IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale; Visto l'art. 20, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, e' aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat; Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 marzo 2001 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui il predetto importo e' stato fissato in lire 178.400; Considerato che il tasso di variazione per l'anno 2000 e' risultato pari al 2,6%; Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di lire 178.400 (pari a euro 92,14); Decreta: A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 94,53. Roma, 4 marzo 2002
Il Ragioniere generale dello Stato Monorchio
Il dirigente generale Lo Piparo |