Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 marzo 2002
Approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;
Visto il proprio decreto 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il proprio decreto 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001;
Visto il proprio decreto 27 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, la concessione dell'incarico all'attivita' di controllo per la specifica D.O. al relativo consorzio, o all'organismo pubblico o privato individuato ai sensi dell'art. 4, com-ma 4, del predetto decreto ministeriale 29 maggio 2001, e' subordinata alla verifica da parte del Ministero, previo parere della competente regione o provincia autonoma, dell'adeguatezza del piano dei controlli e del relativo tariffario;
Ritenuta la necessita' di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sul territorio nazionale ed in particolare di individuare uno schema di piano di controlli specifico per i V.Q.P.R.D. cui i consorzi richiedenti l'incarico a svolgere l'attivita' di controllo, o gli altri organismi individuati come sopra specificato, devono conformarsi, nonche' di approvare un prospetto tariffario che prevede dei limiti entro i quali i citati consorzi od organismi devono fissare le loro tariffe;
Sentito il parere delle regioni e province autonome nella specifica riunione del 21 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.
1. E' approvato lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei V.Q.P.R.D. e le relative istruzioni di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. E' approvato il prospetto tariffario di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Al fine di ottenere l'incarico all'attivita' di controllo sulla produzione dello specifico V.Q.P.R.D. il relativo consorzio richiedente, o l'organismo individuato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, oltre al possesso dei requisiti ed alla presentazione della richiesta nei termini previsti dal predetto decreto ministeriale 29 maggio 2001, deve presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali il piano dei controlli compilato conformemente allo schema riportato all'allegato 1 del presente decreto, nonche' il tariffario nel rispetto dei limiti di importi fissati all'allegato 2.
2. Il consorzio richiedente l'incarico, o l'organismo individuato ai sensi dell'art. 4. comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, devono altresi' comunicare al Ministero i nominativi degli ispettori addetti ai controlli e la composizione del comitato di certificazione.
3. Ai fini dell'emissione del decreto d'incarico sono effettuate le verifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
ALLEGATO 1

----> Vedere ALLEGATO da pag. 13 a pag. 18 della G.U. <----

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Introduzione.
Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del piano di controllo (d'ora in avanti piano) secondo le modalita' descritte dallo schema di controllo per i vini a D.O. (d'ora in avanti schema).
Il piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello schema. Ogni qual volta un controllo previsto per una determinata fase o requisito non risulta inserito nel piano occorre specificarne le ragioni e riportare comunque nel piano la riga interessata.
Seguire la struttura dello schema significa personalizzare il piano con i soggetti, le fasi, i requisiti e l'autocontrollo tipici della filiera controllata, salvaguardando i contenuti comunque descritti in esso.
Le istruzioni sono suddivise, per semplicita' descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello schema.
Per tutte le attivita' si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i V.Q.P.R.D., in particolare alle seguenti norme:
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 de1 12 febbraio 1965 (in particolare, l'art. 20: poteri dei prefetti);
legge n. 164 del 10 febbraio 1992;
decreto n. 256 del 4 giugno 1997;
decreto del 29 maggio 2001;
decreto di approvazione del disciplinare di produzione.
Il piano dovra' prevedere due tipologie di attivita', strettamente collegate e conseguenti:
a) attivita' di conoscenza della denominazione, basata sulle seguenti azioni obbligatorie: acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della Docg/Doc, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla denominazione.
Tali dati consentiranno di conoscere in ogni momento la situazione reale della denominazione: vigneto, produzione di uva, giacenze, prodotto imbottigliato. Questa conoscenza permettera' di attuare il controllo di rispondenza quantitativa tra produzione e commercializzazione di ogni singola azienda e dell'intera denominazione. Su questi dati si baseranno inoltre le attivita' relative alle verifiche di conformita';
b) attivita' di verifica di conformita' delle azioni degli utilizzatori della Docg/Doc alle disposizioni dei disciplinari di produzione, esplicate attraverso:
verifica della rispondenza quantitativa delle denunce di produzione, delle richieste di certificazione di idoneita' (con parere di conformita' obbligatorio), delle partite imbottigliate;
verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione delle uve, presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 25% della produzione rivendicata, con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva massima ad ettaro, del 15% (*).
Le modalita' di controllo sono attuate come segue: ogni anno verranno controllate aziende che rappresentano almeno il 20% produzione complessiva rivendicata nell'anno precedente.
(*) La riduzione al 10% della percentuale della produzione rivendicata da controllare ogni anno nel caso delle verifiche relative alla resa di uva massima ad ettaro, e' motivata dal breve periodo in cui tale verifica risulta oggettivamente eseguibile in vigneto.
Il controllo della resa potenziale e' infatti possibile solamente dalla fine del mese di giugno alla vendemmia.
Sopralluoghi relativi al 20% della produzione (+5%) comporterebbero per le denominazioni medio/grandi l'utilizzo di un numero elevatissimo di ispettori con costi e modalita' organizzative difficilmente sostenibili.
Resta inteso che il limite del 10% e' da ritenersi minimo, non escludendo, pertanto, la possibilita' di percentuali piu' elevate.
A partire dal secondo anno, verranno sorteggiate un numero di aziende gia' sottoposte a ispezione da riproporre a verifica che rappresentino almeno il 5% della produzione complessiva.
Il controllo del 15% sulla resa massima di uva ad ettaro e' effettuato sempre a campione.

Elementi del piano dei controlli.

1. Soggetti.
Devono essere individuati i soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. controllato, partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.
Nel piano andranno riportati solo i soggetti - e quindi le relative righe - effettivamente presenti nella filiera. 2. Fase di processo.
Per ciascun soggetto precedentemente identificato occorre definire le fasi di processo "controllate" che devono essere adattate alla specifica realta', prevedendo quelle effettivamente svolte dagli operatori. 3. Requisito.
Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata devono essere "esplicitati" i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata.
Tali requisiti sono quelli previsti dal disciplinare di produzione in ogni fase del processo produttivo. 4. Acquisizione documentazione.
Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attivita' di controllo. 5. Attivita' di controllo.
Per ciascun requisito individuato occorre definire le attivita' di controllo per le verifiche di conformita'. 6. Tipo ed entita' del controllo.
Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entita' minima di esso.
La tipologia del controllo e' stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:
un controllo di tipo documentale (indicata nello schema con la lettera D);
un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso puo' comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;
un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A). 7. Entita' del controllo per anno.
Per entita' del controllo per anno (in %) s'intende la percentuale della produzione rivendicata dalle aziende controllate sul totale della denominazione, con le modalita' indicate al punto 1, lettera b); ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'organismo di controllo puo' effettuare controlli anche su percentuali piu' elevate. 8. Comunicazione del parere di conformita'.
E' la trasmissione dei pareri di conformita' derivanti dalle attivita' di controllo documentale, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo.
In particolare le CCIAA non potranno rilasciare le ricevute frazionate per la produzione delle uve a D.O. ne' avviare le procedure di prelievo campioni per la certificazione di idoneita' alla D.O. delle partite di vino senza il parere positivo di conformita' del consorzio. Allo stesso modo le aziende imbottigliatrici non potranno procedere all'imbottigliamento senza il parere positivo di conformita' (e il ricevimento dei contrassegni identificativi per le D.O.). 9. Documentazione comunicata al MIPAF.
In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'organismo in seguito all'attivita' di controllo, devono essere comunicati al MIPAF secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001. 10. Non conformita'.
E' l'elencazione delle non conformita' possibili per ciascun requisito individuato. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare evidenziate con la dicitura "di vario tipo". Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata. 11. Gravita' della non conformita'.
Per ogni non conformita' identificata specificare se lieve o grave. Per non conformita' lieve s'intende la irregolarita' che non ingenera presupposti di non conformita' per la materia e per il prodotto, risolvibile con azioni correttive. Per non conformita' grave si intendono le irregolarita' che ingenerano presupposti di non conformita' per la materia prima e per il prodotto ed irregolarita' gia' considerate lievi, ma non risolte con azioni correttive. Nello schema viene riportata l'indicazione "grave" quale conseguenza del non soddisfacimento del requisito. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata. 12. Trattamento della non conformita'.
Di fatto, si intende la comunicazione entro quindici giorni agli organi competenti (regione, CCIAA, ICRF, a seconda del caso) della non conformita' riscontrata nelle attivita' di controllo. 13. Azione correttiva.
Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformita' esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella e' evidenziata con la dicitura "di vario tipo") gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:
a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive;
b) intensificazione temporanea dei controlli analitici;
c) intensificazione temporanea dei controlli documentali;
d) informazioni tecniche e legislative.
Inoltre, l'organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformita'.
 
Allegato 2

PROSPETTO TARIFFARIO

1. Modalita' e tempi dei pagamenti.
Il pagamento sara' effettuato direttamente al consorzio o all'organismo incaricato da parte degli utilizzatori della denominazione: produttori di uve, vinificatori, imbottigliatori, per ognuna delle funzioni svolte.
La fatturazione potra' avere cadenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale con scelta del consorzio proponente approvata dall'assemblea dei soci, o dell'organismo incaricato e sara' effettuata per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a D.O., per i vinificatori sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione di idoneita' per la Docg/Doc e per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto imbottigliato.
Gli utilizzatori della denominazione dovranno aver assolto ai propri obblighi nei confronti del consorzio o dell'organismo incaricato per la sua attivita' di controllo, al fine di poter ottenere rispettivamente il rilascio delle ricevute frazionate (viticoltori), delle certificazioni di idoneita' (trasformatori) e del parere di conformita' (imbottigliatori). 2. Gli importi.
Le tariffe per ognuna delle funzioni svolte dovranno essere comprese tra i seguenti valori: =====================================================================
| minimo | massimo ===================================================================== Viticoltori.... | euro 0,21 x q/uva| euro 1,55 x q/uva Vinificatori.... | euro 0,30 x hl/vino| euro 2,20 x hl/vino Imbottigliatori.... | euro 0,30 x hl/vino| euro 2,20 x hl/vino

Tuttavia, in caso di piccoli livelli produttivi, per ognuna delle predette funzioni svolte, e' previsto a carico dei soggetti interessati il pagamento di una franchigia di euro 25.
Le tariffe verranno aggiornate, ove se ne ravvisi la necessita', con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo conforme parere delle competenti regioni.
 
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