Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2002 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquite dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002.

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere punto 1) ed, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 22 aprile 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ABANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 7 e 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione:
delle aree fabbricabili (che scontano l'imposta al 7 per mille);
degli alloggi non locati (che scontano l'imposta al 7 per mille);
degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 (che scontano l'imposta al 5 per mille);
aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a:
aree fabbricabili;
alloggi non locati (non si considerano "non locati" quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti sui quali deve essere applicata l'aliquota del 6 per mille);
aliquota differenziata del 5 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata);
2) di fissare in Euro 104 la detrazione per abitazione principale, dando atto che e' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 comma 5 del Regolamento I.C.I.);
3) di elevare a Euro 258 per l'anno 2002, la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per gli immobili posseduti da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidita' accertata di almeno l'80%, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente, sia pari o inferiore a Euro 36.152. (gia' L. 70.000.000).
(Omissis). 002A2001
Il comune di ABBADIA CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2002 con aliquota unica del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
(Omissis). 002A2002
Il comune di ABBADIA LARIANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 in questo comune, (omissis), nel modo seguente:
4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili;
1 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1 comma 5 legge 449/1997);
6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
2. di stabilire in Euro 104 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (omissis).
(Omissis). 002A2003
Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, conformemente alla disciplina legislativa citata in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2, decreto legislativo n. 504/1992 siti in comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 per mille; di dare atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale viene confermata nella misura di Euro 129.
(Omissis). 002A2004
Il comune di ALUVIONI CAMBIO' (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;
2. di determinare per l'anno 2002, unica detrazione pari a euro 103,29 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente;
3. di determinare le seguenti riduzioni di imposta: nessuna.
(Omissis). 002A2005
Il comune di ALTAVILLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. 4,4 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed altri immobili con esclusione delle aree fabbricabili;
6 per mille per le aree fabbricabili;
2. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 ai sensi deIl'art. 2 comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
(Omissis). 002A2006
Il comune di AOSTA ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
a) nella misura del 2 per mille per i proprietari che, entro il 31 dicembre 2002, concedendo in locazione a titolo di abitazione principale immobili, previsti dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.431, avvalendosi degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della medesima legge;
b) nella misura del 6,25 per mille per gli alloggi non locati, cosi' come definiti nelle disposizioni regolamentari in materia d'imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i.;
c) nella misura del 4 per mille per tutti i presupposti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere a) e b); di fissare per l'anno 2002 in Euro 104 la detrazione per abitazione principale ed in Euro 154 la stessa detrazione a favore delle categorie e alle condizioni che seguono:
A) pensionati:
1) possesso quale unica proprieta' immobiliare da parte del pensionato - e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare anagrafico - del solo alloggio ad uso abitativo e delle sue pertinenze (cantina ed autorimessa);
2) condizione non lavorativa per tutto l'anno 2002;
3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2001 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad Euro 10.400, maggiorato di Euro 5200 per ogni componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo.
La maggiore detrazione si applica anche pro-quota nei contronti dei componenti del nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti;
B) portatori di handicap (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, o di invalidita' non inferiore all'ottanta per cento riconosciuta da una commissione medica istituita nell'ambito di una struttura pubblica);
1) possesso quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare anagrafico del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa);
2) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2001 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad Euro 15.500, maggiorato di Euro 5.200 per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo.
La maggiore detrazione si applica anche nei confronti dei componenti il nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti;
C) famiglie:
1) possesso del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa), quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare anagrafico;
2) nucleo familiare anagrafico riferito al 1o gennaio 2002 composto da almeno quattro componenti, di cui almemo due minorenni;
3) reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all'anno 2001 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad Euro 20.700, maggiorato di Euro 5.200 per ogni componente del nucleo familiare succesivo al quarto.
Le condizioni sopra elencate dovranno essere, per ciascuna categoria, contestualmente soddisfatte.
I soggetti passivi che beneficiano della maggiore detrazione d'imposta o dell'aliquota ridotta al due per mille sono tenuti a darne comunicazione scritta al servizio tributi del comune entro il termine previsto per il pagamento del saldo per l'anno 2002.
(Omissis). 002A2007
Il comune di ARAMENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;
altri immobili: 6,5 per mille.
La detrazione fissa per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' di Euro 103,300.
(Omissis). 002A2008
Il comune di ARCORE (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:
1. aliquota ordinaria 6,5 per mille;
2. aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille;
3. aliquota per gli alloggi non locati 7 per mille.
Non sono ricompresi negli alloggi non locati: gli alloggi dati in comodato a soggetti che vi hanno acquisito la propria residenza, gli alloggi di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili;
2. di determinare in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione da applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
3. di aumentare per l'anno 2002, la detrazione da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 206,58 (L. 400.000) limitatamente ad alcune categorie di soggetti, titolari del diritto di proprieta' o di usufrutto, uso, abitazione su immobili adibiti ad abitazione principale, che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale e precisamente:
pensionati;
invalidi e portatori di bandicap;
disoccupati;
lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita'';
titolare di assistenza sociale a livello comunale o della ASL a norma dei vigenti regolamenti se non giu' beneficiari di quanto previsto precedentemente;
coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nel casi di cui ai punti precedenti;
separati legalmente o divorziati; con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 9.554,46 L. 18.500.000;
4. di aumentare, per l'anno 2002 da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000) limitatamente ad alcune categorie di soggetti, titolari del diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su immobili adibiti ad abitazione principale, che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale e precisamente:
pensionati;
invalidi e portatori di bandicap;
disoccupati;
lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita';
titolare di assistenza sociale a livello comunale o della ASL a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari di quanto previsto precedentemente;
coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti;
separati legalmente o divorziati; con reddito annuale familiare imponibile, al fini IRPEF, riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 12.394,97 (L. 24.000.000);
5. di stabilire che:
a) al reddito familiare imponibile dovranno essere aggiunti Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per ogni persona a carico e convivente, appartenente al nucleo familiare e Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o di invalidi o anziani non autosufficienti, anziche' Euro 1.032,91 (L. 2.000.000);
b) la maggiore detrazione e' riconosciuta su richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dall'ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione.
La predetta documentazione potra' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei casi previsti dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nei casi previsti dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i poteri di accertamento del comune;
c) il termine tassativo di scadenza per la presentazione della domanda e' quello previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I per l'anno 2001, pena la perdita del diritto all'aumento della detrazione;
d) il beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi;
e) sono esclusi dal beneficio dell'aumento della detrazione i titolari del diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, anche se appartenenti alle categorie sopra elencate.
(Omissis). 002A2009
Il comune di ARTEGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria 5,8 per mille;
b) aliquota ridotta 4,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorche' iscritte distintamente in catasto, ubicate nello stesso edificio nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri cinquanta in linea d'aria dalla stessa.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al comune i dati catastali delle pertinenze alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l'abitazione principale;
c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale che risultino non locate per l'intero anno 2002 o per una frazione d'anno superiore a sei mesi. Per la determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato.
Si intende in via generale per alloggio non locato l'abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobilli.
Dalla fattispecie sopra descritta sono esclusi, e pertanto soggetti all'aliquota ordinaria, gli immobili ad uso abitativo concessi dai titolari del diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile, risultante da scrittura anche privata di data antecedente al periodo di imposta, oppure da dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso del comodato da data antecedente al periodo d'imposta che il cittadino dovra' esibire all'ufficio, e nei quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica;
2. di elevare a Euro 124 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 002A2010
Il comune di ASIAGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le seguenti aliquote e detrazione per l'abitazione principale relativamente all'anno 2002:
detrazione abitazione principale: L. 350.000;
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille;
aliquota per abitazioni e relative pertinenze non adibite ad abitazione principale: 6 per mille;
aliquota per altri immobili diversi abitazione (compresi alberghi): 5,5 per mille.
(Omissis). 002A2011
Il comune di BADIA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ICI nelle seguenti misure:
a) l'aliquota ordinaria del 5 per mille;
b) 4,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, adibite a scopo turistico e soggette all'imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982 n. 9/L.;
2. Di fissare la detrazione d'imposta nell'importo di Euro 258 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Di introitare l'imposta a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 166397 intestato a Alto Adige Riscossioni S.p.A. - via Duca d'Aosta n. 53 - 39100 Bolzano.
(Omissis). 002A2012
Il comune di BARASSO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota unica gia' applicata per gli esercizi precedenti nella misura del 5,25 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2) di stabilire la detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 002A2013
Il comune di BARZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare le tariffe e le aliquote dei seguenti tributi come applicate nell'anno 2001:
(omissis).
In materia di aliquota Imposta Comunale sugli immobili:
di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, con fissazione della stessa al 2,5 per mille per quei fabbricati inagibili o inabitabili, allocati in zona A, che veranno recuperati nell'anno 2002.
In materia di detrazioni Imposta Comunale sugli immobili:
di consentire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi art. 4 del regolamento I.C.I., del soggetto passivo si detraggano, fino alla concorrenza del relativo ammontare, le seguenti somme:
a) Euro 150 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unita' immobiliare accatastata o da accatastare in tutte le categorie;
di adeguare la detrazione di L. 500.000 (Euro 258,23) nel caso che il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unita' immobiliare accatastata o da accatastare in una qualunque categoria sia titolare di assistenza sociale erogata in base al regolamento comunale vigente, arrotondadola a Euro 258.
(Omissis). 002A2014
Il comune di BELLUNO (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di applicare, per l'anno 2002 le seguenti aliquote "imposta e detrazione prima casa differenziate:
a) aliquota ordinaria 7 per mille;
b) aliquota ridotta 5 per mille con detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dei soci cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; per le abitazioni non locate possedute a titolo proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via permanente presso gli Istituti di ricovero o sanitari;
c) aliquota ridona 6 per mille con detrazione di L. 200.000 per gli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto Autonomo Case Popolari (L. 662/97 art. 3 comma 55);
d) aliquota agevolata senza alcuna detrazione:
6 per mille per alloggi locati con accordo territoriale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
5 per mille per gli alloggi concessi ad uso gratuito, risultante da scrittura privata, a parenti in linea retta o collaterale entro il 2o grado di parentela;
4 per mille a favore di soggetti passivi I.C.I. persone fisiche che eseguono interventi volti al:
1) recupero di u.i. dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi e rientranti negli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31 legge 467/1978;
2) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzate nei centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 31 legge 457/1978;
3) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
4) all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attivita' terziarie.
Tale aliquota agevolata e' applicata per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
a) Le unita' immobiliari censite come cantine e autorimesse C/2, C/7 godono dell'aliguota I.C.I. prevista e aplicata all'alloggio del quale sono pertinenza.
Detrazioni:
L. 250.000 per abitazione principale dei soggetti di cui al precedente punto b).
L. 200.000 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (legge 662/96 art. 3/55 comma art. 8/4).
(Omissis). 002A2015
Il comune di BERGOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi art. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito con art. 3 comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662 mod. con art. 10, comma 2, decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, conv. legge 28 febbraio 1997, n. 30 nella aliquota unica:
prima casa 5 per mille detrazione L. 200.000.
(Omissis). 002A2016
Il comune di BERTINORO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2002 aliquota ridotta 5 per mille per:
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad esse equiparate:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dal suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
le pertinenze dell'abitazione principale; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
Aliquota ridotta 5,7 per mille per:
gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe);
gruppo catastale C/3 (laboratori artigianali); a condizione che siano direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' d'impresa dal/dai soggetti passivi del tributo,
Aliquota 7 per mille per:
aree fabbricabili;
alloggi non beati, alloggi beati senza contratto registrato e le unita' abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale o ad esse equiparate.
Aliquota ordinaria 6,5 per mille per tutti gli altri immobili,
Detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili:
euro 123,95 (pari a L. 240.000) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
Nessuna detrazione per le unita' immobiliari equiparate;
Detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per le unita' immobiliari inscritte o inserivibili in catasto alla categoria A/7 (abitazioni in villini) e A/8 (abitazioni in ville).
(Omissis). 002A2017
Il comune di BIONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 dicembre 2001 e il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come segue:
abitazione principale 5 per mille;
aree fabbricabili 7 per mille;
terreni agricoli 5.5 per mille;
seconda casa 6.5 per mille;
bar-ristoranti, pizzerie, fabbricati industriali e artigianali 7 per mille;
bar, negozi ed altri fabbricati 6 per mille.
2. di riconfermare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa;
(Omissis). 002A2018
Il comune di BLESSAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e pertinenze e l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, provvedendo alla conversione della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 ad Euro 103,29;
(Omissis). 002A2019
Il comune di BOARA PISANI (provincia di Padova) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,29
(Omissis). 002A2020
Il comune di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, (omissis), la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, come segue:
aliquota 4,2 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
aliquota 5,4 per mille per tutte le altre unita immobiliari soggette all'imposta;
3. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 104;
(Omissis). 002A2021
Il comune di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille;
2. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote agevolate in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis). 002A2022
Il comune di BORGO VAL di TARO (provincia di Parma) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,6 per mille; di determinare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2002 prevista all'art. 6 comma 5 del vigente regolamento comunale I.C.I. per immobili di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'art. 3 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, localizzati nel centro storico soggetti ad interventi finalizzati al recupero degli stessi nella misura del 3,8 per mille; di determinare l'aliquota agevolata della suddetta imposta per l'anno 2002 per i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali che non dispongano dei requisiti di ruralita' indicati da decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 23 marzo 1998, nel caso in cui tali fabbricati risultino inagibili o inabitabili, prevista dal comma 6 art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. nella misura del 4 per mille; di stabilire la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 002A2023
Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'applicazione dell'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e il 4,5 per mille per tutti gli altri immobili e stabilendo una detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto previsto nell'apposito regolamento comunale che ne disciplina la materia, pari a Euro 119.
(Omissis). 002A2024
Il comune di BOVOLENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura deI 5,75 per mille l'aliquota ordinaria per l'anno 2002 che sara' applicata per l'imposta comunale sugli immobili, relativa agli immobili diversi da quelli indicati al seguente punto 2); 2. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2002 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioe' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; la "condizione di alloggi non locati" e' tale quando risultino trascorsi due anni dall'ultima locazione; 3. di stabilire per l'anno 2002 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta l.C.l. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di stabilire per l'anno 2002 in L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione di consiglio comunale.
(Omissis). 002A2025
Il comune di BRAIES (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale nella misura del 4 per mille; 2. di fissare come detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'importo di Euro 258 (lire 499.558) - che corrisponde all'importo I.C.I. dell'unita' immobiliare categoria A2, classe 1 con 8 vani catastali; 3. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota per le abitazioni secondarie come segue:
a) abitazione secondaria - 6 per mille;
b) abitazione secondaria con tassa di soggiorno - 6 per mille;
c) abitazione secondaria non affittata - 6 per mille; 4. la detrazione dell'imposta non e' estensibile ad altri oggetti d'imposta (seconda casa, aree fabbricabili, imprese ecc.).
(Omissis). 002A2026
Il comune di BRENTA (provincia di Varese) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
1. aliquota ordinaria: 7 per mille;
2. aliquota agevolata: 5,5 per mille; da applicarsi alle abitazioni principali intendendosi per tale quella posseduta titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e destinata a dimora abituale dal contribuente e dai suoi familiari, in conformita' alle risultanze anagrafiche (art. 19 del regolamento).
in aggiunta alla fattispecie di cui sopra si rinvia all'art. 20 del regolamento; di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in (L. 200.000) Euro 103,29.
(Omissis). 002A2027
Il comune di BRENTONICO (provincia di Trento) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). che per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata nel comune di Brentonico nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
b) aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale;
c) aliquota maggiorata al 6,5 per mille per abitazioni tenute a disposizione e non locate per frazioni di anno inferiori a mesi due (anche cumulabili), diverse da quelle di cui alla lettera a), con esclusione della seconda abitazione utilizzata dai residenti per uso proprio e dislocata in frazioni diverse da dove e' sita la prima abitazione.
(Omissis). 002A2028
Il comune di BROSSASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di aumentare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale protrae tale destinazione.
(Omissis). 002A2029
Il comune di BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
4 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale;
4,8 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);
(Omissis). 2. di adeguare le fasce di reddito per la detrazione ad Euro 154,94 per la prima casa come segue:
pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con redditi fino ad Euro 14.460,79;
pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o piu' persone con redditi fino ad Euro 17.043,08.
Per i nuclei familiari con portatori di handicap il limite di reddito si incrementa rispettivamente di Euro 836,33 ed Euro 1.239,50.
(Omissis). 002A2030
Il comune di BUSANA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4,8 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento. Alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitore - figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale, si applica sia l'aliquota del 4,8 per mille, sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Le denuncie o le auto dichiarazioni previste dall'art. 13 comma 2 del suddetto regolamento I.C.I., fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purche' la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute; 3. di stabilire un'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 pari al 7 per mille da applicare alle aree fabbricabili; 4. di stabilire in Euro 104, pari a L. 201.372, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 002A2031
Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, in attuazione delle leggi citate in premessa, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, pari ad Euro 103,29.
(Omissis). 002A2032
Il comune di CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come di seguito:
aliquota per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, e relative pertinenze come da art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I: 5 per mille;
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione: Euro 104.00.
(Omissis). 002A2033
Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
aliquota abitazione principale: 6 per mille;
aliquota abitazione in locazione con contratto "concordato" ex art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille;
aliquota altri immobili: 6 per mille; dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare Euro 138 (L. 267.205,26).
(Omissis). 002A2034
Il comune di CAMPOFELICE DI FITALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille dell'I.C.I. da applicarsi sulle basi imponibili ricavate in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche.
(Omissis). 002A2035
Il comune di CANSANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Cansano per l'anno 2002 confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti;
(Omissis). 002A2036
Il comune di CANTALUPO NEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicare in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 002A2037
Il comune di CAPPADOCIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di determinare la aliquota I.C.I. e la detrazione per l'anno 2002 come segue:
aliquota I.C.I. ordinaria: 6,5 per mille;
detrazione di Euro 154,94 per l'abitazione principale.
(Omissis). 002A2038
Il comune di CARBONIA (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:
4,5 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per gli altri immobili ad uso abitativo. 2. di confermare la detrazione per la prima abitazione, come fissata dalla norma, in Euro 103,50.
(Omissis). 002A2039
Il comune di CASALE CORTE CERRO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura seguente: aliquota ordinaria:
abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili: 5 per mille; aliquote diversificate:
immobili diversi dall'abilitazione principale e tenuti a disposizione: 7 per mille;
immobili diversi dall'abilitazione principale e locati 6 per mille;
immobili oggetto di interventi di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449/97: 4 per mille
immobili di categoria A/10 - C - D: 6,5 per mille; detrazione per l'abitazione principale: Euro 130,00
(Omissis). 002A2040
Il comune di CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del:
5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare in L. 200.000 - Euro 103,29, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 2002 per l'abitazione principale e pertinenze.
(Omissis). 002A2041
Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 002A2042
Il comune di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000.
(Omissis). 002A2043
Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
b) aliquota ridotta deI 4 per mille per le unita' immobiliari locali a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431;
c) aliquota differenziata deI 7 per mille per:
gli alloggi non locati e relative pertinenze non locale;
le aree fabbricabili. 2. di confermare in L. 280.000 (Euro 144,61) l'importo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo; 3. di confermare in L. 500.000 (Euro 258,23) la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico - sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
(Omissis).
Allegato A IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2002 DETRAZIONE FINO
A L. 500.000 (Euro 258,23) PER ABITAZIONE PRINCIPALE Condizioni di base per il diritto alla maggiore detrazione
I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione proncipale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).
Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 2001 (comprensivo del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale C/6).
Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile I.R.PE.F 2001, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi resiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione 1 - Famiglie di pensionati:
a) nucleo familiare composto da una o piu' persone almeno una delle quali di eta' superiore ad anni 65;
b) reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 2001, non superiore a L. 15.000.000 (Euro 7.746,85) annue lorde se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 (Euro 5.146,57) annue lorde per ogni ulteriore componente. 2 - Famiglie numerose:
a) nucleo familiare con almeno cinque componenti;
b) il reddito familiare complessivo I.R.PE.F. riferito all'anno 2001 non deve superare l'importo annuo lordo di L. 13.000.000 (Euro 6.713,94) per ogni componente. 3 - Famiglie con portatori di handicap:
a) nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100%;
b) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L. 15.000.000 (Euro 7.746,85) riferiti al 2001, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 (Euro 5.146,57) annue lorde per ogni ulteriore componente. 4 - Famiglie assistite:
a) soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Castel Bolognese, ad un'assistenza economica continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. Criteri applicativi
La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, entro il termine per il pagamento della prima rata I.C.I. 2001 (30 giugno 2002), tramite raccomandata al servizio tributi del comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero consegnata a mano al medesimo indirizzo.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della detrazione richiesta.
Nel caso di comproprieta' a contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta richiesta-autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto passivo.
L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 002A2044
Il comune di CASTEL SAN GIORGIO (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle che comunque usufruiscono della detrazione di L. 250.000 per abitazione principale, e delle relative pertinenze e di aumentare al 6 per mille l'aliquota per le tipologie di immobili al fine di garantire quanto gia' indicato in premessa che qui si intende riportato integralmente; 2. di confermare, altresi', la detrazione di L. 250.000 annue per i contribuenti possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
(Omissis). 002A2045
Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di ridurre l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 per l'abitazione principale determinandola al 4,5 per mille con detrazione di L. 200.000 e di confermare quella ordinaria nella misura del 6 per mille; di confermare per l'anno 2002 quanto gia' previsto dalla delibera di consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2000 riguardo l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili determinata nello 0,5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse storico od architettonico localizzati nei centri storici o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; di evidenziare che l'aliquota agevolata di cui sopra sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre armi a decorrere dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 002A2046
Il comune di CASTELLETTO MERLI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire che per l'anno 2002 l'aliquota rimarra' invariata rispetto all'anno precedente nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 002A2047
Il comune di CASTELLO D'ARGILE (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
al 4 per mille:
a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili,
b) unita' immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), che al 31 dicembre risultano sfitte, a condizione che:
l'unita' immobiliare venga ceduta in affitto con regolare contratto registrato a terzi;
l'unita' immobiliare venga utilizzata direttamente dal soggetto passivo;
al 5 per mille:
a) abitazione principale;
b) abitazione beata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
e) immobili posseduti dalle Associazioni Religiose;
al 5,8 per mille:
a) terreni agricoli;
al 6,5 per mille:
a) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e residenze secondarie;
al 7 per mille:
a) aree fabbricabili;
b) alloggio non locato; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; 3. di riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 deI 9 maggio 1997 la detrazione di Euro 113,62 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 2002 (con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie:
pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 2001 Euro 4.960,93 - L. 9.605.700);
pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite;
pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali : uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione piu' elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprieta';
nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermita' si trova nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro; 4. di dare atto che:
il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 2002 e' superiore a quanto realizzato per l'anno 2001;
i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), sfitte al 31 dicembre 2001 e che vengano cedute in affitto o utilizzate direttamente dal contribuente di cui al punto 1, lettera b) dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 5 per mille per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1) - lettere b) c) d) - dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
che i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione sull'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3 di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
che l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
che, nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 002A2048
Il comune di CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota ralativa all'I.C.I. per l'anno 2002 e' stata fissata nella misura del 6 per mille e che la detrazione per l'abitazione principale ammonta a Euro 103,29 - (L. 200,000); e' stata fissata un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti organismi senza fine di lucro.
(Omissis). 002A2049
Il comune di CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I che sara' applicata nella misura unica del 5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 002A2050
Il comune di CASTIGLIONE DELLA PESCA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art, 6 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni e' applicata alla base imponibile per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
4 per mille per:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come definita dall'art, 8 comma 2 del decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art, 3 comma 55 della legge 662/1996;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado;
unita' immobiliari (cantina, garage, box, soffitta) di pertinenza dell'abitazione principale anche se diversamente accatastate;
unita' immobiliari possedute oltre alla prima, locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto residente ed usate come abitazione principale dai locatari;
4,5 per mille per:
terreni agricoli;
aree fabbricabili;
unita' immobiliari nelle quali il proprietario svolge la propria attivita' artigianale, commerciale, industriale sia in forma individuale sia societaria e precisamente le seguenti categorie catastali: C1-negozi, C2-magazzini, C3-laboratori, C4-fabbricati per esercizi sportivi, D1-opifici, D2-alberghi e pensioni, D3-teatri e cinematografi, D4-case di cura, D5-istituti di credito, D6-fabbricati per esercizi sportivi, D7-fabbricati utilizzati per speciali esigenze industriali, D8-fabbricati costruiti per particolari esigenze commerciali, D9-edifici galleggianti, D10-residence, D11-scuole, D12-posti barca e stabilimenti balneari;
7,5 per mille per:
unita' immobiliari ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
7 per mille per:
unita' immobibiari diverse dalle abitazioni principali e non comprese nelle fattispecie precedenti. 2. di confermare in L. 400.000 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 002A2051
Il comune di CAVACURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 10 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue: aliquota ridotta al 5 per mille con detrazioni di L. 200,000 per i possessori di abitazione principale e relative pertinenze; aliquota ordinaria al 7 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 002A2052
Il comune di CAVAGLIA' (provincia di Biella) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di mantenere invariata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille;
(Omissis). 002A2053
Il comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, i8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002, l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I., nella seguente misura:
4.5 per mille aliquota ordinaria;
6 per mille per immobili classificati o classificabili nel gruppo catastale A che non siano abitazione principale e loro pertinenze. di fissare la detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 103,30.
(Omissis). 002A2054
Il comune di CAVRIANA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili, stabilite con deliberazione consiliare n. 5 del 29 febbraio 2000 e confermate con atto G.M, n. 3 del 10 gennaio 2001:
4,5 per mille per le abitazioni principali;
6,5 per mille per l'aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati);
L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 2. di utilizzare come modalita' di versamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 il versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune, ovvero su apposito conto corrente intestato al predetto concessionario.
(Omissis). 002A2055
Il comune di CERCOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. approvare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
abitazione principale: 5,5 per mille;
per abitazioni locate: 6 per mille;
abitazioni non locate: 7 per mille. 2. approvare per l'anno 2002 in Euro 154,94 la detrazione per l'abilitazione principale.
(Omissis). 002A2056
Il comune di CEREA (provincia di Verona) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota che sara' pubblicata in questo comune nella misura:
4,5 per mille per la casa di abitazione principale e pertinenze;
5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sulla abitazione principale, in Euro 129,11;
(Omissis). 002A2057
Il comune di CERIANO LAGHETTO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 2001 e il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:
4,5 per mille per abitazione principale con detrazione di Euro 103,30;
5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado con detrazione di Euro 103,30;
6 per mille per aliquota ordinaria;
6,5 per mille per immobili facenti parte della categoria catastale D1 e D7 con esclusione di quelli iscritti all'albo delle imprese artigiane;
(Omissis). 1. di modificare l'art. 3 della deliberazione consiliare n. 47 del 29 settembre 1998, modificato dalla deliberazione del C.C. n. 52 dell'8 luglio 1999, riguardante il regolamento ICI con il seguente: "a partire dall'anno 2002 i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili devono essere effettuati esclusivamente alla tesoreria comunale del comune di Ceriano Laghetto tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o versamento diretto".
(Omissis). 002A2058
Il comune di CERRETO CASTELLO (provincia di Biella) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5,25 per mille; 2. di confermare in euro 103,29 la detrazione prima casa.
(Omissis). 002A2059
Il comune di CERTOSA DI PAVIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione di legge lire 200.000.
(Omissis). 002A2060
Il comune di CHIVASSO (provincia di Torino) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le stesse aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2001 e, conseguentemente, di prevedere:
l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;
l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 4,4 per mille;
l'aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella misura del 6 per mille;
le aliquote agevolate a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale; 2. di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di continuare ad applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale altresi' alla prima pertinenza della stessa, purche' utilizzata dal contitolare dell'unita' immobiliare o dai suoi conviventi, come meglio specificato nell'art. 3-bis del regolamento comunale disciplinante l'imposta comunale sugli immobili. di proporre al consiglio comunale di confermare la detrazione e la maggiore detrazione per l'abitazione principale gia' in vigore per l'anno 2001 cosi' come determinato con deliberazione del C.C. n. 16 del 19 marzo 2001.
(Omissis). 002A2061
Il comune di CICONIO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis). 002A2062
Il comune di CISON DI VALMARINO (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le misure delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili del 6 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per gli altri fabbricati non considerati abitazioni principali ed aree fabbricabili; 2. di confermare in euro 130,00 (pari a lire 251.715) la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 002A2063
Il comune di CISTERNA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di proporre al consiglio comunale di riconfermare per l'anno 2002 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 103,29.
(Omissis). 002A2064
Il comune di CITERNA (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare nell'anno 2002 per quanto sopra esposto le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
aliquota maggiorata pari al 7 per mille per terreni edificabili;
aliquota maggiorata pari al 7 per mille per abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis). 002A2065
Il comune di CLAVIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis). 002A2066
Il comune di CODIGORO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A) di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del:
6,5 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie seguenti;
7 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze. L'imposta dovuta e' rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione;
4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione esclusivamente posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali, artigianali o commerciali e, comunque, potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e C1, C3.
A decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'aliquota agevolata del 4 per mille si applica per tre anni a partire dalla data di inizio dell'attivita' industriale, artigianale e commerciale al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare nuove occupazioni.
Tale agevolazione non si applica se il fabbricato di nuova costruzione, potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali sopracitate, e' posseduto ma non utilizzato per l'esercizio di attivita' industriali artigianali o commerciali ed e' pertanto soggetto ad aliquota ordinaria. B) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto all'applicazione della detrazione, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; C) di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000) elevabile a Euro 258,23 (L. 500.000) per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Il riconoscimento dello stato di disagio economico sociale viene riconosciuto con riferimento al reddito relativo all'anno 2001 secondo i criteri adottati dalla giunta comunale con deliberazione n. 595 del 6 dicembre 2001 e precisamente: Imponibile lordo, dedotto il reddito dell'abitazione principale:
1) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a Euro 8.197,72 (L. 15.873.000) annui lordi riferito all'anno 2001 ed essere in condizione non lavorativa;
2) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'l.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000). Per ogni persona a carico;
3) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a Euro 13.238,34 (L. 25.633.000) piu' Euro 1.012,77 (L. 1.961.000). Per ogni persona a carico;
4) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage quale unica proprieta' immobiliare del contribuente nel 1o gennaio 2002;
a) nucleo famigliare composto da 6 persone o piu' componenti al 1o gennaio 2002;
b) reddito famigliare riferito all'anno 2001 non superiore a Euro 49.220,41 (L. 95.304.000) lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tal reddito si aggiungono Euro 8.197,22 (L. 15.873.000) lordi annui per ogni componente superiore a 6.
5) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza o autocertificazione entro il 30 giugno 2002 con effetto per l'anno stesso, per ottenere il riconoscimento del diritto a tale agevolazione, stabilendo che le domande si intendono accolte qualora non venga notificato un provvedimento di diniego nei trenta giorni successivi al ricevimento da parte dell'ufficio competente. D) di comunicare al concessionario della riscossione della provincia di Ferrara Sifer S.p.a., la misura delle aliquote come sopra determinate per le finalita' di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 002A2067
Il comune di COLLE D'ANCHISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le alliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
aliquota unica: 4,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: tutti L. 200.000.
(Omissis). 002A2068
Il comune di COLLERETTO GIACOSA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) per l'anno 2002 e nel 6 per mille l'aliquota per terreni edificabili; 2. di dare atto che non saranno applicate ulteriori detrazioni, riduzioni o diversificazioni oltre a quelle gia' previste dalla legge.
(Omissis). 002A2069
Il comune di COLOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione sull'abitazione principale in Euro 129.00 annue.
(Omissis). 002A2070
Il comune di COLOGNOLA AI COLLI (provincia di Verona) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come di seguito:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente e per i fabbricati ad essa equiparati, ai sensi dell'art. 22 del regolamento per l'applicazione dell'l.C.I.: 5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente Euro 103,30.
(Omissis). 002A2071
Il comune di COMABBIO (provincia di Varese) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, (omissis) l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto conto delle rivalutazioni apportate dall'art. 1 commi 48 e 51 della legge n. 662/1996; di fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di Euro 103,29 (L. 200.000) per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2072
Il comune di CONFIENZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure: 5 per mille per tutte le unita' immobiliari.
(Omissis). 002A2073
Il comune di COPPARO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 dicembre 2001 e il 21 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n. 504/1992, con aliquota unica del 5,5 per mille;
(Omissis). 1. a norma dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale e' elevata da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 258,23 (L. 500.000) nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:
a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa SINGLE (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 2001 non superiore a Euro 8197,72 (L. 15.873.000), proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abilitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.
b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2001 di tutto il nucleo familiare non superiore a Euro 13238,34 (L. 25.633.000) incrementato di Euro 1012,77 (L. 1.961.000) per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto, se il soggetto o gli altri componenti il nucleo posseggono a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. Allo scopo di cui ai punti a) e b) dei comma 1, si precisa:
per reddito complessivo si intende:
redditi assoggettabili a I.R.PE.F. (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge, interessi sui depositi bancari, postali, ecc...)
rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni, somme e contributi erogati da enti pubblici o privati, pensioni di guerra e relative indennita' accessorie, pensioni privilegiate, pensioni, assegni, indennita' erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, pensioni sociali.
per nucleo familiare si intende:
il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'.
per abitazione principale si intende:
l'unita' immobiliare ad uso abitativo nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e' riconosciuta abitazione principale anche quella concessa dal possessore a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano quale loro abitazione principale, tale disposizione e' limitata alla detrazione di legge. Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1o gennaio 2002. 2. di stabilire dal 2 al 31 maggio il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento, motivato, di diniego entro il termine del 20 giugno 2002 da parte del funzionario responsabile.
(Omissis). 002A2074
Il comune di CORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di dare atto e confermare che le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 sono le seguenti:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale (residenza anagrafica) e pertinenze: n. 1 fabbricato per cat. C/2 - C/6 - C/7: 5,75 per mille;
aliquota per abitazioni date in locazione con contratto registrato, a persone che le utilizzano come abitazioni principali: 5,75 per mille;
aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori-figli-fratelli/sorelle) che le occupano come abitazioni principali: 5,75 per mille;
aliquota per le abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari: 5,75 per mille; di determinare in Euro 104,00 l'importo per la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2075
Il comune di COSEANO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
l'aliquota del 5,5 per mille;
la detrazione per abitazione principale di L. 200.000;
l'aliquota dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di dare atto che le stesse troveranno applicazione in base al regolamento comunale I.C.I. vigente, salvo diversa determinazione del consiglio comunale.
(Omissis). 002A2076
Il comune di COSTABISSARA (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 dicembre 2001 e il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta I.C.I. e le detrazioni nella misura seguente:
aliquota generale: 7 per mille;
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
aliquota terreni agricoli: 6 per mille;
aliquota per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il primo grado: 5 per mille;
aliquota per immobili locati con contratto registrato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: 5 per mille; 2. di applicare l'aliquota ridotta al quattro per mille e la detrazione di Euro 258,00 (L. 499.558) alle abitazioni principali dei nuclei familiari ricadenti nelle seguenti fattispecie:
abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima I.N.P.S. erogata a lavoratori dipendenti;
abitazione occupata da vedova o vedovo, con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilita';
abitazione occupata da nucleo familiare convivente con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti;
abitazione occupata da nucleo familiare nel quale vi siano almeno quattro figli conviventi avente un reddito complessivo massimo annuale non superiore a 50.000,00 euro (L. 96.813.500). Il diritto alle agevolazioni sopra descritte si ottiene presentando una autocertificazione all'ufficio tributi entro i termini di scadenza della denuncia annuale I.C.I. 3. di fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di Euro 104,00, come previsto dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996 n. 662; 4. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di Euro 104,00 per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il primo grado; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 002A2077
Il comune di COSTANZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto e s.m.i.
(Omissis). 002A2078
Il comune di COZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare ed applicare con effetto 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; di confermare in L. 200.000 ora pari a Euro 103,29 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come previsto dalla legge.
(Omissis). 002A2079
Il comune di CRESCENTINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni gia' stabilite per il 2001, ad esclusione delle specifiche disposizioni vigenti solo per l'anno 2001 per le unita' immobiliari colpite dall'alluvione 2000, come appresso:
di applicare quale aliquota ordinaria dell'I.C.I. per l'anno 2002 il 6 per mille per tutte le categorie di immobili ad eccezione che per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota I.C.I. viene confermata nel 5 per mille;
di disporre che dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deI soggetto passivo si detraggono:
Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote per la quale la destinazione stessa si verifica;
Euro 118,79 per i nuclei familiari conviventi nell'abitazione principale il cui reddito complessivo annuo non superi gli euro 18.075,99 lordi, dando atto che per usufruire di quest'ultima detrazione dovra' essere presentata, all'ufficio Tributi, autocertificazione dei redditi 2001, entro la scadenza fissata per l'acconto;
di dare atto che, oltre a quanto sopra specificato, non operano altre agevolazioni, riduzioni o detrazioni per il tributo I.C.I., oltre quelli di legge;
di ribadire che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili, e limitatamente durante il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, e' ridotta al 50% e che la relativa inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio Tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o, in alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 e ss.mm.ii.
(Omissis). 002A2080
Il comune di CUCCARO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
abitazione principale 5,5 per mille;
detrazione euro 113,62;
immobili tenuti a disposizione 5,5 per mille. (Sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenza secondaria).
aliquota agevolata 3 per mille. (A favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili).
Tale aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 002A2081
Il comune di CUCEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale n. 65 del 23 novembre 2001 che determina per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura:
5 per mille: prima casa e terreni agricoli;
5,5 per mille: unita' immobiliari censite nelle cat. catastali C/2 - C/6 - C/7;
6,5 per mille: unita' immobiliari non comprese nelle precedenti categorie e terreni edificabili
(Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determmata in lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 002A2082
Il comune di CUGGIONO (provincia di Milano) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, nella misura di cui al prospetto seguente le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili l.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze, aliquota 4,7 per mille;
terreni agricoli, aliquota 4,7 per mille;
altri immobili, aliquota 5,5 per mille;
aree fabbricabili, aliquota 5,5 per mille. 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m. per l'anno 2002, le detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi I.N.P.S. (pensionati, cassa integrati, persone in mobilita) aventi reddito complessivo annuo del nucleo familiare dimorante abitualmente nell'immobile riferito all'anno 2001 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore ai seguenti valori: =====================================================================
Numero componenti nucleo familiare | Importo in Euro ===================================================================== 1 | 5.164,57 (lire 10.000.000) 2 | 8.521,54 (lire 16.500.000) 3 | 11.103,82 (lire 21.500.000) 4 | 13.066,36 (lire 25.300.000) 5 | 15.235,48 (lire 29.500.000) 6 | 17.249,66 (lire 33.400.000) 7 e oltre | 19.263,84 (lire 37.300.000) Detrazioni Euro 129,11 (lire 250.000)
b) di stabilire che ai sensi deIl'art. 3 comma 55 modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 dall'imposta dovuta per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (pari a Lire 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione; 3. di dare atto che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'imposta sara' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalita' previste dal medesimo comma; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, compre previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge 662/1996.
(Omissis). 002A2083
Il comune di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota ordinaria "normale" del 6 per mille;
Aliquota del 5,5 per mille ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo territoriale della provincia di Mantova (escluso il capoluogo) in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 del decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici del 5 marzo 1999;
Aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4 legge n. 431/1999);
Aliquota del 7 per mille per le aree edificabili: 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (pari a L. 200.000); 3. di estendere ai sensi dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di Euro 103,29 (pari a L. 200.000), a quelle unita' immobiliari concesse dai proprietari in comodato gratuito ai familiari entro il primo grado di parentela e usate da questi ultimi come abitazione principale. Il comodato gratuito deve avere forma pubblica ed essere comunicato dal proprietario congiuntamente al comodatario entro l'anno d'imposta all'ufficio tributi;
(Omissis). 002A2084
Il comune di DIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le vigenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile) residente nel comune di Diano d'Alba, occupa direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di euro 103,291, unitamente alle pertinenze individuate in numero due autorimesse per ogni abitazione principale;
b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili e per i terreni.
(Omissis). 002A2085
Il comune di DIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in Euro 103,29 (Lire 200.000).
(Omissis). nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Dignano ed in tutti i casi riportati all'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; nella misura del 5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui aI punto precedente.
(Omissis). 002A2086
Il comune di DOMUSNOVAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota ridotta pari al 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerandosi tali anche gli altri immobili parificati alle stesse dal regolamento citato in premessa; aliquota pari aI 4,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili ovvero inabitabili cosi' come previsto dall'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; aliquota pari al 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dagli stessi di cui ai commi precedenti; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare Euro 139,44 L. 269.993.
(Omissis). 002A2087
Il comune di DRENCHIA (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29; 3. di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
(Omissis). 002A2088
Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in Euro 113,62;
(Omissis). 002A2089
Il comune di ENEMONZO (provincia di Udine) ha adottato, l'11 dicembre 2001 e il 28 dicembre 2001 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di stabilire per il 2002 l'aliquota I.C.I. come segue:
per l'abitazione principale e sue pertinenze al 4,5 per mille;
aliquota I.C.I. per tutti i restanti immobili aI 7 per mille;
(Omissis). 2. di prendere atto di quanto deliberato dalla giunta con atto n. 327/2001 in merito all'aliquota I.C.I. per il 2002; 3. di rideterminare come segue la detrazione per l'abitazione principale:
elevare la detrazione per l'abitazione principale e per le dipendenze della stessa da L. 200.000 a L 250.000 per tutti gli edifici comunque classificati nelle categorie catastali, indistintamente rispetto ai nuclei familiari che negli stessi risiedono;
elevare da L. 200.000 a L 300.000 la detrazione per gli edifici occupati da persone sole con godimento del solo reddito di pensione non superiori ad annue L. 13.000.000 oltre al reddito della sola abitazione principale, o da due persone con godimento di soli redditi da pensione non superiori ciascuno al minimo I.N.P.S. oltre al reddito della sola abitazione principale;
elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 400.000 per gli edifici posseduti da nuclei familiari composti da persone di eta' inferiore ai trentacinque anni;
(Omissis). 002A2090
Il comune di ERBUSCO (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I., che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, in Euro 103,30; 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del C.C. n. 91 del 12 dicembre 1998, esecutiva, sono parimenti considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta;
(Omissis). 002A2091
Il comune di FAUGLIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota ordinaria del 6,5 per mille; aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Fauglia per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti residenti all'estero; detrazione per abitazione principale Euro 103,291.
La detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,291 (L. 200.000) a Euro 258,228 (L. 500.000) alle seguenti categorie di soggetti passivi:
disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all'importo di L. 40.000.000 (Euro 20.658,28) annui (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento);
possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non superiore a L. 18.000.000 (Euro 9.296,22) per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 3.000.000 (Euro 1.549,37) per ogni componente il nucleo.
L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale e' subordinata alle seguenti condizioni:
che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare;
che l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7, A/8, A/9);
che i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002.
Precisazioni:
si considerano abitazioni principali anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, per le quali e' possibile beneficiare dell'applicazione dell'aliquota prevista per le abitazioni principali ma non della detrazione (Dir. Fisc. Loc. n. 34/E/2/1406 del 10 febbraio 1995);
per la concessione in uso gratuito dovra' essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione, da parte del concessionario e del concedente, apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
(Omissis). 002A2092
Il comune di FERRANDINA (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Omissis ... determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote l.C.l. che saranno applicate in questo comune:
a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;
b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili;
c) di stabilire la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 225.000.
(Omissis). 002A2093
Il comune di FIESCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota relativa all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di disciplinare il tributo in esame, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia (art. 58, decreto legislativo n. 446/1997; art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, etc.) nel seguente modo:
detrazione obbligatoria pari a Euro 103,29 (L. 200.000), in favore del soggetto passivo del tributo, proprietario di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis). 002A2094
Il comune di FIESOLE (provincia di Firenze) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c), d);
b) aliquota ridotta del 5,8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e come tale definita e considerata dall'art. 8, commi 2 e 3 del vigente regolamento comunale in materia di l.C.l.;
c) aliquota agevolata del 5,8 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
d) aliquota maggiorata del 9 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
(Omissis). 002A2095
Il comune di FLORINAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per le considerazioni di natura contabile e di opportunita' esposte in premessa, per l'anno 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4, comma 1, punto d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2096
Il comune di FOGLIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, come segue, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2002, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992:
a) l'aliquota ordinaria sugli immobili e' fissata nella misura del 5 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione e' di Euro 103,30 (pari a L. 200.016);
b) per le unita' immobiliari possedute in aggiunta alle abitazioni principali l'aliquota del 6 per mille;
c) per le unita' immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille;
d) per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille (con esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle quote parti interessate);
(Omissis). 002A2097
Il comune di FRASSINORO (provincia di Modena) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille;
b) alberghi e campeggi in attivita' e catastalmente ricompresi nella categoria D8 o D2, 4 per mille;
c) altri fabbricati e relative pertinenze 6,5 per mille;
d) aree edificabili 6 per mille; 2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e' di L. 200.000 su base annua; 3. di dare atto che il pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili sara' effettuato mediante:
a) versamento sul c.c.p. n. 12027470 intestato a comune di Frassinoro - I.C.I. - Servizio tesoreria - piazza Miani n. 16 - 41044 Frassinoro;
b) versamento presso la Tesoreria comunale - Banca di Cavola e Sassuolo credito cooperativo - filiale di Frassinoro.
(Omissis). 002A2098
Il comune di FRINCO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore nella misura unica del 6 per mille: 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. ed in L. 300.000. per coloro che si trovino in stato di invalidita' civile pari al 100%. purche' sia debitamente certificata, o in particolari e comprovate condizioni di disagio economico e sociale;
(Omissis). 002A2099
Il comune di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Ai sensi dell'art. 6 comma 1 decreto legislativo 504/1992 e s.m. ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' fissata:
nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili (aliquota ordinaria);
nella misura del 6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata), la detrazione annua per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 Euro 103,29.
(Omissis). 002A2100
Il comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 662/96 e del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
7 per mille per le abitazioni non locate e a disposizione (non si intendono a disposizione le abitazioni e le relative pertinenze acquistate con i benefici previsti per la prima casa per il periodo di un anno dalla data di acquisto).
4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche non pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6 per mille in tutti gli altri casi.
(Omissis). 1. di fissare in Euro 115,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille. La detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta e regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del codice civile, un diritto reale di godimento In tal caso il pagamento dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso; 2. di considerare parti integranti dell'abitazione principali sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 5-bis del regolamento dell'I.C.I. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisizione la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di determinare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per zone omogenee, cosi' come risultano dalla tabella valori/aree allegata.
(Omissis). 002A2101
Il comune di GALEATA (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis), di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,5 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna;
6 per mille sul valore degli altri immobili;
7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed intergrato in seduta odierna.
(Omissis). 002A2102
Il comune di GERRE DE' CAPRIOLI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le seguente aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio 2002:
5,25 per mille: unita' immobiliari ad uso abitazione principale del proprietario e sue pertinenze (massimo 2 per unita' immobiliare);
5.25 per mille: unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di primo grado purche' non possessori di altre abitazioni, ad uso abitazione principale;
5,25 per mille: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizia ex legge n. 449/1997 su immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;
6 per mille: aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili diversi dalle abitazioni principali possedute nel Comune; 2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
Euro 103,29 per detrazione base;
Euro 129,11 per alcune categorie di persone (ultrasessantacinquenni al 31 dicembre 2001) che si trovano in particolari condizioni di disagio economico: reddito inferiore a lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) se monoreddito ed inferiore a lire 20.000.000 (Euro 10.329,14) se abitante con altre persone (reddito familiare). Reddito relativo all'anno impositivo 2001 per il 2002. 3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni; 4. i contribuenti in possesso dei requisiti per ottenere le riduzioni/agevolazioni devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare.
(Omissis). 002A2103
Il comune di GIAVE (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di disporre e contestualmente accogliere la proposta del responsabile del servizio finanziario, per l'aumento dell'aliquota dello 0,5 per mille per la prima casa, fissando pertanto al 4,5 per mille l'aliquota sull'abitazione principale, con la detrazione di L. 200.000, e per l'aumento del 2 per mille, fissando quindi l'aliquota del 6 per mille, per la seconda casa.
(Omissis). 002A2104
Il comune di GIUSTINO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. 2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, in favore delle personefisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. 3. di fissare, per l'anno 2002 la detrazione di Euro 258,00 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2105
Il comune di GOITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 13 dicembre, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria viene fissata nella misura del 6,4 per mille;
aliquota del 7 per mille per le abitazioni non concesse in locazione. 2. di determinare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale di Euro 130,00;
(Omissis). 002A2106
Il comune di GREZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stimare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Allegato A
aliquota ordinaria 5,5 per mille:
immobili classificati nella categoria da A1 a A9 adibiti esclusivamente ad abitazione principale (risultante da residenza anagrafica), detrazione euro 103,30;
immobili classificati nella categoria da A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che lo utilizza come abitazione principale a condizione che abbia residenza anagrafica.
6 per mille:
pertinenze classificate in categoria C2, C6, C7 (box, cantine, tettoie chiuse o aperte) laboratori e locali di deposito categoria C3;
terreni agricoli;
negozi categoria C1;
uffici categoria A10;
edifici accatastati in categoria D;
edifici adibiti ad uso strumentale il cui valore viene desunto dalle scritture contabili classificabili nella cat. D;
immobili classificati da categoria A1 a A9 utilizzati da Enti senza scopo di lucro.
7 per mille:
immobili classificati dalla categoria A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che non lo utilizza come abitazione principale;
immobili classificati nella categoria da A1 a A9 non locati;
aree fabbricabili;
immobili realizzati per la vendita classaicati in qualsiasi categoria.
4 per mille:
immobili dichiarati inagibili o inabitabili soggetti a interventi recupero;
immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a intervento di recupero;
immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto oppure all'utilizzazione di sottotetti. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,30;
(Omissis). 002A2107
Il comune di GRIZZANA MORANDI (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare, (omissis), con decorrenza 1o gennaio 2002, le quote di contribuzione da parte dell'utenza, come indicato negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornati con la ridenominazione in euro relativi ai seguenti servizi e tributi comunali:
imposta comunale sugli immobili anno 2002:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta 6 per mille;
detrazione per abitazione principale (L. 200.000) Euro 103,291.
(Omissis). 002A2108
Il comune di GROPPARELLO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali indicate in premessa e del 6,6 per mille per altri immobili; 2. di applicare la detrazione di Euro 103,29;
(Omissis). 002A2109
Il comune di ISOLA SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille.
(Omissis). 002A2110
Il comune di JACURSO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 22 novembre e il 21 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare, (omissis), la delibera G.C. n. 149 del 22 novembre 2001, relativa a "determinazione aliquota I.C.I. anno 2002", ed esecutiva, dando atto che per l'anno 2002 viene determinata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella sua misura del 4,5 per mille e la misura della detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in Euro 154,94.
(Omissis). 002A2111
Il comune di LACCHIARELLA (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di procedere alla riscossione diretta dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 mediante predisposizione di versamenti diretti alla Tesoreria comunale su apposito conto corrente postale;
(Omissis); di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
4,2 per mille per le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti per il periodo non inferiore a sei mesi a condizione che l'abitazione non sia occupata da alcun componente del nucleo familiare;
4,2 per mille per le unita' immobiliari locate direttamente al Comune;
4,2 per mille per le abilitazioni principali del soggetto passivo e relative pertinenze;
6,2 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;
7 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione; di diversificare le detrazioni per l'anno 2002, valevoli per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure:
A. per l'unita' immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, la detrazione e' di Euro 103,30.
B. per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico) titolari di sola pensione sociale, la detrazione e' di Euro 258,23 e comunque fino a copertura dell'imposta.
C. per i nuclei familiari composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore al Euro 10.329,14 la detrazione e' di Euro 206,58, a condizione che non risultino proprietari di altri immobili eccetto eventuale box).
D. per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilita' e per gli invalidi civili al 100% con reddito familiare inferiore a Euro 10.329,14 dedotto di Euro 774,69, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione e' di Euro 206,58.
E. per i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore a Euro 10.329,14 dedotto di Euro 774,69 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione e' di Euro 154,94. Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unita' classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
(Omissis). 002A2112
Il comune di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.
(Omissis). 002A2113
Il comune di LICENZA (provincia di Roma) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare con effetto 1o gennaio 2002, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per ulteriori immobili, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con detrazioni per l'abitazione principale di Euro 123,95.
(Omissis). 002A2114
Il comune di LIERNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5.5 per mille;
aliquota ordinaria (per tutte le altre fattispecie imponibili): 6,5 per mille; 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata; 3. di stabilire in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come definito dalla normativa vigente e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; (Omissis). 002A2115
Il comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 1o dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota del 2 per mille: a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attivita' terziarie; tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori; aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale; aliquota ordinaria 6 per mille:
aliquota del 6,5 per mille per seconde case, intendendosi con tale denominazione le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale e tenute a disposizione dai propri possessori per uso diretto, stagionale o periodico;
detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale: Euro 104 (L. 201.327) elevabile ad Euro 128 (L. 247.842), per l'unita' immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:
1) nucleo con 3 o piu' figli risultanti a carico, che disponga di un reddito familiare complessivo non superiore a Euro 41.316,55 - L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.PE.F. o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento;
2) per le coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito familiare complessivo non superiore a Euro 41.316,55 - L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.PE.F. o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento;
(Omissis). 002A2116
Il comune di LIVORNO FERRARIS (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;
detrazione per abitazione principale: (L. 200.000) Euro 103,29;
altri cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille;
(Omissis). 002A2117
Il comune di LIZZANO IN BELVEDERE (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,8 per mille: 2. di dare atto che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dovra' essere applicata nella misura di Euro 124,00 secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
(Omissis). 002A2118
Il comune di LOMAGNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 19 dicembre e il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. Approvare, a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato:
4,25 per mille abitazioni principali, richiamando altresi' quanto previsto dall'art. 3 "Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali"º del vigente regolamento l.C.I.;
5,75 per mille altri fabbricati;
4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, inabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori. 3. Approvare a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2002, il regime delle detrazioni, con caratterizzazione sostanziale a derivazione di quanto gia' approvato negli anni precedenti, fatto salvo il valore a nuovo la pensione minima I.N.P.S., (per l'anno 2002 di EURO XXX), come di seguito riportato: detrazioni I.C.I. per l'anno 2002: detrazione di Euro 103,29 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonche' la detrazione di Euro 154,94 solo a favore delle categorie piu' deboli, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato: Requisiti richiesti Categorie ammesse:
1) pensionati con residenza nel comune di Lomagna - reddito annuale:
per nucleo con un singolo reddito - non eccedere il valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002 (nel conteggio non dovra' essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile);
per nucleo con piu' redditi di pensione - il cumulo delle pensioni non dovra' superare il valore della pensione minima I.N.P.S. moltiplicato per il numero dei percipienti le pensioni;
2) portatore di handicap al 100% - reddito annuale:
imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro XXX (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002), oltre a Euro 826,33 per ogni familiare a carico;
3) lavoratori disoccupati - reddito annuale:
imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro XXX (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002) e Euro 826,33 per ogni familiare a carico;
4) lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilita' - reddito annuale:
imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro XXX (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002) oltre a Euro 826,33 per ogni familiare a carico;
nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidita' civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. competente, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, e' elevato da Euro 826,33 a Euro 1.291,14;
5) Titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti.
6) Contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidita' se convivente:
reddito Annuale: Imponibile I.R.PE.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro xxx (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2002), oltre a Euro 1.291,14 per ogni familiare a carico;
proprieta' immobiliari: solo casa di abitazione (unica proprieta) piu' eventuali pertinenze se non rientrante nelle seguenti categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
La richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovra' essere tassativamente presentata all'amministrazione comunale di Lomagna entro e non oltre il giorno 31 maggio 2002 e dovra' aver allegato i seguenti documenti:
stato di famiglia:
denuncia dei redditi 2002 (redditi 2001) di tutti i componenti il nucleo familiare
copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente:
copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;
documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilita';
L'autorizzazione alla maggior detrazione, verra' comunicata entro il 15 giugno 2002.
(Omissis). 002A2119
Il comune di LORENZAGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 risulta determinanta come in appresso:
aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;
aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi; 2. di confermere altresi' la detrazione d'imposta di L. 230.000 pari a Euro 118,79 concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate;
(Omissis). 002A2120
Il comune di LUGO DI VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a titolo principale nei seguenti casi:
abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
alloggio regolamentare assegnato da istituto autonomo per le case popolari;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) 6,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei casi sopracitati; 2. di dare atto che per l'anno 2002 da detrazione per abitazione principale e' fissata in Euro 104,00 annue da applicarsi nei casi specifici al precedente punto a);
(Omissis). 002A2121
Il comune di MAIRANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4.5 per mille per la prima casa e l'aliquota del 7 per mille per tutti i requisiti immobili. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I per l'anno 2002 pari a Euro 103.29.
(Omissis). 002A2122
Il comune di MAJANO (provincia di Udine) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come sottoesposto:
aliquota ordinaria e prima casa: 5 per mille;
aliquota per le seconde case: 5,15 per mille. 2. di dare atto che la detrminazione di imposta per l'unita' immobiliare abilitata ad abitazione principale ammonta a Euro 103,29.
(Omissis). 002A2123
Il comune di MALABERGO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio. 2. di differenziare l'aliquota come segue:
a) al 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
b) al 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che anno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'aliemazione di immobili, individuati con i principi di cui all'allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
c) all'1 per mille per le abitazioni locate adibite ad abitazione pricipale del locatario, con contratto d'affitto contratto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, di cui all'allegato C facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale per l'anno 2002 ammonta a Euro 104; 4. di elevare a Euro 156 la determinazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti:
a) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 7.490 in caso di unico componente e a Euro 4.287 pro-capite in caso di piu' componenti;
b) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluso eventuali pertinenze all'abitazione principale);
c) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini I.R.P.E.F. o soggetti a ritenute d'imposta. 5. di elevare inoltre a Euro 156 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti:
a) abitazione occupata esclusivamente da famiglia composta da un unico genitore con figlio/i minori o da entrambi i genitori con almeno tre figli minori;
b) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 36.152;
c) di non essere proprietario di altro immobile sul territorio nazionale (escluse le pertineze all'abitazione principale);
d) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini I.R.P.E.F. o soggetti a ritenute d'imposta. 6. Di dare atto che i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota ed i contribuenti interessati alla maggiore detrazione dovranno presentare istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, come indicato negli allegati A - B - C, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione I.C.I. anno 2002 utilizzando il modello D e/o E allegati alla presente deliberazione che fa parte integrante e sostanziale della stessa;
(Omissis). 002A2124
 
Il comune di MALO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, e per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria, nella misura 5,5 per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nella lettera b) del presente punto 1.;
b) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente abilitata ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle pertinenze della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' idivisa, purche' residenti nel comune di Malo nonche' al valore delle seguenti unita' immobiliari e loro pertinenze:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
unita' immobiliare prosseduta a titolo di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa risulti non locata;
unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il primo grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il primo grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza: La detrazione di imposta per l'unita' immobiliare abilitata ad abitazione principale del soggetto passivo o equiparata all'abitazione principale rimane fissa nella misura di L. 200.000, pari a Euro 103.29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'ablitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa: 2. di elevare, per i motivi espressi in premessa, anche per l'anno 2002, a L. 400.000, pari a Euro 206,58, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che trovano in tutte le seguenti condizioni:
I. possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente abilitata ad abitazione principale. Tale abiltazione deve essere l'uico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze di tale abitazione;
II. godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abilitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
III. in alternativa al precendete punto II, godiemento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al "minino vitale" nelle misure stabilite per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato. Di stabilire che la richiesta documentata dalla maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta in acconto e verifica dell'ufficio servizi sociali del comune. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti I, II e III potra' risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
(Omissis). 002A2125
Il comune di MARCHENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finziario 2002, fissandola nella misura unica del 6 per mille; 2. di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale detta aliquiota sara' applicata nella percentuale del 5,5 per mille; 3. di dare atto che la determinazione per l'abilitazione principale (comprese le pertinenze eventuali) e' determinato in via generale L. 200.000 (pari a Euro 103,29), mentre la stessa viene elevata a L. 500.000 (pari a Euro 258,23) qualora nel proprio nucleo familiare di residenza sia presente un parente di primo grado portatore di handicap riconosciuto in valido al 100%, purche' il redditto annuo imponibile I.R.P.E.F. relativo alla famiglia stessa non sia superiore al limite pro-capite di L. 30.000.000 (pari a Euro 15.493,71).
(Omissis). 002A2126
Il comune di MARENO DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;
(Omissis).
Allegato sub A)
----> Vedere Allegato <----
(Omissis). 002A2127
Il comune di MARENTINO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicare alle abitazioni pricipali e nella misura del 6,5 tutti gli altri immobili; la detrazione di imposta per le abilitazioni principali e' prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, pari a 103,29.
(Omissis). 002A2128
Il comune di MARTELLAGO (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 gennaio 2001 e il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) abitazione principale e relative pertinenze, compresi alloggi utilizzati da soci delle cooperative a proprieta' indivisa, gli alloggi regolarmente assegnati da istituto autonomo case pololari, gli alloggi posseduti (e non locati) da soggetto disabile o anziano che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario: 5 per mille; b) immobili non locati o non condotti direttamente: 7 per mille - la locazione si dimostrera' mediante esibizione dei contratti di locazione registrato o mediante autocertificazione; c) abitazioni concesse in comodato a parenti fino al secodo grado o affini di primo grado i quali la occupano come abitazione principale (art. 6, comma 2, lettera b) del regolamento I.C.I.): 5,5 per mille; d) restanti unita' immobiliari: 5,5 per mille. L'applicazione dell'aliquota al 7 per mille per gli immobili non affittati dovra' essere effettuata in dodicesimi, considerando per intero il mese in cui la registrazione e' avvenuta entro il giorno quindici; e) applicare l'aliquota del 4 per mille nei casi di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale come dell'accordo territoriale stipulato in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 5 marzo 1999, art. 1 - depositato al protocollo del comune di Martellago in data 2 novembre 1999 al n. 27627;
(Omissis). Come delibera n. 344 del 10 dicembre 2001 con oggetto "determinazione tariffe e corrispettivi per l'anno 2002 in euro" e' stata fissata la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e per il comando gratuito pari a Euro 104,00 (L. 201.371) nonche' la maggiore detrazione per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari con portatore di handicap con invalidita' al 75% o in famiglie con reddito inferiore o uguale al minimo vitale pari a Euro 156,00 (L. 302.058).
(Omissis). 002A2129
Il comune di MASI TORELLO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; 2. di concedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale di Euro 258,23 ai possessori dei requisiti di cui all'allegato A); I destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali con possesso del solo appartamento saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2001, non superiore a Euro 8197,72 lordi;
2) pensionato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Euro 13238,34 piu' Euro 1012,77 per ogni persona a carico;
3) portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000 non superiore a Euro 8197,72 lordi;
4) portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEE di tutti i componenti in nucleo familiare non superiore a Euro 13238,34 piu' Euro 1012,77 per ogni persona a carico;
5) titolari di assistenza domiciliare a livello comunale a norma del vigente regolamento se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Si precisa che l'agevolazione in questione e' subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze; queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria; La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata oppure consegnata a mano entro il mese di giugno 2002, all'ufficio tributi del comune di Masi Torello. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento deI pagamento della prima rata I.C.I. 2002 gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di acquisire documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le altre previste dalla legge.
(Omissis). 002A2130
Il comune di MELFI (provincia di Potenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
A) gli altri fabbricati, compresa la cat. D/2, nella misura del 6 per mille;
B) per i fabbricati iscritti alla cat. D (esclusi alberghi e pensionati cat. D/2) nella misura del 7 per mille.
C) per le abitazioni principali nella misura 4 per mille con detrazione pari a Euro 154.
(Omissis). 002A2131
Il comune di MELZO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari cedute in locazione a titoli di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari abitazione principale ed un box di pertineza; aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (divise dall'abitazione pricipale e dal box di pertinenza), per le aree fabricabili e per i territori agricoli; aliquota del 9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; detrazione di Euro 191 (L. 370.000) per l'abilitazione principale.
(Omissis). 002A2132
Il comune di MESSINA ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
1) abitazione principale: 4 per mille, detrazione d'imposta L. 200.000;
2) immobili locati a fitto concordato, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi, definiti in sede locale, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 431/1998: 3,5 per mille;
3) immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 7,5 per mille;
4) altri immobili: 6,3 per mille;
5) le abitazioni concesse in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse abitazioni hanno stabilito la propria residenza, da almeno tre anni, sono equiparate alle abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta: 4 per mille.
(Omissis). 002A2133
Il comune di MEZZANA MORTIGLIENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 10 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote applicate per l'anno 2001, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta come segue:
aliquota per la prima casa: 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29);
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota per la seconda casa: 6 per mille;
aliquota per le case sfitte: 7 per mille; 3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, questo comune considera quale abitazione principale: sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado, al coniuge, ancorche' separato o divorziato ed agli affini entro il secondo grado;
sono equiparate all'abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e/o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
analoga equiparazione e' disposta per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
(Omissis). 002A2134
Il comune di MINERBIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a Euro 103,29 annue e di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille e di diversificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 2002 nel seguente modo:
7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.;
5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito dall'art. 18 del regolamento I.C.I.;
3 per mille per gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, della legge n. 431/1998.
(Omissis). 002A2135
Il comune di MISANO DI GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;
non applicare per l'anno 2002 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di Euro 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di stabilire per gli alloggi non locati l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille;
(Omissis). 002A2136
Il comune di MOGGIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990; 2. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002:
aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
aliquota al 4 per mille per la pertinenza all'abitazione principale;
aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 154,94 (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 - art. 3, comma 55, legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari; 5. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 002A2137
Il comune di MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2002; 2. di determinare in Euro 150,00 la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis). 002A2138
Il comune di MONFORTE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2139
Il comune di MONGRANDO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,20 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 (Euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 507/1992, come sostituito con il comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996;
(Omissis). 002A2140
Il comune di MONTAGNA (MONTAN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera precedente a L. 840.000, per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione.
(Omissis). 002A2141
Il comune di MONTEFELCINO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare e riconfermare anche per l'anno 2002, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria del 5 per mille: per tutte le unita' immobiliari;
b) aliquota del 4 per mille: per i fabbricati realizzati per la rivendita;
c) aliquota del 7 per mille: per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultano non locate o tenute a disposizione;
d) aliquota del 5 per mille: per le unita' immobiliari od alloggi concessi in uso gratuito (documentato da atto registrato) a parenti in linea retta fino al secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;
e) detrazioni:
L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
(Omissis). 002A2142
Il comune di MONTEGROTTO TERME (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune sugli immobili diversi di cui al successivo punto 2; 2. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e dalle relative pertinenze; 3. di fissare la detrazione dall'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 105,00, rapportate al periodo di utilizzo, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado, purche' gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri immobili per intero o per quota parte; 5. di prevedere per l'anno 2002 una maggiore detrazione dell'imposta in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico e sociale, quantificata in Euro 155,00 da aggiungere alla detrazione fissa per un totale di Euro 260,00; 6. di confermare per l'anno 2002 una maggiore detrazione per nucleo familiare che presenti una situazione soggettiva come di seguito indicato:
famiglia, al 1o gennaio 2002:
con tre o piu' figli minorenni;
oppure con almeno un componente anziano di settanta o piu' anni di eta';
oppure con soggetto/i disabile/i con invalidita' almeno del 60%;
oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del comune; precisando che per usufruire della maggiore detrazione e' necessario non possedere altri immobili, per intero o per quota, e disporre di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare non superiore ai seguenti importi:
un componente: Euro 11.000,00;
due componenti: Euro 14.900,00;
tre componenti: Euro 17.000,00, per ogni componente in piu' aggiungere Euro 3.000,00.
(Omissis). 002A2143
Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;
c) aliquota 5 per mille gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura di L. 200.000.
(Omissis). 002A2144
Il comune di MORANSENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
abitazione principale e due pertinenze: 6 per mille;
altri immobili: 7 per mille; la detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' di Euro 118, 79.
(Omissis). 002A2145
Il comune di MORIMONDO (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 ... le seguenti aliquote di riferimento dell'imposta comunale immobiliare:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
abitazione principale 4 per mille;
come definita dall'art. 22 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999;
pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale di cui all'art. 22 lettera E) del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999 4 per mille;
terreni agricoli ed edificabili 5,5 per mille;
fabbricati gruppo C che non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale:
C/1 negozi e botteghe (pubblici esercizi) 7 per mille;
C/2 magazzini e locali deposito 7 per mille;
C/3 laboratori e locali deposito 7 per mille;
C/4 fabbricati per arti e mestieri 7 per mille;
per le categorie C/1 e C/2 se gli stessi immobili non sono utilizzati dai titolari di licenza di pubblico esercizio 5,5 per mille;
fabbricati gruppo D: 7 per mille;
tutte le categorie comprese da D/1 a D/12;
(Omissis). la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per unita' immobiliare in ragione annua e in rapporto alla quota di possesso art. 23 regolamento I.C.I. Euro 124. 002A2146
Il comune di MOSCIANO S. ANGELO (provincia di Teramo) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis) di fissare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), e la detrazione per abitazione principale nel seguente modo:
gli immobili di categoria catastale "D" 6 per mille;
tutte le altre categorie catastali 5 per mille;
detrazione per abitazione principale 103,29 euro;
(Omissis). 002A2147
Il comune di MUSILE DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni gia' in vigore per l'anno 2001, approvate con deliberazione di G.C. n. 36 del 27 febbraio 2001 e riportate di seguito, nonche' di approvare la conversione in euro della detrazione per abitazione principale:
aliquota del 4,75 per mille per:
a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
c) pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto a) e b);
d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni;
aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
detrazione per le abitazioni adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibiti a loro abitazione principale: Euro 180,76 (L. 350.000);
detrazione per i soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate: fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale di soggetti passivi d'imposta assistiti in via continuativa dal comune e che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, previa attestazione del responsabile del servizio sociale. 2); 3); 4); 5) parte dispositiva ... (omissis) ...
(Omissis). 002A2148
Il comune di NARDO' (provincia di Lecce) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) stabilire che le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 saranno uguali a quelle dell'anno precedente, ossia l'aliquota del quattro virgola cinque per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e del cinque virgola cinque per mille per tutte le altre categorie di fabbricati, per le aree edificabili e per i terreni; b) dare atto che la detrazione per l'abitazione principale anche per l'anno 2002, rimane fissata in L. 200.000;
(Omissis). 002A2149
Il comune di NOGAROLE ROCCA (provincia di Verona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis) le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2001 come desumibile dal prospetto specificativo di seguito riportato: =====================================================================
Descrizione dei cespiti e delle detrazioni |Aliquote e detrazioni ===================================================================== unita' immobiliari diverse dalle aree | fabbricabili | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- aree fabbricabili | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad | abitazione principale posseduta da contribuente| nel cui nucleo familiare sia presente un | portatore di handicap con invalidita' non | inferiore all'80% (fruibile comunque fino a | concorrenza dell'imposta) | Euro 258 --------------------------------------------------------------------- detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad | abitazione principale del soggetto passivo | (fruibile comunque fino a concorrenza | dell'imposta) | Euro 129
(Omissis). 002A2150
Il comune di NOTO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e dall'art. 58 comma 3 della legge n. 446/1997, in L. 350.000 pari ad Euro 180,76 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e relativa pertinenza come assimilata con deliberazione consiliare n. 106 del 13 dicembre 1999.
(Omissis). 002A2151
Il comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare anche per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
6,3 per mille aliquota ordinaria;
5,2 per mille aliquota ridotta per abitazione principale;
7 per mille aliquota maggiorata per alloggi non locati. 3. di applicare, anche per l'anno 2002, la detrazione base di L. 200.000 per l'abitazione principale e l'ulteriore detrazione di L. 135.000 ai soggetti che non siano piu' in condizione lavorative (pensionati) nonche' a favore delle famiglie numerose composte da 6 o piu' persone ed alle famiglie con portatori di handicap con un'invalidita' civile pari al 100%;
(Omissis). 002A2152
Il comune di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di prendere atto e di approvare la deliberazione della giunta comunale n. 86 del 24 ottobre 2001, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state confermate le aliquote dell'imposta in oggetto nella misura attualmente in vigore. 2. di stabilire consequenzialmente nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 2002 sugli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 2002 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 3. di aumentare ai sensi dell'art. 8 comma 3 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996 n. 662 da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 201.372 pari a Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale e cio' al fine di rendere privo di cifre decimali l'importo in euro relativo a detta detrazione.
(Omissis). 002A2153
Il comune di ODALENGO GRANDE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota I.C.I. ordinaria 5,75 per mille;
aliquota ridotta per l'abitazione principale dei residenti 5 per mille.
(Omissis). 002A2154
Il comune di OLCENENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 002A2155
Il comune di ORGIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare e fissare l'aliquota I.C.I. anno 2002 in via generale nella misura del 4,8 per mille salvo che le abitazioni non dichiarate inabitabili che siano sfitte o chiuse e per i capannoni chiusi per le ragioni esposte nella delibera consiliare n. 3 del 8 febbraio 2000 che si intendono qui ribadite e confermate. Per case e capannoni chiusi l'aliquota viene confermata e fissata del 6 per mille. La detrazione per l'abitazione principale viene fissata in Euro 104.
(Omissis). 002A2156
Il comune di ORIO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicati in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari: 4 per mille;
c) terreni agricoli: 4 per mille;
d) aree edificabili: 4 per mille;
(Omissis).
h) unita' immobiliari cat. catastale D8: 5 per mille 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 002A2157
Il comune di OROTELLI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
(Omissis). 002A2158
Il comune di OSOPPO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). abitazione principale: 5,2 per mille (invariata); altri fabbricati: 5,2 per mille (invariata); aree fabbricabili: 5,2 per mille (invariata); fabbricati classificati e/o classificabili nella categoria catastale "D": 6,2 per mille (invariata); 2. di confermare, salvo l'arrotondamento di cui in premessa, per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le unita' immobiliari ubicate in questo comune direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nel seguente modo:
a) Euro 155,00 per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Furchir, Molino del Cucco e Rivoli (localita' Rivoli);
b) Euro 130,00 per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Alsazia, Cartiera, Croce Rossa Austriaca, Mogliano Veneto, Pineta, Valle Sacra e Volontari della Liberta' e per quest'ultima limitatamente alla parte di essa che va dall'incrocio di via Cartiera in avanti (localita' Pineta);
c) Euro 109,00 per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra ubicate nel restante territorio comunale (Capoluogo). 3. di elevare detta detrazione fino all'importo unico di Euro 259,00 a favore dei soggetti passivi portatori di handicap con connotazione di gravita' (ai sensi della legge n. 104/1992) nonche' dei nuclei familiari con presenza di persona o persone effettivamente conviventi portatrici di handicap con connotazione di gravita' (ai sensi della legge n. 104/1992) certificata dalle competenti autorita' e per il solo immobile ove detti soggetti dimorano abitualmente. Per ottenere tale agevolazione i soggetti interessati devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare. 4. dare atto che le detrazioni determinate come sopra soggiacciono alle stesse regole di quella ordinaria.
(Omissis). 002A2159
Il comune di OSTELLATO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 30 novembre e il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) di stabilire per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota ordinaria del 6,2 per mille; b) di stabilire per l'anno 2002 l'I.C.I. con l'aliquota differenziata del 7 per mille nei casi sotto specificati:
1) aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non e' stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, ne' e' stata inoltrata relativa istanza;
2) unita' immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria:
unita' immobiliari date in uso gratuito ai familiari, a condizione che gli stessi vi risiedano;
una delle unita' immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all'estero;
unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
3) immobili compresi nelle categorie catastali A-C-D destinati alla locazione e rimasti sfitti. c) di stabilire per l'anno 2002 l'I.C.I. con l'aliquota piu' favorevole del 5 per mille nei casi di soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431; d) di disporre che qualora durante l'anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all'applicazione di aliquota differenziata, la maggiorazione si applichera' per i mesi durante i quali si e' verificata la situazione stessa; e) di prevedere anche per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in Lire 200.000 (Euro 103,29), fatti salvi i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa e' fissata in Lire 500.000 (Euro 258.23); per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio socio-economico, di seguito specificati, e' fissata in Lire 500.000 (Euro 258,23):
soggetti proprietari o titolari del diritto di usufrutto - uso - abitazione, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a nulla rilevando immobili di pertinenza, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, mono-reddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.873.000 lordo pari a Euro 8.197,72, riferito all'anno 2001;
b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito lordo di tutti i componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 2001, fino a L. 25.633.000 (Euro 13.238,34) piu' L. 1.961.000 (Euro 1012,77) per ogni familiare a carico;
c) disoccupati e lavoratori in Cassa integrazione straordinaria con reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 2001, fino a L. 25.633.000 (Euro 13.238,34) piu' L. 1.961.000 (Euro 1.012,77) per ogni familiare a carico;
d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle lettere precedenti. In tutti i casi suindicati il contribuente non puo' esercitare attivita' d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo, ne' possedere alcuna proprieta' immobiliare, terreni o fabbricati. Tali condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare. Il diritto al riconoscimento della maggior detrazione e' subordinato alla presentazione dell'istanza, sotto forma di autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio tributi che fornisce i relativi moduli.
(Omissis). 002A2160
Il comune di PADENGHE SUL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. le aliquote I.C.I., che saranno applicate in questo comune per l'anno 2002, sono le seguenti:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
b) aliquota ridotta del 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. B (nuova cat. P - V/4 - T/2); cat. C/1 (T/1) , C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), C/5(V/2); cat. D/1(Z/1), D/7(Z/1), D/8(Z/2);
c) aliquota ridotta del 5 per mille per:
1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, dimora abitualmente;
2) unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;
3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) le pertinenze ai suddetti immobili come identificati dall'art. 5 del regolamento;
d) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti intervento e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori. 2. di determinare come segue le detrazioni:
a) detrazione per l'abitazione principale in Euro 104,00. comprese le abitazioni di cui alla precedente lett. "C" punto 3);
b) un aumento della detrazione per l'abitazione principale da Euro 104,00 a Euro 155,00 ai soggetti passivi in possesso a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita' passiva di abitazioni classificate nella categoria A da A/1 a A/5 (nuova categoria R/1), comprese le abitazioni di cui alla precedente lett. "C" punto 3).
(Omissis). 002A2161
Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di aumentare al 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 002A2162
Il comune di PARATICO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del:
a) 4,8 per mille per l'abitazione principale;
b) 6,6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 280.000 in rapporto annuo, pari ad Euro 144,61.
(Omissis). 002A2163
Il comune di PAVIA DI UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, gia' applicata nell'anno 2001; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 annue, ai sensi e con le modalita' previste dal 2o comma deIl'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996; 3. di confermare, anche per il 2002, la detrazione di L. 300.000. dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale di proprieta' per ultrasessantacinquenni, solo nei seguenti casi:
a) persone sole, titolari unicamente di pensione sociale;
b) coniugi, entrambi titolari unicamente di pensione sociale, a condizione che occupino da soli l'immobile, fatta salva la presenza di altre persone a carico prive di alcun reddito. 4. per l'anno 2002 non trova applicazione il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle unita' immobiliari indicate al comma 4 dell'articolo citato nel presente capoverso.
(Omissis). 002A2164
Il comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 e per i motivi addotti in premessa le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ridotta: 4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi compresa una sola pertinenza (cantina e soffitta C/2, garage C/6 e/o posto macchina C/7) elencate al comma 2 dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni: 4 per mille;
aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 non locati, o locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e per finalita' turistiche ai sensi delle norme vigenti in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili;
aliquota ordinaria: 6,8 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti precedenti;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di confermare in Euro 108,46 (L. 210.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996.
(Omissis). 002A2165
Il comune di PERCILE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 002A2166
Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per il 2002:
l'aliquota ordinaria del 6 per mille, cosi' come disposto per il precedente anno 2001;
l'aliquota, ridotta, al 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;
l'aliquota ridotta al 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita', in questo ultimo caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un Ente competente;
la detrazione per abitazione principale a lire 200.000;
la detrazione a lire 500.000, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invadilita'; 2. di incrementare al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari di proprieta' di soggetti non residenti nel Comune di Peschici. Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8, A9; per queste unita' immobiliari si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di lire 200.000.
(Omissis). 002A2167
Il comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (provincia di Padova) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di individuare per l'anno 2002 l'aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria. L'aliquota ordinaria e' altresi' applicabile alle seguenti classi di immobili:
aree fabbricabili;
fabbricati diversi dalle unita' adibite ad abitazione;
fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di in un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I.); 2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprieta' o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.) e le pertinenze, considerate parti integranti dell'abitazione principale ancorche' distintamente iscritte in Catasto; 3. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per i terreni agricoli; 4. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota diversificata del 9 per mille nei confronti degli immobili non locati intesi quali unita' immobiliari classificabili e classificate nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 5. di fissare nella misura del 2,75 per mille l'aliquota agevolativa dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto "concordato", registrato a norma di legge, previsto dall'art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/1998, previa comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio tributi; 6. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione di Euro 129,11 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 7. di indicare, come consentito dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la fissazione della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a Euro 258,22, limitatamente ai casi di soggetti passivi titolari di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5, che presentano congiuntamente i seguenti tre requisiti:
a) residenza e dimora di fitto nell'abitazione oggetto dell'intervento;
b) presenza nel nucleo familiare di una persona di eta' pari o superiore ai 65 anni, ovvero di una persona disabile con grado di invalidita' pari o superiore al 66%;
c) un reddito ISEE non superiore a Euro 12.911,42. Coloro che vogliano beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare domanda all'ufficio tributi, corredata dalla dichiarazione dei redditi ISEE redatta dall'ufficio sociale, entro e non oltre il 20 maggio 2002.
(Omissis). 002A2168
Il comune di PIURO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille. 2. di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad Euro 103,30, con le precisazioni previste dall'art. 4 del regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato dal consiglio comunale, con deliberazione n. 44 del 27 novembre 1998.
(Omissis). 002A2169
Il comune di PONNA (provincia di Como) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in lire 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 002A2170
Il comune di PONTOGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 002A2171
Il comune di PORTALBERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, omissis, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, omissis; di stabilire in Euro 103,29 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis). 002A2172
Il comune di PORTOBUFFOLE' (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis); 2. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 al 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale in Euro 156,00;.
(Omissis). 002A2173
Il comune di POZZA DI FASSA (POZA) (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 3. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota delll'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. 4. di applicare per l'anno 2002 la detrazione di L. 500.000 pari a Euro 258,23 dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Omissis). 002A2174
Il comune di PRAROLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare l'aliquota nella misura del 5 per mille, diversificandola nella misura del 6 per mille per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni.
(Omissis). 002A2175
Il comune di PREZZA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002 la aliquota unica dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, stabilendo la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,00 (L. 200.000).
(Omissis). 002A2176
Il comune di PRIOCCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di non procedere, (omissis), ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., come previsto dalla vigente normativa in materia; 3. di proporre al consiglio comunale la detrazione per le abitazioni principali, nella misura minima prevista dalla legge (Euro. 103,29 pari a L. 200.000);
(Omissis). 002A2177
Il comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per il 2002, le aliquote I.C.I. come deliberate per l'anno 2001 con atto consiliare n. 4/2001.
(Omissis). Fabbricati di gruppo A adibiti ad abitazione principale e non adibiti ad abitazione principale escluso cat.: =====================================================================
A/10.... | 4 % =====================================================================
Fabbricati di gruppo A: cat. A/10.... | 5,5 % ---------------------------------------------------------------------
Fabbricati di gruppo B: B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, |
B/7, B/8.... | 7 % ---------------------------------------------------------------------
Fabbricati di gruppo C: C/4, C/5, C/7.... | 7 % ---------------------------------------------------------------------
Fabbricati di gruppo C: C/1, C/2, C/3.... | 5,5 % ---------------------------------------------------------------------
Fabbricati di gruppo C: C/6.... | 4 % ---------------------------------------------------------------------
Fabbricati di gruppo D: D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, |
D/7, D/8, D/9 | 7 % ---------------------------------------------------------------------
Terreni.... | 5,5 % ---------------------------------------------------------------------
Aree fabbricabili.... | 5,5 % La detrazione per l'abitazione principale e' di L. 400.808 (Euro. 207,00). Ai sensi dell'art. 31 del regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n. 70 del 21 dicembre 2000 e' stata adottata l'estensione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni previste per le abitazioni principali a quelle concesse in uso gratuito. Il soggetto passivo interessato, per ciascun anno in cui usufruisce dell'agevolazione e' tenuto a presentare all'ufficio competente, a pena di inammissibilita', apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti entro il termine di pagamento del saldo I.C.I., con apposito modello da ritirare presso l'ufficio tributi. Per quanto attiene ai versamenti anno 2001, si segnala quanto segue:
pagamento prima rata sul c/c postale n. 12578977 intestato al comune di Priolo Gargallo - Servizio tesoreria - I.C.I., entro il 30 giugno 2002 la somma da corrispondere dovra' essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni relative all'anno precedente;
pagamento seconda rata, entro il 20 dicembre 2002 dovra' essere versato il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sul primo pagamento.
Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 giugno 2002.
(Omissis). 002A2178
Il comune di QUAGLIUZZO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 2002; 2. di dare atto che e' confermata la detrazione Euro. 113,62 (di L. 220.000) sulla prima casa e che non ci sono ulteriori detrazioni riduzioni o diversificazioni oltre a quelle gia' previste dalla legge.
(Omissis). 002A2179
Il comune di RAGOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I., nella seguente misura:
5 per mille - tariffa ordinaria;
6,5 per mille - unita' adibite ad alloggi e non locate; di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge n. 504/1992, elevata a L. 200.000 (Euro. 103,29) dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2180
Il comune di RANZANICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura differenziata del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le loro pertinenze e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta; 2. di confermare la detrazione di Euro. 134,00, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2181
Il comune di RASUN ANTERSELVA (RASEN ANTHOLZ) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. con decorrenza dal 1o gennaio 2002 vengono fissate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
a) 4 per mille per l'abitazione principale compreso attrezzi in base all'art. 2 del regolamento;
b) aliquota ordinaria 4,4 per mille; 2. con decorrenza dal 1o gennaio 2002 viene fissata la detrazione d'imposta I.C.I. von 260 Euro per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2182
Il comune di REDONDESCO (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ritenuto di modificare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., come di seguito riportate, nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa dell'immobiliare;
aliquota 6 per mille - abitazione principale;
aliquota 6,5 per mille - altri immobili;
aliquota 7 per mille - edifici non locati o sfitti ed aree fabbricabili;
la detrazione di Euro. 103,29 (L. 200.000) da imposta dovuta per l'unita' immobile adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2183
Il comune di REGGIO EMILIA ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire come segue le detrazioni per abitazione principale per l'anno 2002:
L. 250.000 (pari a 129,11 Euro) per l'unita' immobiliare come definita al punto 1a) del testo;
L. 350.000 (pari a 180,76 Euro) per i soggetti in particolare disagio economico che rispettano tutte e tre le condizioni espresse in narrativa al punto 2a); 2. di stabilire altresi' le aliquote per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
nella misura del 5,8 per mille come aliquota ordinaria;
nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 2b) del testo; 3. di stabilire che il termine di presentazione della dichiarazione/denuncia sia fissato al 31 gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 002A2184
Il comune di RIETI ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di non apportare alcuna variazione alle aliquote e detrazioni gia' in vigore nel 2001; 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota 5,9 per mille per abitazione principale;
aliquota 6,6 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati;
detrazione ordinaria per abitazione principale viene fissata in L. 200.000;
gli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti dal vigente regolamento, art. 7, commi 1 e 2, utilizzato per abitazione principale con contratto registrato, ed a quelli concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari fino al primo grado e che abbia la residenza anagrafica, come abitazione principale si applica l'aliquota dei 5,9 per mille; 3. di determinare le maggiori detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale alle seguenti categorie di contribuenti:
a) persone o nuclei familiari iscritti nell'albo dei beneficiari del comune che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000;
b) persone o nucleo umiliare il cui reddito non sia superiore al "minimo vitale" identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale (L. 8.640.000): detrazione L 250.000;
c) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesinia situazione reddituale: detrazione L. 250.000;
(Omissis). 002A2185
Il comune di RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota ordinaria 6,8 per mille;
abitazione principale e relative pertinenze 6 per mille;
alloggi non locati e relative pertinenze 7 per mille;
immobili locati a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dai proprietari che stipulano "contratti di locazione a canone concordato" 4 per mille. 1. di confermare in Euro. 150 (L. 290.440) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di aumentare da Euro. 150 (L. 290.440) a Euro. 206 (L. 398.872) la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti con deliberazione del consiglio comunale; 3. di stabilire che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esistenza delle suddette condizioni deve risultare da apposita autocertificazione sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il settore ragioneria e tributi (Allegato "B"); 4. di dare atto che, applicando le aliquote e le detrazioni di cui ai precedenti punti, viene rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso.
(Omissis). 002A2186
Il comune di RIPOSTO (provincia di Catania) ha adottato, il 29 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille; 2. per l'anno d'imposta 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, (di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 663) e' elevata a L. 500.000.
(Omissis). 002A2187
Il comune di RIVE D'ARCANO (provincia di Udine) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., di seguito indicate:
aliquota ordinaria, cinque per mille;
aliquota per alloggi non locati, sette per mille;
aliquota per i proprietari che affittano immobili con contratti agevolati (legge n. 431/1998), due per mille.
(Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari a Euro 103,29 (L. 200.000);
(Omissis). 002A2188
Il comune di ROBILANTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
6,5 per mille da applicare alle abitazioni secondarie, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
7 per mille relativamente agli immobili di categoria "D" ricadenti in aree individuate nel vigente PRG come aree industriali;
6 per mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze; 2. di confermare altresi' in Euro 129 (L. 249.778) la detrazione per la prima casa.
(Omissis). 002A2189
Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.
(Omissis). 002A2190
Il comune di ROCCARASO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per quanto in narrativa, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.
(Omissis). 002A2191
Il comune di ROE' VOLCIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 novembre 2001 e il 20 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
2. di fissare per l'anno 2002 relativamente all'abitazione principale una aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari al 5 per mille.
3. di fissare altresi' per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille per le pertinenze delle unita' immobiliari di cui al precedente punto 2 (abitazione principale) nel limite fissato all'art. 2 del regolamento comunale I.C.I. 1. di fissare per l'anno 2002 la seguente ulteriore detrazione oltre a quella di Euro 103,29 relativa alla abitazione principale: a tutti quanti possiedono un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie A2 - A3 - A4 - A5 - A6 e rientrano nei sottospecificati limiti di reddito, viene concessa una maggiore detrazione di Euro 62 se la casa non supera Euro 41.316,55 di valore catastale o di Euro 31 se supera i 41.316,55 Euro ma non eccede i 51.645,69 Euro. I limiti di reddito I.S.E.E. entri i quali si opera la maggiore detrazione di imposta sono pari a:
1 persona Euro 6.197,48. Dal beneficio della maggior detrazione sono esclusi i proprietari di seconde case e di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A10 - A11. 2. di dare atto che coloro che applicano l'ulteriore detrazione dovranno presentare autocertificazione all'ufficio tributi entro la scadenza prevista per il pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2002.
(Omissis). 002A2192
Il comune di ROGENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare il contenuto della deliberazione di G.C. n. 99 del 5 dicembre 2001 e quindi l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis). 002A2193
Il comune di ROGNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 ed all'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996;
A) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto prescritto dalla lettera B) della presente deliberazione, nella misura del 5,5 per mille;
B) aliquota ridotta, nella misura del 4,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
C) detrazione per abitazione principale e sue pertinenze Euro 103,29.
(Omissis). 002A2194
Il comune di ROMA ha adottato, il 20 e 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:
A) nella misura del 4,9 per mille applicata nei casi seguenti:
a1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
a2) unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
a3) unita' immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
a4) unita' immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale; per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresi' la detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000 con arrotondamento), di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
a5) unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attivita' che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della societa' di persone o a responsabilita' limitata che e' titolare di tale attivita'. Tale beneficio e' esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unita' immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonche' al convivente more uxorio, del titolare dell'attivita' e che alla stessa collaborino. Il beneficio e' applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata e il titolare dell'attivita' che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale societa'. Quest'aliquota agevolata puo' essere applicata ad un solo immob ile commerciale per ciascun soggetto passivo.
a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una societa' di persone o responsabilita' limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata e l'attivita' sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attivita' persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446. Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralita', secondo le condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139/1998;
a7) unita' immobiliari in cui viene esercitata l'attivita' di vendita o di produzione vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative;
a8) unita' immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che la utilizzano quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/1998;
B) nella misura del 5,5 per mille, nei casi di unita' immobiliari locate o concesse in comodato con contratto registrato, da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, limitatamente ai contratti gia' in essere al 31 dicembre 1999, non rinnovabili neanche tacitamente ed ancora in vigore al 1o gennaio 2002, sino alla scadenza degli stessi;
C) nella misura del 6 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/1998;
D) nella misura del 9 per mille, per le unita' immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1o gennaio 2001. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unita' immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 6,9 per mille. L'aliquota del 9 per mille non si applica all'unita' immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data suo in gratuito a parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unita' per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille. L'aliquota del 9 per mille non si applica alle unita' immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attivita' esclusiva o pre valente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria;
E) nella misura del 6 per mille, per le unita' immobiliari destinate ad abitazioni, di proprieta' dello I.A.C.P., regolarmente assegnate;
F) nella misura dell'1 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello individuato nella tabella A allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso;
G) nella misura dell'1 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del comune di Roma, individuate con specifico atto dell'amministrazione e destinate all'assistenza alloggiativa. Le aliquote di cui ai punti a8) e C) si applicano alle unita' immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 322 (equo canone), ed ancora operanti al 1 gennaio 2002 in regime di proroga. Le aliquote di cui ai punti a8) e B), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessita' di adibire l'unita' immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio. Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e C, il soggetto passivo e' tenuto a presentare, entro il mese di marzo 2003, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune. I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unita' immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di cui al punto D), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unita', alla quale intendano applicare l'aliquota ordinaria. La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo sanzione giu' grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. La comunicazione vale sino al permanere delle co ndizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione. La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unita' immobiliari gia' oggetto di analoga agevolazione per l'anno 2001 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l'anno 2002. 2. di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 (pari a L. 300.000 con arrotondamento) da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, gia' prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (categoria C\times 6) ed una cantina o soffitta (categoria C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di disoccupati che al 1oo gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I.C.I. siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
b) presenza di non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennita' di mobilita', ai sensi delle vigenti leggi, al 1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I.C.I., abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni e siano iscritti nella lista regionale di mobilita';
d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano gia' compiuto il 60o anno di eta';
e) presenza di uno o piu' figli minori;
f) presenza di uno o piu' disabili, con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita', rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Le condizioni indicate ai punti a), b) e c) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
g) nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I., complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 (pari a L. 50.000.000 con arrotondamento) e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
h) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
i) che il reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello individuato nella tabella B allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. 3. ai fini di cui ai precedenti punti numeri 2 e 1 lettera F):
a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia. 4. per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo e' tenuto a presentare, entro il mese di marzo 2003, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresi':
a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione;
b) la composizione del nucleo familiare convivente;
c) l'indicazione dei soggetti disabili, con relativo grado di inabilita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al precedente punto 2 lettera f);
d) l'ammontare del reddito imponibile annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'imposta I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi. 5. tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi di cui al precedente punto 2, lettere a), b) e c); nei casi di cui al precedente punto 2 lettere d), e) ed f) la dichiarazione iniziale varra' sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni di imposizione. 6. per i casi, di cui al punto 2 lettera f), dovra' essere allegata idonea certificazione. 7. la mancata dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo sanzione piu' grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. 8. di riconoscere una detrazione specifica di Euro 12,91 (L. 25.000 arrotondate) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione di proprieta' delle persone fisiche e per cui i proprietari si siano dotati del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione del codice civile n. 166/1999, entro il 31 dicembre 2002; la detrazione potra' essere applicata ad una sola abitazione per ciascun soggetto passivo ed in caso di piu' soggetti passivi, per la stessa unita' immobiliare, in quota parte proporzionale alla quota di possesso. Potra' essere dedotta, in unica soluzione, in occasione del versamento dell'acconto o del saldo e, comunque, a seguito dell'invio del "fascicolo del fabbricato" all'amministrazione comunale - Dipartimento IX - V U.O. ufficio manutenzione edilizia; il comune potra' richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il diritto alla detrazione. --------------------------------------------------------------------- TABELLA A Limiti di reddito imponibile familiare per accedere all'aliquota ridotta dell'1 per mille, con ulteriore detrazione di L. 300.000 (Euro 154,94) --------------------------------------------------------------------- =====================================================================
Numero di | | | |
componenti | | | |
del nucleo | | | |
familiare | | | Limiti in |di uno o piu'
convivente | Limiti | ordinari | presenza | disabili =====================================================================
| in Lire| in Euro| in Lire| in Euro ---------------------------------------------------------------------
1 componente| 9.000.000 | 4.468,12 | 15.300.000 | 7.901,80 ---------------------------------------------------------------------
| | | 24.000.000 |
2 componenti| 14.100.000 | 7.282,05 | 12.394,97 | ---------------------------------------------------------------------
3 componenti| 18.400.000 | 9.502,81 | 31.200.000 | 16.113,46 ---------------------------------------------------------------------
4 componenti| 22.100.000 | 11.413,70 | 37.600.000 | 19.418,78 ---------------------------------------------------------------------
5 componenti| 25.700.000 | 13.272,95 | 43.600.000 | 22.517,53 ---------------------------------------------------------------------
6 componenti| 28.800.000 | 14.873,96 | 49.000.000 | 25.306,39 ---------------------------------------------------------------------
| aggiungere| aggiungere| |
|3.200.000 per|Euro 1.652,67| |
| ogni| per ogni| |
piu' di 6 | componente| componente| | componenti | aggiuntivo| aggiuntivo| 49.000.000 | 25.306,39 --------------------------------------------------------------------- TABELLA B Limiti di reddito imponibile familiare per accedere all'ulteriore detrazione di L. 300.000 (Euro 154,94) --------------------------------------------------------------------- =====================================================================
Numero di | | | |
componenti | | | |
del nucleo | | | |
familiare | | | Limiti in |di uno o piu'
convivente | Limiti | ordinari | presenza | disabili =====================================================================
| in Lire| in Euro| in Lire| in Euro ---------------------------------------------------------------------
1 componente| 23.452.000 | 12.111,96 | 42.214.000 | 21.801,72 ---------------------------------------------------------------------
2 componenti| 23.452.000 | 12.111,96 | 42.214.000 | 21.801,72 ---------------------------------------------------------------------
3 componenti| 28.500.000| 14.719,03 | 46.800.000 | 24.170,19 ---------------------------------------------------------------------
4 componenti| 34.300.000 | 17.714,48 | 56.500.000 | 29.179,82 ---------------------------------------------------------------------
5 componenti| 39.800.000 | 20.554,99 | 65.400.000 | 33.776,29 ---------------------------------------------------------------------
6 componenti| 44.600.000 | 23.033,98 | 65.400.000 | 33.776,29 ---------------------------------------------------------------------
| aggiungere| aggiungere| |
|4.000.000 per|Euro 2.065,84| |
| ogni| per ogni| |
piu' di 6 | componente| componente| | componenti | aggiuntivo| aggiuntivo| 65.400.000 | 33.776,29
(Omissis). 002A2195
Il comune di ROSA' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29 (L. 200.000);
(Omissis). 002A2196
Il comune di S. PIETRO INFINE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). stabilire, con decorrenza dall'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella unica del 7 per mille; confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; dare atto che la presente deliberazione non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
(Omissis). 002A2197
Il comune di S. BENIGNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, unica per tutti gli immobili; 2. di confermare per l'anno 2002 in Euro 144,61 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzie territoriali per la casa; 3. da dare atto che la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si applica anche alle unita' immobiliari pertinenti all'abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, cosi' come previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che anche per l'anno 2002 viene riconfermata l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per la Casa di riposo del comune di San Benigno, in quanto sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione e pertanto la stessa non dispone di proprie entrate.
(Omissis). 002A2198
Il comune di S. FELICE DEL BENACO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno di imposta 2002, ai fini dell'I.C.I., le aliquote gia' in vigore nell'anno 2001; 2. di confermare la detrazione da utilizzare ai sensi di legge, per l'abitazione principale, in Euro 103,29 annui.
(Omissis). Aliquota ordinariaria: 7 per mille; aliquota ridotta per i soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative; edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita'' immobiliare; direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; pertinenze dell'abitazione principale: 4 per mille ed utilizzo residuo; detrazione parte abitativa; immobili concessi in uso gratuito a genitori e figli: 4 per mille ed utlizzo della detrazione intera; abitazioni non locate, di anziani ricoverati permanentemente in istituti di ricovero: 4 per mille ed utilizzo della detrazione intera.
(Omissis). 002A2199
Il comune di SACILE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 22 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria I.C.I. - imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. 2. di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4 per mille per i soggetti passivi; quali persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale. 3. di approvare, per l'anno 2002, una detrazionedi Euro 130 (L. 251.715.) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa. 4. di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicarsi esclusivamente alle unita' immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2 e C/6 pertinenze dell'abitazione principale o abitazione locata. 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta con detrazione) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata. 6. di considerare abitazione principale anche quella concessa in comodato a parenti entro il secondo grado che hanno stabilito la propria residenza, con aliquota ridotta e detrazione come previsto dal Regolamento. 7. di approvare, per l'anno 2002, un aumento della detrazione da Euro 130 (L. 251.715) a Euro 180 (L. 348.529.) a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci, per l'anno d'imposta 2001, un imponibile IRPEF non superiore a quanto segue:
no 1 componente limite reddito annuo L. 14.000.000 (Euro 7.230,40)
per ogni componente in piu' L. 2.000.000 annue (Euro 1.032,91). L'applicazione della maggior detrazione e' subordinata alle condizioni:
che l'abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare, diversamente per nucleo familiare si intende l'insieme degli occupanti;
essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze;
nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile;
non aver venduto nell'anno 2001 beni immobili per un valore superiore ai 70 milioni.
Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliare classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9;
Le condizioni devono sussistere alla data 1o gennaio 2002 8. I beneficiari dell'aliquota ridotta per abitazioni locate o residenti in istituti o concesse in comodato, nonche' coloro usufruiscono della maggior detrazione, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'ufficio tributi, entro l'anno di competenza.
(Omissis). 002A2200
Il comune di SALE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille; 2. di deliberare per l'anno 2002 la seguente disciplina tariffaria dell'ici:
A) determinare in 130 Euro pari a L. 251.715 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
B) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di 130 Euro pari a L. 251.715;
C) non avvalersi delle altre facolta' discrezionali di cui al comma 55 dell'art. 3 legge 662/1996 e di quelle previste dall'art. 1 comma 5 legge n. 449/1997.
(Omissis). 002A2201
Il comune di SALICE SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, perl l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze adibite a servizio delle abitazioni principali e classificate in catasto in categoria C/2 C/6 e C/7;
aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni. 2. di dare atto che alla detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinata per l'anno 2002 in Euro 129,11 pari a L. 250.000.
(Omissis). 002A2202
Il comune di Salvirola (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di deterniminare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 2002 per le persone ultrassessantacinquenni, propretarie di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con redditto annuo lordo non superiore a L. 18.000.000;
(Omissis). 002A2203
Il comune di SAMARATE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura sotto indicata:
abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille;
altre unita' immobiliari: 6 per mille;
aree edificabili: 5 per mille. 2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificativo dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto.
(Omissis). 002A2204
Il comune di SAMBUCA DI SICILIA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille; b) imobili diversi dall'abitazione principale aliquota al 6 per mille; c) applicare nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione prevista per l'abitazione principale.
(Omissis). 002A2205
Il comune di SAMPEYRE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di aumentare invece, per l'anno 2002, la detrazione di L. 300.000 pari ad Euro 154,94 ad Euro 200 pari a L. 387.254 ai sensi del punto 3 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Omissis). 002A2206
Il comune di SAN CANZIAN D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2002, la seguente aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):
a) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2. di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
L'agevolazione viene applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori; 3. di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2002, la seguente misura quale detrazione ordinaria per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.:
Euro 103,29 pari a Lire 200.000.; 4. di elevare, con effetto dal 1o gennaio 2002, la misura della detrazione ordinaria da Euro 103,29 pari a lire 200.000 a Euro 254,10 pari a lire 492.000 per le seguenti categorie di soggetti:
a) nuclei familiari proprietari di abitazione principale ove esistano portatori di handicap con una percentuale di invalidita' superiore al 50 per cento che nel corso dell'anno 2000 abbiano percepito un reddito non superiore a Euro 15.493,71 pari a lire 30.000.000 al netto della indennita' di invalidita' percepita;
b) nuclei familiari dove il reddito percepito nell'anno 2000 sia pari o inferiore a Euro 9.296,22 pari a L. 18.000.000;
c) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; 5. di dare atto che al punto 4, con la parola "redditoº" si intende:
per il modello Unico 2002 il reddito indicato nel quadro "RN - I.R.P.E.F. RIGO RN1 - Reddito complessivoº";
per il modello 730-03 il reddito indicato nel rigo "Reddito complessivo";
per il modello CUD il reddito indicato nel rigo "Reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F."; 6. che le richieste per ottenere le maggiori detrazioni previste per l'anno 2002 dovranno essere presentate dai contribuenti interessati presso l'unita' operativa servizio tributario entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2002, come previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale delle entrate; 7. di dare atto che, vista la delibera adottata dal Cipe in data 15 novembre 2001 sulle "Modalita' di conversione in Euro di importi espressi in lire di tariffe e prezzi regolamentati nei servizi di pubblica utilitaº" per la conversione in euro di corrispettivi in lire relativi ai calcoli intermedi per la definizione dell'importo finale dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) si utilizzeranno n. 6 decimali, per consentire cosi' il raggiungimento di un grado di precisione accettabile ed evitare significativi scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle due monete; L'importo finale verra' formulato e pagato in centesimi di euro.
(Omissis). 002A2207
Il comune di SAN DAMIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale, che viene confermata al 5,5 per mille, con detrazioni per la prima casa di L. 200.000 - Euro 103,29.
(Omissis). 002A2208
Il comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come di seguito specificato:
a) ordinaria 6 per mille;
b) abitazione principale 4,8 per mille. 2. di confermare una aliquota ordinaria ridotta al 5,6 per mille nei casi in cui l'immobile risulti locato con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale; 3. confermare nell'importo di Euro 103,29. la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. confermare l'applicazione di una ulteriore detrazione di Euro 103,29. a favore di nuclei familiari, con riferimento alla popolazione residente:
a) proprietari di immobili nei quali risulti presente un componente invalido civile con percentuale di invalidita' totale e titolare di indennita' di accompagnamento;
b) proprietari di immobili nei quali risultino presenti almeno due componenti invalidi civili di cui almeno uno con invalidita' totale (anche senza indennita' di accompagnamento).
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari nei quali l'individuo invalido civile sia accolto in strutture socio - assistenziali.
(Omissis). 002A2209
Il comune di SAN DONATO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) gia' determinate per l'anno 2001 nel modo seguente:
a) abitazione principale e sue pertinenze: 4 per mille con detrazione di L. 220.000 (Euro 113,62);
b) abitazione in uso gratuito a figli coniugati e genitori: 4 per mille senza detrazione;
c) abitazione secondaria: 6 per mille;
d) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
e) aree edificabili: 7 per mille.
(Omissis). 002A2210
Il comune di SAN MASSIMO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 002A2211
Il comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote, approvate dalla giunta comunale con atto n. 226 del 3 dicembre 2001, dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
abitazione principale: 4,9 per mille;
altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 6,6 per mille. 1. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di Euro 104,00.
(Omissis). 002A2212
Il comune di SAN PAOLO DI JESI (provincia di Ancona) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002 nel modo seguente:
abitazione principale: aliquota 6 per mille, (ex comma 2, art. 10 regolamento disciplina I.C.I.), detrazione euro 103,29 (L. 200.000);
altri immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 7 per mille.
abitazione locata (art. 4 decreto-legge n. 437/96 conv. in legge n. 556/96), con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota 6 per mille;
abitazione concessa in uso gratuito, a titoli di abitazione principale, a parenti in linea retta fino al primo grado (art. 10 comma 2 del regolamento disciplina I.C.I.): aliquota 6 per mille, detrazione euro 103,29 (L. 200.000). 3. Di stabilire che alle pertinenze dell'abitazione principale anche se classate in categoria diversa dall'abitazione con attribuzione di autonoma rendita catastale si applicano le aliquote previste per la stessa abitazione principale con limitazioni fissate dall'art. 10 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 002A2213
Il comune di SAN PIETRO IN GU (provincia di Padova) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare la proposta di aliquote e detrazioni della imposta comunale sugli mmobili per l'anno 2002, ed inserita nel bilancio di previsione 2002, con un introito presunto di L. 1.760.001.661 (pari ad Euro 908.965,00) come di seguito trascritta:
l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze (garage nel numero massimo di 2), con possibilita' di detrarre di detrazione per abitazione principale che non vi abbia trovato capienza, e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni;
la riduzione della detta aliquota del 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario io o titolare ad un familiare o affine in linea retta di primo grado (vedasi norma regolamentare);
la detrazione ordinaria per la prima casa come prevista dall'art. 8 comma 2 della legge n. 504/1992, di L. 200.000 (euro 103,30), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;
l'aumento della detrazione consentita dall'art. 15 della legge n. 537/1993, come modificato con art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, fino a L. 500.000 (euro 258.24) per la prima casa di proprieta' di particolari (categorie di cittadini negli stessi termini della proposta gia' formulata dalla locale federazione pensionati prot. n. 7413 del 4 ottobre 1997 e precisamente, per i cittadini:
a) pensionati che vivono soli, con reddito complessivo lordo degli oneri deducibili inferiore a L. 13.500.000 (Euro 6972,17) e derivante esclusivamente da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garage ed orto o giardino pertinenziali);
b) famiglie con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, inferiori a L. 19.000.000 (Euro 9.812,68), e derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo compreso garage ed orto o giardino pertinenziale);
c) nei casi di cui al punto b), con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate (lire 25 milioni pari ad Euro 12.911,42 per nuclei con un figlio a carico; lire 30 milioni pari ad Euro 15.493,70 euro per nuclei con due figli a carico; lire 33.000.000 pari ad Euro 17.043,08 con tre o piu' figli a carico); in tutti i casi dei punti a), b), c) per i soggetti che in passata non ne abbiano gia' beneficiato, e obbligatorio presentare a comunicazione della esistenza dei requisiti all'Ufficio tributi del comune, entro il termine di presentazione della denuncia annuale di variazione, contenente l'indicazione dei redditi del nucleo familiare dell'ultima dichiarazione dei redditi, nella forma della autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
(Omissis). 002A2214
Il comune di SAN PAOLO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I:
1. aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
2. aliquota agevolata nella misura del 5,7 per mille da applicare alle tipologie di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento I.C.I:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente);
unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo);
abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo);
le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
3. aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. - l'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 comma 1, lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
4. aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti tipologie:
alloggi non locati, di cui all'art. 7 comma 1) regolamento I.C.I. ossia l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1 gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi.
immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/1 (opifici), non utilizzati dal possessore o dai suoi famigliari, non locati, in rapporto al periodo di non utilizzo.
5. Detrazione di imposta di euro 103.29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 14 regolamento l.C.I.), con la possibilita' di detrarre, limitatamente alle pertinenze di cui al punto 2) della presente deliberazione, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
(Omissis). 002A2215
Il comune di SAN VITO LO CAPO (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sara' applicata;
nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale;
nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili;
che per le abitazioni principali viene confermata la detrazione pari a Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 002A2216
Il comune di SANTA SOFIA (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,5 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna;
6,5 per mille sul valore degli altri immobili;
7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna.
(Omissis). 002A2217
Il comune di SANT'ABBONDIO (provincia di Como) ha adottato, il 3 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, in applicazione delle disposizioni normative cui all'art. 6 deI decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunaIe sugli immobili per l'anno 2002, come segue:
a) abitazione principale 5,5 per mille;
b) altri immobili 6 per mille. Di confermare altresi' la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2218
Il comune di SANT'ALBANO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune per l'anno 2002 nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione di Euro 113,62 (pari a L. 220.000) per le prime abitazioni.
(Omissis). 002A2219
Il comune di SANT'OMOBONO IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,6 per mille; 2. di stabilire in merito a quanto disposto dall'art. 3/53o della legge n. 662/1996, di non diversificare per l'anno 2002 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di stabilire, inoltre, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio del bilancio, di non avvalersi della facolta' di applicare riduzioni o detrazioni dell'imposta diverse da quelle obbligatorie per legge (Euro 103,29 - L. 200.000 - detrazione prima abitazione).
(Omissis). 002A2220
Il comune di SCANDIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria nella misura del 5,3 per mille;
aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille:
a) per alloggi non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioe' utilizzati in modo saltuario;
b) aree fabbricabili; 2. di determinare una detrazione di Euro 180,76 (pari a L. 350.000) per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza; equiparate; 3. di confermare la deliberazione n. 175 del 30 novembre 2000 per quanto attiene all'individuazione delle categorie di soggetti in condizione di disagio economico-sociale, alla determinazione della maggiore detrazione pari a Euro 51,65, loro spettante a fronte dei requisiti indicati nella deliberazione stessa, alle modalita' ed ai tempi per effettuare la richiesta;
(Omissis). 002A2221
Il comune di SCOPA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
5,5 per mille per le unita' immobiiari adibite ad abitazione secondaria; e di determinare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,30.
(Omissis). 002A2222
Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:
aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille;
detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 230.000 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 002A2223
Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il 16 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili:
1. abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,5 per mille. L'aliquota agevolata si applica alle abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purche' il parente vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica, anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprieta';
2. alloggi e relative pertinente non locati o sfitti: aliquota del 9 per mille. Si considerano tali gli alloggi non utilizzati, da almeno due anni precedenti l'anno d'imposta, ne' come abitazione principale e secondaria, ne' dati in locazione, in comodato ed in uso a terzi;
3. altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota ordinaria del 6,6 per mille;
4. titolari di immobili locati a canone concertato (legge n. 431/1998): aliquota 4 per mille, prevista nella delibera di giunta comunale n. 70 del 17 dicembre 1999, esecutiva, limitatamente al periodo di validita' del contratto, debitamente registrato. In tale caso, copia del contratto dovra' essere trasmessa al servizio tributi entro il 31 dicembre;
5. conferma dei valori commerciali attribuiti alle aree sottoposte a tassazione conte determinati con deliberazione di giunta regionale n. 389 deI 15 dicembre 1999; di determinare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta I.C.I., adempimenti e precisazioni per i contribuenti:
1. detrazione totale dell'imposta per gli immobili in concessione al comune e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e bisognosi ai sensi della legge n. 431/1998, per tutta la durata del contratto, debitamente registrato, con le modalita' contenute nella delibera di giunta comunale n. 296 del 15 novembre 2000, esecutiva;
2. detrazione ordinaria sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze: Euro 129,11 (L. 250.000);
3. elevazione della detrazione sub 2) a Euro 258,23 (L. 500.000) in relazione a particolari situazioni di carattere socio-economico, debitamente documentate, di seguito individuate: A) soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico-sociale:
1) soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal comune;
2) soggetti la cui unita' familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile fiscale non superiore a:
a) a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000) se composta da una sola persona;
b) a Euro 12.911,42 (L. 25.000.000) se composta da due persone;
c) a Euro 18.075,99 (L. 35.000.000) se composta da tre persone;
d) a Euro 21.691,19 (L. 42.000.000) se composta da quattro persone, per ogni unita' aggiuntiva il reddito va aumentato di Euro 4.648,11 (L. 9.000.000);
3) l'unita' immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprieta' immobiliare del soggetto richiedente ovvero dell'unita' familiare cui appartiene;
4) il soggetto richiedente deve possedere l'unita' immobiliare a titolo di proprieta', oppure a titolo di usufrutto, uso, superficie ed abitazione;
5) l'unita' immobiliare deve risultare iscritta al catasto urbano ed individuata in una delle seguenti categorie:
A/2 abitazione di tipo civile;
A/3 abitazione di tipo economico;
A/4 abitazione di tipo popolare;
A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
A/6 abitazione di tipo rurale;
A/7 abitazioni in villini;
6) la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1) a 5) si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni sub 1) e/o 2;
7) la maggiore detrazione non spetta se l'unita' immobiliare e' locata o e' concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
8) la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarita', l'eventuale eccedenza non puo' essere utilizzata dagli altri contitolari; B) aI possessore di immobile che non ha compiuto i 35 anni di eta' e che si sia coniugato nel 2001, con un reddito imponibile fiscale complessivo, prodotto dai componenti il nucleo familiare nell'anno 2001, non superiore a Euro 25.822,84 (L. 50 milioni). La detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7; l'unita' immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprieta' immobiliare del suddetto richiedente ovvero dell'unita' familiare cui appartiene alla data di presentazione della comunicazione; C) al possessore di immobile che al 31 dicembre 2001 abbia nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap (legge n. 104/1992) ovvero con invalidita' di almeno il 70% che risulti da adeguata certificazione da parte della competente commissione medica dell'U.L.S.S. o altro ente competente. La maggiore detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unita' immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprieta' immobiliare del suddetto richiedente ovvero dell'unita' familiare cui appartiene, indipendentemente dal livello del reddito di cui al punto sub A). Adempimenti e spiegazioni per i benefici sub A) B) C): i soggetti che intendono beneficiare dell'elevazione a Euro 258,23 (L. 500.000) della detrazione ordinaria dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio:
1. nell'ipotesi sub A) e B) presentare la comunicazione all'amministrazione comunale entro iI termine di versamento del saldo I.C.I., documentando, anche sotto forma di auto certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione che da' titolo per ottenere i predetti benefici; nell'ipotesi sub C) la predetta comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi;
2. indicare l'importo della maggiore delazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.C.I., con la precisazione che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione dall'imposta va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono le su citate destinazioni;
3. dal computo dei redditi rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale, cosi' come intesa ai fini IRPEF (redditi di fabbricati);
4. per nucleo fimiliare si intende la famiglia anagrafica, cioe' quella risultante dallo stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data di presentazione della richiesta;
5. nel caso di applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione in uso a parenti di primo grado, deve essere informato il servizio tributi mediante comunicazione in autocertificazione, entro la data di pagamento del saldo, attestante la residenza ed allegando copia di documenti atti a comprovare l'intestazione e l'utilizzo delle utenze domestiche.
L'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni che danno titolo ad ottenere la maggiore detrazione;
(Omissis). 002A2224
Il comune di SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili cosi' come segue:
aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) sull'imposta dovuta.
(Omissis). 002A2225
Il comune di SETTIME (provincia di Asti) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29;
(Omissis). 002A2226
Il comune di SINIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per il 2002 l'aliquota I.C.I. e' riconfermata nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili indistintamente; 2. per il 2002 e' riconfermata in Euro 103,30 (L. 200.017) la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 002A2227
Il comune di SISSA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
abitazione principale: 5 per mille;
pertinenze dell'abitazione principale (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, locali di deposito permanentemente asserviti all'abitazione principale stessa, anche se accatastati autonomamente con distinta rendita catastale, purche' vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di diritto reale): 5 per mille;
immobili non locati posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti di ricovero o sanitari (equiparati ad abitazione principale): 5 per mille;
unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e suoi familiari, per le quali sia stata richiesta unificazione catastale (equiparate ad abitazione principale): 5 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
terreni: 6 per mille;
aree fabbricabili, aree relative alla demolizione di fabbricati ed interventi di recupero: 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:
Euro 103,29 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale o ad esse equiparate;
Euro 154,94 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare persone disabili ai sensi e per gli effetti della legge n. 104/1992.
(Omissis). 002A2228
Il comune di SOMMALOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo:
5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche;
5,4 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali);
7 per mille per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7 per mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la non locazione per interventi di risanamento o ristrutturazione e per accessori all'abitazione. Per maggior precisazione per casa sfitta si intende quella non abitata a nessun titolo;
4,5 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili nonche' per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero;
3 per mille per le unita' abitative date in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'Accordo locale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998); 2. di incrementare la detrazione per abitazione principale fissandola in Euro 150; 3. di confermare, per i nuclei familiari nei quali e' presente un portatore di handicap, le detrazioni agevolate gia' previste nell'anno 2001 pari a Euro 258.
(Omissis). 002A2229
Il comune di SORAGNA (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili su tutto iI territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 deI decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I., nella misura del sette per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3; 2. di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 degli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento comunale per l'appIicazione dell'I.C.I., l'aliquota I.C.l. ridotta al sei per mille e cinquanta centesimi in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari elencate agli articoli 8, 9 e 10 del predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I.; 3. di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 11, comma 3, del regolamento comunale suddetto, per gli alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, appartenenti al gruppo A: categorie A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8, una aliquota I.C.I. del 9 per mille, da applicarsi secondo le modalita' indicate nel predetto art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
(Omissis). 5. di dare atto che la giunta comunale non si e' avvalsa della facolta' di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre Euro 103,29 per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta per unita' immobiliari possedute da determinate categorie svantaggiate, fatta eccezione per soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare (con iscrizione anagrafica una o piu' persone di cui all'art. 433 del codice civile invalide con totale e permanente inabilita' lavorativa 100%) e con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, per i quali e' concessa una detrazione di Euro 206,58;
(Omissis). 002A2230
Il comune di SPILAMBERTO (provincia di Modena) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota abitazione principale e pertinenze asservite: 5 per mille;
aliquota ordinaria su altri fabbricati, aree e terreni: 5,80 per mille;
aliquota su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998: 5 per mille;
aliquota su alloggi non locati: 7 per mille;
aliquota su alloggi sfitti e mancanza contratti registrati da almeno due anni (disp. CIPE 30 maggio 1985, Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985): 9 per mille; 2. di dare atto che la detrazione sulla prima abitazione si applica nella misura minima di legge corrispondente a Euro 103,29.
(Omissis). 002A2231
Il comune di SPINEA (provincia di Venezia) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
a) nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
b) nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
c) nella misura del 5,8 per mille per le abitazioni non principali locate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune di Spinea;
Le aliquote ridotte saranno applicate proporzionalmente al periodo nel quale se ne verifichi il presupposto;
non beneficiano dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche; 2. di confermare, per l'anno 2002 l'ulteriore detrazione fino alla concorrenza di L. 500.000 (Euro 258,23) per l'abitazione principale al fine di poter favorire le categorie di soggetti d'imposta in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in base ai seguenti criteri:
a) titolari di pensione sociale o assegno sociale o pensione integrata al trattamento minimo I.N.P.S.;
b) assistiti dal comune con sussidio;
c) portatori di handicap riconosciuti al 100%, con un reddito parificato a quelli definiti al punto a), escluso l'assegno di accompagnamento;
d) famigliari conviventi di portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito famigliare sia minore o uguale a quello di cui al punto 2) lettera a) moltiplicato per il numero di famigliari conviventi maggiorenni.
L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre 2001, qualora le suindicate situazioni siano state accertate dall'ufficio Tributi. 3. di chiarire inoltre, allo scopo di permettere l'attivita' di controllo e di reperimento dei dati necessari per la programmazione, che:
a) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 1 lettera C) il contribuente dovra' presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dal servizio tributi nel quale dovranno essere inseriti:
dati del contribuente e del residente nell'alloggio;
dati catastali degli immobili interessati dall'aliquota agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente;
importi pagati distinti per rata;
dati relativi al contratto d'affitto; Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;
b) relativamente all'applicazione del punto 2), di richiedere apposita autocertificazione comprendente:
dati del contribuente comprensivo della residenza;
dati catastali degli immobili interessati e situazione immobiliare complessiva del contribuente;
importi pagati distinti per rata;
reddito individuale o famigliare nel caso dell'agevolazione determinata da requisiti di reddito; Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;
c) le autocertificazioni di cui ai punti 3A) e 3B) del presente provvedimento sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni e si devono presentare solo nel caso di variazione dei presupposti d'imposta rispetto all'anno precedente; 4. per quanto non previsto espressamente dal presente provvedimento si fa riferimento al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili.
(Omissis). 002A2232
Il comune di SPINONE AL LAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura differenziata del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le loro pertinenze e del 7 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta; 2. di confermare la detrazione di Euro 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 002A2233
Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota da applicate per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune: 6 per mille. 2. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comina si applicano anche nelle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 002A2234
 
Il comune di STREVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata nel comune di Strevi per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, fatta salva l'agevolazione di L. 200.000 (Euro 103,29) prevista per l'abitazione principale e con l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 230.000 (Euro 118,78) per i titolari di pensione con piu' di sessantacinque anni d'eta', con reddito non superiore a L. 14.000.000 (Euro 7.230,40) e che non siano proprietari di terreni;
(Omissis). 002A2235
Il comune di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,25 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto e s.m.i.
(Omissis). 002A2236
Il comune di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 1. (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille confermando in L. 200.000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis). 002A2237
Il comune di TEORA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Il consiglio comunale di Teora (provincia di Avellino), con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2002, ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.
(Omissis). 002A2238
Il comune di TERAMO ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare l'aliquota del 5 per mille, gia' stabilita per l'anno 2000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Teramo, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4 del decreto-legge n. 437/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 556\1996). confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Istituto autonoma case popolari in quanto trattasi di ente senza scopo di lucro (art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate. considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 5 per mille, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (legge n. 662\1996 art. 3, comma 56). confermare l'aliquota del 5 per mille in favore dei proprietari che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo titolo di abitazione principale e sulla base degli accordi, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e tesi alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (legge n. 431/1998 - art. 2 comma 3 e 4). confermare l'aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori. confermare l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e le relative pertinenze oggetto di imposta, indipendentemente dall'uso cui sono destinati. confermare la detrazione d'imposta, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di Euro 144,61 (L. 280.000). confermare la detrazione per l'abitazione principale di Euro 175,60 (L. 340.000) per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale:
soggetto passivo pensionato che alla data del 31 dicembre 2001 abbia compiuto sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone, entrambe di eta' pari o superiore ai sessantacinque anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F., percepito nel corso del 2001, non sia superiore a Euro 6667,46 (L. 12.910.000) in quanto solo, ovvero a Euro 9999,64 (L. 19.362.000) in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo);
soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti, al 1 gennaio 2002, uno o piu' soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravita' di cui all'art. 3 legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge n. 104/1992 art. 4, con grado di invalidita' pari al 100%, purche' non ospitati, nel corso dell'anno 2001, in modo continuativo, in stutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini I.R.P.E.F. del soggetto passivo e dei familiari costituenti l'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2001, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati: Componenti nucleo familiare
Anagrafico Limite reddito annuo
Euro Lire
- - - 1 persona 6667,46 12.910.000 2 persone 9999,64 19.362.000 3 persone 12223,50 23.668.000 4 persone 14446,33 27.972.000 oltre 4 persone aggiungere Euro 1111,42 (L. 2.152.000) per ogni componente il nucleo
soggetto passivo disoccupato al 1o gennaio 2002 che, gia' fruitore della cassa integrazione guadagni o della indennita' di mobilita' ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2001, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. dell'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2001, non superiore a Euro 12223,50 (L. 23.668.000); ammettere i soggetti passivi suddetti al godimento del beneficio in questione solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
siano residenti nel comune di Teramo.
I contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti il "nucleo familiare anagrafico" non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprieta' od altro diritto reale determinante l'insorgenza della soggettivita' passiva, altri immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto.
l'abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti categorie catastali: A\2-A\3-A\4-A\5-A\6.
(Omissis). 002A2239
Il comune di TEZZE SUL BRENTA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 novembre 2001 e il 10 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, per le ragioni in premessa citate, l'aliquota I.C.I. nella misura unica deI 4,5 per mille; 2. di determinare, sempre per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000 (pari a Euro 154,94); 3. di determinare altresi', e sempre per l'anno 2002, la detrazione per abitazione orincipale in L. 500.000 (pari a Euro 258,23) nei casi di unita' immobiliare occupata la nuclei familiari con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti; 4. di rinviare al consiglio comunale la modifica al regolamento I.C.l. allo scopo di individuare con precisione i soggetti passivi aventi diritto all'aumento della detrazione per abitazione principale di cui al punto 3); 5. di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai fini dell'applicazione della detrazione per abitazione principale, anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;
(Omissis). 1. di modificare la deliberazione n. 244 in data 19 novembre 2001 sostituendo il punto 1) del dispositivo come di seguito indicato: "di fissare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili; e nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare i successivi punti 2), 3), 4), 5), inerenti la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 002A2240
Il comune di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002, (omissis) che qui si intendono integralmente riportati, l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle misure seguenti:
abitazione principale: 5,6 per mille;
altri fabbricati: 6,9 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis). 002A2241
Il comune di TONADICO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, comprese le pertinenze di cui all'art. 6-bis del vigente regolamento I.C.I., dai soggetti passivi pari all'imposta dovuta per la predetta unita'; 2. la detrazione di cui al punto 1) e' applicata anche alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, mentre restano esclusi dall'agevolazione di cui al punto 1) gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale. 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. 4. di determinare per l'anno 2002, ai sensi del punto 2 del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia "immobili diversi dalle abitazioni". 5. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota da applicarsi sull'abitazione principale nella misura del 4 per mille.
(Omissis). 002A2242
Il comune di TORRI DI QUARTESOLO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno di imposta 2002 le aliquote tariffarie e le agevolazioni gia' in vigore per l'anno d'imposta 2001, come indicato nel prospetto sottoriportato: =====================================================================
| Aliquota | Detrazione =====================================================================
Abitazione principale| 4 per mille (ridotta)|Euro 104 (Lire 201.372) ---------------------------------------------------------------------
| 5,5 per mille |
Terreni agricoli |(ordinaria) | ---------------------------------------------------------------------
| 5,5 per mille |
Aree edificabili |(ordinaria) | ---------------------------------------------------------------------
| 5,5 per mille |
Altri fabbricati |(ordinaria) | ---------------------------------------------------------------------
Immobili adibiti ad | | abitazione principale | | concessi in uso | | gratuito a parenti | | entro il primo grado | 4 per mille (ridotta)|Euro 104 (Lire 201.372) ---------------------------------------------------------------------
Immobili adibiti ad | | abitazione principale | | tenuti sfitti da piu' | 7 per mille | di due anni |(maggiorata) | ---------------------------------------------------------------------
Immobili adibiti ad | | abitazione principale | | concessi in locazione | | alle condizioni | | definite negli accordi| | territoriali di cui | | alla legge n. 431/1998| | (a decorrere dal primo| | anno successivo alla | | ratifica da parte del | | Comune degli accordi | | territoriali) | 4 per mille (ridotta)| nessuna detrazione
(Omissis). 002A2243
Il comune di TRAPANI ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; 2. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, incluse le pertinenze, tranne che per quelli locati, con contratto registrato, a soggetto che lo utilizzi come abitazione principale o dati in comodato ai propri familiari, che lo utilizzino come abitazione principale: 3. di determinare nella misura del 4 per mille esclusivamente per gli edifici ubicati nel centro storico destinati ad abitazione principale, del proprietario e dei familiari in linea retta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996 dando atto e specificando quanto segue:
a) il centro storico per le finalita' di cui sopra s'intende delimitato in conformita' delle risultanze catastali;
b) l'aliquota ridotta del 4 per mille viene praticata soltanto in favore dei cittadini effettivamente residenti nel centro storico per come sopra individuato; 4. di determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e vendita di immobili; 5. di determinare nella misura del 3 per mille l'aliquota a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posto auto; 6. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000; 7. di determinare il principio di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 8. di determinare la finalizzazione della percentuale dell'1 per cento del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;
(Omissis). 002A2244
Il comune di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille; 2. di determinare le seguenti diversificazioni tariffarie:
a) l'aliquota per gli immobili non occupati e non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 19 (fabbricati inagibili) del regolamento comunale e' fissata nella misura del 6 per mille;
b) l'aliquota per i fabbricati di cui all'art. 17, comma 4 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili) del regolamento comunale e' fissata nella misura del 4 per mille;
c) l'aliquota per gli immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro, di cui all'art 17, comma 1 del regolamento comunale, e' fissata nella misura deI 4 per mille; 3. di determinare il seguente schema di detrazione:
a) per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con rendite catastali fino a Euro 775,00:
tutte le categorie Euro 124,00;
b) per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con rendite catastali superiori a Euro 775,00:
tutte le categorie Euro 103,00. 4. di dare atto che si applicano all'I.C.I., per quanto compatibili, le esenzioni e le agevolazioni fiscali previste nell'apposito regolamento;
(Omissis). 002A2245
Il comune di TRAVERSETOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 6 dicembre 2001 e il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, a seguito dell'esercizio delle facolta' regolamentari di cui al decreto legislativo n. 446/1997 avvenuto con atto di C.C. n. 3 dell'8 gennaio 1999 e secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dal decreto legislativo n. 504/1993 e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2002, le seguenti aliquote:
6,5 per mille: aliquota ordinaria;
7 per mille: aliquota per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati e non concessi a terzi in uso o in comodato, salvo quanto previsto al punto successivo. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi quello non adibito ad abitazione principale, quello tenuto a disposizione del possessore per uso personale diretto ed anche quello non occupato. La locazione, l'uso ed il comodato a terzi deve essere compravabile da idonea documentazione.
Si precisa che l'aliquota del 7 per mille non si estende ne' alle unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, ecc.) che costituiscono pertinenza dell'abitazione ne' alle unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
9 per mille: aliquota per alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi quello non adibito ad abitazione principale, quello tenuto a disposizione del possessore per uso personale diretto ed anche quello non occupato. La locazione deve essere comprovabile da idonea documentazione.
Si precisa che l'aliquota del 9 per mille non si estende ne' alle unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, ecc.) che costituiscono pertinenza dell'abitazione ne' alle unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4,5 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che:
il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
il soggetto passivo possieda sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo due immobili tra quelli sottoelencati:
garage/autorimessa con categoria catastale C06;
tettoia con categoria catastale C07;
terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq;
L'aliquota ridotta dell'abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell'abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantita' e condizioni nell'applicazione dell'aliquota agevolata indicata nel punto successivo.
Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta.
Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 1 luglio 2002, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 1 luglio 2002 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2002 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta.
Qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 o 2000 o 2001, questa produce effetto anche per l'anno 2002 sempreche' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare.
4,5 per mille: aliquota ridotta per l'immobile di categoria C06 o C07 (garage/autorimessa o tettoia) o per il terreno la cui superficie non eccede i 10.000 mq. qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l'abitazione principale ubicata nel comune di Traversetolo ed il solo immobile (C06 o C07 o terreno agricolo fino a 10.000 mq.) per il quale viene applicata l'aliquota ridotta sopracitata.
Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 1 luglio 2002, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 1 luglio 2002 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2002 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 o 2000 o 2001 questa produce effetto anche per l'anno 2002 sempreche' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare.
(Omissis). 6. di confermare, anche per il 2002 ed ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il "valore base" stabilito con l'atto di CC. n. 47 del 16 luglio 1998 e con l'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. e confermato con l'atto di CC. n. 13 del 29 gennaio 1999 e n. 04 del 17 gennaio 2000, relativo alla zona (residenziale o produttiva) di Traversetolo pari ad Euro 154,94/mq (L.300.000/mq) per il residenziale e ad Euro 51,65/mq (L. 100.000/mq) per il produttivo;
(Omissis). 1. di prendere atto che con delibera di giunta comunale n. 255 del 6 dicembre 2001 sono state determinate le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2002 ed il valore base stabilito di cui all'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. necessario per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili; 2. di determinare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 255 del 6 dicembre 2001, anche per il 2002 la detrazione di legge di Euro 103,30 (L. 200.000) e la detrazione nella misura di Euro 258,23 (L. 500.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data del 1o gennaio 2002 risultano assistiti dal comune tramite l'istituto del minimo vitale in base al vigente regolamento comunale nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 3. di elevare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 255 del 6 dicembre 2001, la detrazione ad Euro 206,58 (L. 400.000). rapportata ad anno, per:
l'abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 1o gennaio 2002 sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al 75%;
l'abitazione principale, acquistata nel corso dell'anno 2002, del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche, sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al 75%;
l'abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 1o gennaio 2002, sia ricompreso un soggetto riconosciuto, nel corso dell'anno 2002, portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al 75%;
a condizione che il nucleo familiare possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo uno degli immobili tra quelli sottoelencati:
garage/autorimessa con categoria catastale C06;
tettoia con categoria catastale C07;
terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq;
Nel caso in cui anche un solo componente il nucleo familiare sia titolare di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati decade il diritto all'applicazione della detrazione di Euro 206,58 fermo restando l'applicazione della detrazione prevista per legge pari ad Euro 103,30.
Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 1o luglio 2002, pena la decadenza dal diritto all'applicazione della maggiore detrazione d'imposta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 1o luglio 2002 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2002 pena la decadenza dal diritto all'applicazione della maggiore detrazione. 4. di specificare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 255 del 6 dicembre 2001, che le maggiori detrazioni d'imposta trovano applicazione limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si verificano le condizioni soprariportate; 5. di confermare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 255 del 6 dicembre 2001, anche per il 2002 l'esonero totale per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili in ristrutturazione per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997);
(Omissis). 002A2246
Il comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di mantenere invariata per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille 2. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 103,29.
(Omissis). 002A2247
Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di rideterminare le aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
aliquota 5 per mille:
1. immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze con detrazione pari a L. 200.000.
Per la definizione di abitazione principale e' necessario riferirsi a quanto previsto in via generale dal decreto legislativo n. 504/1992 e, in particolare, dall'art. 8 (commi quarto e quinto) del regolamento comunale vigente in materia;
2. immobili a qualunque uso adibiti, classificati o classificabili - nel caso di rendita presunta - nelle categorie catastali del gruppo A (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a B/08), del gruppo C (da . C/01 a C/07);
3. terreni agricoli;
4. aree fabbricabili;
aliquota del 5,7 per mille:
1. immobili classificati a catasto nel gruppo D (da D/01 a D/12).
2. immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al Catasto, iI cui valore e' determinato in conformita' a quanto previsto dall'art. 5 deI decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 5, terzo comma, del regolamento comunale vigente in materia;
(Omissis). 002A2248
Il comune di TREDOZIO (provincia di Forli' Cesena) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili gia' vigenti per l'anno 2001. 1. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le residenze secondarie; 2. aliquota del 5,65 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; per le unita' immobiliari concesse in locazione a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e per tutte le altre unita' immobiliari, comprese le aree fabbricabili;
(Omissis). di confermare in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale per la generalita' dei casi. di confermare in Euro 155.00 la detrazione per abitazione principale nei casi particolari gia' elencati nel dispositivo di cui all'atto C.C. n. 5 del 16 gennaio 1998. di derminare in Euro 7.353,00 il limite di reddito entro il quale vi e' il diritto ad usufruire della maggior detrazione.
(Omissis). 002A2249
Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
per tutte le tipologie di immobili: aliquota del 6,3 per mille;
per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti: aliquota del 4,5 per mille, detrazione d'imposta Euro 103,29 (pari a lire 200.000) (Euro in ragione annua);
Per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti ultrasessantacinquenni con reddito fino Euro 12.394,97 (pari a lire 24.000.000): aliquota del 4,5 per mille; detrazione d'imposta Euro 180,76 (pari a lire 350.000) (Euro in ragione annua).
(Omissis). 002A2250
Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze come tali definite e considerate dagli articoli 9 e 10 del vigente regolamento comunale in materia di l.C.I. appartenenti al gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, abitazioni in villini, in ville, palazzi di pregio artistico o storico).
b) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari che a partire dal 1o gennaio 2002 risultino non locate, intendendosi come tali gli immobili non occupati dal proprietario e dai suoi familiari o da terzi, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita. Le variazioni di occupazione in corso d'anno hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
c) di fissare un'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
abitazioni secondarie
terreni agricoli
immobili in uso appartenenti alla categoria A/10, cioe' adibiti ad uffici e studi privati;
fabbricati in uso destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box autorimesse e garage, appartenenti ai seguenti gruppi catastali:
gruppo B (edifici in uso collettivo ) dalla categoria B/1 alla categoria B/8;
gruppo C (immobili a destinazione commerciale) dalla categoria C/1 alla categoria C/7;
gruppo D (immobili a destinazione speciale) dalla categoria D/1 alla categoria D/12.
d) di fissare un'aliquota del 6 per mille per le aree edificabili.
e) di fissare un'aliquota ridotta deI 5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero pennanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.
f) di fissare un'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' confermata per l'anno 2002, nella misura di Euro 103.29 (lire 200.000 indistintamente per tutti; 3. di stabilire una detrazione pari a Euro 129.11 (L. 250.000) e comunque non oltre l'imposta dovuta, per le abitazioni di tipo A/4 abitazioni di tipo popolare, A/5 abitazioni di tipo ultra popolare, A/6 abitazioni di tipo rurale con eventuale pertinenza asseverata goduta direttamente. 4. di fissare, per l'anno 2002, una detrazione per abitazione principale in Euro 129.11 (lire 250.000) e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta per:
4a) Nuclei familiari con 2 componenti e con un reddito complessivo imponibile non superiore a Euro 9.296,22 (lire 18.000.000);
4b) Nuclei familiari con 3 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a Euro 10.329,14 (lire 20.000.000);
4c) Nuclei familiari con 4 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a Euro 11.362 (lire 22.000.000); per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare bisogna far riferimento alla data di presentazione della domanda. 5. di stabilire una detrazione per abitazione principale di Euro 154.94 (lire 300.000) e comunque non oltre l'imposta dovuta, per le abitazioni con valore catastale non superiore a Euro 30.987,41 (L. 60.000.000) per il soggetto passivo che versi nelle condizioni riportate nella seguente tabella: =====================================================================
BENEFICIARI | LIMITE DI REDDITO FAMILIARE* ===================================================================== Pensionati che abbiano compiuto il | sessantacinquesimo anno di eta' alla | data del 1° gennaio 2002 |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Coniuge a carico di pensionati di cui | sopra |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Portatori di bandicap con attestato di| invalidita' civile superiore al 90% |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Disoccupati iscritti nelle liste di | collocamento a tutto il 30 giugno 2002|Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Lavoratori posti in cassa integrazione| o in mobilita' a tutto il 30 giugno | 2002 |Euro 11.878,51 (L. 23.000.000) --------------------------------------------------------------------- Nuclei familiari composti da almeno | due persone con reddito da lavoro | dipendente |Euro 13.944,34 (L.27.000.000)
I limiti di reddito sopra riportati, riferiti all'anno precedente, sono aumentati di Euro 774,69 (L. 1.500.000) per ogni familiare a carico e di Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) qualora il familiare a carico sia portatore di handicap.
Esclusione della maggior detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 abitazioni di tipo signorile - A/7 Abitazioni in villini . A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potra' usufruire di una sola delle suesposte detrazioni.
I beneficiari di tali detrazioni nonche' gli altri eventuali componenti il nucleo familiare non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili in tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale.
L'assenza delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggior detrazione d'imposta.
Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della maggiore detrazione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.
Per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare si fa riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. 6. di stabilire che i contribuenti in possesso dei requisiti di cui ai punti 3, 4, e 5 della presente delibera devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza di tali condizioni entro il 30 giugno 2002 (acconto) ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato successivamente, entro il 20 dicembre 2002 (saldo);
(Omissis). 002A2251
Il comune di VALLORIATE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare nel 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; 2. di fissare nel 5,5 per mille l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili, che ha ad oggetto:
a) le abitazioni principale possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune;
b) alloggi beati con contratto registrato a soggetti aventi residenza anagrafica nel Comune; 3. di dare atto che la detrazione per la prima casa e' stabilita in Euro 103,00;
(Omissis). 002A2252
Il comune di VEDESETA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
6 per mille per le abitazioni;
4 per mille per le aree edificabili. 2. di fissare l'importo della detrazione per l'abitazione principale in Euro 110,00
(Omissis). 002A2253
Il comune di VENEZIA ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A) 4 per mille:
per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
B) 4 per mille:
per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unita' immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in catasto, purche' direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
C) 4 per mille:
per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di ristrutturazione o di restauro che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purche' tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare al settore tributi ufficio I.C.I.;
D) 4 per mille:
per un'altra unita' immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lettera B). L'agevolazione spetta purche' il parente o i parenti utilizzino direttamente l'unita' immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovra' essere autocertificata dal possessore al settore tributi ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di piu' abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 185 del 16 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
E) 4 per mille:
per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;
F) 4 per mille:
per le abitazioni concesse in locazione ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;
9 per mille per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;
7 per mille:
per tutte le restanti unita' immobiliari, ivi comprese le "residenze secondarie" o "seconda casa"; 2. di applicare una detrazione di Euro 113,62 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di considerare abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare l'ulteriore detrazione di Euro 144,61 per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) titolari di pensione sociale;
b) portatori di handicap riconosciuto al 100%;
c) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.
L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.
Per ottenere tale ulteriore detrazione dovra' essere presentata un'autocertificazione al settore tributi, ufficio I.C.I., con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti; 5. di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno di imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce; 6. di confermare anche per l'anno 2002 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall'art. 6 del regolamento I.C.I. aree fabbricabili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 186 del 16 novembre 1998.
(Omissis). 002A2254
Il comune di VERCANA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: =====================================================================
N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote per mille (2002) =====================================================================
1 | 2 | 3
1 | TUTTI I TIPI DI IMMOBILI | 4 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
| TIPOLOGIA DEGLI | |
| IMMOBILI Nonche' | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| suiituazioni di | |
|particolare disagio | |Detrazione d'imposta
| economico- | | (Euro in ragione N.D.| finanziario |Riduzione d'imposta %| annua) =====================================================================
1 |2 | 3 | 4 ---------------------------------------------------------------------
|unita' immobiliare | |
|adibita ad | |
|abitazione | |
|principale del | |
1 |soggetto passivo | | 104,00
(Omissis). 002A2255
Il comune di VEROLAVECCHIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
a) Aliquota ordinaria = 7 per mille;
b) Aliquota per la prima casa = 5 per mille; 2. di determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza deI suo ammontare, lire 200.000 pari ad Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 002A2256
Il comune di VEZZANO SUL CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote gia' previste per l'anno 2001 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
5,8 per mille per le unita' immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione pnncipale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di Lire 200.000;
5,8 per mille per le unita' immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
6,5 per mille per le unita' immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1 gennaio 2002 da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso;
6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D);
7 per mille per le aree fabbricabili;
7 per mille per le unita' immobiliari (cat. Catastale A) non occupate alla data del 1 gennaio 2002 da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unita' immobiliari (cat. Catastale A) non comprese nei casi sopra indicati; 2. di confermare altresi, la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; 3. di applicare agli immobili definiti "pertinenze" lo stesso trattamento fiscale riservato all'abitazione cui gli stessi sono asserviti.
(Omissis). 002A2257
Il comune di VIGONOVO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e per gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 per mille; 2. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per gli immobili sfitti e non locati, intendendo le unita' immobiliari, classificate o classificabili nel gruppocatastale A (ad eccezione per la categoria A10 - ufficio) che vengono tenute vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 9 per mille; 3. di mantenere, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano nelle categorie precedenti al 6 per mille. 4. di mantenere in lire 300.000 (Euro 154,94) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3, del decreto legislativo 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni:
a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1 gennaio 2002, 60 anni e che siano in condizione non lavorativa;
b) lavoratori cassintegrati o disoccupati;
c) portatori di handicap;
d) soggetti abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale; 5. di mantenere in lire 500.000 (Euro 258,23) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3, del decreto legislativo 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni:
e) soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare e' presente un figlio, un coniuge od un ascendente diretto convivente, portatore di handicap con una invalidita' pari al 100% ai sensi della legge n. 104/1992; 6. di stabilire inoltre che:
in tutti i casi, ad esclusione di quello sub d), secondo nucleo familiare dovra' disporre di un reddito annuo (imponibile I.R.P.E.F.), riferito al 2001, non superiore a L. 21.000.000 (Euro 10845,59), aumentato di L. 1.600.000 (Euro 826,33) per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap, di L. 2.500.000 (Euro 1291,14);
restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi...);
i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprieta' od altro diritto reale di godimento:
dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non piu' di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7;
di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a L. 5.000.000 (Euro 2582,58);
di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale;
l'ulteriore detrazione, concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso;
l'handicap preso in considerazione dovra' essere tale da inibire, di fatto, l'attivita' lavorativa; 7. di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte dei soggetti, cosi' come sopra indicati da lettera a) ad e), dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio e che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa; 8. di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, goderanno della detrazione per abitazione principale di legge; 9. di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'amministrazione comunale dei modelli medesimi; 10. di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell'Ente entro il 30 novembre dell'anno di imposizione; 11. di dare atto che il contribuente puo' beneficiare in sede di acconto della ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell'Ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione, sara' tenuto al saldo dell'imposta, versando la parte indebitamente detratta.
(Omissis). 002A2258
Il comune di VILLA BISCOSSI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota del 6 per mille per unita' immobiliare destinato, ad abitazione principale
aliquota del 6,5 per mille per i terreni agricoli l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in " 300.000 pari a Euro 154,94.
(Omissis). 002A2259
Il comune di VILLA VICENTINA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per le motivazioni esposte in premessa per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
a) fabbricati adibiti ad abitazione principale .... 5,5 per mille;
b) altri fabbricati:
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale con destinazione abitativa .... 6,25 per mille;
immobili diversi da quelli a destinazione abitativa ...... 6,25 per mille;
c) terreni agricoli .... 6 per mille;
d) aree fabbricabili .... 7 per mille; 2. di comprendere nella fattispecie di cui al precedente punto 1) lettera a):
le pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7, e per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;
gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprieta' o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;
le abitazioni concesse in locazione semplice e/o con patto di futura vendita e riscatto degli II.AA.CC.PP: (Enti senza scopo di lucro); 3. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformita' al disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 4. di determinare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000=) la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e non alle sue pertinenze) fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996; 5. di confermare anche per l'anno 2002 le seguenti maggiori detrazioni ai fini I.C.I.:
a) Euro 154,94 (pari a lire 300.000=) per i soggetti proprietari di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
nucleo familiare composto da una unita' il cui reddito sia pari a quello derivante da una pensione minima o sociale;
nucleo familiare composto da piu' unita' il cui reddito sia pari a quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali;
b) Euro 154,94 (pari a lire 300.000=) per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50% e con reddito massimo di Euro 15.493,71 (pari a L. 30.000.000=) annui lordi; nell'intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita e preventiva dichiarazione al fine di agevolare le successive fasi di accertamento e liquidazione; 6. di trasmettere la presente delibera al concessionario della riscossione della provincia di Udine - SFET S.p.a - Societa' friulana esazione tributi - di Udine per le procedure relative ai versamenti e riparto dei fondi di competenza.
(Omissis). 002A2260
Il comune di VILLANOVA MONTELEONE (provincia di Sassari) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per i motivi esposti in premessa, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002:
aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo; di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 002A2261
Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare quindi per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I. ), per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 6 per mille
(Omissis). 002A2262
Il comune di VIMERCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5,8 per mille e quella ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze al 4,8 per mille, con detrazione pari a 200.000.= (Euro 103,29 ); e di fissare l'aliquota deI 4,8 per mille per le abitazioni affitate a canone agevolato; 2. di precisare che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, sara' trasmessa, entro trenta giorni, a cura del competente ufficio, alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
(Omissis). 002A2263
Il comune di VINCHIO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno di imposta 2002, nel sei per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di determinare, per l'anno di imposta 2002, la detrazione di Euro 103,30, lire 200.017, da applicare al tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 002A2264
Il comune di VIRLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) abitazione principale: 5,5 per mille;
b) terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.
(Omissis). 002A2265
Il comune di VO' (provincia di Padova) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
6,6 per mille aliquota ordinaria;
5,5 per mille per abitazione principale; detrazione per abitazione principale Euro. 103,29;
7 per mille per fabbricati non locati;
4 per mille per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani (dall'eta' di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata..
(Omissis). 002A2266
Il comune di VOBARNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquote quantificate, come il precedente anno, nel seguente modo:
aliquota per le case di prima abitazione: 5,5 per mille;
aliquota per tutti gli altri immobili: 6,5 per mille;
detrazione per le case di prima abitazione: Euro 129,11 per redditi fino a Euro 25 .822,84/annui;
detrazione per le case di prima abitazione: Euro 103,29 per redditi superiori a Euro 25.822,84/annui. (il reddito da considerare ai fini della detrazione e' quello dichiarato a fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente - reddito personale e non familiare).
(Omissis). 002A2267
Il comune di VOGHIERA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota base ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura pari al 5,5 per mille, ad eccezione delle seguenti fattispecie:
aliquota nella misura del 4 per mille per i terrern agricoli nei quali, nel corso dell'anno 2002, vengano impiantate nuove colture destinate a frutteto e posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. Al fine di creare nuova occupazione, tale aliquota si applica per tre anni a partire dall'anno 2002 a condizione che sussistano i requisiti sopra indicati.
aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali, artigianali e commerciali. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di inizio dell'attivita'; 2. di concedere, per l'anno 2002, ai sensi art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 - conuna 55 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come modificato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento della detrazione a Euro 258,228 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalita' esposte nell'allegato A) che del presente costituisce parte integrante e sostanziale;
(Omissis). 002A2268
Il comune di ZIMONE (provincia di Biella) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota I.C.I.: 5,5 per mille per la prima casa e relative pertinenze con determinazione di L. 200.000 (Euro. 103.29), e l'aliquota del 6 per mille per tutto quanto non e' prima casa.
(Omissis).
 
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