IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita', nel testo da ultimo approvato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 2002; Vista la delibera del senato accademico allargato del 6 febbraio 2002, che ha approvato alcune modifiche al testo dell'art. 34 del predetto statuto; Vista la nota del M.I.U.R. protocollo n. 528 di data 26 febbraio 2002, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare; Visto l'art. 63, comma 8, dello statuto di autonomia, che disciplina le modifiche statutarie; Decreta: 1. L'art. 34 dello statuto di autonomia dell'Universita' viene cosi' modificato: comma primo: "1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, approva l'istituzione di centri di servizio per fornire alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio prestazioni di interesse generale o di particolare complessita'."; comma terzo: "3. Sono organi dei centri di servizio: a) il direttore; b) il consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, nonche' di una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti designati con le modalita' previste dai regolamenti. La rappresentanza degli studenti ha voto consultivo.". 2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Udine, 14 marzo 2002 Il rettore: Honsell |