Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 ottobre 2001 |
Attuazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della guardia di finanza. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano indicati i titoli d'istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'accademia, nonche' i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti; Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza;
Decreta:
Art. 1. 1. Salvo quanto disposto in materia di requisiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto coloro i quali: a) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; b) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se personale militare in servizio permanente. |
| Art. 2. 1. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere presentata attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente. |
| Art. 3. 1. Per partecipare ai concorsi per l'ammissione all'Accademia occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da universita' statali. 2. Ai concorsi di cui al comma 1, possono partecipare anche i giovani, che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno solare di indizione dello stesso concorso. |
| Art. 4. 1. Per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo aeronavale, occorre essere in possesso di un diploma di laurea o laurea specialistica rilasciato da universita' statali. |
| Art. 5. 1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale, occorre essere in possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da universita' statali. |
| Art. 6. 1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale, occorre essere in possesso di un titolo di studio rilasciato da universita' statali tra quelli indicati nella tabella A, allegata al presente decreto. |
| Art. 7. 1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, occorre essere in possesso di un titolo di studio rilasciato da universita' statali tra quelli indicati nella tabella B, allegata al presente decreto. |
| Art. 8. 1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del comparto sanitario del ruolo tecnico logistico amministrativo, occorre, altresi', essere iscritti agli albi professionali. |
| Art. 9. 1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo occorre essere in possesso delle specializzazioni eventualmente indicate nei relativi bandi. 2. L'indicazione delle specializzazioni e' sempre necessaria quando richiesto dalla legge. Roma, 29 ottobre 2001 Il Ministro: Tremonti |
| Tabella A (art. 6) - Tabella B (art. 7)
----> Vedere tabella alle pagg. 9, 10 e 11 della G.U. <---- |
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