Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 20 marzo 2002
Ricostituzione degli atti e dei documenti dell'archivio del Nuovo catasto edilizio urbano e del Nuovo catasto terreni dell'ex Ufficio tecnico erariale ora Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Alessandria, danneggiato a seguito dell'alluvione del 6 novembre 1994.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio

Visti gli articoli 7 e 11 del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che in seguito all'alluvione del 6 novembre 1994 e' stato danneggiato l'archivio del Nuovo catasto terreni e del Nuovo edilizio urbano dell'ex Ufficio tecnico erariale di Alessandria ora Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;
Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del predetto archivio:

Ordina

la ricostituzione degli atti e dei documenti dell'archivio del Nuovo catasto terreni e del Nuovo catasto edilizio urbano dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio d'Alessandria, distrutti a seguito dell'alluvione avvenuta in data 6 novembre 1994;

Dispone

che le copie necessarie a tal fine vengano estratte, in carta libera e con esenzione da ogni tassa, dagli originali o da altre copie esistenti in altri archivi pubblici o presso pubblici uffici o presso privati;

Stabilisce

a) che le copie degli atti, dei documenti e degli elaborati grafici del Nuovo catasto terreni e del Nuovo catasto edilizio urbano vengano ricavate, in via prioritaria dalla "2a copia" rilasciata per ricevuta alla parte. Tale copia sara' vidimata, per la corrispondenza all'originale distrutto, mediante timbro e firma del professionista che a suo tempo l'aveva redatto, oppure mediante firma di almeno uno dei proprietari dell'immobile. Su tale copia andra' apposto un timbro con la seguente dicitura: "Copia ricavata da quella rilasciata per ricevuta, in quanto l'originale e' stato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994";
b) che, nel caso di indisponibilita' della 2a copia, una copia non protocollata dei modelli e degli elaborati grafici annessi potra' essere convalidata mediante timbro e firma del professionista che l'aveva in origine redatta, oppure mediante firma de parte di almeno uno dei proprietari dell'immobile, completandola con la data ed il protocollo di presentazione che risultano agli atti dell'Ufficio. In tal caso la dicitura da apporre sulla copia da conservare agli atti sara' la seguente: "Copia ricavata da duplicato in quanto l'originale e' stato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994";
c) che, nel caso di totale mancanza di copie di elaborati catastali, ai fini istituzionali dell'Ufficio nonche' per attivita' ed operazioni vincolate a termini stabiliti da leggi e regolamenti, in alternativa l'Ufficio potra' utilizzare copie di altri elaborati tecnici, in essi compresi i progetti gia' presentati ai comuni, le planimetrie e qualunque altro documento che comunque descriva l'immobile;
d) che, nel caso di totale indisponibilita' di documentazione, verra' consentito ai proprietari e a chi possieda l'immobile di ripresentare nuovi elaborati come segue:
1. per immobili gia' censiti, la parte, tramite un tecnico libero professionista, potra' ripresentare gli elaborati grafici, che verranno inseriti agli atti con le opportune annotazioni di collegamento con la precedente pratica andata distrutta. In tal caso verra' apposto un timbro con la seguente dicitura: "Ripresentazione di nuovo elaborato grafico in sostituzione dell'originale andato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994, relativo ad immobile censito";
2. per immobili dichiarati ma non censiti, la parte, tramite un tecnico libero professionista, potra' presentare una dichiarazione sostitutiva unitamente agli elaborati grafici, anche avvalendosi delle modalita' e dei supporti informativi previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994.
In tal caso verra' apposto un timbro con la seguente dicitura: "Ripresentazione di atti, documenti ed elaborati grafici in sostituzione dell'originale andato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994, relativo ad immobile non censito";
e) che la documentazione presentata secondo le modalita' descritte nei punti precedenti, andra' conservata agli atti in sostituzione dell'originale e sara' utilizzata per ogni eventuale certificazione facendone ulteriore copia sulla quale verra' apposto un timbro con la seguente dicitura: "Copia di documentazione conservata agli atti in sostituzione dell'originale distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994";
f) che le operazioni di ricostituzione della documentazione dell'archivio di cui al presente decreto sono in esenzione dai tributi speciali catastali di cui al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2002
Il capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia del Ministero della giustizia
Tatozzi

Il direttore dell'Agenzia del territorio
Picardi
 
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