sopravvenienze, ecc." e "insussistenze, ecc.". Gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno avere particolare cura nell'acquisire tali dati, tra i quali quelli relativi agli utili e agli interessi ricapitalizzati di cui sopra, al fine di pervenire ad una esposizione dei risultati della gestione patrimoniale che possa consentire di misurare il grado di redditivita' delle suddette attivita'. Inoltre va ricordato che viene allegata alla presente circolare una scheda analitica (Allegato 4) per individuare della societa' azionaria partecipata, oltre che la qualificazione di societa' collegate, controllate ed altre, gli elementi piu' significativi quali il risultato di gestione 2000, la destinazione dell'utile conseguito e la quota di essa assegnata all'Amministrazione. Tale scheda, debitamente compilata per ciascuna societa' per azioni dall'Amministrazione interessata, dovra' essere trasmessa al coesistente Ufficio Centrale del Bilancio che, dopo averne riscontrato i dati, provvedera' ad acquisirli al Sistema informativo; la stampa di tale scheda, cosi' meccanizzata,dovra' essere unita alla corrispondente scheda patrimoniale (MOD. A) che andra' inoltrata all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Ufficio IX) per essere riportata in appendice all'allegato 2 del conto generale del patrimonio. Infine codesti Uffici Centrali del Bilancio, utilizzando le funzioni gia' appositamente previste, dovranno confermare la validita' dei riferimenti normativi relativi a ciascuna partita, allo scopo di tenere aggiornata l'anagrafe delle leggi; in piu' dovranno essere immessi nel Sistema informativo i riferimenti normativi che interessano le variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione del bilancio, particolarmente quelli che hanno autorizzato la spesa, per avere un quadro normativo di tutti i movimenti finanziari collegati al bilancio medesimo. Beni Immobili In ordine alle contabilita' dei beni immobili, e' da far presente che, per i beni in gestione all'Agenzia del demanio, l'automazione del processo di formazione del consuntivo consente che ogni singolo aggiornamento contabile relativo ad un bene immobile, effettuato dalla Ragioneria provinciale in sede di gestione dell'anagrafe automatica, si traduca in una rilevazione delle variazioni contabili nel corso dell'esercizio ed in una confluenza automatica delle movimentazioni stesse dei beni immobili patrimoniali nelle diverse causali che contraddistinguono la scheda di consistenza del conto generale n.3 - sottocategoria beni immobili. Di conseguenza in corso di esercizio si rende disponibile la situazione aggiornata del consuntivo, che al momento della chiusura di tale conto generale, operati gli opportuni controlli, diverra' definitiva. Cio' premesso e vista la competenza delle Filiali dell'Agenzia del demanio alla compilazione delle contabilita' patrimoniali, le Ragionerie provinciali dovranno limitarsi a riscontrare le predette contabilita' e ad assicurare la corrispondenza tra i dati contabilizzati manualmente da tali Uffici e quelli inseriti al Sistema Informativo. Le stesse Ragionerie provinciali, per consentire altresi' la produzione della rendicontazione dei beni immobili, prospettata secondo quanto previsto dalla classificazione riportata nel SEC'95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunita), dovranno assicurare la completa classificazione patrimoniale dei singoli beni immobili e delle relative porzioni nell'ambito della riorganizzazione del conto generale del patrimonio prevista dal richiamato art.14 del Decreto legislativo n. 279 del 1997. Per la rendicontazione delle variazioni intervenute sugli immobili in gestione alle Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Amministrazione Lavori pubblici), valgono le indicazioni contenute nella circolare n. 39 del 5 novembre 2001 "chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2001" (pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 245 del 13 novembre 2001). Beni mobili In ordine alla contabilita' dei beni mobili, gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali, oltre alle istruzioni diramate con le circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno tener conto anche di quelle impartite con le circolari n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - relative alle "Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili". Considerata poi l'esigenza di pervenire ad una piu' esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e quella finanziaria,prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i suddetti Uffici di ragioneria dovranno assicurarsi, come ribadito peraltro dalla richiamata circolare n. 39 del 5 novembre 2001, che i dati finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2001, distintamente per competenza e residui; ovviamente occorrera' verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti. Va sottolineata, poi, la necessita' che gli Uffici centrali del Bilancio e le Ragionerie provinciali interessate usino particolare cura nel controllare i passaggi di beni mobili tra uffici consegnatari per ottenere una situazione corretta dei bilanciamenti gia' al termine dell'inserimento nel Sistema informativo dei dati ricavabili dai modelli 98 C.G. Infine le Ragionerie provinciali competenti dovranno aver cura di acquisire i modd. 98 C.G. degli Istituti scolastici che, pur avendo acquisita la personalita' giuridica dal 1 settembre 2000, non abbiano ancora effettuato il passaggio di gestione e redatto il processo verbale di consegna. Crediti e partecipazioni Per le partite accese ai crediti (partecipazioni) o ai debiti, si dovra' fare attenzione all'acquisizione delle variazioni che dipendono dalla gestione del bilancio. In particolare sara' compito degli Uffici Centrali del Bilancio interessati riportare, in base alle disposizioni contenute nella citata circolare n. 6 del 7 febbraio 1981, i dati relativi agli accertamenti di entrata o agli impegni di spesa in conto competenza e non le somme versate o le somme pagate; nel contempo i residui di stanziamento non dovranno essere evidenziati se non nell'anno della relativa trasformazione in impegni propri. I dati riguardanti tali residui andranno riportati tra i fatti modificativi "derivanti da spese imputate ai residui". Resta da aggiungere che nella scheda del credito o del debito sara' necessario registrare, tra i fatti permutativi, le variazioni in conto residui dovute a "rettifiche". L'insieme delle stesse trovera', com'e' noto, contropartita nei residui attivi e passivi di bilancio contabilizzati nelle schede finanziarie (conti generali n. 1 e n. 4) di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica). Residui perenti Per quanto riguarda infine i "residui passivi perenti agli effetti amministrativi" compresi nel conto generale n. 5, gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno comunicare al Sistema informativo le eventuali economie, rettifiche e prescrizioni. Per queste ultime si avvarranno anche delle comunicazioni che le Ragionerie provinciali dovranno trasmettere relativamente alle partite perente di loro competenza. Sara' compito, invece, del Sistema informativo operare la ripartizione della loro consistenza finale secondo le categorie economiche del bilancio da cui i residui stessi derivano. Si ricorda che, in base alla circolare n. 2 del 16 gennaio 2002, gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Ufficio IX) i tabulati relativi agli impegni perenti (RG-11-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1) predisposti dal Sistema informativo unitamente a quelli delle Ragionerie provinciali, se interessate, debitamente vistati. Gli stessi Uffici Centrali del Bilancio o le Ragionerie provinciali avranno cura di accertare, presso le rispettive Amministrazioni, se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche attraverso una accurata ricognizione di tutte le partite in procinto di riversarsi dal conto del bilancio a quello del patrimonio. Si richiama l'attenzione sulla delicatezza che riveste il predetto accertamento, tenuto conto che, com'e' noto, l'assunzione dell'impegno, a maggior ragione nel caso che esso venga trasferito dal bilancio al patrimonio, deve corrispondere alla situazione chiaramente individuata dall'art. 20, 3o comma, della legge n. 468 del 1978. * * * * Cio' posto si forniscono le seguenti indicazioni: entro il 29 marzo: gli Uffici Centrali del Bilancio e le Ragionerie provinciali dovranno ultimare l'immissione al Sistema informativo dei dati riportati nei modelli 98 C.G. per la contabilizzazione dei beni mobili, mentre i soli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri per i Beni e le Attivita' Culturali e dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (ex Ministero della Pubblica istruzione) dovranno inserire anche i dati dei beni "considerati immobili agli effetti inventariali" riportati rispettivamente nei modd.15 e 88; entro la stessa data le Ragionerie provinciali dovranno ultimare il riscontro delle contabilita' dei beni immobili, in gestione alle Filiali dell'Agenzia del Demanio, e assicurare la corrispondenza fra i dati contabilizzati manualmente da detti Uffici e quelli inseriti al Sistema informativo; entro il 19 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati dovranno acquisire al Sistema informativo tutte le nuove partite del conto generale n. 2 (crediti e partecipazioni) e del conto generale n. 5 (sottoconti "debiti vari" e "monete in circolazione") ed aggiornare quelle esistenti con i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio 2001, nonche' tutte le partite riferite ai beni immobili dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) e a quelli "considerati immobili agli effetti inventariali" del conto generale n. 3, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione). Per quanto concerne i "residui passivi perenti" (parte del conto generale n. 5) sara' cura dei predetti Uffici Centrali del Bilancio comunicare al Sistema informativo le economie, le rettificazioni e le prescrizioni; entro il 30 aprile: le Ragionerie provinciali, in deroga a quanto previsto dalla citata circolare n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno inoltrare ai competenti Uffici Centrali del Bilancio, munita del visto di convalida del Direttore, la stampa definitiva del modello meccanografico 97 C.G. - Riassunto delle variazioni (limitatamente al solo riepilogo), che potra' essere richiesta al Sistema informativo a decorrere dal 2 aprile; entro la stessa data: gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno far pervenire all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Ufficio IX): 1 - le schede patrimoniali automatizzate, modelli A e B (tre copie), per tutti i conti generali; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni avvenute; 2 - la scheda informativa sulla gestione di societa' azionarie partecipate da Amministrazioni statali (3 copie); alla scheda dovranno essere allegati come documentazione il bilancio della societa' al 31 dicembre 2000, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'Assemblea previsti dal codice civile; 3 - i prospetti delle attivita' e delle passivita' prodotti in forma automatizzata (una copia); 4 - i tabulati dei residui passivi perenti (RG-11-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1) ricevuti dal Sistema informativo, debitamente vistati come detto in precedenza (una copia). E' da precisare che i prospetti di cui al punto 3) si compongono - per ogni singola Amministrazione - di una parte "riepilogativa", una parte "sintetica" ed una "analitica" per le attivita' e passivita'. Tali modelli, che come stampe di lavoro potranno essere richiesti al Sistema informativo in qualsiasi momento dopo l'immissione dei dati contabili, dovranno essere trasmessi - solo se considerati definitivi - a partire dal giorno successivo alla chiusura di tutte le partite patrimoniali. Sara' cura poi del Sistema informativo produrre le tabelle contenenti le attivita' e le passivita' dei vari Ministeri e tutti gli allegati al conto patrimoniale. Inoltre gli Uffici Centrali del Bilancio, al momento della trasmissione delle schede patrimoniali (Modelli. A e B) all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, dovranno utilizzare apposite funzioni di Sistema, per consentire l'invio automatico alla Corte dei conti dei dati relativi a tali schede e facilitare cosi' le operazioni di riscontro preliminare alla parifica del conto patrimoniale. Ovviamente, ove venissero apportate delle correzioni alle predette schede (per effetto di variazioni dovute ad aggiornamento dei risultati della gestione finanziaria su capitoli di entrata o di spesa), il Sistema informativo consentira' ai medesimi Uffici Centrali del Bilancio di effettuare successivi inoltri utilizzando le suddette funzioni informatiche. Infine, per effetto dell'accorpamento dei Ministeri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001,n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, gli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, delle Attivita' produttive, dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno far pervenire al suddetto Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Ufficio IX anche le schede patrimoniali e i prospetti delle attivita' e delle passivita' relative rispettivamente agli ex Ministeri delle Finanze, del Commercio con l'Estero, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dei Lavori Pubblici. **** Per effetto dell'articolo 22 della citata legge n. 468, del 5 agosto 1978, dovra' essere poi allegato al conto del patrimonio il conto del dare e dell'avere della Banca d'Italia che svolge il servizio di tesoreria dello Stato e del Cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con unito il movimento generale di cassa e la situazione del tesoro, nonche' la situazione dei crediti e dei debiti di tesoreria. Tale conto speciale, che viene prodotto all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Ufficio IX) dall'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (Ufficio XIV), dovra' essere integrato dei prospetti riguardanti i movimenti dei buoni ordinari del Tesoro e dei vaglia ed ordini di pagamento. Acquisizione al patrimonio delle entrate e delle spese di bilancio. Per le entrate tributarie, attesa la loro natura di proventi netti per la finanza statale, nessun particolare problema si pone per gli Uffici Centrali del Bilancio. La loro acquisizione al conto del patrimonio avviene attraverso le schede accese alle attivita' finanziarie. Le accensioni di prestiti, invece, comportando a fronte degli introiti un aumento di passivita' patrimoniali (per l'indebitamento), debbono essere integralmente registrate nelle apposite schede, per la loro acquisizione al patrimonio. Circa le altre entrate (extratributarie e per alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti) occorrera' accertare per ogni capitolo i riflessi dell'entrata stessa sulla sostanza patrimoniale. Si precisa che, per le entrate relative all'ammortamento dei beni patrimoniali (Titolo III - Categoria XIV), non verra' effettuata un'apposita registrazione nelle schede. Per quanto riguarda le spese, mentre quelle relative al rimborso di passivita' finanziarie vanno registrate integralmente nelle schede, perche' producono sempre trasformazioni del patrimonio, per le altre (spese correnti e spese in conto capitale) occorrera' esaminarne gli effetti caso per caso. Le varie partite patrimoniali di pertinenza di ciascun Ministero debbono essere costantemente seguite affinche' tutti i movimenti (dovuti ad operazioni di bilancio o ad altra qualsiasi causa), che comportino variazioni delle consistenze, trovino puntuale contabilizzazione nelle relative schede. Cosi' pure dovra' curarsi l'istituzione di nuove partite non appena si verifichi un fatto amministrativo di rilevanza patrimoniale, non riferibile a quelle gia' esistenti.
AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO I - CONTO DEL BILANCIO Per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e il Fondo Edifici di Culto gli Uffici di Ragioneria competenti, sono pregati di attenersi a quanto segue: 1 - SPESA Si osserveranno i medesimi adempimenti previsti per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione dello Stato. 2 - ENTRATA Il 16 aprile: gli Uffici di Ragioneria interessati ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - Via XX Settembre, 97 - n. 2 copie delle bozze del conto consuntivo e del prospetto delle variazioni apportate alle previsioni iniziali; entro il 26 aprile: i predetti Uffici, revisionate le bozze e completate le medesime con i dati contabili della gestione 2001, ne consegneranno una copia all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio la quale provvedera' ad aggiornare gli archivi del Sistema centrale entro il 3 maggio. Per i successivi adempimenti si dovranno rispettare le medesime scadenze previste per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione diretta dello Stato. * * * Relativamente alla definizione del conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, di seguito, vengono precisati gli adempimenti e le scadenze da rispettare: il 16 aprile: verranno rimesse alla Ragioneria provinciale dello Stato di Firenze n. 2 copie del conto consuntivo del citato Istituto e dei prospetti delle variazioni apportate alle previsioni iniziali; entro il 26 aprile: la Ragioneria provinciale dello Stato di Firenze dopo aver revisionato il conto consuntivo validato dal servizio di Ragioneria dell'Istituto in parola, ne rimettera' una copia all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio; il 21 maggio: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri ritirera' n. 4 copie del conto consuntivo completo di allegati, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro; entro il 27 maggio: il medesimo Ufficio centrale consegnera' all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, le tre copie del conto consuntivo firmate, complete di Nota preliminare, dei prospetti e degli allegati, nonche' altre due copie della predetta Nota preliminare ed eventuali allegati. II - CONTO DEL PATRIMONIO Per la compilazione del conto del patrimonio si richiama in linea di principio quanto fatto presente per l'Amministrazione diretta dello Stato, ad esclusione delle procedure automatizzate di acquisizione dei dati contabili. Inoltre gli aspetti finanziari connessi con la gestione delle partite dei conti generali n. 2 e n. 5, dovranno essere rilevati nelle schede (Modelli. A e B) con le stesse modalita' indicate per il conto patrimoniale dello Stato. In particolare, per i dati relativi agli interessi aventi natura finanziaria e quindi estranei alla contabilita' patrimoniale, si dovra' procedere mediante una semplice annotazione degli stessi in calce alle suddette schede. Quanto sopra si rende necessario per pervenire ad una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle partite di "credito" o di "debito patrimoniale", oltre che per consentire una migliore interpretazione dei risultati della gestione delle suddette attivita' e passivita' in sede di conto generale delle rendite e delle spese. Infine, gli Uffici preposti alla definizione dei conti patrimoniali dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, sono pregati di volersi attenere a quanto qui di seguito precisato: entro il 29 marzo: i predetti Uffici ritireranno presso l'Ufficio IX dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una bozza del conto patrimoniale; entro il 30 aprile: i predetti Uffici sono pregati di voler produrre all'Ufficio IX dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio: a) la bozza del conto patrimoniale in questione con allegate le schede patrimoniali (modelli A e B, tre copie) per tutti i conti generali; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni ottenute; b) i prospetti analitici (modelli. D e E , una copia), nella nuova versione a stampa. ARCHIVI NOTARILI Entro il 30 aprile: l'Ufficio Centrale del Bilancio interessato fara' pervenire all'Ufficio XIV dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio n. 4 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio, completo di Nota preliminare, di prospetti e di allegati, nonche' della situazione patrimoniale, per il riscontro e gli adempimenti di competenza; entro il 27 maggio: l'Ufficio Centrale in parola consegnera' all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio n. 4 copie complete del conto consuntivo e del conto patrimoniale, tre delle quali firmate dal Ministro. CASSA AMMENDE Entro il 30 aprile: l'Ufficio Centrale del Bilancio interessato fara' pervenire all'Ufficio XIV dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio n. 2 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio completo di Nota preliminare e relativi allegati, nonche' del conto patrimoniale, per il riscontro di competenza; entro il 27 maggio: l'Ufficio Centrale in parola consegnera' all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio n. 4 copie del conto consuntivo, completo di Nota preliminare, di copia del decreto di approvazione e di allegati, nonche' del conto patrimoniale. * * * ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO Come e' noto con i Decreti legislativi n. 267 e n. 268 del 30 giugno 1993 l'Istituto Superiore di Sanita' (I.S.S.) e l'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) hanno conseguito l'autonomia amministrativa e contabile. Per l'Istituto Superiore di Sanita' che e' divenuto, nel frattempo, ente di diritto pubblico a seguito del regolamento di organizzazione, emanato a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70), restano tuttavia confermati, per il rendiconto 2001, i preesistenti adempimenti. Premesso quanto sopra, ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesti Istituti, le Ragionerie provinciali competenti (per gli Uffici periferici dell'I.S.P.E.S.L.), e l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute (per gli Uffici centrali di entrambi gli Istituti superiori), continueranno ad acquisire al Sistema informativo le contabilita' di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'Amministrazione statale), dal momento che la proprieta' dei beni stessi rimane dello Stato essendo gli Enti in parola privi di personalita' giuridica e di autonomia patrimoniale. Le variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni mobili, che andavano comunicate dagli uffici preposti entro il 15 febbraio 2002, dovranno essere acquisite dalle Ragionerie suddette non piu' tardi del 29 marzo 2002. Il prospetto delle variazioni, compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, dovra' essere predisposto in duplice copia; una verra' inviata alla Ragioneria provinciale interessata (per gli Uffici periferici) o, per il tramite dell'Ufficio centrale di ragioneria presso l'I.S.S. e l'I.S.P.E.S.L., all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute (per gli Uffici centrali), l'altra all'Istituto Superiore competente che dovra' tenerne conto ai fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale. Sara' cura, poi degli Istituti superiori, inviare all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute per il tramite del suddetto Ufficio centrale di ragioneria la "situazione patrimoniale" di ciascun Istituto che, unitamente al conto finanziario, dovra' essere trasmessa al Ministero della sanita' entro il 30 aprile 2002. Tali situazioni, devono comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2001, nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. L'Ufficio centrale di ragioneria di detti Istituti e' pregato di far pervenire all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio entro il 20 giugno 2002 n. 2 copie dei conti consuntivi, completi delle relazioni sui risultati di gestione, nonche' delle situazioni patrimoniali, una copia delle quali verra' rimessa al Parlamento entro il 30 giugno 2002, a corredo del rendiconto generale dello Stato. CORTE DEI CONTI L'amministrazione della Corte dei Conti dovra' provvedere - non oltre il 29 marzo 2002 - a fornire all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la formazione del Conto patrimoniale dello Stato. L'Ufficio Centrale del Bilancio, a sua volta, dovra' procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28.12.1994. SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.) ha conseguito l'autonomia amministrativa e contabile con il D.P.C.M. n. 207 del 24 marzo 1995, n. 207 (pubblicato nella G.U. n. 125 del 31/5/1995). Ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesto Ente, si dovranno continuare ad acquisire al Sistema informativo le contabilita' di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'Amministrazione statale) dal momento che la proprieta' dei beni stessi rimane allo Stato essendo l'Ente suddetto privo di personalita' giuridica e di autonomia patrimoniale. Al riguardo va precisato che i consegnatari delle diverse sedi della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dovranno predisporre, per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, il prospetto delle variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni: da inviare all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze perche' si possa procedere alla loro acquisizione non piu' tardi del 29 marzo 2002; sara' cura poi dell'Amministrazione della Scuola Superiore inviare al suddetto Ufficio Centrale del Bilancio entro il 30 aprile 2002 la "situazione patrimoniale" dell'Ente unitamente al conto finanziario. Tale situazione deve comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2001, nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il Servizio di ragioneria di detta Scuola superiore e' pregato di far pervenire all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio entro il 20 giugno 2002 n. 2 copie del conto consuntivo, completi della relazione sui risultati di gestione, nonche' della situazione patrimoniale, una copia della quale verra' rimessa al Parlamento entro il 30 giugno 2002, a corredo del rendiconto generale dello Stato. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI L'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha conseguito l'autonomia finanziaria e contabile con il D.P.C.M. del 23 dicembre 1999 (pubblicato nella G.U. n. 24 del 31 gennaio 2000), dovra' provvedere - non oltre il 29 marzo 2002 - a fornire all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la formazione del Conto patrimoniale dello Stato, come prescritto dall'art. 23, comma 5 dello stesso decreto. L'Ufficio Centrale del Bilancio, a sua volta, dovra' procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994. CONSIGLIO DI STATO Con delibera del 21 giugno e del 5 luglio 2001, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha provveduto a disciplinare l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, cosi' come previsto dall'art. 20 della Legge 21 luglio 2000, n. 205. Pertanto, sara' cura dell'Ufficio centrale di bilancio e della ragioneria fornire - non oltre il 29 marzo 2002 - all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze i prospetti riepilogativi relativi ai beni mobili risultanti dalla proprie scritture inventariali per la formazione del Conto patrimoniale dello Stato, come indicato dall'art. 23, comma 5, della suddetta delibera. L'Ufficio Centrale del Bilancio, a sua volta, dovra' procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994. * * * Si ringrazia per la collaborazione che gli Uffici vorranno dare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO: MONORCHIO |
| ----> Vedere allegati da pag. 36 a pag. 39; <---- |
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