Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 26 marzo 2002
Determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale, relative all'anno termico 2002-2003 per la societa' Stogit S.p.a., in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 26/02. (Deliberazione n. 49/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 marzo 2002,
Premesso che:
l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
con la deliberazione 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nel sito internet dell'Autorita' e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (di seguito: deliberazione n. 26/02), l'Autorita' ha emanato criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale;
ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 26/02, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003, l'impresa di stoccaggio trasmette, entro il 18 marzo 2002, una proposta contenente i corrispettivi unitari di stoccaggio calcolati ai sensi dell'art. 7 della medesima deliberazione, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire;
ai sensi dell'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 26/02, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro il 28 marzo 2002;
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della deliberazione n. 26/02, l'impresa di stoccaggio pubblica i corrispettivi unitari di stoccaggio con indicazione del servizio offerto entro il 1 aprile 2002;
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della deliberazione n. 26/02, le imprese che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, svolgono il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima inferiore al 90 per cento della pressione iniziale, hanno facolta' di chiedere all'Autorita' la determinazione delle tariffe per singolo campo o, nel caso che non esercitino tale facolta', fissano e pubblicano le tariffe fino al termine del primo periodo di regolazione;
le societa' Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit) e Edison T&S S.p.a. (di seguito: Edison T&S) sono attualmente le imprese che svolgono il servizio di stoccaggio nel sistema del gas in Italia;
con nota in data 20 marzo 2002 (prot. Autorita' n. 6122 del 21 marzo 2002), l'Edison T&S ha comunicato che svolge il servizio in campi con pressione massima inferiore al 90 per cento della pressione iniziale e non intende avvalersi della facolta' sopra richiamata;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 164/2000;
Visti:
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo 2001);
la deliberazione n. 26/02;
Vista la relazione di stima per il conferimento effettuato, con decorrenza 1 novembre 2001, dall'Eni S.p.a. e dalla Snam S.p.a. alla Stogit, trasmessa all'Autorita' in data 13 novembre 2001, nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorita' con delibera 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito: Relazione di stima per il conferimento trasmessa il 13 novembre 2001);
Considerato che:
con nota in data 18 marzo 2002 (prot. Autorita' n. 5985), la Stogit ha trasmesso all'Autorita' la proposta relativa ai corrispettivi di cui all'art. 7 della deliberazione n. 26/02, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire e, tra l'altro, ha chiesto conferma che il costo riconosciuto del capitale netto di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della deliberazione n. 26/02, pari all'8,33%, sia un tasso di remunerazione medio ponderato reale pre-tasse;
la verifica della proposta di cui al precedente alinea ne ha evidenziato l'incoerenza con taluni criteri definiti dalla medesima deliberazione, in particolare:
a) contrasto con l'art. 3, comma 5, lettera a), che individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni dei campi di stoccaggio attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, in quanto la Stogit ha inserito nel capitale investito il valore dei cespiti relativi al campo di Alfonsine, che attualmente risulta in stato di conservazione e chiuso ad attivita' operative;
b) contrasto con l'art. 3, comma 5, lettera h), che prevede il calcolo del valore del gas al netto di eventuali fondi di rettifica, in quanto la Stogit ha calcolato il valore del gas senza operare tale detrazione;
c) contrasto con l'art. 3, comma 6, che prevede il calcolo degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti solo sui cespiti di cui alla tabella 1 della medesima deliberazione e presenti nel bilancio di chiusura del 2000 e che, pertanto, non include il calcolo dell'ammortamento per il cushion gas, ove per cushion gas si intende il quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio, in quanto la Stogit ha inserito il cushion gas tra i cespiti sui quali sono stati calcolati gli ammortamenti tecnico-economici;
con nota in data 20 marzo 2002 (prot. Autorita' CDM/M02/1115), gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla Stogit richieste di approfondimenti in ordine ai profili evidenziati nel precedente alinea, precisando che il costo riconosciuto del capitale netto di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della deliberazione n. 26/02, pari all'8,33%, e' un tasso di remunerazione medio ponderato reale pre-tasse;
con nota in data 22 marzo 2002 (prot. Autorita' n. 6277), la Stogit ha trasmesso all'Autorita' gli approfondimenti richiesti, integrazioni e una nuova proposta relativa ai corrispettivi (di seguito: nuova proposta tariffaria) in sostituzione di quella trasmessa con la nota del 18 marzo 2002;
nella nuova proposta tariffaria:
a) la Stogit ha riconosciuto l'inesattezza relativa all'inserimento nel capitale investito del valore dei cespiti relativi al campo di Alfonsine;
b) con riferimento al valore del gas, la Stogit ha sostanzialmente confermato l'impostazione della proposta tariffaria del 18 marzo 2002, precisando che:
"nessuna rettifica e' stata calcolata con riferimento a tale valore, dato che il bilancio non accoglie nessun fondo di rettifica del valore del gas";
"il fondo imposte differite e' da considerarsi fra le passivita' e non fra le poste rettificative dell'attivo. Esso rettifica, al pari dei debiti finanziari, il valore dell'impresa Stogit S.p.a. e non dell'azienda che essa gestisce";
c) con riferimento all'inclusione del cushion gas tra i cespiti sui quali calcolare gli ammortamenti tecnico-economici, la Stogit ha sostanzialmente confermato l'impostazione della proposta tariffaria trasmessa con la nota del 18 marzo 2002, precisando che: "i criteri di calcolo dell'ammortamento sono strettamente connessi all'attribuibilita' o meno al cushion gas di un valore residuo alla scadenza della concessione di stoccaggio ... Poiche' al termine della concessione cessano i diritti del concessionario sull'area di stoccaggio, il valore del cushion gas ivi presente non puo' dal punto di vista del concessionario e della sua azienda che essere considerato pari a zero, proprio perche' la concessione e' scaduta. L'attuale quadro normativo non permette di discostarsi dal principio generale (ribadito per le concessioni minerarie dall'art. 43 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), secondo il quale, nel caso di concessione, la scadenza della stessa determina la gratuita devoluzione all'ente concedente delle pertinenze del bene o servizio oggetto di concessione. A tali pertinenze deve essere necessariamente assimilato il cushion gas, che, per la funzione stessa ad esso attribuita dal decreto legislativo n. 164/2000, non puo' non essere trasferito al concessionario di stoccaggio subentrante";
Considerato che:
l'argomentazione portata dalla Stogit, a conferma della nuova proposta tariffaria, di cui al punto b) del precedente considerato, con riferimento al valore del gas, afferisce al piu' generale profilo della valutazione riguardante la remunerazione del capitale investito, la quale risponde ai seguenti principi:
a) ai fini della determinazione della congrua remunerazione del capitale investito, occorre fare riferimento alla situazione economica e finanziaria dell'impresa di stoccaggio e non esclusivamente alla situazione contabile;
b) il capitale investito e' rappresentato dal totale delle risorse impiegate nella gestione dell'impresa, che sono state reperite attraverso l'indebitamento a breve e a lungo e attraverso il patrimonio netto;
c) le fonti di finanziamento che devono trovare remunerazione sono, pertanto, costituite dall'ammontare complessivo dei debiti onerosi e dal patrimonio netto;
dai principi sopra delineati discende che il fondo imposte differite, che nasce dal disallineamento tra il valore civilistico delle attivita' conferite e il valore attribuito alle medesime attivita' secondo criteri fiscali, e che non matura interessi o altri oneri finanziari, non puo' essere assimilato ai debiti e, pertanto, remunerato. Esso assolve esclusivamente alla funzione di iscrivere le imposte di competenza dell'esercizio che si renderanno esigibili solo in futuro;
di conseguenza, con riferimento al valore del gas, il capitale immobilizzato deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera h), della deliberazione n. 26/02, individuando il valore iscritto nel bilancio di chiusura del 2001, al netto del fondo imposte differite relativo al valore del gas, come asseverato dal parere di tecnici esperti esterni dell'Autorita' (prot. Autorita' n. 4743);
a sostegno di quanto sopra indicato, la relazione di stima per il conferimento trasmessa il 13 novembre 2001, contraddice le argomentazioni sviluppate nella nuova proposta tariffaria, dichiarando che "la costituzione del fondo imposte differite assume questa duplice funzione: di rettifica riduttiva del valore di conferimento e di rettifica positiva dei risultati futuri della conferitaria";
l'argomentazione portata dalla Stogit, a conferma della nuova proposta tariffaria, di cui al punto c) del precedente considerato, con riferimento all'inserimento del cushion gas tra i cespiti sui quali sono stati calcolati gli ammortamenti tecnico-economici, afferisce al piu' generale profilo della valutazione riguardante l'identificazione dei cespiti da sottoporre ad ammortamento, la quale risponde ai seguenti principi:
a) ai sensi dei principi contabili nazionali e internazionali, possono essere considerati beni ammortizzabili i beni che hanno una vita utile limitata e hanno un valore residuo inferiore al costo storico di acquisizione;
b) l'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede, in caso di assegnazione di una nuova concessione di stoccaggio a un operatore diverso dal titolare della relativa concessione di coltivazione, il riconoscimento a quest'ultimo di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
c) l'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 prevede che, qualora alla scadenza della concessione di stoccaggio il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non accordi la richiesta di proroga, in caso di attribuzione della stessa concessione a un nuovo operatore, al titolare precedente e' riconosciuto, a carico del nuovo operatore, il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000;
d) l'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, prevede che nel caso alla scadenza la concessione di stoccaggio non sia attribuita ad altro operatore, il titolare precedente ha il diritto di estrarre e di disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, del totale del gas presente nel giacimento nei livelli non piu' adibiti a stoccaggio, fermo restando l'obbligo di ripristino del sito;
dai principi sopra delineati discende che il cushion gas non puo' essere oggetto di ammortamento, in quanto il volume di tale gas non viene modificato dall'attivita' di stoccaggio e il valore economico del gas non si riduce nel tempo, ma puo' essere recuperato al termine della concessione, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, o la stessa concessione puo' essere rinnovata nel tempo;
di conseguenza, per quanto riguarda l'inserimento del cushion gas tra i cespiti sui quali calcolare gli ammortamenti tecnico-economici, tali ammortamenti devono essere calcolati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della deliberazione n. 26/02, sul valore lordo delle immobilizzazioni delle singole categorie di cespiti di cui all'art. 3, comma 5, lettera c), della medesima deliberazione, come ulteriormente asseverato dal parere di tecnici esperti esterni dell'Autorita' (prot. Autorita' n. 4743) e, pertanto, non devono includere l'ammortamento del cushion gas;
a sostegno di quanto sopra indicato, possono essere portate le affermazioni della Stogit nella relazione di stima per il conferimento trasmessa il 13 novembre 2001, nella quale, in contraddizione con le argomentazioni sviluppate nella nuova proposta tariffaria, si dichiara che "e' stata cosi' sostanzialmente equiparata la situazione del titolare della concessione di coltivazione in fase di avanzata coltivazione a quella del titolare di concessione di stoccaggio gia' titolare di una preesistente concessione di coltivazione. Da quanto precede si puo' dedurre che al diritto derivante dalle concessioni di coltivazione il legislatore attribuisca un valore economico ... Il valore di tale diritto di concessione che viene conferito con il ramo d'azienda, in carenza di parametri di mercato oggettivi, e' determinato prendendo come parametro valutativo la quantita' di gas mai estratto presente nei giacimenti, costituito dalle riserve primarie residue";
inoltre, la contraddizione segnalata nel precedente alinea emerge con maggiore evidenza dalla nuova proposta tariffaria stessa, laddove nella relazione sulla gestione relativa al bilancio 2001, allegata alla nuova proposta medesima, si richiamano i riferimenti normativi del decreto legislativo n. 164/2000 e del decreto ministeriale 27 marzo 2001, di cui alle precedenti lettere c) e d), con una conseguente contraddizione interna alla nuova proposta tariffaria;
Considerato che i profili relativi alla tipologia del servizio, di cui alla deliberazione n. 26/02, devono essere valutati nell'ambito dei previsti procedimenti per l'approvazione dei contratti in deroga di cui all'art. 11 della medesima deliberazione, che prevede, nelle more dell'adozione del codice di stoccaggio di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, modalita' semplici e flessibili di accesso al servizio di stoccaggio, nonche' la possibilita' di stipula di contratti in deroga alle condizioni previste dai medesimi articoli, da trasmettere all'Autorita' per la verifica delle clausole ivi contenute;
Ritenuto che sia necessario:
rigettare la proposta tariffaria della Stogit, trasmessa all'Autorita' in data 22 marzo 2002 (prot. Autorita' n. 6277) in quanto difforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 26/02;
dare certezza agli utenti del sistema del gas in concomitanza con l'avvio del nuovo anno termico per il servizio di stoccaggio di gas naturale e procedere alla determinazione delle tariffe che dovranno essere applicate dalla Stogit per il medesimo servizio per l'anno termico 2002-2003, muovendo dalla proposta tariffaria della Stogit e apportandovi le modifiche necessarie per realizzare la coerenza con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 26/02;

Delibera:
Di rigettare la proposta tariffaria presentata dalla societa' Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit), con nota trasmessa all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 22 marzo 2002 (prot. Autorita' n. 6277), ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione della medesima Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02), avente ad oggetto i corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa;
Di determinare i corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa, ai sensi dell'art. 7 della sopra richiamata deliberazione n. 26/02, che dovranno essere applicati dalla Stogit, nei valori definiti dalla tabella 1, allegata al presente provvedimento;
Di notificare alla Stogit, con sede legale in via San Salvo n. 1 - 20097 San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 26 marzo 2002
Il presidente: Ranci
 
Tabella 1
CORRISPETTIVI UNITARI DI STOCCAGGIO FACENTI PARTE DELLA TARIFFA

=====================================================================
Corrispettivi | Valore ===================================================================== Corrispettivo unitario di spazio | 0,257 (euro per gigajoule per fs | anno) --------------------------------------------------------------------- Corrispettivo unitario per la | disponibilita' di punta | 10,160 (euro per gigajoule per giornaliera fp | anno) --------------------------------------------------------------------- Corrispettivo unitario di | iniezione ed erogazione CVS | 0,092 (euro per gigajoule) --------------------------------------------------------------------- Corrispettivo unitario per la | messa a disposizione del gas | detenuto dall'impresa ai fini | dello stoccaggio strategico f(in | 0,163 (euro per gigajoule per base d) | anno)
 
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