Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori di Agrigento intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", riconosciuta con decreto ministeriale 14 settembre 1995 - Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1995;
Ha espresso nella riunione del 30 e 31 gennaio 2002, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Sambuca di Sicilia"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Sambuca di Sicilia" bianco;
"Sambuca di Sicilia" Ansonica o Inzolia o Insolia;
"Sambuca di Sicilia" Chardonnay;
"Sambuca di Sicilia" Grecanico;
"Sambuca di Sicilia" rosso;
"Sambuca di Sicilia" Nero d'Avola;
"Sambuca di Sicilia" Sangiovese;
"Sambuca di Sicilia" Cabernet-Sauvignon;
"Sambuca di Sicilia" Merlot;
"Sambuca di Sicilia" Sirah;
"Sambuca di Sicilia" rosso riserva;
"Sambuca di Sicilia" rosato;
"Sambuca di Sicilia" passito.
Art. 2.
1. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" "Bianco", "Rosso", e "Rosato" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Sambuca di Sicilia" bianco:
Ansonica (o Inzolia o Insolia) non meno del 50% la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento.
"Sambuca di Sicilia" rosso e rosato
Nero d'Avola non meno del 50%; la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente da vitigni, a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento;
2. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: "Chardonnay", "Grecanico", "Ansonica" o "Inzolia"o "Insolia" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.
3. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni "Nero d'Avola", "Cabernet-Sauvignon", "Sangiovese", "Merlot", "Sirah" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.
4. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", passito e' riservata ai vini ottenuti da uve Ansonica o Inzolia o Insolia per almeno il 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Grillo, Sauvignon.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" bianco, rosso e rosato, con o senza le specificazioni e le menzioni di cui al precedente art. 1, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento (alberello e controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) debbono essere quelli generalmente usati e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' escluso il tendone o pergola.
3. Per le tipologie "Sambuca di Sicilia" Bianco con o senza le specificazioni e le menzioni di vitigno la densita' di piante non deve essere inferiore a 2500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovra' essere inferiore a 3200 ceppi/Ha.
4. Per le tipologie "Sambuca di Sicilia" rosso, con o senza le menzioni aggiuntive e le specificazioni di vitigno e rosato la densita' di piante non deve essere inferiore a 2700 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovra' essere inferiore a 3400 ceppi/Ha.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.
6. La resa massima di uve ammesse per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" non deve essere superiore a t 12 per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
7. Per tutte le tipologie "Sambuca di Sicilia" le rese massime dell'uva in vino non dovranno essere superiori al 70% ad eccezione delle tipologie "Sambuca di Sicilia" passito la cui resa non deve essere superiore al 45%.
Qualora tali rese superino i detti limiti, ma non il 75% per tutte le tipologie "Sambuca di Sicilia", e il 50% per il "Sambuca di Sicilia" passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di fuori dei comuni di: Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in provincia di Palermo; Caltabellotta, S. Margherita di Belice, Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento.
3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale di 10,50% per i vini bianchi; di 11,50% per i vini rossi e rosati; e di 15,50% per il passito.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
5. I vini a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.
6. L'eventuale arricchimento deve essere effettuato con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione descritta dal precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato.
7. I vini a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" tipologia rosso con o senza menzione di vitigno possono essere qualificati con la menzione "riserva", qualora siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in recipienti di legno.
8. Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" passito devono essere sottoposte, dopo la raccolta, all'appassimento in idonei locali condizionati, sino a raggiungere almeno il potenziale titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui al punto 2.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
1. "Sambuca di Sicilia" bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
2. "Sambuca di Sicilia" Ansonica o Insolia o Inzolia:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
3. "Sambuca di Sicilia" Chardonnay:
colore: bianco paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico varietale;
sapore: pieno, secco, armonico, con buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
4. "Sambuca di Sicilia" Grecanico:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
5. "Sambuca di Sicilia" rosso:
colore: rubino, talvolta con riflessi granato;
odore: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
6. "Sambuca di Sicilia" Nero d'Avola:
colore: rubino con riflessi granato specie se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
7. "Sambuca di Sicilia" Sangiovese:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
8. "Sambuca di Sicilia" Cabernet-Sauvignon:
colore: rubino intenso;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
9. "Sambuca di Sicilia" Merlot:
colore: rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
10. "Sambuca di Sicilia" Sirah:
colore: rosso rubino carico;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: ricco, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
11. "Sambuca di Sicilia" rosso riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: etereo, caratteristico, intenso e fine;
sapore: asciutto, corposo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
12. "Sambuca di Sicilia" rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
13. "Sambuca di Sicilia" passito:
colore: dal dorato all'ambrato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: da asciutto a dolce, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
Per tutte le tipologie in cui e' ammesso l'invecchiamento in fusti di legno puo' notarsi la presenza di sentore di legno.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidita' totale ed all'estratto secco.
Art. 7.
1. Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si devono osservare le seguenti prescrizioni: e' vietato usare unitamente alla denominazione, qualsiasi indicazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra" "fine" "scelto" "selezionato" e simili;
I vini di cui all'art. 2, devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore;
2. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
3. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 8.
1. I vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", qualora confezionati in recipienti di vetro di capacita' inferiore o uguale a litri 3 devono essere immessi al consumo con tappo di sughero.
2. E' vietato l'uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,375 e' ammesso il tappo a vite.
 
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