IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione alla predetta legge ed in particolare l'art. 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante disciplina della pesca del novellame da consumo; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2002, concernente l'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo per la campagna di pesca 2002; Considerato che l'esercizio della pesca in questione ha ricevuto limitazioni temporali a causa delle avverse condizioni meteomarine; Ritenuto opportuno concedere una proroga per l'esercizio dell'attivita' in questione fino al 30 aprile 2002 in tutti i compartimenti marittimi in maniera da consentire il recupero delle giornate di pesca non effettuate a causa delle avverse condizioni meteomarine; Decreta: L'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo e' consentito fino al 30 aprile 2002 in tutti i compartimenti marittimi. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2002
Il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca e all'acquacoltura Scarpa Bonazza Buora |