IL RETTORE
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6; Visto lo statuto di quest'Universita', emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 37 dello Statuto; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4; Viste le delibere del consiglio accademico del 19 dicembre 2001 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con le quali sono state approvate le modifiche ed integrazioni agli articoli 6, comma 6, lettera m), 7, comma 4, lettera v), 11, comma 6, 26-bis, punto 7 e 26-ter, punto 2 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia; Vista la nota direttoriale prot. n. 01157 del 30 gennaio 2002, inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la nota ministeriale prot. n. 392 dell'11 febbraio 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare in merito all'art. 6, comma 6, lettera m), all'art. 7, comma 4, lettera v), all'art. 11, comma 6, all'art. 26-bis, punto 7, e all'art. 26-ter, punto 2, del vigente dello statuto di codesto ateneo; Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate; Decreta di emanare le seguenti modifiche ed integrazioni agli articoli 6, comma 6, lettera m), 7, comma 4, lettera v), 11, comma 6, 26-bis, punto 7 e 26-ter, punto 2 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia: "Art. 6. Consiglio accademico Testo vigente: comma 6, lettera m), "... due rappresentanti degli studenti, eletti dagli iscritti ai corsi di diploma..."; Testo modificato: comma 6, lettera m), "... due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonche' dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti.". Art. 7. Consiglio di amministrazione Testo vigente: comma 4, lettera v): "... due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma."; Testo modificato: comma 4, lettera v): "... due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonche' dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti.". Art. 11. Facolta' di lingua e cultura italiana Testo vigente: comma 6: "... due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma."; Testo modificato: comma 6: "...due rappresentanti degli studenti iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonche' degli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti.". (1) Con l'aggettivo nuovi si intendono, e si intenderanno nel prosieguo, tutti i corsi di laurea attivati a seguito dell'emanazione del nuovo regolamento didattico d'ateneo (decreto rettorale n. 738 del 31 ottobre 2001). Art. 26-bis Direttore amministrativo Testo vigente: punto 7: "Il direttore amministrativo nomina un vicario tra i dirigenti o i funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993, in servizio presso l'Universita'."; Testo modificato: punto 7: "Il direttore amministrativo puo' nominare un vicario tra i dirigenti o i funzionari in servizio presso l'Universita'.". Art. 26-ter Dirigenti e funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 Testo vigente: punto 2: "Ai funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente.". Testo modificato: "Art. 26-ter Dirigenti e funzionari Punto 2 "Ai funzionari di cui al punto 7 dell'art. 26-bis, possono essere attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente .". Perugia, 11 marzo 2002 Il rettore: Bianchi De Vecchi |