Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2002
Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Luca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti in data 20 settembre 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, al tempo vigente, e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;
Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realta' sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e della legalita' e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;
Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Decreta:
La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
PERA

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 177
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti in data 20 settembre 2000, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, della legge 22 luglio 1991, n. 221, al tempo vigente, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalita' organizzata.
Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente e' stata affidata ad una commissione straordinaria che ha intrapreso l'azione di ripristino della legalita' operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarieta'.
Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Reggio Calabria con relazioni in data 19 febbraio e 9 marzo 2002 che, nonostante i pur soddisfacenti risultati sinora conseguiti, lo stato di degrado ambientale e culturale ed il livello di sedimentazione della illegalita', che caratterizzano il territorio ed il tessuto sociale del Paese, ostacolano e rallentano l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalita' e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.
Nel corso della gestione straordinaria sono state affrontate le problematiche attinenti alla quasi totalita' dei servizi, che non sono mai stati garantiti dalla precedente compagine amministrativa in ragione della forte incidenza del condizionamento delle organizzazioni criminali, che possono ancora interferire sulla democratica gestione dell'ente, traducendosi in grave disagio per la collettivita' locale.
In particolare, la commissione straordinaria ha evidenziato che i consistenti contributi e finanziamenti, alcuni dei quali gia' ottenuti, per la realizzazione di importanti e primarie opere pubbliche, costituiscono un'occasione appetibile per la criminalita' organizzata, che, ancora presente sul territorio, potrebbe ingerirsi nelle fasi procedurali delle opere programmate, vanificando il processo di risanamento.
E' necessario, pertanto, che la realizzazione dei lavori sia condotta dall'organo straordinario ad uno stato di avanzamento tale da evitare che si verifichino distorsioni e manipolazioni e, in definitiva, che si possa ricostituire l'intreccio perverso tra malavita locale, imprenditoria e forze politiche.
Per porre le basi di un ordinato e corretto assetto urbanistico, settore sul quale da sempre convergono gli interessi della criminalita' organizzata, nonche' per contrastare precise strategie poste in essere dalla precedente amministrazione per personali tornaconti affaristici, la commissione straordinaria ha avviato le procedure di contrasto all'abusivismo edilizio, disponendo anche le conseguenti ingiunzioni di demolizione dei manufatti abusivi.
E' funzionale alla finalita' di riqualificazione della gestione dell'ente il completamento della rideterminazione della pianta organica e delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale, a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e legalita'.
Con incisivita' e' stato riorganizzato il settore della finanza comunale e dei tributi, gia' caratterizzato da ampie aree di evasione. In tale settore si registra un sensibile incremento della capacita' di riscossione delle entrate proprie per effetto dell'attivita' di recupero di tributi e di canoni pregressi, svolta anche attraverso una capillare opera di sensibilizzazione della popolazione.
Come evidenziato nelle citate relazioni prefettizie, la situazione riscontrata nel comune di San Luca richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettivita' e la fattiva tutela degli interessi primari, nonche' a consentire alla comunita' locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viste le citate relazioni del prefetto di Reggio Calabria, che si intendono qui integralmente richiamate, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.
Roma, 13 marzo 2002
Il Ministro dell'interno: Scajola
 
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