Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, di recepimento della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, ed, in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 8, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina delle attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 sui limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, ed, in particolare, gli articoli 20, 21, 22, e 23 e gli allegati I, II, III, e IV;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 sull'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994, n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento concernente la disciplina delle modalita' di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1997, n. 233;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, sulle misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1997, n. 282;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1999, n. 135;
Vista la direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come modificata con decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001;
Vista la direttiva 2000/69/CE del Consiglio del 16 novembre 2000 relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;
Vista la decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, come modificata con decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001;
Vista la decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001 che modifica l'allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;
Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' opportuno indicare, in applicazione della citata direttiva 99/30/CE, i casi in cui l'adozione di piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite non e' richiesta;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi dell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota UL/2002/2652 del 3 aprile 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Articolo 1
(Finalita)

1. Il presente decreto stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351:

a) i valori limite e le soglie di allarme; b) il margine di tolleranza e le modalita' secondo le quali tale
margine deve essere ridotto nel tempo; c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria
ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare
riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di
campionamento, nonche' alle metodiche di riferimento per la
misura, il campionamento e l'analisi; e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione
inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone
e degli agglomerati; f) le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli
registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento
delle soglie di allarme; g) il formato per la comunicazione dei dati.

2. Resta ferma la competenza delle regioni ad emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, recante "Attuazione della direttiva 96/62/CE in
materia di valutazione e di gestione della qualita'
dell'aria ambiente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente:
"Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e valori
obiettivo). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle
disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono
recepiti:
a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli
inquinanti elencati nell'allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun
inquinante di cui all'allegato I, le modalita' secondo le
quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve
essere raggiunto;
d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici
requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed
informazione.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere
fissati:
a) valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi
di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di
cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori
elencati nell'allegato II;
b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti
diversi da quelli elencati nell'allegato I, individuati
sulla base dei criteri di cui all'allegato III;
c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono
e per i quali non sono fissati valori limite e soglie
d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui
all'allegato IV.
3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per
ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore
limite e una soglia d'allarme:
a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualita' dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di
misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e
al numero minimo dei punti di campionamento e alle
metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e
l'analisi;
b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di
valutazione della qualita' dell'aria ambiente, in
particolare la modellizzazione, con riferimento alla
risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di
valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per
la modellizzazione;
c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di
valutazione inferiore ed i criteri di verifica della
classificazione delle zone e degli agglomerati al fine
dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;
d) le modalita' per l'informazione da fornire al
pubblico, ai sensi dell'art. 11, sui livelli registrati di
inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle
soglie d'allarme;
e) il formato per la comunicazione dei dati di cui
all'art. 12, in conformita' a quanto stabilito dalla
Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori
obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il
Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea".
- L'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al
comma 3".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di
qualita' dell'aria ambiente, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140,
e' il seguente:
"Art. 20. - 1. La tabella A dell'allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
1983, e' modificata, per quanto riguarda il biossido di
zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui
all'allegato I, che si applica su tutto il territorio
nazionale".
- L'art. 21 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 21. - 1. Per i fini indicati nel presente decreto,
sono fissati i valori guida di qualita' dell'aria per il
biossido di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di
azoto riportati nell'allegato II.
- L'art. 22 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 22. - 1. I metodi di prelievo ed analisi degli
inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni del
biossido di zolfo, appendice 3, e del biossido di azoto,
appendice 4, sono, rispettivamente, sostituiti dai metodi
riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.
2. Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti
dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
1983, e' aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per
la determinazione dell'indice di fumo nero riportato
nell'allegato III.
3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti
dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
1983, relativi alla determinazione del materiale
particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla
determinazione del piombo, appendice 5, sono modificati ed
integrati dall'allegato IV".
- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Ai fini di verificare la corrispondenza
di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo
dei fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di
particelle sospese nell'aria, le regioni devono effettuare,
in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni
parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni
sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'".
- L'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i
valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria,
validi su tutto il territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei
presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni,
nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione
degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori
tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo
degli impianti esistenti alla normativa del presente
decreto.
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di
cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del
presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28
maggio 1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', provvede:
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per
l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la
tutela della qualita' dell'aria, tenuto conto delle
esperienze regionali gia' acquisite;
b) a redigere il piano nazionale di tutela della
qualita' dell'aria sulla base dei piani regionali, previa
verifica della loro compatibilita';
c) ad individuare, sentite le regioni interessate,
zone a carattere interregionale nelle quali, per la
presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le
loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono
stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di
qualita' dell'aria piu' restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati
inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi
di rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale
sullo stato della qualita' dell'aria formulata sulla base
delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
e) a predispone i criteri per l'inventario nazionale
delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento
sulla base dei dati forniti dalle regioni".
- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la
tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta
alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi
contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello
Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento,
prevenzione, conservazione e risanamento del proprio
territorio, nel rispetto dei valori limite di qualita'
dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita'
dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida
ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di
conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono
necessario limitare o prevenire un aumento
dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o
industriali;
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria
coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi
inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale
per zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare
una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di
impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile
e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei
relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni
regionali, non deve comunque essere superato il piu'
elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida,
fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o
per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito
dei piani di cui al punto a), di valori limite delle
emissioni piu' restrittivi dei valori minimi di emissione
definiti nelle linee guida, nonche' per talune categorie di
impianti la determinazione di particolari condizioni di
costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di
controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e
l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla
qualita' dell'aria da trasmettere ai Ministeri
dell'ambiente e della sanita', per i fini indicati all'art.
3, comma 4, lettera d)".
- L'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE
in materia di valutazione e di gestione della qualita'
dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
ottobre 1999, n. 241 e' il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli
sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei
quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi
tra il valore limite ed il valore limite aumentato del
margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli
agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera
il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano o un programma per il
raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti
supera i valori limite, le regioni predispongono un piano
integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili
al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
rischia di essere superiore al valore limite aumentato del
margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di
allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, provvede alla consultazione con le autorita'
degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di
risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi
piani".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 e' riportato nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- L'art. 6 del decreto legislativo 1 agosto 1999, n. 351
e' il seguente:
"Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente).
- 1. Le regioni effettuano la valutazione della qualita'
dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente
articolo.
2. La misurazione, effettuata in applicazione dei
criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), e'
obbligatoria nelle seguenti zone:
a) agglomerati;
b) zone in cui il livello, durante un periodo
rappresentativo, e' compreso tra il valore limite e la
soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera c);
c) altre zone dove tali livelli superano il valore
limite.
3. La misurazione puo' essere completata da tecniche
modellistiche per fornire un adeguato livello di
informazione sulla qualita' dell'aria ambiente.
4. Allorche' il livello risulti, durante un periodo
rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione
superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
c), la misurazione puo' essere combinata con tecniche
modellistiche in applicazione dei criteri di cui al
medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e b).
5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione
obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'art. 4,
comma 3, lettera b), e' consentito per valutare la qualita'
dell'aria ambiente allorche' il livello risulti, durante un
periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di
valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma
3, lettera c).
6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli
inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di
allarme ai sensi dell'art. 4, comma 1.
7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli
inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con
campionamento continuo o discontinuo, il numero di
misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei
livelli rilevati.
8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al
fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e' riesaminata
almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai
sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le norme
tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione
quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.
- L'art. 2 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351 e' il seguente:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella
troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di
lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente
o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo'
avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente
nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un
inquinante o deposito di questo su una superficie in un
dato periodo di tempo;
d) valutazione: impiego di metodologie per misurare,
calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante
nell'aria ambiente;
e) valore limite: livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o
ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per
l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere
raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;
f) valore obiettivo: livello fissato al fine di
evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la
salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale
livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel
corso di un dato periodo;
g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve
durata e raggiunto il quale si deve immediatamente
intervenire a norma del presente decreto;
h) margine di tolleranza: la percentuale del valore
limite nella cui misura tale valore puo' essere superato
alle condizioni stabilite dal presente decreto;
i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai
fini del presente decreto;
l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a
250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a
250.000 abitanti, con una densita' di popolazione per km
(elevato a) 2 tale da rendere necessaria la valutazione e
la gestione della qualita' dell'aria ambiente a giudizio
dell'autorita' competente;
m) soglia di valutazione superiore: un livello al di
sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con
le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la
qualita' dell'aria ambiente;
n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di
sotto del quale e' consentito ricorrere soltanto alle
tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di
valutare la qualita' dell'aria ambiente".



 
Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) "ossidi di azoto": la somma di monossido e biossido di azoto
effettuata in parti per miliardo ed espressa come biossido di
azoto in microgrammi per metro cubo; b) PM10: la frazione di materiale particolato sospeso in aria
ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado
di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico
di 10 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%; c) PM2,5: la frazione di materiale particolato sospeso in aria
ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado
di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico
di 2,5 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%; d) misurazione in siti fissi: una misurazione effettuata a norma
dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351; e) evento naturale: eruzioni vulcaniche, attivita' sismiche,
attivita' geotermiche, incendi spontanei, eventi di elevata
ventosita', risospensione atmosferica (quale si verifica ad
esempio in condizioni di persistente siccita' accompagnata da
stabilita' atmosferica) e trasporto di materiale particolato
naturale da regioni aride; f) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante in un
dato periodo di tempo, espressa secondo l'unita' di misura
indicata negli allegati da I a VI.

2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
 
Articolo 3
(Valutazione dei livelli)

1. I criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio sono stabiliti nell'allegato VIII.
2. Il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti di cui al comma 1, da installare in ciascuna zona o agglomerato al cui interno tale misurazione e' obbligatoria ed e' la sola fonte di dati, e' stabilito nell'allegato IX.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui l'informazione proveniente dai punti di campionamento in siti fissi e' completata da altre fonti di informazione, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione, il numero di punti di campionamento in siti fissi da installare, anche quando inferiore al numero minimo di cui al comma 2, e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono, in ogni caso, consentire di determinare i livelli degli inquinanti di cui al comma 1, nel rispetto dell'allegato VIII, sezione I, e dell'allegato X, sezione I.
4. Per le zone e gli agglomerati per le quali la misurazione non e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' consentito ricorrere a tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.
5. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3; lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono essere utilizzate tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva validate secondo procedure documentate o certificate da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.
6. Gli obiettivi per la qualita' dei dati da utilizzare nei programmi di assicurazione di qualita' sono stabiliti nell'allegato X, sezione I.



Nota all'art. 3:
- La lettera b) comma 3, dell'art. 4 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note
alle premesse.



 
Articolo 4 (Criteri di verifica della classificazione delle zone e degli
agglomerati)

1. La verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' effettuata in base ai requisiti dell'allegato VII, sezione II.
2. La classificazione di cui al comma 1 e' riesaminata almeno ogni 5 anni. Il riesame e' anticipato nel caso di cambiamenti significativi delle attivita' che influenzano i livelli nell'aria ambiente di biossido di zolfo, di biossido di azoto, di benzene o di monossido di carbonio, oppure, se del caso, di ossidi di azoto, di materiale particolato o di piombo.



Nota all'art. 4:
- I commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 sono riportati nelle note alle premesse.
Note all'art. 5:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 5 (Valutazione preliminare della qualita'
dell'aria ambiente). - 1. Entro dodici mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, in
continuita' con l'attivita' di elaborazione dei piani di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure
rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui
all'allegato 1 per tutte le zone e gli agglomerati, le
regioni e le province autonome provvedono ad effettuare
misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di
misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche'
indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la
qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima
applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9,
tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.".
- L'art. 12 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 12 (Trasmissione delle informazioni). - 1. Le
regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al
Ministero della sanita', per il tramite dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo
il formato stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
e):
a) per le zone di cui all'art. 8, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il
rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre
il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il
superamento si e' verificato, nonche' i valori registrati.
La medesima comunicazione deve essere trasmessa con
riferimento al superamento del valore limite per gli
inquinanti per i quali non e' stato stabilito un margine di
tolleranza;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi
di ciascun superamento;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il
quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1),
i piani e i programmi di cui all'art. 8, comma 3;
4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione
di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma
in corso di attuazione;
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco
delle zone e degli agglomerati di cui all'art. 8, commi 1 e
2, e all'art. 9.
L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero
dell'ambiente e al Ministero della sanita'.
2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le
informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2),
e lettera b);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono
registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero
1), i piani e i programmi di cui al comma 1, lettera a),
numero 3);
c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento
del piano o programma in corso di attuazione;
d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di
ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i
livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone
e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro
della relazione settoriale di cui all'art. 4 della
direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991,
per la standardizzazione e la razionalizzazione delle
relazioni relative all'attuazione di talune direttive
concernenti l'ambiente;
e) i metodi utilizzati per la valutazione della
qualita' dell'aria ambiente di cui all'art. 5.
3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il
Ministero della sanita', comunica alla Commissione europea
i laboratori e gli organismi incaricati di:
a) approvare i dispositivi di misurazione;
b) garantire la qualita' delle misurazioni effettuate
dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di
tale qualita', in particolare mediante controlli effettuati
nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme
europee in materia di garanzia della qualita';
c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
d) coordinare sul territorio italiano i programmi di
garanzia della qualita' su scala comunitaria organizzati
dalla Commissione europea.
Tali informazioni devono essere rese accessibili al
pubblico". Nota all'art. 9:
- L'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' riportato nelle note all'art. 2.



 
Articolo 5
(Trasmissione delle informazioni)

1. Le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'agenzia nazionale dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, entro:

a) 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale
particolato e piombo; b) il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio.

2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'ANPA, le informazioni di cui all'allegato X, sezione II.
3. La prima trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrata come previsto al comma 2, e' relativa:

a) all'anno 2001 per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di
zolfo, materiale particolato e piombo; b) all'anno 2003 per il benzene e il monossido di carbonio.

4. Nell'allegato XII e' riportato il formato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b) del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrate come previsto dal comma 2, nonche' delle informazioni di cui agli articoli 12 e 24 del presente decreto, relativamente a: biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo.
 
Articolo 6 (Valori limite, margini di tolleranza e soglia di allarme e termini)

1. Nell'allegato I, sezione I, sono indicati:

a) i valori limite per la protezione della salute umana per il
biossido di zolfo, i margini di tolleranza, le modalita' di
riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite
devono essere raggiunti; b) il valore limite per la protezione degli ecosistemi e la data alla
quale tale valore limite deve essere raggiunto.

2. Nell'allegato I, sezione II, e' indicata la soglia di allarme per il biossido di zolfo.
 
Articolo 7
(Misurazione delle medie su dieci minuti)

1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e il Ministero della salute, di intesa con le regioni, individuano alcuni punti di campionamento, in siti fissi rappresentativi della qualita' dell'aria ambiente in zone abitate vicine alle sorgenti di emissione, i quali misurino i livelli orari di biossido di zolfo, al fine di registrare, fino al 31 dicembre 2003, anche i dati sui livelli di biossido di zolfo espressi come media su dieci minuti.
 
Articolo 8
(Metodo di riferimento)

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di zolfo e' indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione I.
 
Articolo 9
(Soglie di valutazione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di zolfo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera a).
 
Articolo 10
(Regime delle deroghe per i piani o i programmi)

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di biossido di zolfo indicati nell'allegato I, sezione I, sono superati a causa di livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente dovuti a fonti naturali di emissione.
2. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati di cui al comma 1 solo nel caso in cui i valori limite di cui all'allegato I, sezione I, siano superati a causa di emissioni di origine antropica.



Nota all'art. 10:
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli
sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei
quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi
tra il valore limite ed il valore limite aumentato del
margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli
agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera
il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano o un programma per il
raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti
supera i valori limite, le regioni predispongono un piano
integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili
al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
rischia di essere superiore al valore limite aumentato del
margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di
allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, provvede alla consultazione con le autorita'
degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di
risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi
piani.".



 
Articolo 11
(Informazione al pubblico)

1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, le informazioni di cui all'allegato I, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.



Note all'art. 11:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' il seguente:
"Art. 11 (Informazione al pubblico). - 1. Lo Stato, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, che informazioni aggiornate sulla qualita'
dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a
disposizione del pubblico, nonche' degli organismi
interessati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere
chiare, comprensibili e accessibili.".
- L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' il seguente:
"Art. 10 (Misure applicabili in caso di superamento
delle soglie d'allarme). - 1. Qualora le soglie d'allarme
vengano superate, le autorita' individuate dalle regioni ai
sensi dell'art. 7 garantiscono che siano prese le misure
necessarie per informare la popolazione secondo i criteri
stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d).
Inoltre trasmettono immediatamente a titolo provvisorio, i
dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli
episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che
provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre
mesi dal rilevamento e al Ministero della sanita'.".



 
Articolo 12
(Trasmissione delle informazioni)

1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, per i punti di campionamento di cui all'articolo 7, il numero dei superamenti del valore di 500 µg/m3, espresso come media su dieci minuti, il numero di giorni nell'anno civile in cui i superamenti sono avvenuti, il numero dei giorni in cui simultaneamente i livelli orari di biossido di zolfo hanno superato i 350 µg/m3, nonche' il massimo livello registrato su dieci minuti.
2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, un elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 10, comma 1, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di emissione di biossido di zolfo, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che i superamenti sono dovuti a fonti naturali di emissione.
 
Articolo 13
(Valori limite, margini di tolleranza, soglia di allarme e termini)

1. Nell'allegato II, sezione I, sono indicati:

a) i valori limite per la protezione della salute umana per il
biossido di azoto, i margini di tolleranza, le modalita' di
riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite
devono essere raggiunti; b) il valore limite per la protezione della vegetazione per gli
ossidi di azoto e la data in cui tale valore limite deve essere
raggiunto.

2. Nell'allegato II, sezione II, e' indicata la soglia di allarme per il biossido di azoto.
 
Articolo 14
(Metodo di riferimento)

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di azoto e degli ossidi di azoto e' indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione II.
 
Articolo 15
(Soglie di valutazione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera b).



Nota all'art. 15:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' riportato nelle note all'art. 2.



 
Articolo 16
(Informazione al pubblico)

1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido e ossidi di azoto nell'aria ambiente e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari del biossido di azoto, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, i dettagli di cui all'allegato II, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.



Note all'art. 16:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.
- L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.



 
Articolo 17
(Valore limite, margine di tolleranza e termini per il PM10)

1. I valori limite per la protezione della salute umana per il PM10, il margine di tolleranza, le modalita' di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti, sono indicati nell'allegato III.
 
Articolo 18
(Misurazione del PM2,5)

1. Le regioni installano punti di campionamento in siti fissi per fornire dati sui livelli di PM2,5. Il numero e l'ubicazione degli stessi sono determinati, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della sanita', in modo da garantire la massima rappresentativita' dei livelli di PM2,5 sul territorio nazionale. Ove possibile, tali punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione di quelli previsti per il PM10.
 
Articolo 19
(Metodo di riferimento)

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 e' indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione IV.
2. I metodi provvisori per il campionamento e la misurazione del PM2,5 sono indicati nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione V.
 
Articolo 20
(Soglie di valutazione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il PM10 sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera c).



Nota all'art. 20:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' riportato nella nota all'art. 2.



 
Articolo 21
(Piani di riduzione dei livelli del PM2,5)

1. I piani previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, hanno anche lo scopo di ridurre i livelli in aria ambiente di PM2,5.



Nota all'art. 21:
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' riportato nella nota all'art. 10.



 
Articolo 22
(Regime delle deroghe per i piani o i programmi)

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10, indicati nell'allegato III, sono superari a causa di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti a eventi naturali che determinano livelli significativamente superiori ai normali livelli di fondo dovuti a fonti naturali.
2. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10, indicati nell'allegato III, sono superati a causa di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti alla risospensione di materiale particolato a seguito dello spargimento invernale di sabbia sulle strade.
3. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo nel caso in cui i valori limite, di cui all'allegato III, siano superati per cause diverse da eventi naturali o dallo spargimento invernale di sabbia sulle strade.



Nota all'art. 22:
- Il comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351 e' riportato nella nota all'art. 10.



 
Articolo 23
(Informazione al pubblico)

1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di materiale particolato nell'aria ambiente e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza giornaliera.



Nota all'art. 23:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.



 
Articolo 24
(Trasmissione delle informazioni)

1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 4 agosto. 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, i dati relativi alla media aritmetica, alla mediana, al novantottesimo percentile ed al livello massimo del PM2,5, calcolati per ogni anno civile sulla base della media di ventiquattro ore. Il novantottesimo percentile e' calcolato nei modi indicati nell'allegato XI, paragrafo 3.
2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di PM10, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento e' dovuto ad eventi naturali o a spargimento invernale di sabbia sulle strade.



Nota all'art. 24:
- L'art. 12 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 5.



 
Articolo 25
(Valori limite, margine di tolleranza e termini)

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il piombo, il margine di tolleranza, le modalita' di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato IV.
 
Articolo 26 (Metodi di riferimento)

1. Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo e' indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione III A.
2. Il metodo di riferimento per l'analisi del piombo e' indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione III B.
 
Articolo 27
(Soglie di valutazione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il piombo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera d).



Nota all'art. 27:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' riportato nelle note all'art. 2.



 
Articolo 28
(Informazione al pubblico)

1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di piombo nell'aria ambiente e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza trimestrale.



Nota all'art. 28:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.



 
Articolo 29
(Valori limite, margine di tolleranza e termini)

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il benzene, il margine di tolleranza, le modalita' di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato V.
 
Articolo 30
(Metodi di riferimento)

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del benzene e' indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione VI.
 
Articolo 31
(Soglie di valutazione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il benzene sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera e).



Nota all'art. 31:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' riportato nelle note all'art. 2.



 
Articolo 32
(Regime di proroga)

1. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il valore limite stabilito nell'allegato V a causa delle caratteristiche dispersive di un determinato sito o delle condizioni climatiche ivi esistenti, quali la bassa velocita' del vento o condizioni favorevoli all'evaporazione, e se l'attuazione delle misure previste nei piani e nei programmi, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, determina gravi problemi socioeconomici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' richiedere alla Commissione europea una sola proroga per un periodo massimo di cinque anni. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve:

a) designare le zone e gli agglomerati in questione; b) fornire le necessarie giustificazioni per tale proroga; c) provare che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per
ridurre le concentrazioni degli inquinanti di cui trattasi e
ridurre l'area nella quale il valore limite e' superato; d) individuare le misure che si intendono adottare ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351.

2. Il valore limite per il benzene da rispettare durante detta proroga di durata limitata non puo' essere superiore ai 10 µg/m3.
3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una richiesta di proroga accompagnata da adeguata documentazione giustificativa e dalle informazioni previste alle lettere a), b), c), e d) dello stesso comma.



Nota all'art. 32:
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' riportato nella nota all'art. 10.



 
Articolo 33
(informazione al pubblico)

1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di benzene nell'aria ambiente, relativi ai dodici mesi precedenti, e affinche' tali informazioni siano aggiornate almeno ogni tre mesi o, se possibile, ogni mese.



Nota all'art. 33:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.



 
Articolo 34
(Valori limite, margine di tolleranza e termini)

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il monossido di carbonio, il margine di tolleranza, le modalita' di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato VI.
 
Articolo 35
(Metodi di riferimento)

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del monossido di carbonio e' indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione VII.
 
Articolo 36
(Soglie di valutazione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il monossido di carbonio sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera f).



Nota all'art. 36:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' riportato nelle note all'art. 2.



 
Articolo 37
(informazione al pubblico)

1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di monossido di carbonio nell'aria ambiente relativi alla massima media mobile su otto ore, e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera o, se possibile, ogni ora.



Nota all'art. 37:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.



 
Articolo 38
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In applicazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui agli allegati I, II, III, IV, e VI, restano in vigore i valori limite di cui all'allegato I, tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. Per valutare i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, piombo e monossido di carbonio in riferimento ai valori limite di cui al comma 1 possono essere utilizzati i punti di campionamento in siti fissi e gli altri metodi di valutazione della qualita' dell'aria ambiente previsti dal presente decreto. Per valutare il livello di particelle sospese in riferimento al valore limite di cui al comma 1 si possono utilizzare i dati relativi al PM10 moltiplicati per un fattore pari a 1,2.
3. Nelle more dell'attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, continuano ad applicarsi i piani e i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, relativo ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria.
4. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8, comma 5, e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ai fini dell'elaborazione dei piani e programmi, per il raggiungimento e per il mantenimento dei valori limite, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, concernente i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria.
5. In caso di mancato adempimento, da parte delle regioni e degli enti locali, agli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Nota all'art. 38:
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino al
termine stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti
decreti di cui all'art. 4, comma 1, restano in vigore i
valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli
obiettivi di qualita', i livelli per la protezione della
salute e della vegetazione, nonche' le disposizioni
sull'informazione della popolazione stabiliti:
a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di
accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione
relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
b) dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di
qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, e suoi decreti attuativi;
c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile
1994 recante "Norme tecniche in materia di livelli e di
stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente 20 maggio 1991", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio
1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di
inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 163 del 13 luglio 1996;
e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre
1994 recante "l'aggiornamento delle norme tecniche in
materia di limiti di concentrazione e di livelli di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici
nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni
inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994 ,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per il periodo transitorio individuato
dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di
ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al
Ministero della sanita', per il tramite dell'ANPA, le
informazioni indicate in allegato VI relative agli
inquinanti per i quali sono fissati valori limite di
qualita' dell'aria dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203".
- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203 e' riportato nelle note alle
premesse.
- L'art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e' il seguente:
"Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono,
sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del
proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu'
inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori
limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita'
competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono
i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve
periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure
di controllo e, se necessario, di sospensione delle
attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che
contribuiscono al superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme".
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e' riportato nella nota all'art. 10.
- L'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e' il seguente:
"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli
inferiori ai valori limite). - 1. Le regioni provvedono,
sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
in prima applicazione, e, successivamente, sulla base
dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono
inferiori ai valori limite e tali da non comportare il
rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano di mantenimento della qualita'
dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti
al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di
preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente
compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le
direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata".
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle note alle
premesse.
- L'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente in
data 20 maggio 1991, recante "Criteri per l'elaborazione
dei piani regionali per il risanamento e la tutela della
qualita' dell'aria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991, e' il seguente:
"Art. 9 (Commissione tecnico-scientifica piani di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria). - 1. Per
l'aggiornamento dei criteri per i piani di risanamento e
tutela della qualita' dell'aria e' istituita con decreto
del Ministro dell'ambiente un'apposita commissione
tecnico-scientifica composta da rappresentanti del
Ministero dell'ambiente, del Ministero della sanita' e
delle regioni.
2. La commissione e' presieduta dal direttore generale
per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed
acustico del Ministero dell'ambiente".
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e' riportato nella nota all'art. 10.
- L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
n. 92 (supplemento ordinario), e' il seguente:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri
puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente".



 
Articolo 39 (modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999; n.
163)

1. L'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, e' sostituito dai seguenti commi:
2. I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267.
3. In relazione alle emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con particolare riferimento al benzo(a)pirene, i sindaci dei comuni individuati all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 e dei comuni, con popolazione inferiore, per i quali la situazione meteoclimatica e l'entita' delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dell'obiettivo di qualita' individuato nel predetto decreto, nonche' i sindaci degli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei relativi stralci, adottano le misure di cui al comma 2 sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, il riferimento ai piani e ai programmi di cui agli articoli 7 e 8 dei decreto legislativo n. 351/99, contenuto nel comma 2, si intende effettuato ai piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Il riferimento ai valori limite previsti dalla vigente normativa si intende effettuato all'obiettivo di qualita' vigente per il benzo(a)pirene.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 351/99, relativo agli inquinanti di cui al punto 9, IIo parte, dell'allegato I al medesimo decreto legislativo.
6. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2 possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo la procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.
2. L'articolo 2 del decreto n. 163/99 e' soppresso.
3. L'articolo 3 del decreto n. 163/99 e' sostituito dal seguente:
1. Fino all'attuazione, da parte delle regioni, degli adempimenti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, e dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 351/99, continuano ad applicarsi le misure precedentemente adottate dai sindaci. Tali misure possono essere rimodulate, ai fini del rispetto dei valori limite e delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, sulla base delle previsioni di miglioramento o di peggioramento dello stato della qualita' dell'aria, alla luce delle informazioni rese disponibili ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 351/99.
2. In caso di mancata attuazione, da parte del Sindaco, delle misure previste dai piani e dai programmi regionali di cui all'articolo 1, le suddette misure sono adottate, in via sostitutiva, dalla regione, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. L'articolo 4 del decreto n. 163/99 e' soppresso.
5. Gli allegati del decreto n. 163/99 sono soppressi.



Nota all'art. 39:
- L'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 21
aprile 1999, n. 163, recante "Regolamento recante norme per
l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base
ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135
dell'11 giugno 1999, come modificato dal decreto che qui si
pubblica, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il presente decreto fissa, ai sensi
dell'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano
le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.
7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
2. I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed
alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo n. 351/1999, in cui sussiste il superamento
ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle
soglie di allarme previste dalla vigente normativa,
adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai
medesimi articoli, le misure di limitazione della
circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi
restando i poteri attribuiti al sindaco da altre
disposizioni del decreto legislativo n. 285/1992 ed i
poteri previsti dell'art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 54, comma 2, della
legge 18 agosto 2000, n. 267.
3. In relazione alle emissioni di idrocarburi
policiclici aromatici, con particolare riferimento al
benzo(a)pirene, i sindaci dei comuni individuati
all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente
25 novembre 1994 e dei comuni, con popolazione inferiore,
per i quali la situazione meteoclimatica e l'entita' delle
emissioni facciano prevedere possibili superamenti
dell'obiettivo di qualita' individuato nel predetto
decreto, nonche' i sindaci degli altri comuni individuati
dalle regioni nei piani di risanamento e tutela della
qualita' dell'aria di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei
relativi stralci, adottano le misure di cui al comma 2
sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualita'
dell'aria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203/1988.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, il riferimento
ai piani e ai programmi di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo n. 351/1999, contenuto nel comma 2, si
intende effettuato ai piani di risanamento e tutela della
qualita' dell'aria di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Il
riferimento ai valori limite previsti dalla vigente
normativa si intende effettuato all'obiettivo di qualita'
vigente per il benzo(a)pirene.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano fino
all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 351/1999, relativo agli
inquinanti di cui al punto 9, II parte, dell'allegato I al
medesimo decreto legislativo.
6. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2
possono vietare la circolazione nei centri abitati per
tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il
controllo almeno annuale delle emissioni secondo la
procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 febbraio 1996".
-L'art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
e' riportato nelle note all'art. 38.
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e' riportato nella nota all'art. 10.
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e' riportato nelle note all'art. 11.
- L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e' riportato nelle note all'art. 38.



 
Articolo 40
(Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti decreti:

a) decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983; b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
limitatamente agli articoli 20, 21, 22 e 23 ed agli allegati I,
II, III e IV; c) decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente i
criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria; d) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992; e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994; f) decreto dei Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli Il Ministro della salute
Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 210



Nota all'art. 40:
- L'art. 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' il seguente:
"Art. 13 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) l'art. 3, commi 1 e 4, lettere a), b) e d),
limitatamente alla predisposizione dei criteri per la
raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1,
sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio
1991 concernente criteri per la raccolta dei dati inerenti
la qualita' dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 1991;
b) il decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento
in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento
urbano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del
10 gennaio 1992;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio
1983;
d) gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II,
III e IV del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile
1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e
di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
f) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre
1994, concernente l'aggiornamento delle norme tecniche in
materia di limite di concentrazione e di livelli di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici
nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni
inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio
1996 recante "Attivazione di un sistema di sorveglianza di
inquinamento da ozono , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 163 del 13 luglio 1996".



 
Allegati

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