Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 febbraio 2002 |
Amminissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ai sensi della legge n. 46/1982 e n. 346/1988 pari ad Euro 499.145,63. |
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IL DIRETTORE del servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attivita' di ricerca
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate dal Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori; Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata"; Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori; Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella riunione del 13 febbraio 2001, ed in particolare per il progetto presentato dalla Comet costruzioni metalliche S.r.l. pr. n. 1437; Ritenuta la necessita' di acquisire, da parte dell'istituto convenzionato, per il predetto progetto, un supplemento istruttorio relativo alla struttura economica finanziaria dell'azienda; Acquisito dall'istituto convenzionato, il supplemento istruttorio in data 19 settembre 2001, pervenuto in data 28 settembre 2001 prot. n. 11092; Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252; Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001; Tenuto conto del decreto dirigenziale del 4 ottobre 2001, n. 1068; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo; Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: "Disciplina transitoria delle attivita' di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Decreta: Art. 1. Il seguente progetto di ricerca applicata e' ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le condizioni indicate.
Ditta: Comet costruzioni metalliche S.r.l. - Solario (Milano) - (classificata piccola media impresa).
Progetto: n. 1437. Titolo del progetto: Sistemi innovativi di regolazione della portata di ventilatori centrif. ed elicoidali - Settore metalmeccanico. Durata e data inizio progetto: 36 mesi dal 1 giugno 2000. Ammissibilita' dei costi a decorrere dal 22 maggio 2000. Costo ammesso: L. 1.135.700.000, cosi' suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attivita' e delle zone geografiche di imputazione. Attivita' di ricerca industriale: L. 389.700.000. Attivita' di sviluppo precompetitivo: L. 746.000.000. Luogo di svolgimento: attivita' di ricerca industriale: non eleg. = L. 389.700.000; Ea = 0; Ec = 0; extra UE = 0; attivita di sviluppo precompetitivo: non eleg. = L. 746.000.000; Ea = 0; Ec = 0; extra UE = 0. Agevolazione deliberate: credito agevolato (CA) fino a L. 681.420.000 (euro 351.924,06); credito nella spesa (CS) fino a L. 285.061.000 (euro 147.221,57). Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento: Luogo di svolgimento Non Eleg. Ea Ec --- ---- ---- Tipo agevolazione.... CA CS CA CS CA CS Ricerca industriale.... 60 35 50 45 55 40 Sviluppo precompetitivo.... 60 20 50 30 55 25
Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca. Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca. Istituto convenzionato: Centrobanca Banca S.p.a. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e' data facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione, purche' garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa. La stipula del contratto e' subordinata all'accensione di un mutuo di un miliardo di lire a favore della richiedente, di durata di cinque anni o piu' anni. |
| Art. 2. Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni: per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988; altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis, del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi; la durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto. |
| Art. 3. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in euro 499.145,63 pari a lire 966.481.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2002 Il direttore generale: Criscuoli |
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