Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 marzo 2002
Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, di seguito indicato "Codice della strada";
Vista la direttiva 94/78/CE recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 18 agosto 1995 successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti del 23 febbraio 1996, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilita' con l'uso delle catene da neve;
Visto l'art. 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
Considerata la necessita' di allineare l'ordinamento nazionale a quello degli Stati membri della Unione europea, nei quali le catene da neve formano oggetto di standard tecnici dettagliati miranti a definirne le caratteristiche tecniche ai fini della tutela del consumatore;
Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.

1. A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo.
2. La rispondenza alle norme e' attestata dal marchio di conformita' apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.
 
Art. 2.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Roma, 13 marzo 2002
Il Ministro: Lunardi
 
ALLEGATO ====================================================================
CUNA
VEICOLI STRADALI NC 178-01
Dispositivi supplementari di aderenza per
pneumatici di autovetture - Requisiti di LUGLIO 2001
sicurezza e metodi di prova --------------------------------------------------------------------
Road vehicles - Supplementary gnp
devices for tyres of passenger cars
- Safety requirements and test methods -------------------------------------------------------------------- Sommario La norma stabilisce i requisiti di
sicurezza e i relativi metodi di prova
dei dispositivi supplementari di aderenza
per pneumatici di autovetture Essa può
venir utilizzata per la certificazione
di conformità -------------------------------------------------------------------- RELAZIONI NAZIONALI == -------------------------------------------------------------------- RELAZIONI INTERNAZIONALI == -------------------------------------------------------------------- ORGANO COMPETENTE Commissione CUNA "Sperimentazione veicoli
e componenti" -------------------------------------------------------------------- APPROVAZIONE == -------------------------------------------------------------------- EDIZIONE PRECEDENTE GENNAIO 1999 -------------------------------------------------------------------- CUNA Commissione Riproduzione vietata. Tutti i diritti Tecnica di sono riservati. Nessuna parte del unificazione presente documento può essere riprodotta CUNA nell'Autoveicolo o diffusa con un mezzo qualsiasi, Corso Galileo fotocopie, microfilm o altro senza il Ferraris 61 consenso scritto della CUNA 10128 Torino Italia --------------------------------------------------------------------
Gr NC 178-01

==================================================================== 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma stabilisce i requisiti di sicurezza e
i relativi metodi di prova dei dispositivi supplementari
di aderenza, comunemente denominati "catene" per
pneumatici omologati secondo la vigente legislazione
destinati al montaggio su ruote di autoveicoli di
categoria internazionale M1

La presente norma e stata redatta in modo da poter
essere utilizzata ai fini della certificazione di
conformità delle catene. -------------------------------------------------------------------- 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

ISO 2081 Metallic coatings - Electroplated coatings
of zinc on iron or steel

ISO 2639 Steel - Determination and verification of
the effective depth of carburized and hardened cases

ISO 6507-1 Melallic matenals - Vickers hardness test -
Part 1 Test method -------------------------------------------------------------------- 3 DEFINIZIONI

Dispositivo supplementare di aderenza (catena):
dispositivo per l'aumento della trasmissione di potenza,
in particolare su neve e ghiaccio, il cui impiego è
adatto all'uso su lunghi percorsi. -------------------------------------------------------------------- 4 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1 Le catene sono individuate dalle misure dei pneumatici
cui sono destinate. Una catena può essere applicata su
pneumatici aventi dimensioni differenti, purchè
rientrino nell'elenco fornito dal costruttore di cui in
7.1.

4.2 Le catene, a parità di dimensioni nominali dei
pneumatici, debbono poter essere applicate
indipendentemente dalla scolpitura del battistrada, né
debbono richiedere adattamenti al pneumatico stesso.

4.3 Gli elementi della catena che concorrono alla aderenza
debbono avere forma tale da realizzare una buona presa
sulla neve e sul ghiaccio. Essi devono consentire un
incremento di aderenza sia in senso longitudinale
(spunti in salita, frenatura) sia in senso trasversale
(tenuta in curva), onde garantire al veicolo sicurezza
nella marcia su strade innevate o ghiacciate.

4.4 L'ingombro trasversale addizionale della catena montata
non deve essere superiore a 13 mm sul lato del
pneumatico rivolto verso l'autovettura.

4.5 Le catene devono essere costruite con appositi
materiali, al fine di resistere alle sollecitazioni
meccaniche e all'usura dovuta all'utilizzo.

4.6 I vari elementi che costituiscono la catena:

- devono essere articolati tra loro in modo da
permettere alla catena stessa di adattarsi al
pneumatico nelle sue deformazioni durante il
rotolamento, evitando quindi il rapido logorio di
entrambi;
- non devono, per la loro conformazione, provocare
danneggiamenti al battistrada e ai fianchi del
pneumatico, nei limiti di un normale utilizzo;
- devono essere realizzati in maniera tale da evitare
l'intasamento di neve compressa e di ghiaccio sugli
elementi stessi;
- devono presentare saldature eseguite a regola d'arte e
senza bavature.

4.7 Per ragioni di sicurezza, durante la marcia deve essere
garantita la tenuta del sistema di fissaggio e tensione
della catena al pneumatico. Esso deve inoltre consentire
l'applicazione e la rimozione della catena stessa in
maniera sufficientemente agevole.

4.8 La catena, durante la marcia alla velocità massima di 50
km/h, non deve danneggiare per urto le parti del
veicolo, specialmente con terminali o altri elementi
della catena stessa rimasti liberi o laschi. -------------------------------------------------------------------- 5 REQUISITI DI SICUREZZA

5.1 Resistenza Meccanica

5.1.1 La catena deve essere sottoposta alla prova di
resistenza alla trazione descritta in 6.1.1. 5.1.2 Le parti costituenti la catena devono resistere almeno
alle seguenti forze:

- 5000 N. per componenti costituenti i dispositivi di
aderenza al battistrada;
- 4000 N. per la catena laterale di collegamento degli
elementi di aderenza al battistrada;
- 3000 N. per gli elementi di connessione posti sul lato
del pneumatico rivolto verso il veicolo;
- 1200 N. per i sistemi di agganciamento, con esclusione
della maniglia.

5.2 Durezza

5.2.1 La catena deve essere sottoposta a prova di durezza
secondo ISO 6507-1.

5.2.2 I componenti costituenti i dispositivi di aderenza al
battistrada devono soddisfare i seguenti requisiti:

- durezza al cuore: 400 HV1 ± 100 HV1
- durezza in superficie minimo 750 HV1
- profondità minima di cementazione per cui la durezza
non è inferiore a 550 HV1/15, verificata con il metodo
descritto in ISO 2639: 5% del diametro del filo.

5.3 Protezione contro la corrosione

Sulle parti metalliche della catena deve essere prevista
una zincatura galvanica con cromatizzazione per uno
spessore minimo di 5 µm, accertato secondo quanto
previsto dalla ISO 2081, oppure una protezione
altrettanto valida.

5.4 Resistenza all'usura

5.4.1 La catena deve essere sottoposta alla prova di usura
descritta in 6.2.3.

5.4.2 Le varie parti della catena devono resistere alla prova
senza rompersi ed il pneumatico non deve presentare
danneggiamenti.

5.5 Aderenza al battistrada

5.5.1 La catena deve essere sottoposta alla prova di
sollevamento dinamico descritta in 6.2.2.

5.5.2 I componenti della catena costituenti i dispositivi di
aderenza al battistrada non devono sollevarsi dalla
superficie del pneumatico più di 25 mm.

5.6 Efficacia nell'utilizzo

Considerata l'elevata variabilità delle condizioni di
utilizzo delle catene (potenza, tipo di trazione,
ripartizione pesi e dimensione ruote dell'autovettura:
condizioni ambientali e del fondo stradale), l'efficacia
della catena viene misurata tramite comparazione con i
risultati ottenuti con una catena campione. Le
caratteristiche della catena campione sono riportate in
Allegato A.

5.6.1 Prove di comparazione

La catena deve essere sottoposta alle prove di
comparazione su fondo stradale ghiacciato descritte in
6.2.4 e alla prova di comparazione su fondo stradale
innevato descritta in 6.2.5.

5.6.2 Validità della prova

Per ognuna delle prove citate in 5.6.1 lo scostamento
tra una singola misurazione rispetto al valor medio
ottenuto nella prova deve essere contenuto nel ± 20%,
sia per la catena in prova sia per la catena campione. È
concesso ripetere una volta le misurazioni che sono al
di fuori di questo scostamento massimo. Qualora anche
dopo tale ripetizione non sia rispettato lo scostamento
massimo ammesso, la prova deve essere ripetuta
completamente.

5.6.3. Superamento della prova

Per ognuna delle prove citate in 5.6.1 l'efficacia, cioè
il rapporto percentuale tra il valor medio ottenuto con
la catena in prova e il valor medio ottenuto con la
catena campione, non deve essere inferiore al 70 %.
Inoltre la media dell'efficacia, calcolata su tutte le
prove citate in 5.6.1. non deve essere inferiore
all'80%. -------------------------------------------------------------------- 6 METODI DI PROVA

6.1 Prove da laboratorio

6.1.1 Prova di resistenza alla trazione

6.1.1.1 I componenti di aderenza al battistrada, la catena
laterale di collegamento degli stessi e gli elementi di
connessione posti sul lato del pneumatico rivolto verso
l'autovettura devono essere sottoposti a trazione
statica fino a rottura. I sistemi di agganciamento, con
esclusione della maniglia, devono essere sottoposti a
trazione statica fino al rilascio degli stessi.

6.1.1.2 Nel caso di conformazione a rombi (o similare), il
componente di aderenza al battistrada deve essere
disposto nelle stesse condizioni in cui si trova quando
è montato sul pneumatico. Esso dovrà quindi essere
trazionato con apposita attrezzatura dotata di tre punti
di fissaggio e con l'angolo indicato in Figura 1
compreso tra 70° e 130°.

6.1.1.3 Tutti gli altri componenti della catena devono essere
sottoposti alla prova di trazione in posizione coassiale
all'asse di tiro della macchina di prova.

----> Vedere figura di pag. 40 <----

6.2 Prove su stadi

6.2.1 Preparazione dell'autovettura di prova

6.2.1.1 Per l'esecuzione delle prove su strada deve essere
utilizzata una vettura di serie avente massa a vuoto di:

- 900 ÷ 1400 kg nel caso di trazione anteriore;
- 1100 ÷ 1600 kg nel caso di trazione posteriore.

6.2.1.2 L'autovettura utilizzata deve avere potenza massima non
inferiore a 50 kW.

6.2.1.3 La prova va effettuata con il veicolo in ordine di
marcia, compreso il conducente e un passeggero di 70 kg
nel sedile anteriore dell'autovettura.

6.1.1.4 I pneumatici montati sull'autovettura di prova devono
presentare una profondità di battistrada conforme alle
prescrizioni di legge. Essi devono inoltre essere
gonfiati alla pressione indicata dal costruttore
dell'autovettura.

6.2.1.5 Le catene devono essere correttamente montate sui
pneumatici delle ruote motrici, utilizzando le
istruzioni riportate sul libretto uso e manutenzione di
cui al capitolo 8.

6.2.2 Prova di sollevamento dinamico

6.2.2.1 L'autovettura munita di catene deve essere condotta alla
velocità di 50 km/h su strada asfaltata asciutta.

6.2.2.2 Tramite opportuni dispositivi di misurazione (riprese
video, stroboscopio, ...) deve essere misurato il
sollevamento dinamico della catena dal battistrada del
pneumatico.

6.2.2.3 È anche concesso condurre la prova di sollevamento
dinamico in laboratorio utilizzando particolari
attrezzature. In questo caso dovrà essere assicurato che
la velocità di rotazione della ruota munita di catena
corrisponda alla velocità su strada di 50 km/h.

6.2.3 Prova di usura

L'autovettura munita di catene dovrà essere condotta su
strada asfaltata asciutta per almeno 2 h, ad una
velocità quanto più prossima ma non superiore a 50 km/h,
per una percorrenza minima di 100 km.

6.2.4 Prove di comparazione su fondo stradale ghiacciato

6.2.4.1 Condizioni del fondo stradale

Le prove devono essere effettuate su una superficie
stradale ghiacciata, rettilinea, regolare e con pendenza
longitudinale non superiore al ± 2%, con una temperatura
del ghiaccio compresa tra -10 °C e -3 °C.

6.2.4.2 Conduzione delle prove

Si effettuano 10 misurazioni con la catena campione e
altrettante con la catena in prova, nel seguente ordine:
5 misurazioni con la catena campione, 10 misurazioni con
la catena in prova, 5 misurazioni con la catena
campione.

6.2.4.3 Prova di frenata

6.2.4.3.1 L'autovettura deve essere lanciata ad una velocità
costante di 50 km/h, e successivamente frenata, agendo a
fondo sul pedale del freno, sino all'arresto.

6.2.4.3.2 Si misura con opportuna strumentazione lo spazio
d'arresto per ognuna delle misurazioni di cui in
6.2.4.2.

6.2.4.4 Prova di accelerazione

6.2.4.4.1 L'autovettura deve essere accelerata con partenza da
ferma fino a percorrere uno spazio pari a 50 m

6.2.4.4.2 L'azione sull'acceleratore deve essere tale da
avvicinarsi il più possibile all'accelerazione massima
ottenibile dalla vettura. La prova è svolta in prima
marcia. Qualora prima di aver compiuto i 50 m si
raggiunga il regime di potenza massima del motore, si
dovrà cambiare in seconda marcia.

6.2.4.4.3 Si misura con opportuna strumentazione il tempo
necessario a percorrere i 50 m per ognuna delle
misurazioni di cui in 6.2.4.2.

6.2.5 Prova di comparazione su fondo stradale innevato

6.2.5.1 Condizioni del fondo stradale

La prova deve essere effettuata su una superficie
stradale rettilinea e con pendenza longitudinale non
superiore al ± 2%, ricoperta da uno strato di neve
compatta con una temperatura compresa tra -8 °C e -1 °C.

6.2.5.2 Conduzione della prova

Si effettuano 3 misurazioni con la catena campione e,
successivamente, altrettante con la catena in prova

6.2.5.3 Prova di trattività

6.2.5.3.1 Utilizzando il gancio di traino o l'aggancio per traino
posteriore ci si collega, in modo il più possibile
parallelo all'asse longitudinale mediano
dell'autovettura, con un veicolo da trainare. Si
interpone tra il gancio e la barra di traino un idoneo
dinamometro

6.2.5.3.2 Il veicolo da trainare dovrà avere una massa non
interiore a 3 volte quella dell'autovettura utilizzata
per la prova.

6.2.5.3.3 Con il cambio posizionato in prima marcia, si rilascia
progressivamente la frizione con una azione lenta ma
progressiva sull'acceleratore, fino al raggiungimento
dello slittamento completo delle ruote motrici
dell'autovettura di prova.

6.2.5.3.4 Sul dinamometro si legge il valore della forza (daN)
massima di trazione esercitata, per ognuna delle
misurazioni di cui in 6.2.5.2 -------------------------------------------------------------------- 7 IMBALLAGGIO E MARCATURA

7.1 Devono essere riportate in modo leggibile e permanente
sull'imballaggio le seguenti indicazioni:

- nome del fabbricante o marchio commerciale;
- denominazione del tipo di catena;
- elenco delle misure dei pneumatici cui la catena è
destinata;
- un avviso che indichi l'obbligo a osservare in ogni
caso eventuali disposizioni del costruttore
dell'autovettura.

7.2 Sulla catena o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio
deve essere apposta una marcatura chiaramente leggibile
e permanente che riporti almeno un codice di
identificazione e, se possibile, il marchio commerciale
del fabbricante. Tale marcatura deve essere apposta su
un elemento non soggetto a contatto con la strada e
possibilmente sul lato visibile quando la catena é
montata sul pneumatico.

7.3 Sulla catena e sull'imballaggio deve essere applicato il
marchio CUNA che attesta la conformità della catena alle
prescrizioni della presente norma. Il marchio deve
essere applicato sulla catena in modo da essere duraturo
e leggibile anche quando la catena è montata sul
pneumatico. Il marchio può anche non essere applicato
direttamente sulla catena ma su un elemento comunque
solidale ad essa, tale da non poter essere rimosso senza
l'utilizzo di attrezzi specifici. Il marchio CUNA è
riportato in allegato B. -------------------------------------------------------------------- 8 LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

Ogni confezione di catene deve contenere il libretto uso
e manutenzione, il quale deve fornire almeno le seguenti
indicazioni:

- avviso del divieto di superare la velocità massima di
50 km/h durante l'utilizzo delle catene;
- dettagliate istruzioni di montaggio (e tensione) e
smontaggio, illustrate mediante fotografie o disegni;
- informazioni sulle condizioni di conservazione, sulla
manutenzione, sulla custodia e sui limiti
dell'utilizzo;
- regole generali di comportamento per la sicurezza
durante la guida con le catene;
- avviso dell'obbligo a osservare in ogni caso eventuali
disposizioni del costruttore dell'autovettura;
- nome, indirizzo e recapito telefonico del costruttore. -------------------------------------------------------------------- 9 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

9.1 Il cliente deve presentare all'Ente di certificazione le
seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del richiedente;
- denominazione del tipo del dispositivo supplementare
di aderenza;
- caratteristiche di costruzione del dispositivo (per
esempio materiale utilizzato, indicazione della
protezione contro la corrosione utilizzata, grandezza
della maglia di catena, descrizione del sistema di
fissaggio);
- foto oppure disegno;
- luogo di applicazione della marcatura sulla catena o
sull'imballaggio;
- breve descrizione del montaggio.

9.2 Il cliente deve corredare la domanda presentando
all'ente di certificazione due catene necessarie per lo
svolgimento delle prove prescritte ai capitoli 5 e 6.
Più precisamente le due catene saranno sottoposte alle
seguenti prove nell'ordine specificato:

- 1^ catena prova di durezza (5.2.1 e 5.2.2)
prova di resistenza alla trazione (6.1.1)

- 2^ catena prova di frenata (6.2.4.3)
prova di accelerazione (6.2.4.4)
prova di trattività (6.2.5.3)
prova di sollevamento dinamico (6.2.2)
prova di usura (6.2.3) -------------------------------------------------------------------- ALLEGATO A CATENA CAMPIONE (normativo) -------------------------------------------------------------------- A.1 Requisiti dimensionali

A.1.1 Gli anelli, cioè quegli elementi a forma pressoché
ellittica che compongono la maglia della catena
campione, devono essere a sezione quadrata di 3,7 mm
di lato

A.1.2 L'asse maggiore degli anelli, misurato sul filo
interno della sezione quadrata, deve essere di 12,5 mm.

A.1.3 La struttura delle maglie deve essere quella indicata
in Figura 2. Il numero totale di rombi, cioè delle
figure geometriche individuate da due lati di lunghezza
a e due di lunghezza b, che si formano quando la catena
è montata sul pneumatico deve essere 7.

----> Vedere figura di pag. 45 <----

A.1.4 Con riferimento alla Figura 2, il Prospetto 1 fornisce
un esempio, puramente indicativo, di dimensionamento
della catena campione in funzione di alcune misure di
riferimento di pneumatici che potrebbero essere
utilizzati per le prove di comparazione di cui in 6.2.4
e 6.2.5. Se i pneumatici montati sull'autovettura di
prova sono di misura differente da quelle elencate in
Prospetto 1, dovrà essere scelta una catena campione
avente dimensioni appropriate, anche diverse da quelle
elencate in Prospetto 1.

==============================================
Misure di Numero di anelli per
riferimento i lati a/b/c ==============================================
155 - 13 13/7/7

165 - 13 15/7/7

165 - 14 15/9/7

175 - 14 15/9/7

185 - 14 15/9/7 ---------------------------------------------- prospetto 1 - Dimensioni della catena campione ---------------------------------------------- A.2 Requisiti di resistenza

A.2.1 La catena campione deve essere sottoposta alla prova di
resistenza alla trazione descritta in 6.1.1.

A.2.2 Le varie parti della catena devono soddisfare le
prescrizioni di cui in 5.1.2. --------------------------------------------------------------------

----> Vedere figura di pag. 46 <----
 
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