Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2002 (vai al sommario)
LEGGE 8 aprile 2002, n. 59
Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonche' ai sensi della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformita' alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 435):

Presentato dall'on. Giulietti il 4 giugno 2001.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni
I, II, V e XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il
23 ottobre 2001; il 13, 14, 20 novembre 2001; il 13, 18
dicembre 2001; il 23 gennaio 2002.
Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede
legislativa, il 13 febbraio 2002 con pareri delle
commissioni I, II, V e XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il
14 febbraio 2002, il 19 febbraio 2002 approvato un testo
unificato con gli atti numeri 1251 (Folena); 1320 (Di Luca
e Floresta); 1389 (Bornacin e Bocchino); 1673 (Lusetti ed
altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1165):

Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede deliberante, il 27 febbraio 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 5a e Giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede deliberante, il
13 marzo 2002 e approvato il 20 marzo 2002.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca:
"Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1995, n. 420, reca: "Regolamento recante
determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 103".
- Il testo degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318
(Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni), e' il seguente:
"Art. 4 (Interconnessione). - 1. L'Autorita' assicura,
secondo le norme del presente regolamento,
l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche
di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le
reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad
assicurare l'interoperabilita' dei servizi, di cui al
medesimo allegato A, agli utenti. In particolare
l'Autorita' promuove l'eliminazione delle restrizioni
relative ai diritti di interconnessione tra le reti
telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni
mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e
tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette
categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente
alle categorie di cui all'allegato B, situato nel
territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione
europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi
appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con
essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i
servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.
L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni
tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le
predette disposizioni si applicano anche ai soggetti
autorizzati dall'Autorita' a svolgere attivita' di
sperimentazione.
3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e
personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi
alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine,
l'Autorita' dispone controlli affinche' sia garantito
l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione
con la suddetta rete agli organismi cui e' stata rilasciata
una licenza individuale per la prestazione di servizi di
comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinche' le
interfacce tecniche offerte in tali punti di
interconnessione siano le meno restrittive fra quelle
disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
4. L'Autorita' puo' limitare, caso per caso e
temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono
alternative praticabili dal punto di vista tecnico e
commerciale all'interconnessione richiesta e se detta
interconnessione non si rivela adeguata alle risorse
disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali
limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorita' devono
essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura
prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).
5. Nessuna richiesta di interconnessione puo' essere
negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma
2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il
previo accordo dell'Autorita'.
6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi
concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a
disposizione dell'Autorita' e sono disponibili al pubblico
ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).
7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2
notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito
nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione,
sono tenuti a:
a) osservare il principio di non discriminazione
rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono
applicare condizioni analoghe, in circostanze similari,
agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi
simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le
strutture per l'interconnessione nonche' le relative
necessarie informazioni, garantendo la stessa qualita' che
caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro
affiliate o dei loro interlocutori commerciali;
b) rendere disponibili agli organismi che prevedono
di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e
le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la
conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono
comprendere anche eventuali programmi di modifica delle
condizioni tecniche o economiche di offerta la cui
attuazione e' prevista entro i sei mesi successivi, salvo
disposizione diversa dell'Autorita';
c) comunicare tempestivamente all'Autorita' gli
accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono
essere resi disponibili su richiesta delle parti
interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla
strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve
essere messo a disposizione delle parti interessate, su
richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni
economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di
interconnessione. L'accesso alle informazioni e' regolato
dall'art. 19, comma 3, lettera c);
d) definire le condizioni economiche di
interconnessione in modo che sia rispettato il principio
dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati
devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorita' ed
entro i termini da essa fissati, in modo analitico e
disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono
basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art.
8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti dello
sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni, l'Autorita', previa consultazione con
gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce
entro il 1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle
occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre
una metodologia volta alla determinazione delle predette
condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art.
8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici
incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione
normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale
fine utilizzati. Il tasso di remunerazione e' fissato
dall'Autorita' tenendo conto del costo medio del capitale
sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel
settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a
fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.
8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende
interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la
responsabilita' di detto organismo, per il solo fine per
cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a
divisioni dello stesso organismo nonche' a terzi, inclusi
le societa' affiliate o gli interlocutori commerciali, ai
quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio
concorrenziale.
9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato
dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato di cui
all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a provvedere
sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di
interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la
descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate
per componenti, in funzione delle esigenze di mercato,
nonche' i termini e le condizioni relative. Differenti
condizioni economiche, termini e condizioni di
interconnessione possono essere stabiliti per differenti
categorie di organismi quando tali differenze possono
essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di
interconnessione fornito e delle eventuali condizioni
indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni
generali. L'Autorita', su richiesta di una delle parti,
provvede, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali
differenze non comportino distorsioni della concorrenza e
in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma
7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni
di interconnessione non discriminatori anche nei casi di
interconnessione per la fornitura di servizi prestati da
esso o da societa' sue controllate o collegate.
L'Autorita', sentita, ove necessario, l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia
giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di
riferimento.
10. La societa' Telecom Italia e' tenuta a pubblicare
l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei
componenti funzionali di base del servizio di telefonia
vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi
i punti di interconnessione, le interfacce offerte in
conformita' con le esigenze del mercato e le condizioni di
accesso di cui all'art. 5.
11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un
elenco di elementi per l'elaborazione da parte degli
organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle
condizioni economiche d'interconnessione nonche' delle
relative strutture. Qualora un organismo tra quelli
obbligati introduca modifiche all'offerta
d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del
comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti
dall'Autorita' hanno efficacia retroattiva, con decorrenza
dalla data di introduzione della modifica.
12. Le condizioni economiche di interconnessione devono
essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente
debba sostenere oneri non strettamente attinenti al
servizio richiesto.
13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di
accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato
ed individuato separatamente.
14. L'Autorita' puo' fissare in anticipo le condizioni
relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D,
parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto a
inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati
nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione
stipulati nonche' tutti gli elementi della parte 1 che sono
nella sua disponibilita' negoziale. L'Autorita' puo'
inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle
parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere
concluse le trattative in materia di interconnessione. Se
non e' raggiunto un accordo entro i termini assegnati,
l'Autorita' adotta misure cogenti per le parti, riguardanti
soltanto gli aspetti per i quali non e' stato gia'
perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa
stabilite e rese pubbliche.
15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove
fissate in anticipo dall'Autorita', sono pubblicate secondo
quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera b).
16. Tra le condizioni fissate dall'Autorita', oltre a
quelle previste nell'allegato D, parte 1, possono figurare
quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali:
le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di
fornitura e d'impiego; la conformita' alle norme
pertinenti; la conformita' ai requisiti essenziali; la
tutela dell'ambiente; la conservazione della qualita' del
servizio da punto a punto.
17. Quando un organismo titolare di licenza individuale
per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o
per la prestazione di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione
con altri, l'Autorita' ha facolta' di verificare tali
accordi nella loro totalita' e di richiedere, in via
eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica
per garantire la conformita' alle disposizioni del presente
regolamento.
18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture
alle reti pubbliche di telecomunicazioni e' tenuto ad
osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o
archiviate".
"Art. 5 (Condizioni di accesso alla rete). - 1. Ogni
organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di
telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato
tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve
soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete
anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo
il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.
2. L'Autorita' elabora e rende pubbliche apposite
procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi
piu' brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli
organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti
telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il
diniego dell'accesso alle suddette reti oppure la
sospensione o la riduzione della disponibilita' del
servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza
da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali
procedure possono inoltre prevedere che l'Autorita'
autorizzi a priori misure specifiche nel caso di
determinate violazioni delle condizioni di uso.
3. L'Autorita' provvede affinche' le procedure di cui
al comma 2 garantiscano un processo decisionale
trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle
parti. La decisione e' presa dopo aver offerto ad entrambe
le parti la possibilita' di esporre i propri argomenti.
Il provvedimento, debitamente motivato, e' notificato alle
parti entro una settimana dalla sua adozione.
4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica
pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle
esigenze fondamentali, l'Autorita' provvede affinche' le
disposizioni nazionali in materia specifichino in base a
quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art.
12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorita' cura la
pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed
all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio
di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19,
comma 3, lettera b).
5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di
telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole
forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta
di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in
relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle
condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche.
Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di
telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso
speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve
essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.
6. L'Autorita' ha facolta' di intervenire in qualsiasi
momento, di propria iniziativa ovvero e' tenuta a farlo su
richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le
condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e
non discriminatorie per entrambe le parti e che si
producano benefici per gli utenti, nonche', ove cio' sia
giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni
degli accordi.
7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi
concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su
richiesta, messe a disposizione dell'Autorita'.
8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta,
un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli
aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia
ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto
deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione
contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorita'
per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono
essere sentiti dall'Autorita' prima che sia emanato un
provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla
rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere
tempestivamente informato dei motivi del diniego".
"Art. 7 (Condizioni economiche di offerta). - 1. Le
condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete
telefonica pubblica fissa e per i servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta
rete osservano i principi di trasparenza, di obiettivita' e
di orientamento ai costi nel caso di operatori con una
notevole forza di mercato nonche' i criteri di carattere
generale stabiliti per la disciplina dei servizi di
pubblica utilita' dalla legge n. 481 del 1995 e dalla
delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.
2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del
mercato e considerando la necessita' di garantire la
fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile,
l'Autorita' puo' effettuare ovvero consentire, anche su
proposta dell'organismo incaricato del servizio universale,
interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di
realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.
3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle
tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1 gennaio 1998,
puo' essere progressivamente eliminato anche su proposta
della societa' Telecom considerando anche le condizioni di
mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre
1999.
4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato
completato entro il 1 gennaio 1998, la societa' Telecom e'
obbligata a trasmettere all'Autorita' entro tale data una
relazione in tal senso, sulla base di specifiche
informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7.
L'Autorita', anche considerando il livello di
concorrenzialita' del mercato, istituisce entro novanta
giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire
l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette
informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si
interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di
Telecom Italia.
5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello
riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo
netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi
su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara
identificazione di ogni deficit dichiarato.
6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi
provvisorio e non puo' essere applicato oltre il 1 gennaio
2000.
7. Il calcolo del deficit sull'accesso e' controllato
da un soggetto pubblico o privato con specifiche
competenze, autonomo rispetto all'organismo di
telecomunicazioni, diverso dall'Autorita' e da questa
incaricato. I risultati del calcolo del deficit
sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche
contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del
suddetto soggetto. Tale relazione e' acquisita
dall'Autorita' che provvede a metterla a disposizione del
pubblico.
8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di
cui al presente articolo, l'Autorita' applica il meccanismo
di ripartizione. Il deficit e' finanziato dai soggetti di
cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle
condizioni economiche di interconnessione definite secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d). La
suddetta quota supplementare deve essere calcolata
proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica
pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di
conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi
di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche
di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del
deficit nell'accesso ai fini della determinazione della
quota supplementare.
9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una
rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono
essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione
da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti
servizi o prestazioni supplementari. In via generale,
spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata e'
originata definirne le condizioni economiche di offerta.
Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
l'Autorita', considerando l'evoluzione del quadro
concorrenziale nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi
di telecomunicazioni interessati, stabilira' entro il 1
gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti
valutazioni tecniche, le modalita' e le scadenze per
definire la titolarita' della tariffa relativa alle
chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e
terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
10. Le condizioni economiche relative a prestazioni
supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad
una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed
alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono
essere scorporate per evitare che l'utente paghi
prestazioni non richieste.
11. L'Autorita' puo' consentire che vengano offerti
agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche
normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato
volume di traffico e puo' approvare condizioni economiche
speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale,
quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in
misura ridotta o a categorie sociali particolari.
12. Le variazioni delle condizioni economiche di
offerta sono oggetto di una adeguata informativa al
pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato
dall'Autorita'.
13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di
intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti
autorita' giudiziarie sono obbligatorie, non appena
tecnicamente possibile da parte dell'organismo di
telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo
concordera' con le predette Autorita'. Le prestazioni
relative alle richieste di intercettazioni vengono
remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e
fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di
telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle
comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e
giustizia".
"Art. 8 (Contabilita' dei costi). - 1. Ogni organismo
di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato
dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato, deve
provvedere non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento affinche' il sistema di
contabilita' dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente
dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la
disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:
a) costi diretti sostenuti dall'organismo di
telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la
manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche
e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono
essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati
come segue:
1) in base all'analisi diretta della loro origine
ogni volta che cio' sia possibile;
2) se non e' possibile un'analisi diretta, sulla
base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un
altro gruppo di categorie di costi direttamente
attribuibili o imputabili; tale legame indiretto e' basato
su strutture dei costi comuni analoghe;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei
costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, si applica
un parametro di attribuzione generale, determinato in base
al rapporto fra le spese direttamente attribuite al
servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi;
in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilita' di
imputazione diretta e indiretta.
3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo
dei costi, quali ad esempio i costi prospettici
incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai
fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale
fine l'Autorita' potra' emanare specifiche direttive,
previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione
interessati.
4. Su richiesta dell'Autorita', che tratta i dati in
forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di
cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione,
ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di
contabilita' dei costi impiegato che precisi le principali
categorie in cui sono raggruppati i costi nonche' i criteri
utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il
servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o
privato con specifiche competenze, indipendente dagli
organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorita' e da
questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dal
l'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di
contabilita' dei costi alle disposizioni del presente
regolamento. Una relazione in tal senso deve essere
prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto
e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni,
all'Autorita'. Il costo della suddetta verifica e' da
ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel
contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze
individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della
fornitura del servizio universale e' obbligato a tenere
conti separati specificamente finalizzati alla
determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli
oneri relativi agli obblighi ditale fornitura, fermo quanto
previsto dall'articolo.
6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun
organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a
revisione contabile da parte di un ente indipendente,
scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo
istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere
pubblicato secondo le norme vigenti".
"Art. 9 (Separazione contabile). - 1. Ogni organismo
che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni
e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico o offre servizi di interconnessione od altri
servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione
europea dall'Autorita' come organismo detentore di una
notevole forza di mercato, e' obbligato a predisporre,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una
contabilita' separata per ogni attivita' svolta sia in
relazione all'interconnessione, compresi i servizi di
interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo
e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili
conti distinti per le attivita' di installazione ed
esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla
prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni
non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato
annuo attribuito alle attivita' di telecomunicazioni svolte
in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire
ne' agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo
superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza
di mercato.
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente,
fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che
detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro
dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la
fornitura di servizi in settori diversi da quello delle
telecomunicazioni in ambito nazionale, e' obbligato a
predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio,
ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in
vigore del presente regolamento, una contabilita' separata
in grado di evidenziare trasparentemente i risultati
economici e finanziari relativi a ciascuna delle attivita'
svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a
provvedere ad una separazione strutturale per le suddette
attivita' di telecomunicazioni. L'organismo e' inoltre
tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di
comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie
infrastrutture per la gestione delle suddette attivita'
avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a
condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorita' puo',
anche sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni
al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore
delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si
applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito
alle attivita' di telecomunicazioni svolte in ambito
nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.
3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di
fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in
una determinata area geografica, e' obbligato a
predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio,
ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in
vigore del presente regolamento, una contabilita' separata
in relazione alla sua attivita' di fornitore di capacita'
di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui
realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi
di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni
diversi da quelli di distribuzione di programmi
radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.
4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di
telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi
notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorita'
informazioni relative agli aspetti economici e finanziari
della gestione. L'Autorita' puo' pubblicare, oltre a quanto
previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette
informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e
concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in
materia di trattamento dei dati e di riservatezza
commerciale.
5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche
competenze, indipendente dall'organismo di
telecomunicazioni e dall'Autorita' e da questa incaricato,
verifica, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11,
l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato
dall'organismo. Una relazione di conformita' in tal senso
e' trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto
soggetto all'Autorita'. Il costo della suddetta verifica e'
da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel
contributo di cui all'art. 6, comma 5 e per le licenze
individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.".



 
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