Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENAC BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 17 gennaio 2002 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'Enac sul testo dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale non dirigente dell'Enac nonche' della certificazione della Corte dei Conti , in data 7 febbraio 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 18 febbraio 2002 alle ore 16.00 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)
CISL/FIT (firmato) CISL (firmato)
UIL (firmato) UIL (firmato)
USPPI (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC, parte economica biennio 2000 - 2001.
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale ed ai professionisti dipendenti dell'ENAC, destinatari del CCNL stipulato il 19 dicembre 2001.
 
ART. 2
Aumenti dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari del personale dell'area tecnico-economica ed amministrativa e dell'area operativa, derivanti dall'applicazione dell'art. 62 del CCNL del 19 dicembre 2001, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 1.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari e delle posizioni economiche, nonche' i relativi valori differenziali, risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalle allegate tabelle 2 e 2a.
3. Gli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti di cui all'art. 88 del CCNL del 19 dicembre 2001, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 3.
4. Gli importi annui degli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti risultanti dalla applicazione del comma 3, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4.
5. I valori annui lordi complessivi dell'indennita' integrativa speciale sono evidenziati nelle allegate tabelle 5 e 6.
 
ART. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione dell'art. 2, sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonche' della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
ART. 4
Integrazione delle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' di cui all'art. 64 del CCNL del 19 dicembre 2001 sono incrementate di un importo pari a € 6,09 (pari a L. 11.800) medie mensili pro-capite per tredici mensilita', riferito al personale dell'area tecnica-economica-amministrativa ed operativa.
2. L'ENAC, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, puo' destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' per un importo non superiore a € 7,95 (pari a L. 15.400) medie mensili pro-capite per tredici mensilita', riferito al personale dell'area tecnica-economica-amministrativa ed operativa.
 
ART. 5
Integrazione del fondo per le
politiche di sviluppo dei professionisti
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le risorse del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di cui all'art. 91 del CCNL del 19 dicembre 2001 sono incrementate di un importo pari a € 41,11 (pari a L. 79.600) medie mensili pro-capite per tredici mensilita', riferito al personale professionale.
2. L'ENAC, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati dei professionisti secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, puo' destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori dei professionisti correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' per un importo non superiore a € 19,01 (pari a L. 36.800) medie mensili pro-capite per tredici mensilita', riferito al personale professionale.
 
TABELLE
----> Vedere tabelle da pag. 110 a pag. 118 della G.U. <----
 
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