Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 gennaio 2002, n. 58 |
Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed integrazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", ed in particolare l'articolo 58, comma 3; Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, recante "Regolamento concernente le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante, di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare disposizioni integrative e correttive al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'articolo 2; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e 23; Ravvisata l'esigenza, in ragione delle risultanze emerse nel periodo di applicazione del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, di apportare disposizioni integrative e correttive al medesimo regolamento; Considerata altresi' la natura valutativa della procedura di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3 - 15945 del 17 dicembre 2001;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Articolazione delle procedure di valutazione
1. Le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su: a) determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 3; b) effettuazione delle seguenti prove d'esame scritte: 1) una prova di cultura generale, consistente nella somministrazione di questionari a risposta multipla; 2) una prova di preparazione tecnico-professionale, consistente nella somministrazione di questionari a risposta multipla; c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ciascun ispettore interessato dalle procedure di valutazione; d) formazione dei quadri di avanzamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza". e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98. - La legge 31 luglio 1954, n. 599, recante "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1954, n. 181. - La legge 17 aprile 1957, n. 260, recante "Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 3 maggio 1957. - La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Nome sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 138. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177. - Per l'argomento della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 24, comma 2: "2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122. - La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992, n. 56; si riporta il testo dell'art. 3: "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno. 2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le occorrenti disposizioni transitorie. 4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e' corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno. 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993". - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota precedente: si riporta il testo dell'art. 58, comma 3: "3. L'avanzamento "a scelta per esami avviene secondo le modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalita' stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti". - Il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, recante "Regolamento concernente le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1996. n. 190. - Per il testo dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota precedente. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44. - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302; si riporta il testo dell'art. 27, commi 3 e 4: "3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza locale; b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto; c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo; d) eliminare le duplicazioni funzionali; e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti. 4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi' previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti". - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota precedente. - Per l'argomento del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 15, comma 1: "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinate le procedure di avanzamento "a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988. n. 214. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota precedente. - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 4: "Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea; b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i generali di Corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale; e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria; g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi. 3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8". - Per l'argomento del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Natura e dipendenza). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza e' forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge. 2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze". - Il decreto legislativo 19 marzo 2001. n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. - Per il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, vedi nota precedente. - Per l'argomento del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti: a) ruolo normale; b) ruolo aeronavale; c) ruolo speciale; d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo speciale. 3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63; si riporta il testo dell'art. 11: "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle anministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato ; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale, . 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso". - Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nota precedente; si riporta il testo degli articoli 2 e 23: "Art. 2 (Ministeri). - 1. A decorrere dalla prossima legislatura, i Ministeri sono i seguenti: 1. Ministero degli affari esteri; 2. Ministero dell'interno; 3. Ministero della giustizia; 4. Ministero della difesa; 5. Ministero dell'economia e delle finanze; 6. Ministero delle attivita' produttive; 7. Ministero delle politiche agricole e forestali 8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 9. Ministero delle infrastrutture dei trasporti; 10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 11. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 12. Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri". "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni o i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali". - Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota precedente. - Per l'argomento dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 17, comma 4: "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
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| Art. 2 Promozioni conferibili e modalita' di svolgimento delle procedure di valutazione
1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dell'autorita' da questi delegata, da pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente: a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; b) modalita' e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure; c) sedi e diario delle prove di esame; d) programmi d'esame distinti per ciascun contingente; e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per ciascuna prova d'esame nonche' il tempo massimo concesso per l'effettuazione di ogni prova d'esame; f) eventuali specifiche modalita' di partecipazione per i marescialli capo che, nei prescritti giorni di effettuazione delle prove d'esame, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento; g) ogni altra misura organizzativa ritenuta necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di valutazione.
Nota all'art. 2: - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 58-bis: "Art.58-bis (Avanzamento al grado di maresciallo aiutante). - 1. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene: a) per il 70% dei posti disponibili, da stabilire al 31 dicembre di ogni anno nell'ambito della determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata di cui all'art. 54, mediante procedura di avanzamento "a scelta alla quale sono ammessi i marescialli capo: 1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella D/2 allegata al presente decreto; 2) iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientrati nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; b) per il restante 30% dei posti disponibili, mediante procedura valutativa "a scelta per esami di cui all'art. 58, comma 3. 2. I marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta , in deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, comma 2, sono promossi al grado superiore, nel limite dei posti disponibili, nell'ordine di merito del quadro medesimo e decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Gli stessi, nel ruolo dei marescialli aiutanti, sono iscritti mantenendo l'ordine gia' acquisito nel comune ruolo di provenienza. 3. Le procedure di avanzamento "a scelta per esami non possono essere indette qualora i posti disponibili riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento unita'. In tal caso, gli stessi sono devoluti per la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a). 4. Il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutante, da attribuire mediante le procedure di avanzamento "a scelta ed "a scelta per esami , di cui alla tabella D/2 allegata al presente decreto, non puo' superare annualmente il limite di un trentesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori. 5. I marescialli capo promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi "a scelta per esami ".
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| Art. 3. Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione e cause di esclusione
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" i marescialli capo in possesso dei requisiti fissati dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultino: a) non aver riportato, nell'ultimo biennio, con provvedimenti passati in giudicato, sanzioni penali per delitti non colposi; b) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della "consegna di rigore"; c) aver conseguito in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, una qualifica almeno pari a "nella media" o giudizio equivalente; d) non essere sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 2, risultino non in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo. In qualsiasi momento delle procedure di valutazione, sono altresi' esclusi, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data sopraindicata non risultavano in possesso dei medesimi requisiti. 3. Con analoga determinazione di cui al comma 2, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che nel periodo compreso tra la scadenza del termine indicato al comma 1 e la data di formazione del quadro di avanzamento "a scelta per esami": a) abbiano visto concludersi a loro carico un procedimento penale per delitto non colposo, con sentenza passata in giudicato, di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero con applicazione di sanzioni penali definitive conseguenti ad altri procedimenti speciali di cui al libro sesto del codice di procedura penale; b) abbiano riportato una qualsiasi sanzione disciplinare pari o piu' grave della "consegna di rigore"; c) abbiano visto espresso nei loro confronti parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Nota all'art. 3: - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota alle premesse; si riporta il testo della tabella D/2:
"progressione di carriera per i sottufficiali appartenenti al ruolo "ispettori"
===================================================================== | | | Forme Grado | | Requisiti | d'avanzamento ===================================================================== Da |A | | --------------------------------------------------------------------- | |2 anni di | |Maresciallo |permanenza nel | Maresciallo |Ordinario |grado |ad anzianita' --------------------------------------------------------------------- | |7 anni di | Maresciallo | |permanenza nel | Ordinario |Maresciallo Capo|grado |a scelta --------------------------------------------------------------------- | |1 giorno di | | |permanenza nel | | |grado ovvero 8 | | |anni di | |Maresciallo |permanenza nel |a scelta per Maresciallo Capo|Aiutante |grado |esami (1) --------------------------------------------------------------------- | | |a scelta --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | Aiutante | | |
(1) Il numero delle promozioni da conferire "a scelta per esami , ai sensi dell'art. 58 del presente decreto, e' determinato come segue: - nel quadriennio 1995-1998: 1.000 unita' all'anno; - a decorrere dal 1999: unita' non superiori ad un trentesimo della forza organica del ruolo "Ispettori ".
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182; si riporta il testo dell'art. 15: "Art. 15 (Promozioni). - 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione. 2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non piu' di due anni.".
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| Art. 4 Comunicazioni agli ispettori partecipanti
1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalita' ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata. 2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione e' data comunicazione del punteggio di merito: a) conseguito nella prova di cultura generale, di cui all'articolo 6; b) conseguito nella prova di preparazione tecnico-professionale, di cui all'articolo 7; c) definitivo conseguito nelle prove d'esame, di cui all'articolo 9; d) definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'articolo 11, comma 3; e) finale conseguito nelle procedure di valutazione, di cui all'articolo 12. 3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati. |
| Art. 5 Commissione giudicatrice
1. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, e' nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione delle prove d'esame che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti. 2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' composta, oltre che dal presidente: a) da due ufficiali superiori del Corpo, membri; b) da due ufficiali inferiori del Corpo, membri, di cui uno con funzioni anche di segretario della commissione; c) da due ispettori del Corpo con il grado di maresciallo aiutante, membri, di cui uno appartenente al contingente di mare, che non siano gia' componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresi', in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione. 3. Un ufficiale superiore ovvero inferiore della commissione giudicatrice indicata al comma 2, e' rappresentato da un ufficiale appartenente al ruolo aeronavale del Corpo. 4. La commissione giudicatrice puo' avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza. 5. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, e' costituito, laddove le prove d'esame abbiano luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2. 6. Ciascun comitato di vigilanza e' composto da almeno due ufficiali e da uno o piu' marescialli aiutanti, di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario.
Nota all'art. 5: - Per l'argomento della legge 10 maggio 1983, n. 212, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 31: "Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti".
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| Art. 6 Prova di cultura generale
1. I questionari della prova di cultura generale, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascun elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio espresso in trentesimi, con facolta' di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio cosi' espresso costituisce il punteggio di merito conseguito nella prova di cultura generale. 2. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la medesima prova con il relativo punteggio di merito conseguito. Il mancato conseguimento del punteggio minimo richiesto, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione. 3. Sono ammessi alla prova di preparazione tecnico-professionale gli ispettori che conseguono un punteggio di merito nella prova di cultura generale di almeno diciotto trentesimi. 4. Per l'effettuazione della prova di cultura generale, si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art. 6: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994. n. 487, vedi nota alle premesse; si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, 13 e 15, comma 1: "Art. 11 (Adempimenti della commissione). - 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". (Omissis). "Art.13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte). - 1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di vigilanza. 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime". "Art. 15 (Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie). - 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". (Omissis).
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| Art. 7 Prova di preparazione tecnico-professionale
1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, l'ammissione alla prova di preparazione tecnico-professionale e' comunicata agli ispettori interessati almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della stessa. 2. I questionari della prova di preparazione tecnico-professionale, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascun elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio espresso in trentesimi, con facolta' di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio cosi' espresso costituisce il punteggio di merito conseguito nella prova di preparazione tecnico-professionale. 3. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la medesima prova con il relativo punteggio di merito conseguito. Il mancato conseguimento del punteggio minimo richiesto, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione. 4. Sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, gli ispettori che conseguono un punteggio di merito nella prova di preparazione tecnico-professionale di almeno diciotto trentesimi. 5. Per l'effettuazione della prova di preparazione tecnico-professionale, si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 11, comma 1, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.
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| Art. 8 Mancata presentazione alle prove d'esame
1. L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento di ciascuna delle prove d'esame, sara' considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione. 2. Per ciascuna prova d'esame, la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti. |
| Art. 9 Adempimenti della commissione giudicatrice al termine delle prove d'esame
1. La commissione giudicatrice, al termine della prova d'esame di cui all'articolo 7, compila appositi elenchi, in ordine alfabetico e distinti per contingente, con l'indicazione del punteggio di merito definitivo conseguito nelle prove d'esame dagli ispettori ammessi alla fase di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. 2. A tal fine, i punteggi riportati da ciascun ispettore nelle singole prove di esame sono sommati tra loro e il totale cosi' ottenuto e' diviso per due. Il quoziente cosi' determinato, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio di merito definitivo relativo alla valutazione delle prove d'esame di ciascun ispettore. 3. Per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.
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| Art. 10 Modalita' procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti
1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori inseriti negli elenchi previsti all'articolo 9, sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale. 2. I titoli da valutare sono costituiti dai seguenti complessi di elementi: a) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese tra le voci da "nella media" a "eccellente, con apprezzamento e lode" o giudizi equivalenti; b) anni di servizio, precedenti di carriera e di servizio tra i quali: benemerenze e ricompense militari e civili conseguite, incarichi operativi o non operativi ricoperti, periodo e tipo di comando, periodi di imbarco e specializzazioni acquisite; c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese nella voce di "inferiore alla media" o giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di servizio tra i quali: giudizi di "non idoneita'" all'avanzamento, sospensioni dall'impiego di carattere penale e disciplinare, pareri negativi all'avanzamento espressi dall'autorita' giudiziaria ovvero sanzioni disciplinari irrogate dalla medesima autorita', sanzioni disciplinari di stato e di corpo. 3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti sopraindicati sono: a) presi in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita con la determinazione di cui all'articolo 2; b) valutati esclusivamente i titoli che risultano trascritti nella documentazione personale di ogni ispettore. A tal fine, ciascun interessato e' tenuto a verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare apposita "dichiarazione di completezza" conforme al modello da approvarsi con la determinazione di cui all'articolo 2. 4. La commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione. 5. Delle operazioni di valutazione e delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, e' redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione. |
| Art. 11. Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti
1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione mediante attribuzione all'insieme dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti relativi a ciascun ispettore, di un punteggio di merito espresso in trentesimi. 2. La medesima commissione, ai fini dell'espletamento delle operazioni di cui al comma 1, dispone di un massimo di: a) diciotto trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a); b) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b); c) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c); d) dieci trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d). 3. Ai fini della determinazione del punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, si procede come segue: a) la commissione, per singolo ispettore, attribuisce a ciascun complesso di elementi indicati all'articolo 10, comma 2, un punteggio di merito secondo le modalita' stabilite al precedente comma 2, e tenendo conto di quanto disposto all'articolo 10, con facolta' di attribuzione fino ai centesimi di punto; b) i singoli punteggi relativi alla valutazione dei complessi di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), sono sommati tra loro; c) al totale come sopra determinato e' sottratto il punteggio di merito relativo alla valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d); d) la differenza cosi' ottenuta costituisce il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ogni ispettore. In caso di punteggio negativo, viene comunque attribuito un punteggio di merito pari a zero. 4. In assenza di "precedenti" di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), la commissione attribuisce a tale complesso di elementi un punteggio di merito pari a zero. 5. La commissione giudicatrice, al termine della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, compila, in ordine alfabetico e distinti per contingente di appartenenza, appositi elenchi con l'indicazione del punteggio definitivo di merito conseguito da ciascun ispettore valutato. 6. Delle operazioni previste dal presente articolo, la commissione giudicatrice redige, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione. |
| Art. 12 Formazione dei quadri di avanzamento
1. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito di cui agli articoli 9 e 11, procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante. 2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento "a scelta per esami", la medesima commissione procede come segue: a) il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'articolo 11, e' moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto cosi' ottenuto viene sommato al punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alle prove d'esame, di cui all'articolo 9; b) il totale cosi' determinato e' diviso per tre ed il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore; c) sulla base del punteggio di merito finale, gli ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza. A parita' di punteggio di merito, e' data preferenza all'ispettore piu' anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza. |
| Art. 13. Pubblicazione dei quadri di avanzamento
1. I quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante sono pubblicati sul Foglio d'ordini del Corpo della Guardia di finanza. |
| Art. 14. Modalita' di conferimento delle promozioni
1. Le promozioni "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce la procedura valutativa. 2. Conseguono la promozione gli ispettori iscritti nel quadro di avanzamento, relativo al contingente di appartenenza, che risultano compresi nel numero delle promozioni da conferire, determinato ai sensi dell'articolo 2. 3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3, e' sospesa la promozione dell'ispettore iscritto nel quadro di avanzamento che, successivamente alla data di formazione del medesimo quadro, risulti: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi di cui al libro sesto del codice di procedura penale, per un procedimento penale per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado. 4. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata. Della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione personale all'interessato. 5. L'ispettore gia' utilmente iscritto nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" e nei cui confronti sia stata sospesa la promozione ai sensi del comma 3, che: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi in un procedimento penale per un delitto non colposo, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni penali; b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato; c) sospeso dall'impiego ai sensi dell'articolo 20, della legge 31 luglio 1954, n. 599, abbia visto il relativo provvedimento revocato a tutti gli effetti, ha diritto al conseguimento della promozione "a scelta per esami", con la sede di anzianita' e la data di decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa. 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'applicazione di una sanzione penale per delitto non colposo, di una sanzione disciplinare di stato ovvero della sospensione dall'impiego, in assenza di un provvedimento che ne dispone la revoca a tutti gli effetti, determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato. 7. La promozione dell'ispettore non e' conferita nel caso in cui nei confronti del medesimo, successivamente alla data di formazione del quadro di avanzamento, sia stato espresso parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale parere determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.
Nota all'art. 14: - Per l'argomento della legge 31 luglio 1954, n. 599, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 20: "Art. 20. Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti gli effetti. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza". - Per il testo dell'art. 15, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nota all'art. 3.
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| Art. 15. Iscrizioni a ruolo dei promossi
1. Gli ispettori promossi ai sensi dell'articolo 14 sono iscritti nel relativo ruolo dopo gli ispettori da promuovere al grado di maresciallo aiutante, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza quale maresciallo capo.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 2.
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| Art. 16. Disposizioni amministrative
1. Nei confronti del presidente, dei membri e del segretario della commissione giudicatrice e dei comitati di vigilanza nonche' del personale addetto alla vigilanza, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni amministrative di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art 16: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 18: "Art. 18 (Compensi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonche' al personale addetto alla vigilanza. 2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 puo' essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT".
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| Art. 17. Rinnovo della valutazione
1. La commissione giudicatrice che debba procedere al riesame di una valutazione "a scelta per esami" o al suo rinnovo perche' annullata d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in caso di obiettiva indisponibilita' dei membri ordinari e supplenti gia' nominati per l'effettuazione della procedura cui si riferisce la valutazione da riesaminare ovvero annullata, e' integrata con personale parigrado di quello indisponibile. 2. Il personale in sostituzione di cui al comma 1, scelto preferibilmente tra coloro gia' nominati membri di analoghe commissioni giudicatrici "a scelta per esami", e' nominato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata. 3. Le modalita' di adeguamento della commissione giudicatrice, di cui al comma 1, si applicano comunque in sede di rinnovo delle valutazioni "a scelta per esami" da effettuarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 18. Disposizioni di coordinamento
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente stabilito, con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le promozioni da conferirsi fino al 31 dicembre 2001, si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001. 3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati sino a quel momento sulla scorta della vigente disciplina e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, in vigore fino al giorno precedente.
Nota all'art. 18: - Per l'argomento del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, vedi nota alle premesse; si' riporta il testo dell'art. 15, comma 2 e 16, comma 1: "Art.15 (Correttivi). (Omissis). 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto". (Omissis). "Art. 16 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni introdotte dall'art. 58-bis del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1 gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001. (Omissis). - Per il testo della tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 3. - Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota alle premesse.
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| Art. 19. Disposizione abrogativa
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 2002 Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 18
Nota all'art. 19: - Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424. vedi nota alle premesse.
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