Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Zafferano dell'Aquila" |
|
|
Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta "Zafferano dell'Aquila", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla cooperativa Altopiano di Navelli con sede in via Umberto I - Civitaretenga (L'Aquila), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato. Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalinientari e la tutela del consumatore - Ex Div VI - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ai competenti organi comunitari. |
| di produzione della denominazione d'origine protetta disciplinare "Zafferano Dell'Aquila"
Art. 1.
Denominazione del prodotto La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) "Zafferano dell'Aquila" e' riservata allo zafferano prodotto nei comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare e che abbia i requisiti specificati nel presente disciplinare. Art. 2.
Descrizione del prodotto Lo "Zafferano dell'Aquila" a denominazione d'origine protetta (D.O.P.) si ottiene dagli stimmi del fiore del Crocus Sativus L., pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee. Il prodotto e' di colore rosso porpora e viene commercializzato, previa tostatura, in filamenti allo stato naturale o in polvere. Il prodotto ammesso a tutela, in condizioni di assoluta purezza, deve avere le seguenti caratteristiche: a) Presentazione: polvere, mediante macinatura degli stimmi tostati; filamenti, stimmi tostati integri. b) Specifiche di prodotto: 1. Polvere
===================================================================== COLORE | AROMA ===================================================================== Numero di Crocina >7,5% |Numero di Safranale >3% 1o/ooo |(DELTA) E Picocrocina >0,400 E >1 | 440 |
2. Filamenti
===================================================================== COLORE | AROMA ===================================================================== Numero di Crocina >6% |Numero di Safranale >4% 1o/ooo |(DELTA) E Picocrocina >0,400 E >0,800 | 440 |
Art. 3.
Delimitazione area di produzione La zona di produzione dello "Zafferano dell'Aquila" di cui al presente disciplinare comprende il territorio dei comuni di: Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo. I confini dell'area sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni suddetti. Nell'ambito dell'area la coltivazione dovra' essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine compresa tra 350 e 1000 metri s.l.m. Art. 4.
Origine del prodotto Numerosissime fonti storiche documentano con dovizia di particolari le vicende che per oltre sei secoli sono state legate alla produzione ed alla commercializzazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila. Addirittura le alterne fortune del comprensorio e lo sviluppo economico e quindi urbano, della stessa citta' di L'Aquila, sono state strettamente legate alla disponibilita' di questo prodotto assurto in alcune epoche storiche a vero e proprio bene rifugio, particolare questo, che gli ha conferito l'attributo di "Oro vermiglio". L'importanza assunta dalla commercializzazione dello zafferano indusse molti commercianti, soprattutto del nord Europa, a stabilire una fissa dimora a L'Aquila, creando cosi' le premesse per una fiorente attivita' economica ed un intenso scambio culturale che favorirono moltissimo l'evoluzione dei rapporti sociali e politici tra popolazioni locali e quelle del centro e nord Europa. In questo caso porre in essere la tutela della denominazione geografica significa non soltanto salvaguardare un prodotto commerciale soggetto ad imitazione e ad usurpazione della denominazione per le caratteristiche merceologiche uniche, bensi' tutelare il patrimonio storico e culturale nell'area considerata, ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e manifestazioni folcloristiche. La consapevolezza che la tutela della denominazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare la tracciabilita' delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori dello "Zafferano dell'Aquila" e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto Il sistema di coltivazione del Crocus Sativus L., dal quale si ottiene lo zafferano a D.O.P., adotta le seguenti pratiche colturali, desunte direttamente da quelle tradizionalmente in uso nella zona. Le operazioni di preparazione del terreno prevedono: aratura ad una profondita' di 30 cm ed interramento di concime organico, affinamento e livellamento della superficie, preparazione delle aiuole e apertura da 2 a 4 solchi alla distanza di 20-25 cm che ospiteranno la nuova piantagione. E' vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo vegetativo. I bulbo-tuberi, raccolti nella prima meta' di agosto devono essere cerniti, avendo cura di selezionare quelli piu' grandi ed esenti da attacchi parassitari, reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso l'alto, nel nuovo terreno nella seconda meta' di agosto. La rotazione colturale e' di cinque anni. Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantita' di bulbi necessari oscilla tra 500.000-600.000 per ettaro, ovvero 7-10 t/ha. Dopo la semina vanno effettuate semplici operazioni colturali di rincalzatura e zappatura. Non e' consentito il diserbo chimico mentre le irrigazioni sono consentite solo in casi di eccezionali siccita'. Nel mese di ottobre, dopo circa 60-70 giorni dall'impianto, inizia la fioritura che si protrae per circa 20 giorni; in questa fase i fiori devono essere raccolti manualmente nelle prime ore del mattino, prima che questi si aprono, e portati nei laboratori per procedere alle operazioni di sfioratura che consiste nella separazione degli stimmi dal calice costituito dai petali. Gli stimmi ottenuti dalle operazioni di sfioratura vanno raccolti in setacci e messi ad asciugare sopra la brace di legna (quercia, mandorlo) a circa 20 cm di distanza facendo attenzione a smuoverli di tanto in tanto fino a tostatura ottimale. La tostatura puo' durare circa 15-20 minuti. E' considerato disseccamento ottimale quando lo stimma, premuto tra le dita si frantuma. Con l'essiccazione alla brace lo zafferano conserva il colore rosso porpora, fragranza e aroma. Sono vietati altri sistemi di tostatura. Il prodotto, in filamenti integri o ridotto in polvere, deve essere conservato in modo naturale, in sacchetti di tela, senza conservanti, in ambienti asciutti e bui. Terminata la raccolta dei fiori la pianta deve restare nel terreno fino ai primi giorni di agosto dell'anno suecessivo, per permettere lo sviluppo dei nuovi bulbi. Art. 6.
Legame con l'ambiente Numerosi documenti attestano che la coltivazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila veniva effettuata gia' dal XIII - XIV secolo. L'importanza economica assunta e le alterne fortune hanno segnato fortemente la vita delle popolazioni locali, favorendo scambi commerciali con diverse aree europee come si puo' desumere dalle notizie storiche. Inoltre, la particolarita' biologica di questa pianta che si propaga solo per clonazione, in quanto sterile triploide, fa si che in mancanza di una evoluzione genetica legata alla riproduzione gamica, la pianta mantenga inalterati i caratteri nel tempo. Questa particolarita' rende lo "Zafferano dell'Aquila" un fossile vivente in quanto, sia i caratteri botanici della pianta, che le tecniche colturali impiegate per la coltivazione, sono rimaste invariate da olre seicento anni. Ne consegue che le piante coltivate nella provincia di L'Aquila rappresentano una popolazione, che definiamo cultivar o biotipo perche' le piccole modifiche biologiche che la distinguono da altre cultivars sono intervenute eslusivamente a causa delle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area. Art. 7.
Organismo di controllo Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del presente disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92. Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura L'immissione al consumo della D.O.P. "Zafferano dell'Aquila" deve avvenire secondo le seguenti modalita': Il prodotto deve essere posto in vendita in bustine di carta o vasetti di vetro o altro materiale nobile purche' risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Sono escluse confezioni in plastica. Il contenuto di ogni confezione deve essere dichiarato al netto cosi' come deve essere dichiarata la presentazione se polvere o stimmi integri (fili, filamenti), la quantita' per ogni confezione puo' essere determinata senza vincoli. Sulle etichette delle confezioni contrassegnate a D.O.P., bustine, vasetti o altro, devono essere riportati, a caratteri chiari e leggibili, le seguenti indicazioni: il logo come specificato al successivo art. 9; la denominazione "Zafferano dell'Aquila". Denominazione d'origine protetta, realizzata con caratteri di dimensione maggiore di quelli di ogni altra scritta dell'etichetta; il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, nonche' l'eventuale marchio aziendale; dovra' figurare il simbolo grafico comunitario relativo alla identificazione della denominazione d'origine protetta. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari. Art. 9.
L o g o Descrizione: il marchio di identificazione e' rappresentato da un riquadro (colore blu pantone 5125) dentro il quale si evidenziano gli emblemi di riconoscimento del prodotto. Il nome del prodotto "Zafferano dell'Aquila" utilizza caratteri Proteus Medium cp 48, al centro e' raffigurato il fiore stilizzato del Crocus S., con petali colore rosso pantone 219 al 50% gli stessi bordati di colore rosso pantone 219, dal fiore inoltre escono i tre stimmi, caratteristica del Crocus S., di colore rosso pantone 1795. La scritta "Denominazione d'origine protetta", caratteri Garamond colore nero, e' posizionata al di sopra del riquadro. Completa l'identificazione della D.O.P. il Logo comunitario posizionato ad un lato dell'immagine principale.
----> Vedere Logo <---- |
|
|
|