Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
COMUNICATO |
Regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto ferroviario. Accordo sui servizi minimi essenziali nel settore del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999, come modificato dall'accordo del 18 aprile 2001. |
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La societa' F.S., assistita da Agens, e le organizzazioni sindacali firmatarie, in attuazione della legge n. 146/1990 e del "Patto sulle politiche di concertazione sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti", del 23 dicembre 1998, concordano la seguente disciplina attuativa della legge stessa. 1. Efficacia. Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa in materia. L'accordo si riferisce allo stato attuale di organizzazione del servizio; eventuali future trasformazioni organizzative significative potranno richiedere un suo aggiornamento. 2. Campo di applicazione. a) le disposizioni relative alle modalita' di proclamazione degli scioperi, al preavviso, alla durata massima, all'intervallo soggettivo tra scioperi, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravita' ed alle franchigie (di cui ai successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7), si applicano a tutto il personale dipendente dalle societa' del Gruppo F.S.; b) le disposizioni relative alla revoca degli scioperi proclamati, al divieto degli scioperi concomitanti, all'intervallo soggettivo e oggettivo tra scioperi nonche' alle prestazioni indispensabili (di cui ai successivi punti 3, 4 e 5) si applicano soltanto al personale addetto alla circolazione dei treni, delle navi traghetto ed al personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalita' tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni (in particolare: servizi di manutenzione nei limiti di seguito indicati, assistenza, informazione). 3. Norme generali. Lo sciopero consiste: nell'astensione dalla prestazione e nell'abbandono dell'impianto per un periodo di tempo uguale e coincidente per tutti i lavoratori chiamati alla protesta; nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie. Non sono altresi' ammessi scioperi le cui modalita' di effettuazione prevedano: astensioni delle mansioni; riferimento a turni di servizio; articolazioni d'orario diverse nell'ambito dei settori della circolazione treni, ovvero ad essa collegati da nesso di strumentalita' tecnica o organizzativa come individuati al precedente punto 2-b; ritardi in partenza di treni o navi. 3.1. Preavviso. Il preavviso non puo' essere inferiore a dieci giorni, od a venti giorni nel caso previsto dal successivo paragrafo 4.2.4. 3.2. Proclamazione. 3.2.1. La proclamazione dovra' avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Gli scioperi successivi potranno essere proclamati dallo stesso soggetto solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedente ovvero, dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto 3.4. 3.2.2. La proclamazione dovra' contenere ai fini della validita' del preavviso l'indicazione della data dell'astensione, l'ora d'inizio e di termine della stessa, il personale e l'ambito territoriale interessati, la firma e la chiara indicazione del soggetto proclamante. Per le parti incompatibili con il presente accordo, le nuove modalita' di abbandono del servizio saranno concordate entro il 30 gennaio 2000. 3.2.3. In caso di proclamazione di sciopero, anche al fine di evitare le concomitanze previste al punto 3.6 e di assicurare il rispetto della rarefazione di cui al punto 3.3, le parti adotteranno la seguente procedura: a) i soggetti proclamanti sono tenuti ad informarsi del calendario degli scioperi gia' proclamati presso l'Osservatorio sugli scioperi del settore trasporti istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e quindi notificheranno la decisione di proclamare lo sciopero alle Ferrovie dello Stato S.p.a., al numero di fax da esse indicato, ed all'Osservatorio stesso, prima che tale decisione sia stata comunicata ad altro destinatario; b) le Ferrovie dello Stato S.p.a. ne accuseranno immediata ricevuta ai soggetti proclamanti al numero di fax da essi indicato. 3.3. Durata dello sciopero e intervallo tra azioni di sciopero. 3.3.1. La durata massima di ogni azione di sciopero non potra' superare le 24 ore consecutive. Gli scioperi di 24 ore devono iniziare alle ore 21 fermo restando quanto previsto al punto 1. 3.3.2. Nell'ambito della stessa vertenza, la prima azione di sciopero non potra' superare le otto ore e potra' essere effettuata dalle 9.01-17,59 oppure dalle 21,01-5,59. I limiti previsti dal presente punto 3.3.2. non si applicano al personale delle NN/TT sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci. 3.3.3. Non sono ammessi scioperi brevi alternati a periodi di ripresa del lavoro, nell'arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a singhiozzo). 3.4.4. L'intervallo fra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potra' essere comunque inferiore a tre giorni, fermo restando quanto previsto al punto 3.2.1. 3.3.5. Al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama. Per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non costituisca un prolungamento dell'azione di sciopero di maggior durata fra quelle proclamate e/o un ampliamento dell'ambito territoriale non si applica la regola della rarefazione, coerentemente con quanto previsto dal primo capoverso del punto 6.1 del citato Patto del 23 dicembre 1998. 3.4. Revoca dello sciopero proclamato. 3.4.1. Al fine di consentire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di fornire all'utenza le informazioni di cui all'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite comunicazione via fax, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero. 3.4.2. Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti derivante dall'abuso di proclamazione non seguite da scioperi (c.d. "effetto annuncio"), revoche piu' ravvicinate sono giustificate soltanto a seguito di un invito della Commissione di garanzia o della Pubblica autorita', ovvero, in esito a tale invito, dal raggiungimento di un accordo tra le parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente dovranno tenere conto dei tempi previsti dal presente accordo. 3.4.3. La sospensione della protesta implica, nel caso di riproposizione, la automatica riproclamazione nel rispetto dei termini di preavviso e di quant'altro previsto nell'accordo alla stregua di un nuovo sciopero. 3.5. Franchigie. 3.5.1. I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: dal 18 dicembre al 7 gennaio; dal giovedi' precedente la Pasqua fino al giovedi' successivo; dal 24 aprile al 2 maggio; dal 27 giugno al 4 luglio; dal 27 luglio al 3 settembre; dal 30 ottobre al 5 novembre; dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonche' le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale. Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia. 3.5.2. Nei periodi di franchigia l'azienda si asterra' dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali. 3.6. Divieto di scioperi concomitanti. Non sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro gia' proclamate agli stessi livelli territoriali, e per gli stessi giorni ed orari, in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza. In caso di scioperi nazionali non sono possibili scioperi a livello territoriale/decentrato, [salvo quanto previsto dal punto 3.3.5, secondo capoverso. 3.7. Sospensione dello sciopero. Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita' o di calamita' naturali o di stato di emergenza dichiarato. 4. Prestazioni indispensabili. 4.1. Articolazione delle prestazioni indispensabili. 4.2. Le prestazioni indispensabili degli addetti alla circolazione dei treni da assicurare in caso di sciopero sono cosi' articolate: 4.2.1. nei giorni feriali, devono essere assicurati servizi adeguati nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9, 18-21), secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza; 4.2.2. nei giorni feriali e festivi, fatto salvo, per questi ultimi, quanto previsto al successivo punto 4.2.4., deve essere assicurata la circolazione di treni a lunga/media percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, una almeno delle quali della categoria Intercity o Eurostar. Tali treni dovranno essere garantiti fino all'arrivo alla stazione di destinazione. Vanno garantiti i treni straordinari nazionali ed internazionali destinati a pellegrinaggi di passeggeri necessitanti di assistenza sanitaria, la cui effettuazione e' gia' stata concordata con gli utenti interessati in precedenza alla proclamazione: 4.2.2-a) vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso. I treni che abbiano arrivo a destino nell'area interessata dallo sciopero in tempo successivo ad un'ora dall'inizio dello sciopero sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori; 4.2.2-b) al fine di limitare gli effetti ultrattivi degli scioperi di carattere sub regionale o sub compartimentale oltre ai treni di cui ai precedenti punti e agli Eurostar attualmente previsti sull'orario FS, sara' assicurata la circolazione di ulteriori treni della categoria Intercity che saranno comunicati all'utenza nei termini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e che saranno concordati a livello regionale in occasione del cambio orario. La societa' potra' far circolare treni non garantiti nella propria autonomia garantendone l'arrivo a destinazione con personale non scioperante o tramite l'utilizzo di mezzi sostitutivi, in conformita' a quanto previsto al punto 5. 4.2.3. Le prestazioni indispensabili di cui ai paragrafi precedenti saranno verificate ed aggiornate a cura della Societa' ad ogni cambio d'orario, assicurando equivalenti volumi di offerta, e formeranno oggetto di negoziato preventivo con le organizzazioni sindacali nazionali. Con la stessa cadenza la Societa' predisporra' e concordera' con le organizzazioni sindacali regionali un piano di presenziamento delle linee e degli impianti interessate al passaggio dei treni. Al momento della entrata in vigore del presente accordo tale piano di presenziamento verra' concordato con le organizzazioni sindacali nazionali. In caso di esito negativo del confronto, si sottoporra' il dissenso alla Commissione di garanzia alle cui decisioni le parti stesse si atterranno. 4.2.4. Nel caso di sciopero generale nazionale proclamato a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le attivita' ferroviaria o dell'accordo aziendale di secondo livello per il Gruppo FS, definito ai sensi dell'accordo 23 luglio 1993 in materia di assetti contrattuali, sempre che lo sciopero: a) si svolga in giorno festivo; b) si svolga nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del diritto di sciopero e di tutte le disposizioni del presente accordo; c) non abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore 21 del giorno prefestivo; d) si svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati nel presente accordo; e) abbia un preavviso non inferiore a venti giorni e non superiore a trentacinque giorni non computando in tale intervallo massimo, i periodi di franchigia di cui al punto 3.5.1 del presente accordo; f) sia garantita l'effettuazione dei treni di cui all'allegato; g) sia garantita l'abilitazione degli impianti delle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera f) dalle ore 17,59 di domenica; le prestazioni da assicurare, oltre a quelle indicate alle lettere f) e g), consistono nel condurre i treni in corso di viaggio a destino o, in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi di conforto per i viaggiatori nell'ambito di 60 minuti dall'inizio dello sciopero secondo quanto previsto al punto 4.2.2.a. Ove cio' non fosse possibile i treni verranno soppressi all'origine. L'elenco dei treni di cui alla lettera f) sara' pubblicato in apposito quadro dell'orario al pubblico e sara' aggiornato previo accordo tra le parti in occasione di ogni cambio orario, garantendo, di volta in volta un livello equivalente di servizi offerti. Per quanto riguarda le linee e le stazioni non interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera f), la ripresa del servizio del personale scioperante rimane confermata alle ore 21 di domenica. A partire dalle ore 17,59, nelle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera f) il personale, ove scioperante, garantira' il servizio di assistenza a terra (informazione, assistenza e accoglienza). Il personale delle biglietterie, ove scioperante, riprendera' il servizio alle ore 21 della domenica. Il personale di stazione e di assistenza a terra che garantira' la ripresa e' quello del turno pomeridiano, che, ove scioperante, iniziera' servizio alle ore 17,59. Il personale di macchina e il personale di bordo, ove scioperante, garantira' l'effettuazione di cui alla lettera f) presentandosi in servizio a partire dalle ore 17,59 in relazione all'orario programmato di partenza del treno sul quale, presta servizio; il relativo personale addetto alla distribuzione, ove scioperante, iniziera' il servizio alle ore 17,59. I dirigenti movimento, ove scioperanti, dovranno garantire la circolazione dei soli treni di cui alla lettera f). 4.2.5. In occasione delle iniziative di sciopero, le parti negozieranno le eventuali necessita' connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri per le quali si ritenga opportuno assicurarne l'effettuazione. 4.3. Prestazioni indispensabili degli addetti ai servizi strumentali alla circolazione dei treni. 4.3.1. Il personale addetto ai servizi collegati alla circolazione dei treni da nesso di strumentalita' tecnica ed organizzativa (in particolare: manutenzione, assistenza, informazione) e' tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte ad assicurare il regolare funzionamento della circolazione dei treni garantiti a norma dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2). Qualora lo sciopero riguardi soltanto il personale del settore dell'assistenza e dell'informazione, detto personale e' tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte ad assicurare i servizi stessi con riferimento a tutti i treni circolanti. 4.3.2. Personale addetto alla manutenzione. In caso di sciopero dovra' essere assicurata la sicurezza, la funzionalita' ed il ripristino, in caso di guasti, delle linee e degli impianti e dei rotabili in genere. A tal fine: il personale dei posti pilota di telecomando TE e DOTE, nonche' il personale inserito nei turni rotativi d'esercizio con compiti di pronto intervento, verra' comandato nel numero strettamente necessario per ciascun turno; il restante personale d'esercizio delle infrastrutture operante in turni fissi assicurera', previo accordo tra F.S. e organizzazioni sindacali regionali, il pronto intervento per il ripristino e la funzionalita' delle linee e degli impianti secondo i turni di reperibilita' in vigore (non saranno pertanto predisposti ulteriori specifici comandi al personale); il personale della manutenzione rotabili assicurera', previo accordo tra F.S. e organizzazioni sindacali regionali, il pronto intervento ed un presenziamento minimo degli impianti di manutenzione volto a garantire la funzionalita' dei rotabili in servizio ai treni. Allo scopo di disciplinare operativamente tali servizi: a) annualmente la Societa', d'intesa con le organizzazioni sindacali regionali, predisporra' un piano di presenziamento massimo negli impianti interessati; b) in caso di mancato accordo la Societa' provvedera' a varare, in via provvisoria, un proprio programma; c) il dissenso si sottoporra' alla Commissione di garanzia. 4.3.3. Il personale addetto all'informazione e assistenza alla clientela. In caso di sciopero dovra' essere garantita: l'informazione necessaria ai clienti per la fruizione del livello dei servizi; l'attivita' di assistenza e accoglienza della clientela, con particolare attenzione alle esigenze dei viaggiatori disabili. A tal fine la Societa' annualmente predisporra' e presentera' alle organizzazioni sindacali regionali un piano di presenziamento massimo negli impianti in questione, che dovra' interessare le biglietterie laddove mancassero gli uffici informazione e che formera' oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali. In caso di esito negativo del confronto, si sottoporra' il dissenso alla Commissione di garanzia. Al fine di garantire agli utenti l'efficienza dei servizi di informazione di cui al paragrafo precedente, le Ferrovie dello Stato S.p.a. potra' predisporre un adeguato organico di emergenza, anche comandando temporaneamente personale da altri comparti organizzativi. 5. Personale comandato. I comandi vengono disposti dalla Societa'. La Societa' puo', in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facolta' di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni Impianti e/o linee) in conformita' ai propri programmi di circolazione nonche' di sostituire il personale comandato. Nella considerazione che il comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione, la sua adesione o meno all'agitazione. Nel caso non esprima la volonta' di aderire all'agitazione sara' considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti, invece, tale volonta', ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti. In ogni caso il personale comandato dovra' presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potra' essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sara' libero. Ai lavoratori comandati aderenti allo sciopero sara' corrisposta la retribuzione proporzionale all'impegno orario prestato. Il personale non espressamente comandato dalla Societa', qualora si presenti in servizio, e' considerato non aderente allo sciopero ed e' tenuto a prestare l'intera e completa prestazione lavorativa nell'ambito della Direzione compartimentale movimento (o struttura equiparata) di appartenenza o, per turni non rotativi, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa. Accordo 18 aprile 2001 in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive nel trasporto ferroviario
Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive
Il Gruppo FS e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sma-Confsal e Ugl Ferrovie convengono che, nel corso delle procedure di raffreddamento e conciliazione disciplinate dal presente accordo, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e l'Azienda non adottera' misure unilaterali sulle materie del contendere; inoltre, le parti recederanno dalle iniziative unilaterali eventualmente gia' prese. Le procedure di cui ai punti A.1 e B.1 del presente accordo sono attuative di quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. Le procedure e le modalita' per la presentazione delle piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi aziendali ed i relativi periodi di raffreddamento saranno regolati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le attivita' ferroviarie, in conformita' a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993. A) Livello nazionale. 1. In caso di controversie collettive riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di contratti e/o accordi, entro cinque giorni dalla richiesta sindacale scritta contenente la contestazione adeguatamente motivata, l'Azienda deve procedere alla formale convocazione delle organizzazioni sindacali richiedenti. L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni. La fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato. Alla scadenza dei dieci giorni dall'apertura del confronto, se questo non si e' positivamente concluso la procedura di raffreddamento e conciliazione si intende espletata, salvo diverso esplicito accordo scritto nel caso in cui le parti ritengano di proseguire il confronto stesso. L'impossibilita' di addivenire ad un accordo, e quindi la certificata rottura del negoziato precedentemente a tale termine, e' logicamente coincidente con il termine dell'espletamento delle procedure stesse, fermo restando che, come previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, le parti potranno concordemente rivolgersi alla competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tentativo di conciliazione amministrativa. L'attivazione della procedura sopra regolata, cosi' come la sottoscrizione del verbale di cui al successivo punto 3, non produce alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale dell'organizzazione sindacale partecipante alla procedura stessa. 2. Nel solo caso in cui la vertenza sia stata originata dalla presentazione di compiuta ed articolata proposta da parte dell'Azienda o delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e del presente accordo, quindi non per controversie collettive di cui al precedente punto 1, e' prevista una fase di raffreddamento e conciliazione di ulteriori 5 giorni a partire dalla data di formale comunicazione dello stato di agitazione del personale determinata dalla certificata rottura del negoziato, indirizzata anche alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio di conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Al termine della procedura attivata ai sensi del precedente punto 1, ovvero ai sensi del precedente punto 2, le parti dovranno provvedere a redigere e sottoscrivere apposito verbale di certificazione, da inviare alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, attestante: l'impossibilita' di addivenire ad un accordo, che equivale a verbale di espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, indicandovi le ragioni del mancato accordo; ovvero il raggiungimento dell'accordo e quindi l'espressa dichiarazione di annullamento dello stato di agitazione. B) Livello periferico. 1. In caso di controversie collettive riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di contratti e/o accordi, entro 5 giorni dalla richiesta sindacale scritta contenente la contestazione adeguatamente motivata, l'Azienda deve procedere alla formale convocazione delle organizzazioni sindacali richiedenti. L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni. La fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato. Alla scadenza dei dieci giorni dall'apertura del confronto, se questo non si e' positivamente concluso la procedura di raffreddamento e conciliazione si intende espletata, salvo diverso esplicito accordo scritto nel caso in cui le parti ritengano di proseguire il confronto stesso. L'impossibilita' di addivenire ad un accordo, e quindi la certificata rottura del negoziato precedentemente a tale termine, e' logicamente coincidente con il termine dell'espletamento delle procedure stesse, fermo restando che, come previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, le parti potranno concordemente rivolgersi alle Autorita' terze per il tentativo di conciliazione amministrativa. L'attivazione della procedura sopra regolata, cosi' come la sottoscrizione del verbale di cui al successivo punto 3, non produce alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale dell'organizzazione sindacale partecipante alla procedura stessa. 2. Nel solo caso in cui la vertenza sia stata originata dalla presentazione di compiuta e articolata proposta da parte dell'Azienda o delle strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e del presente accordo, quindi non per le controversie collettive di cui al precedente punto 1, e' prevista una fase di raffreddamento e conciliazione di ulteriori giorni a partire dalla data di formale comunicazione dello stato di agitazione del personale determinata dalla certificata rottura del negoziato, indirizzata per conoscenza alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Al termine della procedura attivata ai sensi del precedente punto 1, ovvero ai sensi del precedente punto 2, le parti dovranno provvedere a redigere e sottoscrivere apposito verbale di certificazione, da inviare alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, attestante: l'impossibilita' di addivenire ad un accordo, che equivale a verbale di espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, indicandovi le ragioni del mancato accordo; ovvero il raggiungimento dell'accordo e quindi l'espressa dichiarazione di annullamento dello stato di agitazione. Roma, 18 aprile 2001 Accordo 29 ottobre 2001 in tema di intervalli e di scioperi festivi nel settore del trasporto ferroviario
Verbale di accordo
Visto l'accordo del 18 aprile 2001, al fine di completare l'adeguamento dell'accordo del 23 novembre 1999 sui servizi minimi in caso di sciopero alle modifiche che la legge n. 83/2000 ha introdotto alla legge n. 146/1990 ed in attuazione dell'accordo del 2 marzo 2001, FS S.p.a., assistita da Agens, e le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sma/Fast-Confsal e Ugl-Ferrovie concordano quanto segue. Il testo del punto 4.2.4. dell'accordo 23 novembre 1999 e' sostituito dal seguente: "4.2.4. Nel caso di sciopero generale nazionale proclamato a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le attivita' ferroviarie o dell'accordo aziendale di secondo livello per il Gruppo FS, definito ai sensi dell'accordo 23 luglio 1993 in materia di assetti contrattuali, sempre che lo sciopero: a) si svolga in giorno festivo; b) si svolga nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del diritto di sciopero e di tutte le disposizioni del presente accordo; c) non abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore 21,00 del giorno prefestivo; d) si svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati nel presente accordo; e) abbia un preavviso non inferiore a venti giorni e non superiore a trentacinque giorni, non computando in tale intervallo massimo i periodi di franchigia di cui al punto 3.5.1 del presente accordo; f) sia garantita l'effettuazione dei treni di cui all'allegato; g) sia garantita l'abilitazione degli impianti delle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera f) dalle ore 17,59 di domenica; le prestazioni da assicurare, oltre a quelle indicate alle lettere f) e g), consistono nel condurre i treni in corso di viaggio a destino o, in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi di conforto per i viaggiatori nell'ambito di 60 minuti dall'inizio dello sciopero secondo quanto previsto al punto 4.2.2.a. Ove cio' non fosse possibile i treni verranno soppressi all'origine. L'elenco dei treni di cui alla lettera f) sara' pubblicato in apposito quadro dell'orario al pubblico e sara' aggiornato previo accordo tra le parti in occasione di ogni cambio orario, garantendo di volta in volta un livello equivalente di servizi offerti. Per quanto riguarda le linee e le stazioni non interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera f), la ripresa del servizio del personale scioperante rimane confermata alle ore 21.00 di domenica. A partire dalle ore 17,59, nelle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera f) il personale, ove scioperante, garantira' il servizio di assistenza a terra (informazione, assistenza e accoglienza). Il personale delle biglietterie, ove scioperante, riprendera' il servizio alle ore 21.00 della domenica. Il personale di stazione e di assistenza a terra che garantira' la ripresa e' quello del turno pomeridiano, che, ove scioperante, iniziera' il servizio alle ore 17,59. Il personale di macchina e il personale di bordo, ove scioperante, garantira' l'effettuazione dei treni di cui alla lettera f) presentandosi in servizio a partire dalle ore 17,59 in relazione all'orario programmato di partenza del treno sul quale presta servizio; il relativo personale addetto alla distribuzione, ove scioperante, iniziera' il servizio alle ore 17,59. I dirigenti movimento, ove scioperanti, dovranno garantire la circolazione dei soli treni di cui alla lettera f).". Il testo del punto 3.3.4. dell'accordo 23 novembre 1999 e' sostituito dal seguente: "3.3.4. L'intervallo fra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potra' essere comunque inferiore a tre giorni, fermo restando quanto previsto al punto 3.2.1.". Il primo comma del punto 3.3.5. dell'accordo 23 novembre 1999 e' sostituito dal seguente: "Al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.": Entro il prossimo cambio orario le parti procederanno alla completa individuazione di quanto previsto al punto 4.2.3 dell'accordo del 23 novembre 1999. Roma, 29 ottobre 2001. |
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