Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 marzo 2002 |
Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2001-2002. |
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IL CAPO del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali
Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie di animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; Visto l'art. 78, comma 2, del predetto testo unico che prevede l'emanare di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 del citato art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonche' il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico-amministrativo degli organi di Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 56 e 57; Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) dello stesso art. 29; Considerato altresi' che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti il valore medio ed il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che, pertanto, occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Determinazione del numero dei capi di bestiame
1. Per il biennio 2001 e 2002, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata e' stabilito in base alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante. |
| Art. 2. Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
1. Per il biennio 2001 e 2002, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo. 2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2002 Il capo del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze Tino
Il direttore generale della Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali Pilo |
| Tabella 1
Prima fascia: seminativo irriguo; seminativo arborato irriguo; seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato; prato irriguo; prato irriguo arborato; prato a marcita; prato a marcita arborato; marcita. Seconda fascia: seminativo; seminativo arborato; seminativo pezza e fosso; seminativo arborato pezza e fosso; arativo; prato; prato arborato (o prato alberato). Terza fascia: alpe; pascolo; pascolo arborato; pascolo cespugliato; pascolo con bosco ceduo; pascolo con bosco misto; pascolo con bosco d'alto fusto; bosco; bosco misto; bosco d'alto fusto; incolto produttivo. Quarta fascia: risaia; risaia stabile; orto; orto irriguo; orto arborato; orto arborato (o orto alberato) irriguo; orto irriguo arborato; orto frutteto; orto pezza e fosso; vigneto; vigneto irriguo; vigneto arborato; vigneto per uva da tavola; vigneto frutteto; vigneto uliveto; vigneto mandorleto; uliveto; uliveto agrumeto; uliveto ficheto; uliveto ficheto mandorleto; uliveto frassineto; uliveto frutteto; uliveto sommaccheto; uliveto vigneto; uliveto sughereto; uliveto mandorleto; uliveto mandorleto pistacchieto; frutteto; frutteto irriguo; agrumeto; agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci); agrumeto irriguo; agrumeto uliveto; aranceto; carrubeto; castagneto; castagneto da frutto; castagneto frassineto; chiusa; eucalipteto; ficheto; ficodindieto; ficodindieto mandorlato; frassineto; gelseto; limoneto; mandorleto; mandorleto ficheto; mandorleto ficodindieto; mandarineto; noceto; palmeto; pescheto; pioppeto; pistacchieto; pometo; querceto; querceto da ghianda; saliceto; salceto; sughereto. Quinta fascia: canneto; cappereto; noccioleto; noccioleto vigneto; sommaccheto; sommaccheto arborato; sommaccheto mandorleto; sommaccheto uliveto; bosco ceduo. Sesta fascia: vivaio; vivaio di piante ornamentali e floreali; giardini; orto a coltura floreale; orto irriguo a coltura floreale; orto vivaio con coltura floreale. |
| Tabella 2
----> Vedere Tabella <---- |
| Tabella 3
----> Vedere Tabella <---- |
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