Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 1 marzo 2002
Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia. (Deliberazione n. 4/02/CIR).

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 febbraio 2002, in particolare nella sua prosecuzione del 1 marzo 2002; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; +VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti; VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti; VISTA la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni"; VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997; VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998; VISTA la delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998; VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; VISTA la delibera n. 3/CIR/99, "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di Preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999; VISTA la delibera n. 4/CIR/99, "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999; VISTA la delibera n. 1/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000; VISTA la delibera n. 2/00/CIR, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000; VISTA la delibera n. 3/00/CIR, "Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000; VISTA la delibera n. 4/00/CIR, "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000; VISTA la delibera n. 5/00/CIR, "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e carrier preselection"; VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000; VISTA la delibera n. 7/00/CIR, "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portabilita' (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000; VISTA la delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000; VISTA la delibera n. 13/00/CIR, "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000; VISTA la delibera n. 14/00/CIR, "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001; VISTA la delibera n. 8/01/CIR, "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle capacita' di evasione e della distribuzione delle richieste", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001; VISTA la delibera n. 13/01/CIR, "Disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001; VISTA la delibera n. 15/01/CIR, "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2001; VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001; VISTA l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, pervenuta all'Autorita' in data 7 settembre 2001; VISTA la delibera n. 21/01/CIR, "Consultazione pubblica concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia S.p.A., per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2001; VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dagli operatori licenziatari in tale ambito; VISTI gli atti del procedimento; SENTITA la societa' Telecom Italia in sede di audizione in data 19 ottobre 2001, 26, 27 e 28 novembre 2001 e 6 dicembre 2001; SENTITI gli operatori Albacom, Atlante, Blu, Edisontel, Fastweb, H3G, KpnQwest, Omnitel, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada in data 7 dicembre 2001; VISTA la decisione assunta dalla Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 20 dicembre 2001 di approvazione dello schema di provvedimento ai fini dell'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea; ACQUISITO, in data 20 febbraio 2002, il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; ACQUISITO, in data 20 febbraio 2002, il parere congiunto della Direzione Generale Concorrenza e Direzione Generale Societa' dell'informazione della Commissione europea; CONSIDERATO quanto segue: A. Il procedimento istruttorio La societa' Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 in data 7 settembre 2001. Nell'ambito del procedimento e' stata avviata, con delibera n. 21/01/CIR, una consultazione pubblica con l'obiettivo di acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni, ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di Riferimento 2001 (di seguito denominati OLO). L'analisi dei contributi acquisiti nel corso della consultazione pubblica ha fornito l'opportunita' di approfondire una serie di aspetti tecnico-economici presenti nell'offerta proposta da Telecom Italia che, a parere degli operatori, renderebbero l'offerta stessa non adeguata a supportare lo sviluppo del mercato in un regime di piena concorrenzialita'. Nel corso del procedimento e' stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di Riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed agli aspetti critici rilevati dall'Autorita'. Nell'ambito del procedimento sono stati anche ascoltati in audizione i soggetti partecipanti alla consultazione, con l'obiettivo di approfondire le risultanze delle attivita' svolte, nell'anno 2001, congiuntamente con Telecom Italia in merito alle modalita' di implementazione di alcuni servizi di interconnessione. Nell'ambito del procedimento, l'Autorita' ha ritenuto opportuno far confluire l'attivita' svolta nel procedimento relativo all'approfondimento degli aspetti regolamentari riguardanti la numerazione dei servizi di accesso ad internet, anche in seguito all'inserimento da parte di Telecom Italia all'interno dell'Offerta di Riferimento dei servizi di raccolta e terminazione per le numerazioni in decade 7. L'Autorita' ha approvato, in data 20 dicembre 2001, uno schema di provvedimento che e' stato inviato per un parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed alla Commissione europea. In data 20 febbraio 2002, l'Autorita' ha acquisito i pareri formulati dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dalle competenti Direzioni della Commissione europea. Esaminati tali pareri, l'Autorita' ha disposto un breve approfondimento istruttorio, ai fini dell'adozione del provvedimento finale sull'Offerta di Riferimento 2001, con lo scopo di valutare, in contraddittorio con Telecom Italia, alcuni rilievi metodologici sul calcolo dei valori di interconnessione. L'Autorita', considerato l'invio da parte di Telecom Italia, in data 21 dicembre 2001, della documentazione sui costi relativi al servizio di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso ai servizi non geografici degli OLO, ritiene, altresi', necessario procedere ad un approfondimento istruttorio sul tema specifico e, quindi, di rinviare a separato provvedimento la determinazione delle condizioni relative al servizio in questione. B. La valutazione regolamentare Nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati alcuni aspetti critici dell'Offerta di Riferimento, sia relativi all'interconnessione, sia relativi ai servizi di accesso disaggregato, per i quali l'Autorita' ritiene opportuno intervenire prevedendo: a) la modifica delle condizioni tecniche ed economiche di alcuni servizi con effetto a partire dal 1 gennaio 2001, salvo diversa indicazione; b) la modifica e l'integrazione delle condizioni d'offerta di alcuni servizi con effetti a partire dall'anno 2002. 1. Condizioni economiche di offerta dei servizi a traffico Nell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2001 Telecom Italia ha proposto la differenziazione delle voci di costo relative ai servizi di raccolta e terminazione del traffico rispetto a quelle relative al traffico di accesso ad Internet tramite numerazioni in decade 7. Relativamente ai servizi di raccolta, Telecom Italia ha argomentato che la differenza di costi e' riconducibile ad una diversa efficienza nell'utilizzo delle risorse di rete associabile alle due tipologie di traffico. In particolare, il traffico per il servizio di raccolta verso numerazioni Internet necessita di minori risorse di rete rispetto a quello fonia, a parita' di minuti di traffico originati. In termini economici la differenziazione proposta da Telecom Italia si traduce in una distribuzione del costo totale della tratta SL-SGU sui due servizi in funzione della percentuale di circuiti trasmissivi necessari per lo smaltimento delle due tipologie di traffico. In particolare, dalla differente caratterizzazione statistica di questi ultimi consegue, che a fronte di un'occupazione delle risorse di rete (in termini di minuti) pari a 88% per il traffico voce ed a 12% per il traffico Internet, il numero di circuiti necessari allo smaltimento del traffico voce risulta il 91.4% totale, mentre quelli necessari al traffico Internet risulta pari a 8.6% del totale. Il costo al minuto della tratta SL-SGU per il traffico voce e' stato, quindi, valutato moltiplicando il costo al minuto medio (ottenuto come rapporto del costo della tratta e del numero totale di minuti voce ed Internet) per un fattore correttivo (=0.914/0.88=1.038. Analogamente, il costo al minuto della tratta SL-SGU per il traffico Internet e' stato valutato moltiplicando il costo al minuto medio per un fattore correttivo (=0.086/0.12=0.717. Le differenti caratteristiche del traffico di raccolta Internet hanno impatti anche sul valore del rapporto Do/Dc (durata occupazione/durata comunicazione) a causa della maggiore durata delle chiamate verso numerazioni Internet (pari a circa 15 minuti) rispetto alle chiamate voce (pari a circa 3 minuti). Tale rapporto infatti, tenendo in conto le risorse di rete utilizzate, ma non remunerate come, ad esempio, nei casi di linea occupata, mancata risposta, congestione di rete ed in generale in tutti i casi in cui non vi e' fatturazione effettiva del traffico, e' prossimo ad 1 per il traffico Internet, mentre e' circa 1,18 per il traffico voce. Un ulteriore elemento, che contribuisce alla differenziazione dei costi di raccolta fonia ed Internet, e' la voce di costo denominata da Telecom Italia "costo di vendita, customer care e fatturazione per OLO", che viene aggiunta ai costi di rete propriamente detti al fine della determinazione delle tariffe di interconnessione e che remunererebbe le attivita' di gestione dei rapporti con gli operatori interconnessi quali vendita, fatturazione, contrattualistica e gestione cliente. In tale voce di costo, rientrano i sistemi per la rilevazione e gestione dei dati di traffico, le procedure di fatturazione e gestione del credito attribuiti solo ai servizi di interconnessione a traffico. La previsione di tale elemento di costo deriva da una modifica metodologica della contabilita' regolatoria effettuata da Telecom Italia rispetto agli anni precedenti nei quali tali costi venivano distribuiti nei costi di struttura generali ed attribuiti in maniera uniforme considerando i volumi di traffico complessivo. L'importo complessivo di tale voce di costo e' stato, nella valutazione dei costi di raccolta, anch'esso differenziato tra servizi voce e servizi Internet, contribuendo in maniera significativa alla differenziazione di costo tra i due servizi. Infatti, il costo a minuto e' stato valutato a partire da un "costo a chiamata" (ottenuto come rapporto tra costo di struttura complessivo e numero di chiamate di interconnessione totali) reso minutario dividendo per la durata media della chiamata. Poiche', secondo Telecom Italia, la durata media delle chiamate Internet e' pari a 5 volte quella del traffico voce, il valore minutario di costo di struttura risultera' 5 volte inferiore. L'Autorita', ritiene opportuno non procedere, per l'anno 2001, all'applicazione al traffico di fonia di un metodo di calcolo differenziato per la valorizzazione degli elementi di rete rispetto alle ipotesi effettuate per la decade 7, stante lo scarso utilizzo di quest'ultima. Di conseguenza, la differenziazione in esame, applicata in assenza di volumi di traffico di raccolta in decade 7, avrebbe come unico effetto l'innalzamento dei costi di raccolta per il traffico di fonia, a fronte di una solo "virtuale" riduzione dei costi di raccolta del traffico in decade 7. Relativamente ai servizi di terminazione verso numerazioni 701, oltre alle differenze di costo riconducibili alle medesime motivazioni del servizio di raccolta, il cui impatto e' peraltro ridotto, Telecom Italia ha definito un'architettura di interconnessione differente per il traffico in decade 7, con l'introduzione di un punto di consegna distrettuale. La tematica della condizioni tecniche ed economiche verso numerazioni 701 viene discussa approfonditamente al successivo punto 2 del presente provvedimento. Con riferimento alle condizioni economiche proposte per i servizi di traffico commutato, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) si e' soffermata sul processo di definizione dei valori seguito nel 2001. Da un lato, l'AGCM ha espresso apprezzamento per l'impiego di una metodologia basata sui costi di contabilita' regolatoria valutati a costi correnti in alternativa alla metodologia di "migliore prassi corrente" (di seguito best practice) utilizzata negli scorsi anni. D'altra parte, l'AGCM ha evidenziato come il passaggio alla nuova metodologia a costi correnti per l'attribuzione dei costi ai servizi offerti da Telecom Italia avrebbe dovuto implicare una significativa diminuzione delle condizioni economiche di interconnessione, essendo il settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da un rapido progresso tecnologico, nonche' da rilevanti economie di scala statiche e dinamiche. In considerazione di tale ragionevole previsione, l'AGCM ha osservato che la diminuzione delle condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione individuati nell'offerta 2001 rispetto all'anno precedente e' piuttosto contenuta. Inoltre, se confrontate a livello internazionale, dette condizioni economiche risultano superiori ai valori massimi dell'intervallo di "best practice", cosi' come calcolato dall'AGCM con riferimento ai valori di offerta 2001, come di seguito riportato:

-------------------------------------------------------------------- Fascia intera Best Practice -------------------------------------------------------------------- Centesimi di € RIO 2001 Minimo Massimo SGU 0,72 0,58 0,64 Singolo SGT 1,14 0,90 0,94 Doppio SGT 1,80 1,03 1,32 --------------------------------------------------------------------

La Commissione europea, nel suo parere, ha accolto favorevolmente l'impiego di un sistema di contabilita' per l'interconnessione basato sui costi correnti in linea con i principi alla base delle proprie Raccomandazioni. L'Autorita', esaminati i pareri pervenuti, ha disposto un breve approfondimento istruttorio finalizzato a valutare, anche in contraddittorio con Telecom Italia, alcuni approfondimenti metodologici sul calcolo dei valori di interconnessione, nonche' ad acquisire ulteriori elementi relativi al confronto tra i valori esposti ed i relativi valori in vigore nel 2001 negli altri paesi dell'Unione europea. In merito all'impiego dei valori di best practice per la definizione delle condizioni economiche di offerta, Telecom Italia ha sottolineato che la corretta applicazione della raccomandazione comunitaria in materia prevedrebbe l'utilizzo dei valori relativi all'anno 2000, rispetto ai quali le condizioni economiche proposte sono all'interno dell'intervallo. D'altra parte, sempre secondo Telecom Italia, la stessa Commissione europea ha deciso di non aggiornare la Tabella relativa alla migliore prassi corrente per incoraggiare l'utilizzo di dati basati sui reali dati contabili. L'Autorita', per quanto concerne il disposto dell'articolo 14, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, rileva che la Commissione europea, da ultimo, in data 20 marzo 2000 con la raccomandazione n. 2000/263/CE, ha aggiornato la tabella dei prezzi di interconnessione di cui alla raccomandazione n. 98/195/CE citata in premessa. Pertanto, i valori rilevati dall'AGCM non costituiscono una base giuridica conforme al disposto del citato articolo. L'Autorita', ha ritenuto, quindi, anche in linea con il parere della Commissione europea, di mantenere una valorizzazione basata sui dati di contabilita' regolatoria a costi correnti. D'altra parte, l'Autorita' ritiene che il confronto con la migliore prassi corrente rappresenti uno strumento del quale la stessa Autorita' ha facolta' di avvalersi al fine di valutare le condizioni proposte da Telecom Italia per servizi analoghi, nonche' i parametri di efficienza, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del suddetto decreto. L'Autorita' ha, pertanto, ritenuto opportuno procedere ad un confronto con Telecom Italia sui dati di contabilita' regolatoria esposti, evidenziando gli elementi ritenuti particolarmente critici anche alla luce del confronto internazionale. L'Autorita', pur riservandosi un giudizio definitivo sulla congruita' di tale valorizzazione, ha ritenuto, inoltre, di applicare alcune modifiche riguardanti elementi di particolare criticita' gia' rilevati nel corso dell'istruttoria, anche alla luce delle indicazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, modifiche che vanno nel senso di assicurare una maggiore efficienza di Telecom Italia rispetto alle migliori condizioni di offerta a livello europeo. In particolare l'Autorita' ha ritenuto opportuno evidenziare a Telecom Italia due elementi di criticita': a) da un lato, alcune voci riguardanti i costi di struttura e relativa modalita' di allocazione ai servizi di interconnessione, anche con riferimento al principio di non discriminazione rispetto ai servizi offerti alle divisioni commerciali di Telecom Italia. Gli approfondimenti condotti hanno portato l'Autorita' a rivedere l'attribuzione di costi direttamente attribuibili, il cui impatto sui servizi di interconnessione e' pari a 0,02 €cent/minuto. L'Autorita' si riserva di rivedere, anche alla luce della necessita' di assicurare la parita' di trattamento interno-esterno, la metodologia di allocazione di tali voci di costo; b) dall'altro lato, e' stato evidenziato a Telecom Italia che i valori proposti relativamente al servizio di doppio SGT, all'interno della contabilita' regolatoria presentavano un significativo aumento dal 1998 ad oggi, comportando nell'Offerta di Riferimento per il 2001 un aumento dei valori rispetto al 2000, in controtendenza rispetto agli altri servizi. L'Autorita' non ritiene accettabile, ai fini di un corretto assetto concorrenziale del mercato, un aumento dei valori rispetto al 2000. L'evidenza di costi molto elevati, soprattutto nelle tratte di collegamento tra SGT, e' significativa di un'inefficienza allocativa di Telecom Italia anche alla luce degli analoghi valori esposti a livello internazionale. L'Autorita', rilevando la necessita' di assicurare un recupero di efficienza, ritiene opportuno utilizzare per la determinazione delle condizioni economiche di raccolta e terminazione via doppio SGT i valori all'anno precedente, rettificati con la riduzione dei costi descritta al precedente punto a). L'applicazione per il 2001 per i servizi di interconnessione fonia delle indicazioni sopra esposte conduce ad una riduzione per il 2001 delle condizioni di raccolta e terminazione contenute nell'Offerta di Riferimento per i servizi fonia, secondo la Tabella di seguito riportata:

---------------------------------------------------------------------
Raccolta Punta Ridotta Riduzione rispetto e terminazione € cent/min. € cent/min. all'OIR 2000
punta ridotta --------------------------------------------------------------------- SGU 0,69 0,51 -7,9% -3,2% Singolo SGT 1,10 0,82 -17,4% -12,3% Doppio SGT 1,77 1,24 -1,8% -2,0% ---------------------------------------------------------------------

La modifica dei valori economici dei servizi di raccolta e terminazione comporta una riduzione coerente dei valori di transito. In particolare, per il transito via singolo e doppio SGT, l'Autorita' ritiene opportuno applicare i valori di contabilita' regolatoria con un fattore correttivo Do/Dc pari a 1,18, ovvero analogo a quello adoperato per i servizi di raccolta e terminazione, caratteristico del traffico medio complessivo. Analogamente il valore del transito via doppio SGT e' desunto con la seguente formulazione: (terminazione doppio SGT - raccolta singolo SGT + transito singolo SGT). I valori da applicare sono dunque:

------------------------------------------------------------- Transito Punta Ridotta
€ cent/min. € cent/min. ------------------------------------------------------------- Via singolo SGT 0,12 0,09 Via doppio SGT 0,79 0,51 -------------------------------------------------------------

Resta inteso che i valori riportati saranno oggetto di verifiche di congruita' con le risultanze della certificazione della contabilita' regolatoria anno 2000, da effettuarsi da parte del soggetto all'uopo incaricato ai sensi del d.P.R. n. 318/97. 2. Modelli di interconnessione per l'accesso a numerazioni in decade 7 di un operatore interconnesso L'Autorita' ritiene utile effettuare alcune considerazioni sulle condizioni di interconnessione per l'accesso alle numerazioni Internet in decade 7. La delibera dell'Autorita' n. 6/00/CIR ha riservato la numerazione in decade 7 per l'accesso ai servizi Internet. Ad oggi, per l'accesso ad Internet sono state utilizzate prevalentemente numerazioni di tipo geografico che hanno consentito anche lo sviluppo di offerte di tipo "free internet", rese possibili dal modello di interconnessione c.d. "di terminazione", in base al quale l'operatore dalla cui rete origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e corrisponde, all'operatore sulla cui rete e' attestato l'ISP, il valore di interconnessione di terminazione. Tale modello e' sostenibile nella misura in cui la tariffa di terminazione reverse consente margini sufficienti all'OLO per la remunerazione dei propri costi di rete e per la eventuale corresponsione all'ISP della quota c.d. di revenue sharing. Per le numerazioni in decade 7 relative agli archi 700, 702 e 709, utilizzati rispettivamente per l'accesso gratuito, la fatturazione a carico dell'operatore assegnatario della numerazione e per i servizi a tariffazione specifica, viene applicato un modello di interconnessione c.d. "di raccolta" in base al quale, l'operatore assegnatario della numerazione fissa la tariffa al chiamante e remunera l'operatore d'accesso per il servizio di interconnessione di raccolta ed eventuali attivita' di fatturazione e rischio di insolvenza. Telecom Italia ha proposto all'interno dell'Offerta di Riferimento per il 2001, per le chiamate rivolte verso le proprie numerazioni 701, un modello di terminazione, prevedendo allo stesso tempo una differenziazione delle condizioni economiche rispetto al servizio di terminazione per le chiamate verso numerazioni geografiche, nonche' una diversa architettura di interconnessione. Il modello proposto prevede, infatti, per gli operatori interconnessi la consegna del traffico con origine nel distretto e destinato a numerazioni 701 di Telecom Italia sul c.d. "Punto di consegna distrettuale", individuato da Telecom Italia stessa per ciascun distretto. Inoltre, il valore economico di terminazione verso numerazioni 701 di Telecom Italia e' posto a 0.28€cent/minuto in peak, da confrontarsi con il corrispondente valore di terminazione SGU delle chiamate voce (0.72€cent/minuto in peak). Tale riduzione viene giustificata da Telecom Italia sulla base di proprie scelte architetturali che prevedono l'attestazione degli ISP direttamente sui punti di consegna distrettuali scelti da Telecom Italia, con la conseguente eliminazione di alcuni costi di rete. Telecom Italia nel corso del procedimento, nella negoziazione delle condizioni economiche per la terminazione di chiamate originate da abbonati della stessa Telecom Italia verso numerazioni 701 di altri operatori, pone la tariffa all'utente chiamante pari al prezzo della tariffa urbana a tempo al netto della differenza tra le normali condizioni di terminazione previste per il traffico voce (pari a 0.72€cent in peak) e le condizioni di terminazione verso numeri 701, contenute nell'Offerta di Riferimento (pari a 0.28€cent in peak). Qualora l'operatore interconnesso richieda un valore di terminazione superiore, la differenza verrebbe ribaltata sull'utente finale. L'Autorita' ritiene che la modalita' di interconnessione prevista da Telecom Italia presenti delle criticita' in quanto, da un lato, potrebbe non corrispondere a scelte architetturali effettuate dagli altri operatori e, dall'altro, potrebbe comportare delle discriminazioni tra ISP in funzione della loro localizzazione sul territorio. Non si ritiene, pertanto, giustificata l'introduzione di una differente modalita' di interconnessione di terminazione verso numerazioni 701 e, pertanto, Telecom Italia deve riformulare la propria offerta facendo riferimento ai medesimi livelli di interconnessione di terminazione degli altri servizi di traffico commutato. In merito alle condizioni di offerta al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, si rileva innanzitutto che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel parere formulato ha evidenziato come gli interventi regolamentari, pur indirizzati primariamente ad un obiettivo di efficienza di breve periodo attraverso la riduzione dei costi di accesso per l'utenza finale, non possano non tenere conto dell'esistenza di processi concorrenziali in tutti gli stadi della filiera produttiva di tali servizi, evitando in particolare artificiose contrazioni dei margini di alcuni operatori a favore di altri o la creazione di nuove situazioni monopolistiche a discapito degli effetti positivi della concorrenza sull'efficienza di lungo periodo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno che in fase di avvio dei servizi sulle numerazioni 701, l'operatore di accesso determini le condizioni economiche di offerta al pubblico per l'accesso a tali servizi senza praticare differenziazioni in funzione dell'operatore di terminazione. Cio' al fine di evitare che le eventuali riduzioni nei confronti dell'utenza si realizzino solo a fronte di una riduzione dei margini dell'operatore di terminazione. 3. Servizi di terminazione e raccolta in Carrier Selection Easy Access 3.1 Raccolta in Carrier Selection Easy Access del traffico dei servizi interni di rete Per quanto concerne i servizi in decade 4, considerato che gli stessi sono accessibili tramite il servizio di raccolta in carrier selection ed al fine di garantire quindi una maggiore leggibilita' e chiarezza dell'offerta di interconnessione di riferimento, l'Autorita' ritiene opportuno che, i servizi in decade 4 vengano inclusi nel paragrafo 11 (relativo al servizio di raccolta in carrier selection easy access) in luogo del paragrafo 13.4 (accesso ai servizi interni di rete forniti dall'operatore interconnesso), come proposto da Telecom Italia. 3.2 Livello di raccolta e terminazione SGU distrettuale. I servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale sono attualmente offerti da Telecom Italia su base commerciale, individuando, all'interno di ciascun distretto, lo stadio di gruppo urbano piu' idoneo all'espletamento del servizio in funzione del grado di occupazione della rete. A giustificazione di tale scelta, Telecom Italia ha argomentato che rendere operativo per tutti gli SGU, appartenenti ad un medesimo distretto, i servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale genererebbe inefficienze di sistema tali da comportare un incremento dei costi rispetto al servizio offerto su base negoziale. L'Autorita' tuttavia osserva che, in vista di una sempre maggiore diffusione dell'accesso disaggregato, si prevede un aumento del numero di operatori che saranno interconnessi a livello di SGU. Ne consegue, quindi, la necessita' di garantire a tali operatori le medesime condizioni tecniche e economiche di accesso ai servizi di raccolta e terminazione via SGU all'interno del distretto, rispetto a quelle attualmente disponibili per Telecom Italia. Cio' considerato, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere a partire dal 2002 l'introduzione, nell'Offerta di Riferimento, di servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale. L'offerta relativa a tutti gli SGU in ambito distrettuale potra' essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base distrettuale per i servizi di raccolta e terminazione, contenga condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta accessibile da tutti gli SGU, previa presentazione all'Autorita' (ed approvazione) delle giustificazioni tecniche ed economiche sottostanti tale eventuale differenziazione. 3.3 Parametri di qualita' della rete Con riferimento al paragrafo 3.4.1 del "Manuale delle procedure servizi di interconnessione", alcuni operatori hanno segnalato la mancanza di una previsione di reciprocita' in relazione ai parametri di qualita' che l'operatore interconnesso deve garantire nel caso di raccolta e/o terminazione da/su rete Telecom Italia. Tale questione e' ritenuta di particolare importanza nel caso di congestioni su rete Telecom Italia che possano comportare perdite di traffico per gli operatori interconnessi e disservizi lato cliente. Nel corso dell'istruttoria, Telecom Italia ha dichiarato che i livelli di qualita' previsti nei contratti reverse sono i medesimi, a parita' di tipologia di traffico, rispetto a quelli previsti nei contratti di interconnessione diretta. Sul punto, l'Autorita' rileva l'opportunita' dell'applicazione di condizioni di reciprocita' al fine di garantire elevati livelli di qualita' di servizio su tutte le reti. Pertanto l'Autorita', pur non considerando appropriato prevedere l'integrazione dell'offerta di interconnessione di riferimento con parametri contrattuali relativi alla contrattazione reverse, ritiene che nella formulazione di questi ultimi debba essere assicurato il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire a tutti gli operatori interconnessi l'applicazione dei medesimi livelli di qualita'. 4. Servizio di transito 4.1 Modalita' di transito con fatturazione "a cascata" L'articolo 4 della delibera n. 1/00/CIR dell'Autorita' ha imposto a Telecom Italia "una puntuale e separata evidenza delle componenti di costo che concorrono alla formazione dell'importo complessivo richiesto agli operatori interconnessi per la fornitura del servizio di transito (in particolare: quota per rischio di insolvenza, quota per le attivita' di fatturazione, quota per l'utilizzo di kit e circuiti di interconnessione verso la rete di terminazione distinta per singolo operatore di terminazione)". Nel corso delle attivita' istruttorie Telecom Italia ha fatto presente che il problema della separazione delle componenti di costo aggiuntive rispetto ai valori del servizio di transito non e' di semplice risoluzione, in quanto occorrerebbe fornire evidenza dei valori di terminazione negoziati con gli operatori interconnessi, determinati per i relativi contratti e per i quali viene di norma definito un vincolo di riservatezza. In particolare, Telecom Italia ha evidenziato le seguenti voci di costo: a) valore di terminazione stipulato con l'operatore; b) kit e flussi di interconnessione, verso l'operatore sulla cui rete termina la chiamata, a carico di Telecom Italia e valorizzati su base minutaria; c) intermediazione amministrativa. L'evidenziazione delle componenti di costo b) e c) implicherebbe l'automatica valutazione della componente residua, soggetta al vincolo di riservatezza. L'Autorita' ritiene che tale problema possa essere risolto prevedendo, da parte di Telecom Italia, la pubblicazione, accanto al semplice servizio di transito, delle condizioni di offerta complessive del servizio con modalita' di fatturazione "a cascata" e l'invio all'Autorita', in maniera riservata, del dettaglio delle voci componenti il costo del servizio. Le condizioni di offerta, qualora modificate nel corso del periodo di riferimento in seguito alla variazione dei valori di terminazione, saranno aggiornate, rese pubbliche e comunicate, in forma riservata, all'Autorita'. Relativamente alla voce di costo di intermediazione amministrativa, l'Autorita' ritiene che essa sia gia' stata completamente allocata come "costi di struttura di interconnessione" sui servizi presenti nell'Offerta di Riferimento, come emerso nel corso del procedimento istruttorio, e che pertanto tale voce non debba essere prevista come costo aggiuntivo al servizio di transito per l'anno 2001. 4.2 Modalita' di transito con fatturazione "direct billing" L'articolo 1 della delibera n. 10/00/CIR impone a Telecom Italia la "esplicitazione delle procedure tecniche e delle condizioni economiche per la richiesta e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi di cui al Par. 6 dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, sia in relazione al caso di direct billing tra operatori, sia in relazione al caso in cui Telecom Italia svolga l'attivita' di intermediazione finanziaria". Telecom Italia ha avviato, nell'aprile 2001, un tavolo di lavoro congiunto con gli operatori interconnessi, al fine di definire le procedure tecniche per la fornitura del servizio di direct billing. Nel corso del procedimento sono stati analizzati i risultati dell'attivita' svolta sino ad ora dagli operatori, dai quali, tuttavia, non emergono indicazioni puntuali in merito alle modalita' tecniche per la realizzazione di tale servizio ed alle categorie di numerazioni per le quali il servizio potrebbe essere implementato anche senza l'introduzione di particolari facilities, condivise dagli operatori, quali, ad esempio, il Data Base dei numeri portati. Pertanto, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba comunque procedere all'introduzione, nell'offerta di riferimento, delle condizioni tecnico-economiche relative al servizio di direct billing, evidenziando gli eventuali requisiti tecnici alla realizzazione della prestazione per tutte le numerazioni o per particolari categorie delle stesse. 4.3 Servizio di transito a livello SGU Nel corso del procedimento e' stata analizzata la possibilita' di includere, nell'Offerta di Riferimento, il servizio di transito via SGU. Al riguardo, Telecom Italia ritiene che, analogamente al caso della raccolta e terminazione via SGU distrettuale, anche per il transito via SGU non sia possibile inserire nell'Offerta di Riferimento il servizio in modalita' generalizzata. Cio', da un lato, perche' la principale funzione dell'SGU e' quella di attestare utenza e non di effettuare operazioni di transito, dall'altro, perche' l'utilizzo effettivo della rete dipende dalla posizione relativa degli OLO nell'ambito del distretto. In sostanza, non essendo tutti gli SGU appartenenti allo stesso distretto interconnessi tra loro, non sarebbe sempre possibile garantire il servizio di transito tra due SGU utilizzando lo stesso numero di componenti di rete. Analogamente a quanto definito per i servizi di terminazione e raccolta via SGU distrettuale, l'Autorita' osserva che, in vista di una sempre maggiore diffusione dell'accesso disaggregato, aumentera' il numero di operatori che saranno attestati a livello di SGU e con esigenze reciproche di interconnessione. Ne consegue quindi la necessita' di garantire a tali operatori la possibilita' di usufruire del servizio di transito anche tramite SGU e di beneficiare delle relative riduzioni di costo rispetto al transito via SGT. In assenza di tale opportunita', si avrebbe il paradosso di obbligare gli operatori interconnessi a livello di centrale locale, di attestarsi anche a livello di SGT ai soli fini del transito. Cio' considerato, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere l'introduzione, nell'offerta di riferimento, delle condizioni relative a servizi di transito a livello SGU. L'offerta accessibile a tutti gli SGU in ambito distrettuale potra' essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base distrettuale per i servizi di transito, contenga condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta per tutti gli SGU, previa presentazione all'Autorita' (ed approvazione) delle giustificazioni tecniche ed economiche sottostanti tale eventuale differenziazione. 5. Servizi di interconnessione alla rete di Telecom Italia Con riferimento al paragrafo 7.4 dell'Offerta di Riferimento 2001, l'Autorita' ritiene che debba essere prevista, come a livello SGT, la possibilita' per un operatore di ottenere l'interconnessione virtuale ad un SGU aperto all'interconnessione, qualora sia impedita, per motivi tecnici, l'interconnessione fisica allo stesso SGU. Deve, inoltre, essere rimossa la previsione della chiusura dell'impianto di commutazione in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione. 5.1 Modalita' di interconnessione agli autocommutatori della rete di Telecom Italia Relativamente all'introduzione di circuiti di interconnessione a 155 Mbps, Telecom Italia ha evidenziato che la problematica e' stata oggetto di uno specifico tavolo di lavoro con gli operatori interconnessi, che ha condotto alla definizione ed attuazione di una fase di sperimentazione, ancora parzialmente in corso. Telecom Italia ha, inoltre, precisato che un portante trasmissivo a 155 Mbps, attivato tra la sede OLO ed una centrale TELECOM (sede A), puo' essere condiviso per il trasporto di circuiti di interconnessione a 2 Mbps diretti tra le due sedi, e per il trasporto di circuiti di interconnessione a 2 Mbps tra un'altra sede TELECOM (sede B) e la medesima sede OLO.

----> Vedere Schema a pag. 18 della S.O. <----

Tale possibilita' consente all'OLO di utilizzare un minor numero di porte di interconnessione sulla propria centrale, potendo convogliare piu' circuiti di interconnessione (ad esempio verso i vari SGU di un distretto) su un'unica interfaccia a 155 Mpbs, e conseguire, cosi', maggiori economie per l'interconnessione. L'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia renda al piu' presto operativa la modalita' di interconnessione a 155 Mbps, chiarendo nell'Offerta di Riferimento le modalita' di utilizzo e le procedure di attivazione per gli operatori interconnessi. Per consentire, inoltre, la gestione di elevate capacita' di interconnessione e predisporre la realizzabilita' di meccanismi di "bandwith on demand", l'Autorita' ritiene necessario integrare l'offerta di interconnessione con l'introduzione di porte di interconnessione, lato centrale Telecom Italia, con capacita' superiore ai 2 Mbps attualmente previsti. 5.2 Canali fonici di ampliamento e kit base di interconnessione Nel corso della consultazione pubblica alcuni operatori hanno evidenziato che il differenziale di prezzo tra i contributi di attivazione del kit base e del canale fonico in ampliamento ha subito una notevole variazione rispetto all'Offerta di Riferimento 2000. In particolare, se nel 2000 era previsto un maggior costo per l'attivazione del kit base, nel 2001 Telecom Italia ha previsto un maggior costo per l'attivazione del canale in ampliamento. Telecom ha precisato, nel giustificare tale variazione, che la stessa e' frutto di una piu' puntuale attribuzione dei costi sulle singole componenti di rete rispetto all'anno precedente. Ha inoltre, ulteriormente precisato che : 1. nel kit base si rilevano delle economie legate al fatto che si installano contemporaneamente due circuiti, mentre nei canali in ampliamento se ne installa uno alla volta; 2. l'allocazione dei costi e' stata effettuata sulla base della reale distribuzione dei volumi dei flussi di interconnessione rilevata tra il 1999 ed il 2000, mentre nell'Offerta di Riferimento 2000 erano stati stimati dei valori medi. L'Autorita' ritiene che le argomentazioni presentate da Telecom Italia non siano sufficienti per giustificare le condizioni economiche esposte, tenuto conto che, da un lato, non e' stato fornito un dettaglio delle differenze tra le attivita' da svolgere per l'installazione dei canali in ampliamento e quelle per il kit base, e che tali differenze erano, comunque, di valore opposto nelle condizioni economiche presenti nell'Offerta di Riferimento 2000; dall'altro, non e' stato quantificato il risparmio in termini di tempo legato all'installazione contemporanea di piu' porte, ne' e' stata prospettata la possibilita' di riconoscere tali economie anche nel caso di richiesta di attivazione contemporanea di piu' canali in ampliamento. L'Autorita', pertanto, non ritiene applicabili per il 2001 i valori proposti per il contributo di attivazione del kit base e per il canale fonico in ampliamento, ma ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta, prevedendo una riduzione dei costi dei canali in ampliamento rispetto ai corrispondenti valori del kit base a parita' di canali richiesti, nonche' ulteriori riduzioni nel caso di richieste contemporanee. 5.3 Modalita' di misurazione delle distanze a valere per i collegamenti trasmissivi di interconnessione Nell'Offerta di Riferimento, paragrafo 8.1, e' riportato che la misurazione delle distanze dei collegamenti trasmissivi di interconnessione avviene come "distanza minima via cavo" tra la centrale Telecom e quella dell'OLO. Tale modalita' di misurazione e' apparsa non in linea con quella adoperata per altre tipologie di servizio analoghe (ad esempio le linee affittate) ove viene calcolata la distanza in linea d'aria tra le centrali, e differente rispetto a quanto previsto nel 2000. Telecom ha reso pubblico, e comunicato all'Autorita' un errata corrige che prevede l'adozione della metodologia via cavo per i circuiti urbani e di quella in linea d'aria per i circuiti interurbani, precisando che tale modalita' era quella gia' prevista nel 2000 e sulla base della quale sono state fatte le stime di costo per gli OLO nel corso del 2001. L'Autorita' ritiene opportuno prevedere l'impiego di un'unica metodologia di misurazione indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio. D'altra parte, per evitare un ulteriore appesantimento della fase di conguaglio dovuto al ricalcalo di tutte le distanze dei circuiti gia' attivi, si ritiene opportuno disporre l'introduzione della variazione metodologica per la valutazione delle distanze dei collegamenti trasmissivi urbani in linea d'aria a partire dal 2002. 5.4 Tempi di contratto minimi E' stato segnalato dagli OLO che la durata minima prevista per il noleggio delle interfacce di centrale e' di due anni, mentre per i flussi trasmissivi di interconnessione e' di un anno, cio' comportando alcune criticita' nella gestione dei contratti di interconnessione. L'Autorita' ritiene opportuno che i servizi affini, previsti nell'Offerta di Riferimento, siano soggetti alle medesime clausole di scadenza contrattuale e, pertanto, ritiene opportuno ridurre la durata minima per il noleggio delle interfacce ad un anno. 5.5 Provisioning e Service Level Agreement (SLA) dei servizi di interconnessione Nel corso del procedimento, l'Autorita' ha riscontrato come il processo di pianificazione per l'attivazione dei servizi di interconnessione rappresenti un elemento di notevole rilevanza al fine di garantire le condizioni di equa concorrenzialita'. L'Offerta di Riferimento prevede in capo agli OLO delle procedure di pianificazione per le richieste di servizi di interconnessione onerose in termini di tempi, in quanto vengono richieste con molto anticipo e vengono previste penali in caso di mancato rispetto delle pianificazioni, a cui non corrisponde un miglioramento dei tempi di effettiva attivazione dei servizi pianificati. In altre parole, a fronte di un processo di pianificazione particolarmente vincolante, dovrebbero corrispondere tempi di attivazione molto piu' brevi. Alla luce delle considerazioni sopra prospettate, l'implementazione del processo di pianificazione e realizzazione proposto da Telecom Italia non appare completamente giustificato, introducendo quindi un oggettivo ostacolo all'evoluzione delle strutture di rete degli OLO. Pur nel rispetto dell'esigenza di pianificazione manifestata da Telecom Italia, l'Autorita' ritiene opportuno che la stessa riesamini le condizioni proposte, non solo in termini di tempi di pianificazione, ma soprattutto in termini di tempi di realizzazione delle risorse pianificate, con l'obiettivo di incrementare il grado di flessibilita' per gli operatori interconnessi. Inoltre, dovra' essere inclusa la possibilita' per l'OLO di richiedere risorse di interconnessione anche non previste nel processo di pianificazione. L'Autorita', infine, ritenendo il sistema proposto di eccessiva rigidita' e rappresentando con cio' un disincentivo alla flessibilita' di programmazione degli OLO, non considera opportuno prevedere l'applicazione delle penali per il mancato rispetto delle pianificazioni annuali e trimestrali per il 2001 ed, in prospettiva, per il 2002. 6. Attivita' di configurazione delle centrali Telecom Italia ha inserito alcune voci aggiuntive rispetto all'interno delle condizioni economiche per le configurazioni relative alle attivita' di riconfigurazione delle centrali. In particolare, si rileva l'inserimento di una voce relativa ad attivita' gestionali preparatorie alle effettive operazioni di configurazione (Tabella 25), nonche' l'inserimento di una voce relativa ai costi di riconfigurazione a fronte di una variazione del profilo tariffario degli operatori interconnessi e dei codici mobili (Tabella 29). Relativamente alle altre voci, che risultano aumentate rispetto all'OIR 2000 del 9% in media, si rileva la proliferazione dei costi di configurazione relativi a tutti i codici non geografici, essendo prevista la configurazione non piu' a livello di OP ID, ma a livello di routing number, nonche' dei costi di configurazione relativi ai codici di carrier selection. Al riguardo, Telecom Italia ha precisato che la struttura di costi proposta rispetta pienamente il principio di causalita' e, solo disaggregando le singole voci di costo, si puo' evitare il sussidio tra le attivita' di configurazione richieste dagli OLO. Telecom Italia rileva, inoltre, che, relativamente ai costi di configurazione dei codici di carrier selection, e' stato previsto un routing number C11 dedicato per l'instradamento delle chiamate distrettuali. In merito si osserva che gia' nella delibera n. 10/00/CIR, al considerando C.7, l'Autorita' aveva ritenuto che ogni operatore dovesse essere tenuto ad adeguare i propri sistemi di fatturazione (ed a sostenerne i relativi costi di configurazione) al fine di garantire l'accesso da parte dei propri abbonati a tutte le numerazioni del piano di numerazione nazionale, siano esse geografiche o non geografiche, ed ai relativi servizi sulla base del carattere di reciprocita' di tali attivita' ed alla luce dei benefici derivanti ai consumatori finali dalla disponibilita' di nuovi servizi. Si noti, peraltro, che l'applicazione del principio di reciprocita' risulta in buona misura penalizzante per gli operatori interconnessi, visto che gli stessi devono configurare, al loro ingresso sul mercato o per l'apertura ai propri clienti dell'accesso alle numerazioni gestite da Telecom Italia, tutte le numerazioni sia geografiche che non geografiche esistenti di Telecom Italia, attivita' non remunerata da Telecom Italia se non, in misura limitata, per l'apertura di nuove numerazioni non geografiche, con una evidente asimmetria in favore di Telecom Italia. La proliferazione dei costi di configurazione conseguenti all'assegnazione di nuove numerazioni agli operatori interconnessi risulta, inoltre, un oggettivo ostacolo concorrenziale tenuto conto che questi ultimi hanno maggiori necessita' di assegnazione di nuove numerazioni, di tipo sia geografico che non geografico, per l'offerta dei propri servizi, rispetto alle numerazioni gia' assegnate a Telecom Italia. Cio' premesso, si ritiene che le voci di costo esplicitate da Telcom Italia nell'OIR 2001 e relative alle Tabelle 25, 26 e 28 debbano essere eliminate. Relativamente alla Tabella 27, l'Autorita', sempre nel rispetto del principio di reciprocita' sopra enunciato, ritiene che la stessa non possa applicarsi alla configurazione degli indicativi mobili e satellitari e dei codici Routing Number 180 OP ID, C71 OP ID e C70 OP ID. L'Autorita' ritiene inoltre che anche la Tabella 29, relativa alla riconfigurazione del profilo tariffario di numerazioni non geografiche e di codici mobili precedentemente configurate su rete Telecom Italia, debba essere eliminata, sempre sulla base del carattere di reciprocita' di tale attivita'. Ovviamente, allo stesso modo, Telecom Italia potra' procedere a modificazioni tariffarie dei servizi offerti su proprie numerazioni senza dover ristorare i costi di riconfigurazione agli operatori interconnessi. La Tabella 29, inoltre, e' analoga alla Tabella 33 dell'Offerta di Riferimento di aprile 2000 della quale era stata disposta l'eliminazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della delibera n. 10/00/CIR. In merito all'aumento del 9% di tutti i costi di configurazione delle centrali gia' previsti all'interno dell'Offerta di Riferimento 2000 si rileva che, sebbene tale aumento dovrebbe essere sostanzialmente dovuto all'aumento dei costi del personale del 9%, dovrebbe, comunque, registrarsi una diminuzione di tali costi sulla base dell'esperienza e della centralizzazione delle funzioni e delle attivita' di configurazione. Relativamente alle attivita' di configurazione delle numerazioni, e' stato segnalato da alcuni operatori che i tempi di evasione degli ordini risultano eccessivamente lunghi. Al riguardo Telecom Italia ha precisato che i tempi indicati nel Service Level Agreement per i Servizi di Interconnessione 2001, ovvero 90 giorni per la "configurazione di numerazione non geografica e codici degli operatori" e 60 giorni per la "configurazione di numerazione geografica", sono tempi massimi relativi alle attivita' di prima configurazione ed a quelle che richiedono gli interventi su centrali. Pertanto, in caso di configurazioni successive o che non richiedono interventi su centrali, tali tempi sono significativamente ridotti. In merito, l'Autorita' ritiene che le attivita' di configurazione che non necessitano di un intervento sulle centrali, ma richiedano la sola modifica del Data Base di rete intelligente e che, pertanto, possono essere espletate in tempi inferiori, devono essere esplicitamente previste nell'Offerta di Riferimento. Pertanto, l'Autorita' ritiene necessaria l'introduzione, nella Tabella 3 del paragrafo 3.1.6. del Service Level Agreement per i servizi di interconnessione 2001, di un'ulteriore voce riguardante le attivita' di configurazione di numerazioni su Data Base di rete intelligente, per il quale il tempo massimo di evasione e' fissato a 30 giorni. 7. Interventi a vuoto Sono state inserite nuovi voci di costo non presenti nelle Offerte di Riferimento precedenti riguardanti le condizioni economiche per gli interventi a vuoto, di cui alle Tabelle 30, 31 e 32. In merito, Telecom Italia ha fatto rilevare che l'inserimento di tale voce e' dovuta all'incremento del numero di operatori interconnessi ed al conseguente aumento del numero di richieste di intervento per malfunzionamenti, una certa percentuale delle quali si rileva, successivamente all'intervento, non dovuta a guasti imputabili alle proprie infrastrutture. Telecom Italia si ritrova, pertanto, nella necessita' di dover sostenere i costi per gli interventi a vuoto. L'Autorita' ritiene, in linea di massima, condivisibile il principio che i costi relativi alle richieste di intervento per guasti non imputabili a Telecom Italia siano in qualche misura sostenuti dagli operatori interconnessi, anche al fine di incentivare gli stessi ad una maggiore efficienza nel controllo delle proprie infrastrutture. Tuttavia l'Autorita' ritiene che, considerate la complessita' degli impianti e la non sempre facile ed immediata valutazione delle responsabilita' di un malfunzionamento, una certa percentuale di interventi c.d. "a vuoto" risulti fisiologica nell'ambito delle richieste di intervento di manutenzione e ricomprese nell'ambito dei contratti per i servizi di interconnessione. Di conseguenza, l'implementazione di tale principio consiste nello stabilire una soglia percentuale di numero di interventi a vuoto, da riferirsi al totale degli interventi richiesti di manutenzione, superata la quale puo' essere richiesto il ristoro dei costi da parte di Telecom Italia. Pertanto l'Autorita' ritiene che Telecom Italia rimoduli l'Offerta di Riferimento 2001, esplicitando che gli interventi a vuoto soggetti a pagamento siano solo quelli eccedenti una data soglia percentuale del totale degli interventi richiesti. Tale definizione si accompagna alla raccomandazione che Telecom Italia introduca i relativi livelli di servizio (SLA) nel caso di intervento di ripristino sugli apparati dell'operatore interconnesso, richiesto dallo stesso a seguito di un intervento a vuoto. 8. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia 8.1 Data Base 12 Si e' rilevata la soppressione, nell'Offerta di Riferimento 2001, del servizio di accesso on-line al Data Base del servizio 12. Al riguardo, Telecom Italia giustifica tale soppressione con la messa a disposizione gratuita del Data Base del servizio 12, che renderebbe inutile il servizio di accesso on-line. Telecom Italia ha, peraltro, confermato al disponibilita' per gli operatori del servizio su base negoziale alle medesime condizioni dell'Offerta 2000. L'Autorita', sulla scorta anche di quanto rappresentato da alcuni operatori, ritiene che, per un numero ridotto di transazioni, il servizio di accesso risulti piu' efficiente dell'utilizzazione del Data Base di Telecom Italia, vista anche la necessita' di dotarsi di apparecchiature informatiche specifiche per l'utilizzazione del particolare formato magnetico di rilascio del Data Base fornito da Telecom Italia. L'Autorita' ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia re-inserisca, nell'Offerta di Riferimento del 2002, il servizio di accesso on-line al Data Base del servizio 12. 8.2 Condizioni di accesso al servizio 12 Relativamente alle condizioni economiche di accesso al servizio 12 da parte degli operatori interconnessi, nell'Offerta di Riferimento 2001, e' stato proposto un incremento del 24% rispetto all'analogo valore pubblicato nel 2000. In merito, e' stato fatto rilevare da alcuni operatori che le condizioni economiche pubblicate (pari a €1.70 per transazione) non consentono di fornire il servizio ai propri clienti alle medesime condizioni applicate da Telecom Italia ai suoi clienti (pari a €0.43 per transazione). E' stato, inoltre, segnalato che la tassazione del servizio risulta differente nel caso di utente Telecom Italia (l'importo viene addebitato solo in caso di transazione andata a buon fine), rispetto a quella del cliente di operatore interconnesso (l'importo viene addebitato sulla base del criterio di risposta allo stabilimento della chiamata anche se la transazione non va a buon fine). In generale, sul servizio in questione, gli OLO richiedono l'applicazione di un principio di parita', al fine di consentire ai clienti dell'operatore interconnesso le medesime condizioni di accesso dei clienti di Telecom Italia. Al riguardo, Telecom Italia fa presente che il valore esposto nell'offerta di riferimento e' determinato in base al principio di orientamento ai costi, mentre il servizio retail ai propri utenti e' offerto alle condizioni determinate dall'Autorita', che determinano per Telecom Italia un costo netto positivo da riportare ai costi del Servizio Universale. L'Autorita', in prima istanza rileva che l'incremento applicato alle condizioni economiche (+24%) risulta di gran lunga superiore al generale incremento dei costi di mano d'opera prospettati da Telecom Italia nell'Offerta 2001. Pertanto, particolare attenzione dovra' essere fornita nell'analisi di tale incremento di costi, nel corso della verifica della contabilita' regolatoria di Telecom Italia. L'Autorita' ritiene, inoltre, che non possa esistere disparita' di trattamento tra clienti, siano essi di Telecom Italia o di operatore interconnesso, in merito alle modalita' di tassazione della chiamata al servizio 12. Pertanto, Telecom Italia e' invitata a verificare e, se del caso, modificare, per il 2001, le modalita' di tassazione ai clienti di operatore interconnesso, adeguandole a quelle dei propri clienti, con la tassazione al buon fine della transazione. In merito all'offerta del servizio 12, si segnala altresi' il tema dell'equiparazione della tariffazione del servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici per i quali la tariffa viene definita dall'operatore che gestisce la numerazione, che corrisponde all'operatore d'accesso la remunerazione della raccolta, ed eventuale attivita' di fatturazione e rischio di insolvenza. L'Autorita' ritiene che la problematica vada affrontata in un'ottica prospettica che assicuri a tutti gli utenti di rete fissa parita' di trattamento rispetto ad un servizio che risulta, allo stato, una componente del Servizio Universale. Cio', a maggior ragione, considerando il prevedibile sviluppo dell'offerta di accesso disaggregato che si verifichera' nel corso del 2002, con il conseguente trasferimento di utenza da Telecom Italia ad altri operatori. Si ritiene, pertanto, opportuno che, per l'anno 2002, Telecom Italia formuli, nell'offerta di riferimento, una nuova modalita' di accesso al servizio 12, secondo i principi generali previsti per l'offerta di servizi su numerazioni non geografiche in capo ad un operatore. Secondo tale modalita', la stessa risulterebbe titolare della tariffa, cha sarebbe offerta allo stesso valore per tutti i clienti degli operatori di rete fissa interconnessi. In tal caso, anche le chiamate originate dai clienti degli operatori interconnessi concorreranno alla determinazione del costo netto del Servizio Universale. Su tale aspetto, si segnala anche il parere fornito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che ritiene che vada eliminata l'attuale discriminazione fra abbonati, derivante dal fatto che le condizioni proposte da Telecom Italia non consentono agli operatori alternativi di fornire ai propri clienti il predetto servizio informativo alle medesime condizioni economiche applicate da quest'ultima ai propri abbonati e reputa quindi opportuno, con riferimento all'Offerta 2002, l'inserimento nel deliberato del provvedimento finale di esplicite previsioni relative al servizio 12 nel senso sopra esposto. La Commissione europea evidenzia che le condizioni di interconnessione al servizio informazione elenco abbonati di Telecom Italia (€1,7 a transazione) sembrano essere notevolmente piu' elevate rispetto alle condizioni applicate da Telecom Italia per la fornitura del medesimo servizio ai propri clienti (€0,43 per transazione), ai sensi della delibera n. 271/01/CONS. Sebbene si riconosca la necessita' di assicurare l'accessibilita' di tale servizio nel contesto dell'obbligo di fornitura del servizio universale conformemente al diritto comunitario rilevante (in particolare, gli articoli da 3 a 6 della nuova direttiva sulla telefonia vocale 98/10/CE), la Commissione europea ritiene che l'Autorita' debba tenere conto delle implicazioni derivanti dalla determinazione di prezzi accessibili sull'eventuale fornitura di tali servizi in un ambiente concorrenziale. 9. Accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso 9.1 Accesso alle numerazioni 163 e 164 Telecom Italia ha omesso di pubblicare, nell'offerta di accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso, le condizioni relative alle numerazioni per servizi interattivi in fonia (163 e 164). Piu' in generale, non vengono formalizzate, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, le condizioni per l'accesso a tutte le numerazioni non geografiche e che potrebbero essere attivate nel corso del periodo di validita' dell'Offerta di Riferimento. Pertanto, l'accesso a tali servizi sarebbe demandato a negoziazioni commerciali, sembrando preclusa la possibilita' di estendere a tali numerazioni le condizioni gia' previste dall'offerta di riferimento. Telecom Italia, in merito, precisa che i servizi offerti, in particolare attraverso le numerazioni 163 e 164, sono caratterizzati da modalita' di prezzo specifiche, con in genere una prima parte della chiamata ad accesso gratuito durante la quale l'utente ha un'interazione con un risponditore automatico, ed una successiva tariffazione su base minutaria o di transazione in funzione dello specifico servizio. L'Autorita', in merito, ritiene che l'offerta di interconnessione di riferimento debba includere, ai sensi dell'articolo 14, comma 19, lettera b) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, tutte le numerazioni per i servizi non geografici, siano essi esplicitamente indicati in tal modo nella disciplina della numerazione o meno. Pertanto, i valori esposti nella Tabella 8 dell'Offerta di Riferimento 2001 devono essere immediatamente applicabili anche per l'accesso alle numerazioni in questione 163 e 164, nonche' alle altre numerazioni non geografiche. Tuttavia, riconoscendo che su alcuni servizi possano essere applicate differenti modalita' di tariffazione, in dipendenza dalle differenti modalita' di svolgimento del servizio e dai conseguenti criteri di applicazione della tariffazione definiti dall'operatore che offre il servizio stesso, l'Autorita' ritiene che per tali servizi possano essere definite, se del caso e su richiesta dell'operatore interconnesso, condizioni negoziali nel rispetto, comunque, dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo. 9.2 Applicabilita' della Carta delle Garanzie di Telecom Italia per le numerazioni 892/899 di OLO Alcuni operatori, nel corso della consultazione, hanno segnalato che Telecom Italia richiede l'applicazione della propria Carta delle Garanzie anche per l'accesso ai servizi espletati su numerazioni non geografiche in capo agli operatori, con la conseguente imposizione, in alcuni casi, di limitazioni nelle articolazioni tariffarie. Telecom Italia ha chiarito, nel corso del procedimento, che l'applicazione della propria Carta dei Servizi si effettua solo nei casi in cui l'OLO non abbia a disposizione una Carta comunicata agli organi competenti. In tali casi, risulta necessario, infatti, garantire l'utente finale che ha un rapporto contrattuale unicamente con Telecom Italia e che non ha modo di conoscere la titolarita' della numerazione chiamata. L'Autorita', nel rispetto del principio di massima tutela dei diritti del consumatore, condivide l'applicazione della Carta delle Garanzie di Telecom Italia, ma unicamente nei casi in cui l'OLO non disponga di una Carta delle Garanzie comunicata agli organi competenti e opportunamente resa nota ai clienti. 10. Service Provider Portability e Carrier Preselection Telecom Italia ha esposto nell'Offerta di Riferimento 2001 un Service Level Agreement (SLA) per i servizi di Carrier Preselection (CPS) e Number Portability (NP) non conforme a quanto prescritto dall'Autorita' all'articolo 3 della delibera n. 18/01/CIR. In particolare, non sono pienamente rispettati i tempi previsti per le casistiche indicate dalla delibera n. 18/01/CIR e vengono introdotte delle nuove casistiche di ordinativi (ordinativi standard complessi) non previsti dalla stessa delibera. Inoltre, relativamente all'attivazione del servizio di CPS, si rileva che Telecom Italia ha introdotto delle modalita' di gestione della Waiting List, introdotta dalla delibera n. 8/01/CIR, che limitano la lista d'attesa al massimo al 20% degli ordinativi giornalieri in CPS. Al riguardo, Telecom Italia ha fatto presente che le tematiche in questione sono in discussione con gli operatori in piu' tavoli tecnici, con il fine di pervenire a dei valori concordati sui tempi e le modalita' di implementazione dei SLA. Gli operatori di rete fissa, d'altro canto, ritengono che l'obiettivo dei tavoli tecnici non sia quello di modificare quanto stabilito dall'Autorita' in merito ai Service Level Agreement per CPS e NP, ma solo di precisare alcune modalita' tecniche per l'effettiva implementazione dei contratti di interconnessione. L'Autorita', nel rilevare il parziale recepimento della delibera n. 18/01/CIR, ritiene che Telecom Italia debba adeguarsi completamente alle previsioni di tale delibera in merito alle modalita' e tempi per i SLA dei servizi CPS e NP. Relativamente alle modalita' di gestione della Waiting List per la CPS, l'Autorita' ritiene che la limitazione della stessa al 20% degli ordinativi giornalieri, oltre a non avere fondamento tecnico, possa non garantire il soddisfacimento dell'obiettivo che si era posta attraverso l'introduzione di tale modalita' nella delibera n. 8/01/CIR, ovvero quello di permettere il pieno utilizzo della capacita' di evasione giornaliera di Telecom Italia. Tale affermazione e' supportata dalle evidenze fornite dagli operatori nel corso delle attivita' di monitoraggio del processo di implementazione della carrier preselection in seguito alla delibera n. 8/01/CIR, da cui emerge ancora una non completa evasione della capacita' di attivazioni giornaliera di Telecom Italia, a fronte dell'esistenza di un backlog da parte di diversi operatori, anche a causa della limitazione posta alla Waiting List. L'Autorita' ritiene, quindi, opportuno che Telecom Italia riformuli le modalita' di gestione della Waiting List. In particolare, l'Autorita' ritiene che, in linea teorica, il limite alla Waiting List giornaliera per ogni operatore debba essere uguale al massimo teorico complessivo giornaliero al netto dell'assegnato all'operatore. 11. Servizi per l'accesso disaggregato a livello di rete locale 11.1 Richiesta di informazioni relative alla disponibilita' di fibra ottica presso i siti Gli OLO hanno segnalato che Telecom Italia non mette a disposizione, per i siti ove e' disponibile l'accesso disaggregato, le informazioni relative alla disponibilita' di fibra ottica e che, a loro avviso, anche tali informazioni devono essere rese a loro note ai sensi della delibera n. 13/00/CIR. Telecom Italia ha evidenziato che dispone di tali informazioni su un sistema molto complesso da gestire e con un grado di affidabilita' intorno al 90%. La societa' si e' peraltro resa disponibile ad effettuare delle estrazioni puntuali a condizioni commerciali. L'Autorita' osserva, in merito, che le informazioni sulla disponibilita' di fibra ottica presso i siti di unbundling sono di fondamentale importanza per garantire agli OLO la fruizione del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, come previsto dalla delibera n. 2/00/CIR. Pertanto, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba, in conformita' con la normativa vigente in materia di accesso disaggregato, rendere tali informazioni disponibili al pari delle altre informazioni fornite agli operatori per l'accesso ai siti di co-locazione e alla rete in rame. Tali informazioni, pertanto, dovranno essere disponibili su richiesta degli operatori e non su base negoziale . 11.2 Limitazioni per l'unbundling della fibra ottica alla disponibilita' di risorse "utilizzabili per la fornitura agli operatori" Con riferimento al paragrafo 28.1.1 dell'offerta di riferimento, dove viene indicato che il servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica e' subordinato alla disponibilita' di risorse "utilizzabili per la fornitura agli operatori", l'Autorita' ritiene che tale dizione, che lascia intendere che nel sito vi possano essere risorse disponibili per usi commerciali da parte di Telecom non accessibili agli OLO, debba essere eliminata. 11.3 Condizioni economiche Nell'ambito dell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato si e' registrato, rispetto al 2000, un aumento dei canoni mensili, con particolare riferimento all'utilizzo della coppia in rame per ADSL. Gli OLO ritengono che la crescita dei prezzi di questo servizio rappresenti il tentativo di Telecom Italia di difendere la propria posizione su questo mercato creando barriere all'entrata attraverso il controllo indiretto della struttura dei costi degli operatori concorrenti, soprattutto nel mercato a larga banda, obiettivo principale dei concorrenti. L'Autorita' ha richiesto a Telecom Italia giustificazioni sugli aumenti di costo relativi a tali servizi, a fronte di una diminuzione dei costi di contabilita' regolatoria 2000 sottostanti all'offerta 2001. Telecom Italia ha dichiarato che la differenza nei canoni mensili e' imputabile sostanzialmente ai costi di assistenza tecnica dei singoli servizi, indotti dai tassi di segnalazione dei guasti effettuati dalla clientela risultanti dai consuntivi aziendali e presenti nella Contabilita' regolatoria del 2000. Secondo Telecom Italia, nell'anno 2000, il POTS ha registrato un tasso di segnalazione dei guasti effettuati dalla clientela pari all'8%, l'ISDN BRA pari al 17%, l'ADSL pari al 21% e l'HDSL/ISDN PRA pari al 23%, mentre nella definizione delle condizioni economiche relative all'Offerta 2000, l'Autorita' aveva tenuto conto di un tasso per l'ADSL e per l'HDSL/ISDN PRA del 15% (pari al doppio del POTS). Le altre componenti del canone mensile sono, secondo Telecom Italia, per lo piu' in diminuzione in quanto l'aumento del tasso di remunerazione del capitale non influenza i costi impiantistici a causa della riduzione del capitale medio impiegato nel 2000. L'Offerta di Riferimento presenta, altresi', un aumento generalizzato di tutti i costi una tantum per contributo impianto, disattivazione, ecc. Tali valori erano stati fissati dall'Autorita' con la delibera n. 14/00/CIR non sulla base della contabilita' regolatoria (che non e' disponibile per tali attivita), ma sulla base delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle singole attivita', tempistiche che con il crescere dell'esperienza con il tempo ed i guadagni di efficienza dovrebbero diminuire. Telecom Italia ha argomentato che l'aumento dei contributi di attivazione di coppia per uso HDSL/ISDN e' dovuto alla previsione di un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le verifiche da svolgere qualora, pur in presenza di coppia attiva, il cliente che vi e' attestato utilizzi un servizio diverso da quello HDSL/ISDN PRA (ad es. ADSL, POTS o ISDN BRA). Tale fattispecie si realizza anche nel caso dell'attivazione delle 2 coppie. Con riferimento al contributo di disattivazione delle 2 coppie e dei GNR, Telecom Italia ha considerato un tempo di realizzazione tecnica di 45 minuti in luogo dei 30 minuti stabiliti dall'Autorita', dovuti secondo Telecom Italia alla disattivazione della permuta della seconda coppia in rame. In generale, con riferimento ai contributi relativi alla rete di accesso in rame, Telecom Italia afferma che le differenze sono imputabili sostanzialmente alle variazioni del costo del personale, con delle eccezioni per i contributi relativi alla qualificazione della coppia ADSL, ai lavori in rete di distribuzione, all'identificazione ed al distacco della coppia disturbante, dovute al fatto che lo scorso anno sarebbero stati sottovalutati i costi di supporto e di coordinamento del personale attribuiti a questi specifici contributi. Con riferimento al costo orario, per la valorizzazione dei minuti necessari allo svolgimento delle attivita' sottostanti ai contributi, Telecom Italia ha utilizzato il costo orario del personale determinato in base ai consuntivi aziendali dell'anno 2000. Il costo orario del personale dell'anno 2000, comprensivo dei costi di struttura, mostra un aumento di circa il 10% rispetto all'anno precedente che porta il costo orario da 80.594 lire per il 1999 a 89.531 lire per il 2000. L'Autorita' ha richiesto a Telecom Italia la giustificazione di tale aumento, ritenuto eccessivo anche a fronte di un trend in diminuzione dei costi del personale desumibile dai bilanci. Telecom Italia ha argomentato che la variazione e' dovuta solo in parte all'aumento degli oneri a libro paga che, rispetto al 1999, evidenziano una variazione del 3%, ma e' dovuta sostanzialmente ad un aumento significativo dei costi di ricarico sul costo del personale per tenere conto di attivita' varie degli operatori (di formazione, di rifornimento materiali, ecc.), nonche' di costi relativi a spazi, energia, carburante, dotazioni, assicurazioni ed al costo del personale per coordinamento del territorio, nelle strutture di direzione generale e costi di struttura. Tale ricarico sul costo degli oneri a libro paga e' passato dall'86% del 1999 al 102% del 2000 con un incremento del 17%. Telecom Italia ha segnalato che gli investimenti compiuti per adeguare i sistemi informativi e per consentire ai tecnici lo svolgimento delle attivita' di provisioning o di assurance per rispettare i tempi previsti dagli SLA stipulati con gli OLO hanno appesantito i ricarichi sugli oneri a libro paga rispetto all'anno precedente, in quanto attivita' precedentemente ad alta intensita' di manodopera sono divenute maggiormente automatizzate. L'Autorita' non ritiene le motivazioni fornite da Telecom Italia sufficienti in quanto da un lato non appare corretto attribuire il costo delle pregresse inefficienze di Telecom Italia sugli altri operatori e, dall'altro, la maggiore automatizzazione delle attivita' precedentemente ad alta intensita' di manodopera dovrebbe produrre una maggiore efficienza nei costi e non un aumento. Infatti, eventuali maggiori costi delle procedure di automatizzazione dovrebbero essere piu' che compensati da riduzioni nei tempi e costi delle attivita'. Si segnala, infine, l'aumento rilevante relativo ai costi delle attivita' di qualificazione coppia in rame per ADSL il cui valore di 74.800 lire era stato fissato dall'Autorita' nella delibera n. 14/00/CIR. Telecom Italia ha argomentato di avere commesso un errore nell'Offerta per il 2000, nella quale erano stati sottovalutati i costi di supporto e di coordinamento del personale da attribuire al contributo. Il valore proposto da Telecom Italia per il 2001 era stato oggetto di valutazione nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR. L'Autorita' non ritiene vi siano motivazioni sufficienti per rivedere tale valore, in quanto ritiene che, essendo tale contributo prevalentemente basato sul tempo impiegato per svolgere le attivita', con il tempo e con il crescere dell'esperienza tale importo dovrebbe in ogni caso progressivamente diminuire. E' stato, inoltre, proposto un aumento per i costi dei servizi di accesso disaggregato in fibra sia con riferimento ai canoni mensili che ai contributi una tantum. Anche in questo caso, i valori erano stati fissati con delibera n. 14/00/CIR. Sono state, inoltre, introdotte alcune nuove voci di costo relativamente ai contributi relativi agli interventi di fornitura e manutenzione a vuoto precedentemente non previsti. L'Autorita' non ritiene che Telecom Italia abbia fornito sufficienti giustificazioni alle condizioni economiche proposte per i servizi di accesso disaggregato, sia con riferimento ai canoni di affitto, sia con riferimento ai contributi una tantum. In particolare, in alcuni casi si registra una mancata applicazione dei criteri di cui alla delibera n. 14/00/CIR. Con riferimento ai canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per utilizzo PSTN/ISDN BRA, si evidenzia una mancata riduzione dei costi a fronte di una riduzione dei costi derivanti dalla contabilita' regolatoria pari a circa il 2 %. Con riferimento ai canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per utilizzo di tipo ADSL, Telecom Italia ha argomentato, analogamente allo scorso anno, che per tali linee ha registrato un tasso di guastabilita' pari al 21% contro un tasso di guastabilita' stimato dall'AGCOM pari al 15% nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR. L'Autorita' non ritiene pienamente corretto l'approccio adottato da Telecom Italia, poiche' il tasso di guastabilita' indicato dalla stessa non appare significativo, in quanto relativo ad un parco abbonati del 2000 pari a soli 8.700 utenti ADSL di Telecom Italia. D'altra parte, la stessa delibera n. 14/00/CIR prevedeva, a titolo precauzionale, un tasso di guastabilita' pari al doppio della media risultante dalla contabilita' regolatoria con un meccanismo di conguaglio a fine anno per tenere conto dei guasti effettivamente segnalati dagli operatori. In tale ottica, non appare condivisibile l'aumento proposto da Telecom Italia per il 2001 per i canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per utilizzi di tipo ADSL. In ogni caso, data la sostanziale non applicabilita' dell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato nel 2001 - in quanto non risulta all'Autorita' che siano stati forniti servizi di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, mentre sono stati forniti circa un migliaio di servizi di accesso disaggregato alla rete in rame - l'Autorita' ritiene non approvata l'Offerta di Riferimento per il 2001 ed intende fornire alcune indicazioni utili ai fini della predisposizione dell'Offerta per il 2002. In particolare, si evidenzia che le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato dovrebbero evolvere in maniera da eliminare progressivamente il problema del "price squeeze" tra le tariffe retail e le tariffe di unbundling. In tale ottica, si sottolinea che il confronto va riferito non solo ai canoni mensili, ma alla totalita' dei costi relativi all'unbundling (ivi inclusi contributi una tantum, costi di co-locazione, servizio di prolungamento dell'accesso, ecc.). 12. Servizio di prolungamento dell'accesso 12.1 Prolungamento dell'accesso su infrastrutture civili La delibera n. 2/00/CIR prevede la possibilita' per l'OLO di condividere infrastrutture di Telecom Italia per la posa di propri portanti trasmissivi o l'installazione di propri apparati per ponti radio nel caso di comprovata indisponibilita' del servizio di prolungamento dell'accesso su portanti trasmissivi o canale numerico di Telecom Italia. L'Autorita' ha rilevato che, nell'Offerta di Riferimento, non viene indicata tale possibilita'. Telecom Italia, nel corso del procedimento, ha argomentato di ritenere non realistico il ricorso a tale possibilita', in quanto la tratta di rete tra SL-SGU e' realizzata con fibra ottica e, pertanto, con una capacita' trasmissiva potenzialmente illimitata. Per tale ragione, Telecom Italia ritiene che il servizio di prolungamento dell'accesso potra' essere sempre fornito nella modalita' attualmente previste dall'Offerta di Riferimento. Telecom ha, peraltro, dichiarato che, nella ipotesi di non riuscire a fornire il servizio del prolungamento dell'accesso, applicherebbe il dispositivo della delibera n. 2/00/CIR. L'Autorita' ritiene che sia opportuno, comunque, includere nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecnico-economiche dei servizi richiesti dalla delibera n. 2/00/CIR. 12.2 Offerta del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo Telecom Italia ha sostenuto che e' disponibile capacita' sufficiente per fornire la soluzione di canale numerico a tutti coloro che ne fanno richiesta, in quanto tutti gli SL sono collegati in fibra e che, pertanto, la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso tramite portante trasmissivo viene fornito in via subordinata allo scopo di rendere possibile un miglior soddisfacimento di una pluralita' di richieste sulla tratta SL-SGU. L'Autorita' ritiene che, in conformita' alla delibera n. 2/00/CIR, il servizio di prolungamento dell'accesso tramite portante trasmissivo debba essere equivalente al servizio di prolungamento dell'accesso tramite canale numerico. 12.3 Condizioni economiche Nell'ambito della consultazione pubblica alcuni operatori hanno segnalato che, essendo i valori economici del servizio di prolungamento dell'accesso superiori a quelli dei circuiti diretti offerti all'utenza finale, nonche' a quelli dei flussi di interconnessione, l'offerta di prolungamento dell'accesso risulta di fatto inapplicabile. Telecom Italia ha affermato che tale circostanza deriva dai risultati della contabilita' regolatoria, che sono stati oggetto di analisi nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR. L'Autorita' non condivide pienamente le argomentazioni fornite da Telecom Italia, soprattutto in termini di confronto con altre offerte di circuiti, in quanto il servizio in oggetto condivide in parte le risorse di rete necessarie per la fornitura di un circuito diretto, ma rispetto a quest'ultimo utilizza meno risorse poiche' coinvolge esclusivamente la tratta SL-SGU, mentre la fornitura di un servizio di circuito diretto per la stessa tratta coinvolge anche la tratta utente-SL. Pertanto, l'Autorita' ritiene che l'offerta di prolungamento dell'accesso debba essere riformulata nella direzione di un costo inferiore a quello dei circuiti diretti. 13. Servizi di co-locazione 13.1 Co-locazione fisica L'Offerta per i servizi di co-locazione 2001 propone per gli operatori co-locati due alternative relativamente ai servizi di energia elettrica e condizionamento. Nel corso del procedimento e' stato evidenziato da Telecom Italia che le due alternative proposte si differenziano in quanto l'una, utilizzando gli impianti di Telecom Italia, ha costi di predisposizione del sito molto bassi e un canone annuo piu' alto, che tiene conto dell'utilizzo degli apparati; l'altra prevede l'installazione di impianti dedicati all'OLO e, pertanto, ha costi di predisposizione del sito molto alti e un canone annuo ridotto. Telecom Italia ha, peraltro, precisato che, nella stesura degli studi di fattibilita' per il servizio di co-locazione, viene privilegiata, tra le due soluzioni, quella che prevede l'utilizzo condiviso degli impianti di Telecom Italia, proponendo l'altra in via subordinata (ovvero solo in caso di impossibilita' tecnica della prima). Tale priorita' e' dovuta soprattutto all'esigenza di sicurezza del sito, in quanto si evita di installare piu' impianti in diversi punti all'interno del sito e quindi consente, in caso di necessita', l'intervento in unico punto ben definito; inoltre tale soluzione richiede meno spazio fisico per l'allocazione di eventuali impianti dedicati, lasciando maggiore disponibilita' per le sale di co-locazione degli operatori. L'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno gia' sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio. Inoltre, per garantire il rispetto delle condizioni economiche offerte a tali operatori nell'ambito dello studio di fattibilita', l'Autorita' ritiene opportuno che i nuovi canoni indicati nell'Offerta 2001 siano applicabili soltanto allo scadere del primo anno di co-locazione. Gli aspetti relativi ai criteri di scelta dei servizio applicati da Telecom Italia devono essere chiariti nell'ambito dell'Offerta di Riferimento prevedendo, inoltre, l'eventualita' per l'operatore di richiedere, su base negoziale, soluzioni alternative. L'Autorita' ritiene, infine, che per il servizio di energia elettrica debba essere prevista la possibilita' di installare, a cura degli operatori co-locati, dei misuratori di energia che consentano agli stessi di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita, dichiarata a Telecom Italia, ma sulla base degli effettivi consumi. 13.2 Co-locazione di apparati Nel corso dell'attivita' istruttoria Telecom Italia ha affermato che, coerentemente con le delibere dell'Autorita' in materia, gli apparati che gli OLO possono installare negli spazi co-locati possono essere di qualsiasi tipo e svolgere qualsiasi funzione purche' rispettino gli standard internazionali e non siano invasivi rispetto agli altri servizi erogati sulla rete (compatibilita' dei servizi). L'Autorita' ritiene che nell'Offerta di Riferimento debba essere fatto esplicito riferimento a tale possibilita' per gli operatori , nonche' debbano essere esplicitate le procedure (modalita' e tempi) per l'inserimento in rete degli apparati di altri operatori e per il costante aggiornamento delle tipologie di apparati che possono essere inseriti, in quanto gia' inseriti in rete da altri operatori anche diversi da Telecom Italia. 13.3 Raccordo diretto tra due operatori co-locati In considerazione delle numerose richieste di co-locazione recentemente presentate, molti operatori hanno sottolineato l'importanza di realizzare i circuiti di interconnessione tra due operatori co-locati nel medesimo sito ed all'interno delle sale. Nel caso in cui gli operatori siano co-locati non solo nel medesimo sito, ma anche nella medesima sala, la realizzazione dell'interconnessione puo' avvenire direttamente ad opera degli OLO. Nel caso in cui gli operatori siano ospitati in sale differenti, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia realizzi e gestisca le infrastrutture necessarie all'interconnessione, prevedendo nell'ambito dell'offerta per la co-locazione, le relative condizioni economiche. 13.4 Co-locazione virtuale Attualmente il servizio di co-locazione virtuale e' disponibile solo per utilizzi di tipo ADSL sul doppino in rame. La motivazione principale di tale scelta, secondo Telecom Italia, risiede nell'impossibilita' di utilizzo della co-locazione virtuale per la fornitura di servizi di accesso disaggregato per servizi quali POTS e ISDN in quanto, da un lato, lo stadio di linea ha un unico fascio d'uscita verso l'SGU in tecnologia non standard, dall'altro, non e' possibile segmentare l'accesso prima dello stadio di linea (a livello di permutatore). Nel caso di utilizzo del doppino in rame per la fornitura di servizi ADSL, tali problemi vengono superati adoperando gli apparati DSLAM. L'Autorita' ritiene, pertanto, possibile prevedere, a partire dal 2002, la co-locazione virtuale per tutti gli apparati xDSL, non solo con riferimento agli apparati xDSL (quali ad esempio HDSL e SDSL) gia' introdotti in rete da Telecom Italia, ma, in generale, con riferimento agli apparati xDSL previsti per altre forme di co-locazione. L'Autorita' ritiene, inoltre, che non sussistano motivazioni perche' la co-locazione virtuale sia accessibile agli OLO solo in caso di indisponibilita' della co-locazione fisica. 13.5 Condizioni generali per il subentro Come riportato nell'offerta di servizi di co-locazione di Telecom Italia, paragrafo 11, il subentro di un operatore su uno spazio assegnato ad un altro operatore implica la necessita' di aggiornare le banche dati di rete. Nella fase di analisi dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione di detto aggiornamento, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia non abbia fornito adeguati giustificativi a sostegno dei valori proposti. L'Autorita' ritiene pertanto, in prima istanza, opportuno ridurre i tempi previsti ad un massimo di 5 giorni lavorativi e rendere non applicabile la Tabella 12 relativa alle condizioni economiche. Relativamente alle attivita' propedeutiche per la cessione del contratto, l'Autorita' non ritiene debba essere prevista da parte di Telecom Italia una verifica della propria possibilita' di utilizzo degli spazi o risorse rese disponibili dall'operatore cedente, in quanto cio' costituirebbe un diritto di prelazione non giustificato ed inopportuno. 13.6 Condizioni generali per il sopralluogo sui siti oggetto di co-locazione Il servizio di sopralluogo, previsto nell'offerta di servizi di co-locazione di Telecom Italia ai sensi della delibera n. 15/01/CIR, e' stato inteso da Telecom Italia come finalizzato al riscontro in situ da parte dell'OLO dei contenuti dell'offerta di co-locazione predisposta da Telecom Italia, al fine di poter presentare, se del caso un'istanza di revisione della stessa. In tale ottica e' stato previsto che, durante il sopralluogo nei siti di centrale, gli operatori vengano accompagnati da tre tecnici specializzati rispettivamente per gli aspetti edili, per gli aspetti impiantistici-tecnologici (condizionamento e alimentazione) e per gli aspetti di rete. I tecnici in questione sono i medesimi che predispongono il progetto di co-locazione. I valori economici riportati tengono conto, inoltre, dei tempi di spostamento dalla sede di lavoro dei tecnici fino alle centrali, che di norma sono situate in zone decentrate e non presidiate. L'articolo 6 della delibera n. 15/01/CIR prevede che l'operatore abbia la possibilita' di effettuare "sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonche' presso i siti per i quali lo studio di fattibilita' abbia dato esito negativo". L'Autorita' ritiene che l'interpretazione fornita da Telecom Italia risulti eccessivamente restrittiva, tendendo a sovrastimare gli impegni effettivi delle proprie risorse nei sopralluoghi che potranno essere richiesti dagli operatori ed, allo stesso tempo, non considera le economie perseguibili in caso di sopralluoghi congiunti di piu' operatori. L'Autorita' ritiene, pertanto, opportuno rendere non applicabili le condizioni economiche previste nella Tabella 13 ed invitare, di conseguenza, Telecom Italia a formulare una nuova proposta maggiormente orientata agli effettivi costi sostenuti al termine del sopralluogo (ad esempio, espressa in termini di ore/uomo richieste dall'operatore). Relativamente alla sospensione dei termini realizzativi durante l'effettuazione dei sopralluoghi, l'Autorita' ritiene che essa debba essere prevista unicamente nei casi in cui le stesse attivita' siano "invasive" ai fini della prosecuzione dei lavori di realizzazione, come riportato dal verbale di sopralluogo firmato dall'operatore. Con riferimento ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (in seguito anche AGCM) ha ribadito, nel parere fornito, che la loro concreta disponibilita' per gli operatori concorrenti appare di fondamentale rilevanza per lo sviluppo della concorrenza su base locale, in ragione del monopolio di fatto ivi detenuto da Telecom Italia. In tale senso, l'AGCM ritiene pienamente condivisibili le modifiche dell'Offerta 2001 di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, volte a favorire una veloce accessibilita' delle informazioni da parte dei concorrenti in relazione alla disponibilita' di fibra ottica, nonche' quelle rivolta a rimuovere vincoli di utilizzabilita' di tale mezzo, oltre a quelle connesse ai servizi di prolungamento dell'accesso e di co-locazione. Con riferimento alle condizioni economiche, l'AGCM esprime la propria preoccupazione sulla possibilita' di comportamenti di compressione dei prezzi (price squeeze) tra prezzi finali e tariffe di interconnessione. In tal senso, ritiene sostenibile la decisione di non approvare per l'anno 2001 gli incrementi delle condizioni economiche per i servizi di unbundling e di confermare i valori vigenti per l'anno 2000. Su questo aspetto, interviene anche il parere della Commissione europea che evidenzia la criticita' di un prezzo del servizio di accesso disaggregato alla rete locale inferiore solo dell'1% alle tariffe praticate agli utenti finali. La fornitura di entrambi i servizi dipende dalla stessa infrastruttura; tuttavia, il canone di abbonamento mensile all'utenza residenziale comprende elementi di costo specifici (fatturazione, customer care, ecc.) che vanno ad aggiungersi ai costi derivanti dall'infrastruttura e che difficilmente potranno essere inferiori all'1%. 14. Circuiti parziali 14.1 Sistema di attestazione La delibera n. 10/00/CIR ha previsto l'obbligo di inserimento all'interno dell'Offerta di Riferimento di condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti parziali con capacita' pari a 64 kbit/s, 2 Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze fino a 5 km. Nella delibera n. 18/01/CIR l'Autorita' ha fissato i valori massimi di riferimento per tali circuiti parziali per il 2000, che Telecom Italia ha inserito nell'Offerta per il 2001. In tale Offerta, tuttavia, Telecom Italia ha previsto anche l'inserimento di una nuova categoria di costo una tantum per il "sistema di attestazione", con costo variabile da circa 5.000 € a circa 14.700 € in funzione delle capacita'. Nell'Offerta di Riferimento per il 2001, Telecom Italia ha, altresi', previsto un contributo per dismissione dei circuiti parziali, non previsto nella delibera n. 18/01/CIR. Tale contributo aggiuntivo appare improprio, anche alla luce del fatto che il contratto di circuiti parziali e' vincolato in termini di durata minima con penali in caso di recesso anticipato. Inoltre, l'Autorita' ha fatto presente a Telecom Italia che tale contributo non viene richiesto in altre fattispecie similari, quali i circuiti affittati ed i flussi di interconnessione. Telecom Italia ha argomentato che tale contributo nel caso dei circuiti affittati e' compreso nel contributo di attivazione. L'Autorita' ritiene che l'aggiunta di tali voci di costo non sia pienamente coerente con le disposizioni di cui alla delibera n. 18/01/CIR in quanto i valori di cui all'articolo 2, comma 1, sono da considerarsi valori massimi per l'offerta del servizio. Si ritiene, tuttavia, condivisibile prevedere una maggiore disaggregazione ed articolazione dell'offerta del servizio di circuito parziale, rispetto a quella contenuta nella delibera n. 18/01/CIR, nel rispetto, tuttavia, dei livelli massimi indicati. Pertanto, a fronte della previsione dei costi del sistema di attestazione, dovra' corrispondere una riduzione dei canoni annui in quanto si realizza una ottimizzazione dei costi di fornitura del servizio, con particolare riferimento al costo dei circuiti successivi all'installazione del sistema di attestazione. Analogamente, a fronte della previsione di un contributo di disattivazione, dovra' corrispondere una riduzione del contributo di attivazione. 14.2 Capacita' e lunghezza dei circuiti parziali Nella delibera n. 18/01/CIR l'Autorita' ha indicato di ritenere che il servizio di circuito parziale non debba avere limitazioni in termini di distanze e/o capacita' trasmissiva. La normativa prevede, infatti, che tutte le tipologie di linee affittate fornite alla clientela finale da parte dell'operatore notificato devono essere rese disponibili per l'interconnessione di linee dedicate a condizioni trasparenti, orientate ai costi e non discriminatorie, soggette all'approvazione del regolatore. In tale ottica, sempre nell'ambito della delibera n. 18/01/CIR, l'Autorita' ha affermato l'orientamento che l'offerta di circuiti parziali anche a lunghezze superiori ai 5 km, nonche' con capacita' superiori a 34 Mbit/s ed in generale tutte le capacita' disponibili, costituisca contenuto obbligatorio dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Tale orientamento e' coerente con l'offerta di circuiti parziali a livello europeo. L'Autorita' ritiene, pertanto, che l'offerta di circuiti parziali all'interno dell'Offerta di Riferimento comprenda: a) tutte le velocita' disponibili per le linee affittate a livello retail; b) lunghezze superiori a 5 km, tali da garantire la consentire al realizzazione di circuiti parziali all'interno del distretto in cui e' situata la sede dell'OLO. 14.3 Provisioning e Service Level Agreement (SLA) Nel corso della consultazione pubblica gli OLO hanno segnalato forti criticita' relativamente agli SLA per l'offerta di circuiti parziali, che risultano peggiorativi rispetto a quelli per l'offerta retail di linee affittate di Telecom Italia di cui alla delibera n. 711/00/CONS. Si evidenzia, quindi, la conseguente necessita' di revisione di tali SLA, anche alla luce del confronto europeo nel quale si sottolineano tempi di fornitura e di assistenza tecnica notevolmente inferiori a quelli proposti da Telecom Italia, come si evince dalle Tabelle sottostanti:

Tabella 1: tempi massimi di fornitura del servizio ---------------------------------------------------------------------
OIR 2001 711/00/CONS Altri paesi europei --------------------------------------------------------------------- 64 kbit 45 20 14-21 2 Mbit/s 60 45 21-35 34 Mbit/s 120 90 40-91 155 Mbit/s - 90 45* --------------------------------------------------------------------- *solo Telefonica in Spagna

Tabella 2: tempi di assurance (tempo massimo di ripristino nel 90% dei casi)

Tabella 1: tempi massimi di fornitura del servizio ---------------------------------------------------------------------
OIR 2001 711/00/CONS Altri paesi europei --------------------------------------------------------------------- 64 kbit 20 8 2-8 2 Mbit/s 12 4,5 2-8 34 Mbit/s 8 4,5 2-8 155 Mbit/s - - - ---------------------------------------------------------------------

Gli operatori evidenziano l'inadeguatezza delle penali, che non forniscono un incentivo a Telecom Italia ad adempiere gli obblighi contrattuali e richiedono, oltre ad un maggior valore economico, l'introduzione di elementi di progressivita' sul singolo giorno di ritardo. Relativamente al tempo di ripristino, gli operatori hanno evidenziato l'inadeguatezza delle penali, che non disincentivano l'inadempimento da parte di Telecom Italia, sottolineando che i ritardi sui tempi di ripristino possono significare in molti casi la perdita del cliente. Viene, pertanto, richiesto che le penali siano maggiormente significative ed, in ogni caso, calcolate in ore solari. Particolare rilievo assume, infine, la tematica della programmazione dei circuiti parziali. Gia' nella delibera n. 18/01/CIR, l'Autorita' aveva evidenziato la necessita' di un sistema di programmazione adeguato alla natura del servizio senza la previsione di condizioni contrattuali onerose e non giustificate tali da costituire un forte ostacolo all'effettiva fruibilita' del servizio da parte degli operatori. In tale ottica, l'obbligo contenuto nell'Offerta di Riferimento, concernente la pianificazione annuale e il piano di consolidamento trimestrale per la richiesta di circuiti parziali contenente indicazioni dettagliate sul numero di collegamenti suddivisi per velocita' per ciascun sito, non appare giustificato data la natura del servizio di circuito parziale che e' strettamente dipendente dalla volonta' del cliente finale. Per tale ragione, nell'offerta di linee affittate ad operatori, non viene richiesta alcuna pianificazione. L'Autorita' ritiene possibile prevedere forme di pianificazione in ogni caso piu' flessibili rispetto a quelle proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento per il 2001, a fronte, tuttavia, di significativi miglioramenti dei tempi di fornitura del servizio rispetto a quelli previsti nella delibera n. 711/00/CONS, nonche' di SLA coerenti con l'offerta di un servizio di interconnessione e non discriminatori rispetto a quelli offerti a livello retail da parte di Telecom Italia. 15. Servizio di accesso alle cable station e circuiti di backhaul Dall'analisi dell'Offerta di Riferimento emerge che, per i circuiti di backhaul, vengono applicate le condizioni economiche previste dalla delibera n. 711/00/CONS, ma che nessun riferimento e' fatto ai relativi SLA. Telecom Italia ha dichiarato la propria disponibilita' alla previsione, anche per i circuiti di backhaul, dell'applicabilita' degli SLA di cui alla delibera n. 711/00/CONS. L'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia faccia esplicito riferimento a tale soluzione nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. 16. Tempi di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento Nel corso del procedimento, gli operatori licenziatari hanno manifestato l'esigenza di una definizione anticipata delle condizioni di interconnessione, al fine di potere correttamente pianificare la propria attivita' commerciale disponendo dei relativi elementi di costo. Sullo stesso tema si sono espresse anche la Commissione europea e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che hanno posto all'attenzione dell'Autorita' le criticita' derivanti dai ritardi nella pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2001, pubblicata solo a settembre 2001, e della mancata pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2002. In particolare, a parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i ritardi nella pubblicazione ed approvazione di un'Offerta di Riferimento sembrerebbero avere prodotto in passato consistenti effetti negativi sullo sviluppo della concorrenza. L'AGCM ritiene, pertanto, assolutamente necessario che, per il futuro, l'Offerta di Interconnessione di Riferimento debba essere approvata e quindi, a maggior ragione, presentata con un congruo anticipo che secondo l'AGCM dovrebbe essere di almeno sei mesi, rispetto all'anno di applicazione della medesima. Con particolare riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per l'anno in corso, al fine di evitare il ripetersi del ritardo registrato per l'anno 2001, l'AGCM ritiene opportuno che, nell'ambito del presente provvedimento, venga fissato un termine breve entro il quale Telecom Italia debba presentare l'Offerta di Riferimento per il 2002. L'Autorita' condivide pienamente le osservazioni poste dalla Commissione europea e dall'AGCM in merito alla necessita' per gli operatori di disporre dell'Offerta di Riferimento approvata in anticipo rispetto all'operativita' della stessa al fine di pianificare le proprie offerte commerciali e, gia' nell'ambito della delibera 10/00/CIR, aveva previsto l'invio dell'Offerta di Riferimento entro novembre di ogni anno per l'anno successivo. Pertanto, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia presenti l'Offerta di Riferimento per il 2002 entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
DELIBERA
Articolo 1 Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia 1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni d'offerta relative ai servizi dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001: a) Carrier preselection: riformulazione della Waiting List per servizi di carrier preselection garantendo un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacita' massima teorica di Telecom Italia al netto degli ordinativi assegnati all'operatore. b) Interventi a vuoto: inserimento, al paragrafo 22 dell'Offerta di Riferimento, della soglia di franchigia per gli interventi a vuoto, per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni, espressa in termini percentuali rispetto al numero totale degli interventi richiesti dall'operatore interconnesso. c) Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia: inserimento delle condizioni economiche per il servizio di accesso al Data Base del servizio 12. d) Circuiti di backhaul: previsione di livelli di SLA per la fornitura dei circuiti di backhaul e di livelli di assurance, nonche' del relativo livello di penali, non superiori a quelli previsti nell'ambito della delibera n. 711/00/CONS. e) Servizio di trasporto del traffico commutato: 1) le condizioni economiche per i servizi di interconnessione di traffico commutato di cui alle Tabelle 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15 dell'Offerta di Riferimento sono le seguenti:

---------------------------------------------------------------------
Punta Ridotta
€ cent/min. € cent/min. --------------------------------------------------------------------- SGU 0,69 0,51 Singolo SGT 1,10 0,82 Doppio SGT 1,77 1,24 ---------------------------------------------------------------------

2) le condizioni economiche per i servizi di interconnessione per il servizio di transito di cui alla Tabella 7 dell'Offerta di Riferimento sono le seguenti:

---------------------------------------------------------------------
Punta Ridotta
€ cent/min. € cent/min. --------------------------------------------------------------------- Via singolo SGT 0,12 0,09 Via doppio SGT 0,79 0,51 ---------------------------------------------------------------------

f) Servizio di Transito: eliminazione della voce di costo di "intermediazione amministrativa" prevista da Telecom Italia per la modalita' di fatturazione "a cascata". g) Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione: 1) riformulazione dell'offerta per il costo di attivazione dei kit base e canali fonici in ampliamento; 2) Telecom Italia non applica le penali per il mancato rispetto delle pianificazioni annuali e trimestrali per i servizi di interconnessione per l'anno 2001. h) Attivita' di configurazione delle centrali: 1) eliminazione delle Tabelle 25, 26, 28 e 29 dell'Offerta di Riferimento 2001; 2) applicazione della Tabella 27 unicamente in caso di configurazione dei codici di Carrier Selection (configurazione del "Routing Number" C10XY(Z) e C11XY(Z)), Customer Care e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale. i) Circuiti parziali: riformulazione delle condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali, anche disaggregate per componenti, nel rispetto dei valori massimi di cui alla delibera n. 18/01/CIR. l) Accesso disaggregato alla rete locale: 1) le condizioni economiche per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di cui all'Offerta di Riferimento 2001, paragrafi 27 e 28, non sono approvate; 2) nelle more della pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2002, si applicano per i servizi di accesso disaggregato le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento per il 2000, cosi' come modificate dalla delibera n. 14/00/CIR. m) Servizio di Co-locazione: 1) applicazione dei canoni indicati nell'Offerta di Riferimento 2001 per i servizi di energia elettrica e condizionamento dei siti, soltanto allo scadere del primo anno di co-locazione per ogni operatore allo stato gia' sottoscrittore di un contratto di co-locazione; 2) eliminazione della Tabella 12 relativa alle condizioni economiche per il subentro, di cui all'Offerta di servizi di co-locazione 2001, paragrafo 11; 3) non applicazione della Tabella 13 di cui all'Offerta di servizi di co-locazione 2001 relativa alle condizioni economiche per il sopralluogo.
 
Articolo 2 Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di Accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia 1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di Accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia a partire dall'anno 2002: a) Accesso disaggregato alla rete locale: 1) Telecom Italia rende disponibili le informazioni sulla disponibilita' di fibra ottica presso i siti disponibili per l'accesso disaggregato entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera; 2) eliminazione, al paragrafo 28.1.1 dell'Offerta di Riferimento, della dizione secondo cui il servizio di accesso disaggregato della fibra ottica e' subordinato alla disponibilita' di risorse "utilizzabili per la fornitura agli operatori". b) Prolungamento dell'accesso: inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di condivisione delle infrastrutture di Telecom Italia per la posa di portanti trasmissivi o l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore licenziatario in caso di comprovata indisponibilita' del servizio di prolungamento dell'accesso su portanti trasmissivi o canale numerico di Telecom Italia, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera. c) Servizio di co-locazione: 1) con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento previsti nell'offerta 2001, Telecom Italia fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno gia' sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio; 2) integrazione degli aspetti relativi ai criteri di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilita', prevedendo l'eventualita' per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale; 3) esplicitazione della possibilita' per gli operatori co-locati di installare negli spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, che rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilita' dei servizi); 4) esplicitazione della possibilita' di richiedere il servizio di co-locazione virtuale anche indipendentemente dalla disponibilita' di risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia; 5) riduzione a 5 giorni lavorativi dei tempi massimi previsti per il subentro di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad altro operatore di cui al paragrafo 11; 6) eliminazione in caso di subentro della fase preliminare di verifica, da parte di Telecom Italia, della possibilita' di utilizzo in proprio degli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente, di cui al paragrafo 11.
 
Articolo 3
Modifica ed integrazione delle condizioni dell'offerta
di interconnessione di riferimento di Telecom Italia
con effetti a partire dall'anno 2002 1. Si dispongono le seguenti modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento a partire dall'anno 2002: a) Servizi di Raccolta e terminazione: inclusione dei servizi in decade 4 nel paragrafo 11, relativo al servizio di raccolta in carrier selection easy access. b) Servizio di Transito: 1) pubblicazione, ad integrazione del servizio di transito gia' previsto, delle condizioni di offerta complessive del servizio con modalita' di fatturazione "a cascata", eventualmente distinte per ogni operatore di terminazione, nonche' comunicazione in via riservata all'Autorita' del dettaglio delle voci di costo componenti il totale. Le condizioni di offerta complessive possono essere aggiornate, rese pubbliche e comunicate all'Autorita' nel corso dell'anno, al variare degli accordi di terminazione stipulati da Telecom Italia; 2) inserimento delle condizioni di offerta del servizio di direct billing, evidenziando nella stessa eventuali requisiti tecnici alla realizzazione della prestazione. c) Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione: 1) previsione, al paragrafo 7.4 dell'Offerta di Riferimento, della virtualizzazione dell'interconnessione anche a livello SGU in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione, rimuovendo le eccezioni attualmente previste; 2) integrazione delle condizioni di offerta della modalita' di interconnessione a 155 Mbps, comprendendo le modalita' di utilizzo e le procedure di attivazione per gli operatori interconnessi. Il piano di operativita' e' eventualmente differenziato per tecnologia di centrale. d) Accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso: 1) inserimento delle condizioni economiche relative ai servizi di accesso di abbonati di Telecom Italia a tutte le numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso, previste all'interno del piano di numerazione nazionale; 2) applicazione della Tabella 8 del paragrafo 13 dell'Offerta di Riferimento a tutte le numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso, previste all'interno del piano di numerazione nazionale, ivi incluse le numerazioni 163 e 164. Su richiesta dell'operatore interconnesso, e per specifici servizi o numerazioni, possono essere definite condizioni negoziali per l'accesso degli abbonati di Telecom Italia a tali numerazioni. e) Circuiti parziali: 1) previsione di livelli di SLA per la fornitura dei circuiti parziali e di livelli di assurance, nonche' del relativo livello di penali, non superiori a quelli previsti nell'ambito della delibera n. 711/00/CONS; 2) riformulazione del manuale delle procedure per i servizi di circuiti parziali sulla base delle seguenti linee guida: 2.1 eliminazione dell'obbligo di pianificazione annuale e trimestrale e relative penali, con mantenimento di SLA di cui alla delibera n. 711/00/CONS; 2.2 possibilita' di richiedere una pianificazione trimestrale per la richiesta di circuiti parziali a fronte di SLA migliorativi rispetto a quelli di cui alla delibera n. 711/00/CONS. f) Punto di Interconnessione SGU distrettuale: inserimento delle condizioni tecniche ed economiche per l'accesso ai servizi di traffico commutato a livello di SGU distrettuale. g) Servizio di Transito via SGU: inserimento delle condizioni tecniche ed economiche per il servizio di transito a livello di SGU, applicabile almeno a livello distrettuale. h) Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione: 1) previsione della modalita' di misurazione "in linea d'aria" per le distanze dei collegamenti trasmissivi di interconnessione indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio; 2) allineamento ad un anno delle clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'accesso alla rete; 3) presentazione di una nuova proposta relativa al processo di pianificazione per la fornitura di servizi di interconnessione ed alle modalita' e tempi di attivazione delle risorse pianificate. La proposta include anche le modalita' ed i tempi di realizzazione delle risorse richieste dall'operatore interconnesso e non previste nel processo di pianificazione; 4) inserimento di interfacce di interconnessione sulle centrali di Telecom Italia a capacita' superiore ai 2 Mbps. i) Circuiti parziali: inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di circuito parziale per tutte le velocita' disponibili sulla rete Telecom Italia e con lunghezze anche superiori a 5 km. l) Servizio di Co-locazione 1) relativamente al servizio di energia elettrica, inserimento della possibilita' di installare, a cura degli operatori co-locati, misuratori di energia che consentano di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita dichiarata a Telecom Italia ma sulla base degli effettivi consumi; 2) inserimento delle le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione e gestione delle infrastrutture necessarie all'interconnessione tra due operatori co-locati; 3) disponibilita' del servizio di co-locazione virtuale per gli apparati di raccolta xDSL gia' introdotti nella rete di Telecom Italia; 4) formulazione di una nuova proposta per il servizio di sopralluogo dei siti di centrale sulla base di un contributo una tantum ed un costo orario. La proposta prevede la sospensione dei termini di realizzazione unicamente nel caso in cui le attivita' di sopralluogo impediscano la prosecuzione delle attivita' di predisposizione del sito. m) Servizi in decade 7: 1) le condizioni economiche per la terminazione verso numerazioni 701 di Telecom Italia devono essere riformulate applicando i medesimi livelli di interconnessione degli altri servizi di traffico commutato (SGU, SGU distrettuale, SGT, doppio SGT) nonche' la valorizzazione di tutti gli elementi di rete sottostanti analogamente al servizio di raccolta in decade 7. 2) Il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701 e' definito dall'operatore di accesso in maniera non discriminatoria verso numerazioni proprie e di altri operatori interconnessi. 3) Con riferimento alle numerazioni 702 e 709, le condizioni di offerta al chiamante sono definite dall'operatore assegnatario della numerazione che puo' richiedere all'operatore di accesso la prestazione di fatturazione. n) Attivita' di configurazione: introduzione, nella Tabella 3 del par. 3.1.6 del Service Level Agreement per i servizi di interconnessione, di un'ulteriore voce riguardante le attivita' di configurazione di numerazioni su Data Base di rete intelligente, per le quali il tempo massimo di evasione e' fissato a 30 giorni. o) Accesso al servizio 12: applicazione del modello di interconnessione di raccolta verso numerazioni non geografiche delle chiamate originate da altri operatori verso il servizio 12 di Telecom Italia.
 
Articolo 4
Disposizioni finali 1. Si dispone quanto segue: a) Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera per l'anno 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa; b) le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2001, fatti salvi i servizi di nuovo inserimento nell'Offerta di Riferimento 2001, per i quali le stesse hanno effetto dal 7 settembre 2001; c) le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento per il 2001, cosi' come modificate dalla presente delibera, sono da considerarsi approvate salvo verifiche della documentazione contabile prodotta; d) Telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'Offerta di Riferimento per il 2002 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera; e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 1 marzo 2002
IL PRESIDENTE: Cheli
 
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