Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 26 marzo 2002
Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 50/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 marzo 2002,
Premesso che:
l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce, tra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisce le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della medesima legge l'Autorita' emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti;
allo scopo di definire le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti di cui al precedente alinea, l'Autorita':
a) con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica e successive modificazioni (di seguito: il testo integrato), ha regolato i corrispettivi per la remunerazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione dell'energia elettrica, fissando le condizioni economiche secondo cui viene erogato il servizio di trasporto dell'energia elettrica;
b) con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ha disposto le condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale;
la normativa vigente in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: accesso alle infrastrutture di reti elettriche) e' costituita da provvedimenti emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il Cip) anteriormente alla liberalizzazione del mercato elettrico nazionale avviata con il decreto legislativo n. 79/1999;
gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo n. 79/1999, stabiliscono che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) e le imprese distributrici, concessionarie, rispettivamente, delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e dell'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica nel proprio ambito territoriale, abbiano l'obbligo di connessione, rispettivamente, alla rete di trasmissione nazionale ed alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
il soprarichiamato obbligo di connessione e' sottoposto alle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6 e all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti fissate dall'Autorita', ai sensi della legge n. 481/1995 ed alle deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia di tariffe e di corrispettivi;
Visti:
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002 (di seguito: decreto-legge 7 febbraio 2002);
Visti:
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1996, recante modificazioni ai provvedimenti Cip in materia di contributi di allacciamento, di cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000);
Visti:
il provvedimento Cip 11 novembre 1961, n. 949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disposizioni e comunicati, del 16 novembre 1961, n. 284 (di seguito: provvedimento Cip n. 949/61);
il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986;
il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993;
la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000;
la deliberazione dell'Autorita' 7 settembre 2001, n. 196/01 (di seguito: deliberazione n. 196/01);
il testo integrato;
Visti il documento per la consultazione, le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti dai soggetti interessati in esito alla consultazione;
Considerato che:
in data 7 agosto 2001, l'Autorita' ha diffuso un documento per la consultazione concernente condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: documento per la consultazione), nel quale sono state prospettate, oltre al quadro normativo relativo all'accesso alle reti, condizioni di carattere procedurale per regolare il processo di connessione alle reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti con obbligo di connessione di terzi); e che tale consultazione si e' conclusa in data 8 ottobre 2001, ai sensi della deliberazione n. 196/01, con la trasmissione all'Autorita' di osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati;
l'art. 2, commi 3 e 6, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, dispone che, relativamente alla rete di trasmissione nazionale, i nuovi allacciamenti delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA a detta rete siano considerati, ai soli fini procedurali, equivalenti ad interventi di sviluppo della rete e che, pertanto, qualora il loro progetto sia approvato, possano essere dichiarati opere di pubblica utilita', comportando tale dichiarazione l'indifferibilita' e l'urgenza dei lavori inerenti gli allacciamenti medesimi;
l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002 dispone che, nel caso di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, le infrastrutture di rete elettrica indispensabili per l'esercizio dei medesimi impianti siano dichiarate opere di pubblica utilita', con le conseguenze illustrate al secondo alinea del presente considerato;
con diverse note diffuse nel corso dell'anno 2001, il Gestore della rete ha comunicato che numerosi soggetti hanno richiesto la connessione alla rete di trasmissione nazionale e, piu' in generale, alle reti con obbligo di connessione di terzi, mediante deposito presso il Gestore medesimo di domande per la connessione alle reti di impianti elettrici ubicati in siti per cui viene manifestata l'intenzione di realizzare ed esercire nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, per un totale aggregato di oltre 100.000 MW in termini di nuova potenza installata sul territorio nazionale;
Considerato che:
l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche e' volto a consentire l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche dei soggetti che ne fanno richiesta; e che deve prevedere parita' di trattamento dei soggetti richiedenti l'accesso, imparzialita' e neutralita' da parte del soggetto esercente nel mettere in essere le azioni volte a stabilire le connessioni alle reti;
i provvedimenti in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche emanati dal Cip non sono, in generale, compatibili con il mutato assetto del settore elettrico definito dal decreto legislativo n. 79/1999;
il provvedimento Cip n. 949/61, al paragrafo F, punto 6, prevede la facolta' per gli utenti di provvedere alla connessione a loro cura e spese, fatta salva l'osservanza delle condizioni tecniche che regolano gli impianti delle imprese fornitrici (ora gestori di rete) ed il collaudo tecnico da parte di queste ultime;
per la connessione alle reti degli impianti di generazione di energia elettrica non e' prevista alcuna normativa specifica, ad eccezione di quella relativa alle sole condizioni economiche per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di impianti di generazione ammessi al regime di incentivazione introdotto dal provvedimento Cip n. 6/92; e che i provvedimenti del Cip richiamati, anche se afferenti unicamente alle utenze delle reti che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi (allora denominata fornitura di energia elettrica), si riferiscono esclusivamente alle condizioni economiche dell'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e non gia' alle condizioni di erogazione del servizio di connessione;
Considerato che:
l'adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti o per l'espansione delle connessioni esistenti richiede, di norma, la realizzazione di opere che sono, in parte, direttamente imputabili alla decisione di connettersi alla rete da parte delsingolo richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche (sviluppo individuale) e, per la rimanente parte, imputabili alla generalita' dell'utenza in termini di sviluppo sistemico della rete, cioe' comportanti beneficio ad una serie di soggetti anche diversi dal richiedente l'accesso medesimo;
gli interventi di sviluppo della rete comprendono:
a) impianti di rete per l'accesso alle infrastrutture della rete, compresi nelle attivita' ordinarie di gestione, di manutenzione e, se del caso, attivita' di sviluppo della rete elettrica di competenza di uno specifico gestore di rete;
b) impianti di rete interna d'utenza, nella disponibilita' del soggetto utente della rete;
in ciascun ambito territoriale vi sono sempre due soggetti esercenti in capo ai quali e' posto l'obbligo di connessione di terzi, e che sia di conseguenza necessario definire adeguati meccanismi per dirimere eventuali sovrapposizioni in termini di obbligo di connessione di terzi, al contempo introducendo la massima flessibilita' per il soggetto richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di reperire le soluzioni di connessione piu' favorevoli, tra quelle proposte dai gestori di rete competenti per territorio, a beneficio del soggetto richiedente;
per effetto della connessione di utenze alle reti con obbligo di connessione di terzi, il soggetto nella cui disponibilita' ricade detta utenza non acquisisce diritti di immissione o di prelievo di energia elettrica dalle reti, in quanto i diritti conseguenti all'avvenuta connessione sono solo condizione necessaria per l'accesso e l'uso delle reti con obbligo di connessione di terzi, poiche' l'utente deve, altresi', ottemperare all'insieme della vigente normativa relativa all'accesso e all'uso delle reti elettriche;
per la gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, i soggetti esercenti possono sopportare costi, segnatamente costi relativi alla predisposizione dei progetti di massima per la soluzione di connessione ed agli adempimenti connessi alla predisposizione medesima, che sono costi imposti dai singoli soggetti richiedenti l'accesso e che devono trovare remunerazione da parte dei medesimi soggetti;
Ritenuto che sia opportuno:
provvedere al completamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo alinea delle premesse mediante l'emanazione delle condizioni procedurali e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di connessione delle utenze alle reti elettriche;
assicurare parita' di trattamento per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, integrando la disciplina vigente in materia, per far fronte, in particolare, alle richieste di accesso relative ad impianti di produzione di energia elettrica;
disciplinare le condizioni procedurali per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi per tutte le tipologie di utenza (di immissione e di prelievo) delle reti in altissima, alta e media tensione, ad eccezione delle connessioni tra reti con obbligo di connessione di terzi, rinviando a successivi provvedimenti dell'Autorita' la fissazione delle condizioni per le rimanenti utenze diffuse in bassa tensione;
estendere il principio di cui al provvedimento Cip n. 949/61, consentendo la realizzazione, da parte del soggetto richiedente l'accesso, di parti di rete destinate ad essere gestite dal soggetto esercente il servizio di pubblica utilita', ferma restando la potesta' di quest'ultimo di collaudare e di accettare le infrastrutture realizzate;
attribuire al soggetto richiedente la facolta' di avvalersi del soggetto esercente i servizi di pubblica utilita' per la realizzazione delle infrastrutture di connessione, assicurando in tal modo la continuita' con l'attuale comportamento dei soggetti esercenti;
prevedere che il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dai soggetti esercenti per la gestione delle singole richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche sia proposto dai soggetti esercenti medesimi al fine di meglio aderire ai costi indotti da detta gestione;
prevedere, a motivo dell'incidenza che le disposizioni del presente provvedimento possono avere sull'attivita' di gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche svolta dal Gestore della rete, gradualita' nell'applicazione delle modalita' di gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche stabilendo modalita' transitorie, per l'anno 2002, di presentazione delle predette richieste;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue:
servizio di connessione alle reti elettriche e' il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
connessione e' il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuita' circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
Gestione della rete e' l'insieme delle attivita' e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attivita' e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
Gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici;
impresa distributrice e' l'impresa di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
impianto per la connessione e' l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico e risulta dedicato alla medesima connessione;
impianto di rete per la connessione e' la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
impianto di utenza per la connessione e' la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
potenza di connessione e' la potenza dell'impianto, espressa in MVA, per la quale e' richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'art. 6 del presente provvedimento;
soggetto richiedente la connessione e' il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze gia' connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
sviluppo e' un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica; motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.
 
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione

2.1. Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV.
2.2. Il presente provvedimento si applica alle connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi in altissima, alta e media tensione di impianti elettrici di generazione di energia elettrica e di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle medesime reti con riferimento a:
a) l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano gia' connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi;
b) la modifica della connessione, ivi incluso l'aumento della potenza di connessione di impianti elettrici che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano gia' connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi.
2.3. I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono:
a) il Gestore della rete e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999;
b) i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
c) i soggetti richiedenti la connessione.
2.4. I soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici adempiono alle disposizioni di cui ai successivi titoli 2 e 3 sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.
 
Art. 3. Modalita' per l'erogazione del servizio di connessione alle reti
elettriche

3.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti gestori di rete di cui all'art. 2, comma 2.3, lettere a) e b) del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.4, pubblicano e trasmettono all'Autorita' le modalita' e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza. Le modalita' e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 3.2.
3.2. Le modalita' e le condizioni contrattuali di cui al comma 3.1 devono prevedere:
a) le modalita' per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
b) le modalita' e i tempi di risposta del Gestore di rete interessato;
c) le soluzioni di massima per la connessione nonche' i termini di validita' della soluzione proposta dal Gestore di rete interessato, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
d) le modalita' per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;
e) le modalita' e i tempi in base ai quali il Gestore di rete interessato si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;
f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal Gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici;
g) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e, per quanto specificamente attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione.
3.3. Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:
a) potenza di connessione;
b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
c) tipologia dell'impianto per il quale e' stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
d) topologia della rete elettrica esistente;
e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.
3.4. I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autorita' nell'ambito delle determinazioni di cui all' art. 8, al comma 8.6.
 
Art. 4.
Impianti di connessione

4.1. L'insieme degli impianti per la connessione comprende le infrastrutture necessarie a connettere il sito in cui si trova l'impianto con uno o piu' punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi.
4.2. Il Gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:
a) gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti corrispondenti alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1.1;
b) gli impianti di utenza per la connessione.
4.3. Il Gestore di rete consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilita' e' prevista ai sensi del comma 4.2, lettera a), nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera g).
4.4. Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del comma 4.3 sono resi disponibili al Gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione, nonche' per la gestione, secondo la normativa vigente per la rete interessata dalla connessione, attraverso appositi contratti stipulati tra il soggetto richiedente la connessione ed il gestore medesimo prima dell'inizio della realizzazione.
4.5. Il soggetto richiedente la connessione puo' domandare, all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni per la connessione proposte dai gestori di rete, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella competenza del Gestore di rete alle condizioni economiche fissate dall'Autorita' nell'ambito delle determinazioni di cui all'art. 8, comma 8.6.
 
Art. 5. Presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti
elettriche

5.1. Il soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico o la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta detta richiesta al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.
5.2. Fermo restando quanto stabilito al comma 5.1, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici:
a) riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, con una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
b) riguardanti impianti di generazione, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche al Gestore della rete.
5.3. Il Gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una o piu' soluzioni tecniche per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta alla rete di propria competenza, conformemente alle modalita' e alle condizioni contrattuali di cui all'art. 3.
5.4. L'avvenuta accettazione, da parte del soggetto richiedente la connessione di impianti di generazione di potenza superiore a 1 MVA, di una soluzione per la connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di una soluzione per la modifica della connessione di utenze gia' connesse ad una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del Gestore di rete cui la connessione si riferisce, al Gestore della rete.
 
Art. 6. Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia
elettrica

6.1. I soggetti che si connettono ad una rete con obbligo di connessione di terzi acquisiscono il diritto ad immettere o a prelevare energia elettrica in accordo a quanto riportato nell'accettazione della soluzione per la connessione entro i limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle:
a) i condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/1995, per la generalita' delle reti, le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 per la rete di trasmissione nazionale;
b) regole per il dispacciamento stabilite dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;
c) regole tecniche di connessione di cui dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale e delle regole tecniche di cui dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;
d) regole tecniche fissate dalla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., limitatamente ai soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprieta' della medesima societa' non facente parte della rete di trasmissione nazionale, avente l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.
 
Art. 7. Corrispettivo per la gestione della richiesta di accesso alle
infrastrutture di reti elettriche e garanzie finanziarie

7.1. I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti:
a) al versamento, a ciascun Gestore di rete a cui e' presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, di un corrispettivo a copertura delle attivita' di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima;
b) alla presentazione, su richiesta del Gestore di rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che puo' essere escussa dal Gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente.
7.2. Il corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera a), viene corrisposto dal soggetto richiedente a titolo di copertura forfetaria delle attivita' del Gestore di rete consistenti, esemplificativamente, negli studi di rete necessari alla valutazione dell'impatto del nuovo impianto sulla rete ed alla predisposizione delle soluzioni per la connessione.
 
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali

8.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti che hanno inoltrato richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche anteriormente alla medesima data sono tenuti:
a) nel caso in cui non abbiano ancora comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma della richiesta gia' inoltrata e, successivamente, al versamento del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a);
b) nei casi in cui abbiano gia' comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma di tale accettazione; in tali casi e' richiesto il versamento del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a), e, su richiesta del Gestore di rete, la presentazione della fideiussione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b).
8.2. Sino al 31 dicembre 2002, in deroga all'art. 5, commi 5.1 e 5.2, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici di:
a) generazione per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente al Gestore della rete;
b) generazione per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
c) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi;
d) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.
8.3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i gestori di rete di cui all'art. 3, comma 3.1, possono inviare all'Autorita' una proposta per:
a) la determinazione dei parametri economici per il calcolo del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a), potendo articolare il medesimo unicamente sulla base delle caratteristiche tecniche della connessione quali, indicativamente, la potenza e la tensione della connessione;
b) la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b), e per la fissazione delle caratteristiche della fideiussione medesima.
8.4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autorita' determina gli ammontari del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a) e della fideiussione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b).
8.5. I gestori di rete inviano all'Autorita' entro il termine di cui al comma 8.3 un rapporto contenente la stima dei costi relativi a ciascuna delle soluzioni tecniche per la realizzazione della connessione alla rete di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera f).
8.6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autorita' determina le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, prevedendo specifiche condizioni per gli impianti di rete per la connessione progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione di cui all'art. 3, comma 1.1, nonche' per gli impianti di utenza realizzati dai gestori di rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.5 e tenendo conto dell'esigenza di fornire, ai soggetti che producono energia elettrica, adeguati segnali economici legati dalla presenza di congestioni sulle reti elettriche.
8.7. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 26 marzo 2002
Il presidente: Ranci
 
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