Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 25 marzo 2002, n. 16 |
Previsioni di bilancio per l'anno 2003 e per il triennio 2003-2005 - Budget per l'anno 2003. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni Autonome A tutti gli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni Autonome All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po Alle Ragionerie Provinciali dello Stato e per conoscenza: Alla Corte dei Conti All'Istituto Nazionale di Statistica Il risanamento finanziario del nostro Paese e' proseguito nel 2001 nonostante la situazione meno favorevole di quella delineata nel Programma di stabilita' aggiornato sulla base della manovra di finanza pubblica approvata dal Parlamento. L'avvenuta adozione dell'euro quale moneta unica avente corso legale in dodici Stati europei ha concluso un evento epocale, ponendo le premesse per il raggiungimento dei successivi obiettivi dell'Unione in una situazione di stabilita', ma anche rendendo piu' impegnativo il governo complessivo della politica economica e finanziaria del Paese. La crescita dell'economia all'1,8 per cento; il rapporto indebitamento netto - prodotto interno lordo al livello dell'1,4 per cento; il rapporto debito - PIL ormai al 109,4 per cento; un avanzo corrente del conto economico delle Amministrazioni pubbliche di dimensioni significative; sono indicatori da un lato del consolidamento strutturale della finanza pubblica pur in un contesto non facile, dall'altro dei problemi da avviare a soluzione in vista del pareggio di bilancio programmato per il prossimo anno. Si impone, pertanto, la conferma dell'azione di razionalizzazione della spesa anche nel processo di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2003 e per il triennio 2003-2005, nella prospettiva di ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici quale strumento di sviluppo. 1. - Gli obiettivi della politica di bilancio. Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2002-2004 approvato dal Parlamento (allegato E alla legge 28 dicembre 2001, n. 449) indica i seguenti obiettivi per il triennio: - un calo di oltre un punto e mezzo della pressione tributaria rispetto al 2000; - una ulteriore flessione di oltre un punto dell'incidenza sul PIL della spesa corrente al netto degli interessi; - una sostanziale stabilita' dell'incidenza della spesa in c/capitale; - una riduzione a circa i due terzi del saldo netto da finanziare rispetto al 2001. 2. - La formazione del bilancio a legislazione vigente. Le indicazioni di carattere generale sopraindicate comportano alcune conseguenze per le singole categorie di spesa, di seguito separatamente riassunte per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa. 2.1. - Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza, le Amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle effettive esigenze dei singoli centri di responsabilita', con particolare riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative. Le previsioni a legislazione vigente non devono, in ogni caso, includere ne' nuovi interventi ne' ampliamenti dell'offerta di servizi, tenendo conto delle nuove norme sul bilancio che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. Per ciascun centro o oggetto di spesa dovra' essere individuata la quota riservata al soddisfacimento di obbligazioni giuridicamente gia' perfezionate, anche delimitandone l'area non vincolata, sulla quale e' attivabile la procedura delle variazioni compensative secondo le linee introdotte con la riforma; di tale esigenza, le Amministrazioni sono state preavvertite con la circolare telegrafica n. 116760 del 24 febbraio 1998. Per le singole categorie di spese valgano le seguenti specifiche indicazioni. 2.1.1 - La previsione delle spese di personale dovra' essere coerente con l'andamento delle retribuzioni definito dalle norme e dai contratti collettivi vigenti e con la disciplina relativa alla programmazione del fabbisogno di personale introdotta dagli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificati ed integrati da ultimo dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai fini del contenimento della spesa stessa. Le innovazioni normative citate impongono, infatti, ai Ministeri, agli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unita' ed alle Agenzie il conseguimento, alla data del 31 dicembre 2003, di una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1% rispetto alla consistenza di personale al 31 dicembre 2002. Per il settore delle Forze armate e dei Corpi di polizia, invece, devono essere predisposti specifici piani annuali in materia di fabbisogno di personale entro il 31 gennaio di ciascun anno, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. In ogni caso, le assunzioni non possono superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Anche per il comparto Scuola, le disposizioni previste dall'art. 22 della citata legge n. 448/2001 sono finalizzate ad una riduzione delle dotazioni organiche dei docenti, nelle linee del contenimento del fabbisogno di personale e della relativa spesa. Gli obiettivi di riduzione, ai cui principi si devono adeguare anche le Amministrazioni pubbliche non comprese nell'ambito del settore statale, vincolano i comportamenti delle singole Amministrazioni nella definizione del fabbisogno di personale, sulla base delle effettive esigenze operative e previa adozione di ogni idonea iniziativa finalizzata ad una congrua allocazione delle risorse umane gia' disponibili. 2.1.2. - Per le altre spese correnti diverse dagli oneri per il personale e dalle spese legislativamente predeterminate, vanno osservate le seguenti indicazioni: a) per le spese per trasferimenti, occorre innanzitutto distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio e' consentita soltanto se disposta da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative), gli stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 2002 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione, in particolare per quanto riguarda le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate. Gli stanziamenti proposti per il 2003 non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2002; b) per le spese per consumi intermedi, valgono per ciascuna Amministrazione le seguenti indicazioni: b1) per i consumi intermedi relativi a spese per armi e materiale bellico (cod. econ. 02.01.03) e a spese connesse con la gestione del personale (codici economici 02.02.05, 02.02.06, 02.02.09 e 02.02.13), le previsioni per il 2003 dovranno essere contenute entro l'importo degli stanziamenti iniziali per l'anno 2002; b2) per gli altri consumi intermedi, inclusi quelli destinati alla difesa nazionale aventi codici economici diversi da quelli sopra indicati, dovra' essere assicurata da ciascuna Amministrazione, globalmente, una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2002. Gli indicati obiettivi possono ottenersi soprattutto con la progressiva entrata a regime del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi disposto dall'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), che obbliga le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi del comma 1 della medesima norma, nonche' delle successive disposizioni di cui agli articoli da 58 a 63 della legge finanziaria per il 2001 e all'articolo 32 della legge finanziaria per il 2002. Sara' cura di ciascuna Amministrazione instaurare con la CONSIP S.p.A. - Societa' posseduta interamente dal Tesoro, alla quale e' stata affidata, tra l'altro, la definizione delle convenzioni quadro - i piu' proficui rapporti di servizio, al fine di utilizzare appieno le potenzialita' offerte dal nuovo sistema. Nell'ambito della razionalizzazione dei consumi intermedi rientrano, peraltro, anche le misure previste dall'articolo 24 della legge finanziaria per il 2000. Con riguardo alle previsioni per il 2003, tali misure si sostanziano, essenzialmente, nella considerazione di capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo per gli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprieta' pubblica, utilizzati gratuitamente; in attesa della definizione secondo la procedura prevista dal comma 4, per l'anno 2003 il costo d'uso degli immobili demaniali o di proprieta' pubblica ad uso gratuito delle Amministrazioni viene presuntivamente determinato in dieci euro al metro quadrato. Le Amministrazioni avranno cura di assicurare, comunque, per i capitoli interessati, le riduzioni disposte dalla legge, che concorreranno alla formazione della prevista riduzione complessiva dei consumi intermedi nella misura minima indicata del 10 per cento. Al fine di dare uniformita' applicativa alla riduzione delle relative spese, anche con riferimento alle Amministrazioni statali dotate di particolare autonomia amministrativo-contabile - le cui dotazioni, gestite in specifiche unita' previsionali di base, risultano generalmente determinate con la Tabella C della legge finanziaria - si dispone che le Amministrazioni vigilanti segnalino nelle relative schede-capitolo la quota attribuibile a spese per consumi intermedi, in tal modo consentendo una corrispondente rideterminazione del relativo stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2003. 2.1.3 - Per le spese di investimento non definite nel loro importo da specifiche autorizzazioni legislative, le Amministrazioni potranno proporre incrementi nel limite del cinque per cento rispetto al corrispondente importo iscritto nel bilancio di previsione per il 2002. 2.2. - Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare attenzione dovra' essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entita' delle relative autorizzazioni di cassa dovra' essere definita per il 2003 in modo che le disponibilita' sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori rilevati al 31 dicembre 2001 e risultino, al 31 dicembre 2003, inferiori al dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente. Le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna Amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti negli ultimi anni. 2.3. - In conclusione, ciascun centro di responsabilita' amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 2002, potra' concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 2003 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unita' previsionale. 2.4. - La previsione per il biennio successivo dovra' tener conto dell'esigenza di salvaguardare per il 2004 il livello di spesa previsto nel richiamato bilancio programmatico, limitando all'uno per cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel quantum; e per il 2005, di contenere l'incremento delle spese relativamente flessibili entro il due per cento. 2.5. - La formazione del bilancio potra' utilmente avvalersi come di consueto dell'impostazione riportata negli elaborati di base per le nuove previsioni. Per quanto sopra e per i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita Nota tecnica n. 1. 3. - Budget economico. Le Amministrazioni Centrali dello Stato sono tenute alla formulazione del bilancio economico per l'anno 2003. In proposito si specifica che, dopo il primo triennio di attuazione del budget per centri di costo, dal 2003 viene richiesta la formulazione del bilancio economico secondo la logica completa del nuovo processo, non solo secondo la natura di costo ma anche secondo le funzioni svolte dalle diverse strutture organizzative. Inoltre, secondo quanto l'esperienza maturata ha permesso di riscontrare, sono state apportate opportune modifiche ed integrazioni al piano dei conti previsto dalla Tab. B, allegata al Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Al servizio del bilancio economico e della connessa contabilita', e' stato predisposto l'accesso diretto da parte delle Amministrazioni ad un portale web su rete internet di dialogo con questo Dicastero e con i coesistenti Uffici centrali del Bilancio. L'unita Nota Tecnica n. 2 espone i criteri, le regole per la valorizzazione dei conti e la tempistica degli adempimenti. Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. IL MINISTRO: Tremonti |
| BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2003 E PER IL TRIENNIO 2003 - 2005
NOTA TECNICA No 1
N.B.: I Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio, cui l'articolo 28 della legge di contabilita' di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione, sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.
----> Vedere allegato da pag. 57 a pag. 103 del S.O. <---- |
| BUDGET PER L'ANNO 2003
NOTA TECNICA No 2
----> Vedere allegato da pag. 107 a pag. 202 del S.O. <---- |
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