Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 9 aprile 2002, n. 55 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1125): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle attivita' produttive (Marzano) il 9 febbraio 2002. Assegnato alla 10a commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, l'11 febbraio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a, 13a, e della giunta per gli affari delle Comunita' europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 12 febbraio 2002. Esaminato dalla 10a commissione il 14, 19, 20, 27 febbraio 2002; l'11, 12 marzo 2002. Esaminato in aula e approvato il 13 marzo 2002. Camera dei deputati (atto n. 2523): Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede referente, il 18 marzo 2002, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI, VIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla X commissione il 19, 21 marzo 2002. Esaminato in aula il 25 marzo 2002 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1125-B): Assegnato alla 10a commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 27 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1a, 8a e 13a. Esaminato dalla 10a commissione il 27 marzo 2002 e il 2 aprile 2002. Esaminato in aula il 2 aprile 2002, e approvato il 3 aprile 2002.
Avvertenza: Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Dipartimento dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 73.
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| Allegato;
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7
All'articolo 1: al comma 1, al primo periodo, le parole: "l'imminente pericolo" sono sostituite dalle seguenti: "il pericolo", dopo le parole: "fabbisogno nazionale" sono inserite le seguenti: ", sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", le parole: "e ripotenziamento" sono sostituite dalle seguenti: "o ripotenziamento" e la parola: "esercitare" e' sostituita dalla seguente: "esercire"; al secondo periodo, le parole: "del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"; al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: "Amministrazioni" sono inserite le seguenti: "statali e locali" e sono soppresse le parole: "ed integrazioni"; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni"; al terzo periodo, dopo le parole: "della direttiva 96/61/CE" sono inserite le seguenti: "del Consiglio, del 24 settembre 1996," e dopo le parole: "autorizzazioni ambientali" sono inserite le seguenti: "di competenza"; al quarto periodo, dopo la parola: "integrante" sono inserite le seguenti: "e condizione necessaria"; al quinto periodo, prima delle parole: "in ogni caso" sono inserite le seguenti: "una volta acquisita la VIA,"; al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale"; dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata"; al comma 4, le parole: "la procedura di valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "la procedura di VIA"; dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA"; al comma 5, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere"; dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione". |
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