Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n. 54
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1. (L)
Ingresso nel territorio dello Stato

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge
23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.".
- Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50
(Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998), come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999) e' il seguente:
"Art. 7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione
presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le
fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle
norme che dispongono la delegificazione della materia ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'art. 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la
redazione dei testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto
dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g) (lettera abrogata);
h) indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme
applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa
disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico sono comunque abrogate le norme che regolano la
materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione
cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'art. 14, 2o, del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che
ha la facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non
giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche
tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente
legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e'
acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi
dell'art. 16, primo comma, 3o, del citato testo unico
approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17,
comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4
del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
normativi mediante applicazione delle norme dettate dal
comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo
degli articoli 20 e 20-bis:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
al principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti al sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei.
Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a
revisione biennale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi
che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.".
- Si riporta il n. 46) dell'allegato n. 1 della legge
8 marzo 1999, n. 50:
"46) Procedimento relativo alla circolazione e al
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656.".
- La legge 13 luglio 1965, n. 871 (Delega al Governo ad
emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati
della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della
Comunita' europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) ) e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1965,
n. 187.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656 (Norme sulla circolazione e il
soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1966, n.
55.



 
Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato

1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
 
Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:
a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attivita'.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:
1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.



Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 39 e 40 della legge
14 ottobre 1957, n. 1203 (Ratifica ed esecuzione dei
seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che
istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle
Comunita' europee), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1957, n. 317, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"Art. 39. - 1. La libera circolazione dei lavoratori
all'interno della Comunita' e' assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi
discriminazione, fondata sulla nazionalita', tra i
lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda
l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanita' pubblica,
essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio
degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al
fine di svolgervi un'attivita' di lavoro, conformemente
alle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che disciplinano l'occupazione dei
lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno
l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla
Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver
occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono
applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.".
"Art. 40. - Il Consiglio, deliberando in conformita'
della procedura di cui all'art. 189B e previa consultazione
del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante
direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare
la libera circolazione dei lavoratori, quale e' definita
dall'art. 48, in particolare:
a) assicurando una stretta collaborazione tra le
amministrazioni nazionali del lavoro;
b) eliminando quelle procedure e pratiche
amministrative, come anche i termini per l'accesso agli
impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione
interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli
Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla
liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;
c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni
previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano
ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla
libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle
stabilite per lavoratori nazionali;
d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto
le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne
l'equilibrio a condizione che evitino di compromettere
gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione
nelle diverse regioni e industrie.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
supplemento ordinario:
"6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.".
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 29
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, supplemento ordinario:
"Art. 29. - 1. Lo straniero puo' chiedere il
ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al
lavoro, secondo la legislazione italiana.
2. (Omissis).
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di
eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 38 e' il seguente:
"Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea). (Art. 37 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del decreto
legislativo n. 80 del 1998). - 1. I cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non
implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.".



 
Art. 4. (L)
Permanenza del diritto di soggiorno

1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
 
Art. 5 (R)
Richiesta della carta di soggiorno

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;
b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta prova e' fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la disponibilita' del reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta;
e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.
4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta' inferiore agli anni diciotto;
b) i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3, nonche', se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.



Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 46, lettera o), e' il
seguente:
"Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a)-n) (omissis);
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;".
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario,
e' il seguente:
"5. Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle
qualita' di coniuge straniero o genitore straniero
convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui
all'art. 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre
alle proprie generalita', deve indicare quelle dell'altro
coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero
che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
all'art. 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno
e' richiesta da chi esercita la potesta' sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere
corredata, oltre che della documentazione relativa al
reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti
lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea residente in Italia.".



 
Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.
3. La carta e' rinnovabile:
a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di cinque anni;
c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;
d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.
4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.



Nota all'art. 6:
- Per gli estremi del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 7. (L)
Presupposti e limiti del potere di allontanamento

1. Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.
2. La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.
3. La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.
5. Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.
6. Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
 
Art. 8 (L)
Allontanamento dal territorio

1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.
2. Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.
 
Art. 9. (R)
Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato

1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e' adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo' depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.
3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
 
Art. 10. (L)
Validita' per l'espatrio della carta d'identita'

1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e' sostituito dal seguente: "La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sostituito dall'articolo unico
della legge 18 febbraio 1963, n. 224:
"Art. 3. - Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle
persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel
Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne
facciano richiesta, una carta di identita' conforme al
modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce.
La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio
anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione
europea e in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali.
A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta di identita'
deve essere indicata la data di scadenza.".



 
Art. 11. (L)
Condizioni particolari per l'espatrio

1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela.
2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3. Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
 
Art. 12. (L)
Validita' quinquennale dei passaporti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.
 
Art. 13. (L)
Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

1. I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.
2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
 
Art. 14. (R) Documentazione necessaria per attivita' disciplinate da norme di
pubblica sicurezza

1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorita' del luogo dove ha sede la ditta.



Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell'art. 127 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 127. (Art. 128 del testo unico 1926). - I
fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti
preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del
Questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto,
per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei
ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il
motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di
oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi
debbono provare la loro qualita' mediante certificato
rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.".
- L'art. 243 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
cosi' recita:
"Art. 243. - L'obbligo di munirsi della licenza
stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti,
ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se
lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.
Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e
i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia,
munirsi di copia della licenza concessa alla ditta
rappresentata.
Tale copia e' rilasciata dal Questore e deve indicare
il nome, il cognome, la paternita' e la qualifica
dell'institore o del rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si
applica agli institori e ai rappresentanti di case
estere.".



 
Art. 15. (L)
Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL D.P.R. COMPRENDENTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA

=====================================================================
ARTICOLATO DEL D.P.R. | RIFERIMENTO PREVIGENTE ===================================================================== Articolo 1 (Ingresso nel | territorio dello Stato).... | - --------------------------------------------------------------------- Articolo 2 (Soggiorno nel | territorio dello Stato).... | - --------------------------------------------------------------------- Articolo 3 (Diritto di soggiorno) |Articolo 1, primo comma, d.P.R. 30 comma 1, lettera a).... | dicembre 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, primo comma, d.P.R. 30
comma 1, lettera b).... | dicembre 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 3, primo comma, d.P.R. 30
comma 1, lettera c).... | dicembre 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
| Articolo 5-ter, primo comma,
comma 1, lettera d).... | d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
| Articolo 5-bis, primo comma,
comma 1, lettera e).... | d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, nono comma, d.P.R. 30
comma 2.... | dicembre 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
| Articolo 1, secondo comma, 2,
|secondo e terzo comma, 3, secondo
|comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.
comma 3.... | 1656 ---------------------------------------------------------------------
| Articolo 5-bis, primo e secondo
| comma e articolo 5-ter, primo e
|secondo comma, d.P.R. 30 dicembre
comma 4.... | 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
| Articolo 5-quater, primo comma,
comma 5.... | d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
| Articolo 2, ultimo comma, d.P.R.
comma 6.... | 30 dicembre 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 4 (Permanenza del diritto|Articolo 5-quater, secondo comma, di soggiorno).... | d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 5 (Richiesta della carta | Articolo 5-quinquies, d.P.R. 30 di soggiorno).... | dicembre 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
| Articolo 2, comma quinto e comma Articolo 6 (Rilascio della carta |sesto, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. di soggiorno).... | 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 7 (Presupposti e limiti | Articolo 6, d.P.R. 30 dicembre del potere di allontanamento).... | 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 8 (Allontanamento dal | Articolo 8, d.P.R. 30 dicembre territorio).... | 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 9 (Procedimento in caso | di determinazione negativa | Articolo 9, d.P.R. 30 dicembre dell'interessato) | 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 10 (Validita' per | l'espatrio della carta | Articolo 10, d.P.R. 30 dicembre d'identita).... | 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 11 (Condizioni | Articolo 11, d.P.R. 30 dicembre particolari per l'espatrio).... | 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 12 (Validita' | Articolo 12, d.P.R. 30 dicembre quinquennale dei passaporti).... | 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 13 (Esenzione da diritti | o imposte per i documenti di | Articolo 13, d.P.R. 30 dicembre espatrio).... | 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 14 (Documentazione | necessaria per attivita' | disciplinate da norma di pubblica | Articolo 14, d.P.R. 30 dicembre sicurezza) | 1965, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- Articolo 15 (Abrogazioni).... | -

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro dell'interno
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 358



Nota all'art. 15:
- Per gli estremi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 si veda nota alle
premesse.



 
Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 5)

ELENCO

A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanita' pubblica:
1) malattie per le quali e' prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanita';
2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
3) sifilide;
4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.
B) Malattie ed infermita' che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:
1) tossicomania;
2) alterazioni psicomentali piu' evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.
 
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