Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 20 marzo 2002 |
Adozione di nuove tessere di riconoscimento per il personale dell'Arma dei carabinieri. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che fa salva la possibilita' per le Amministrazioni dello Stato di rilasciare tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali; Visto il decreto del Ministro della difesa 29 aprile 1997, concernente l'adozione di una tessera personale di riconoscimento per il personale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 1997; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Considerata la conseguente necessita' di sostituire le tessere di riconoscimento rilasciate agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri per l'esercizio delle rispettive funzioni speciali;
Decreta: Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso al personale dell'Arma dei carabinieri sono sostituite con quelle su sfondo monocromatico e con fascia superiore e inferiore di colore rosso per gli ufficiali, marrone per gli ispettori, blu per i sovrintendenti e verde per gli appuntati e carabinieri, conformi agli allegati A, B, C, D ed E, da stampare con il sistema Kinegramma. |
| Art. 2.
1. Ciascun documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproduce la fotografia dell'intestatario, l'indicazione del ruolo di appartenenza, del grado rivestito e dei dati anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro in stampa tipografica ed a secco; la seconda (retro) reca la firma dell'interessato e il timbro del comando. 2. Il documento ha validita' sessennale, non e' soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a previste scadenze dei rapporti di impiego e di servizio. 3. Per i carabinieri ausiliari il documento non reca la scritta "validita' sei anni dalla data di rilascio" posta sul retro e presenta esplicita stampigliatura della data di scadenza sul frontespizio. 4. Gli enti amministrativi autorizzati a rilasciare il documento saranno stabiliti con determinazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri. |
| Art. 3.
1. Il nuovo documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, e' valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tramviare ed automobilistiche urbane. 2. La sostituzione dei precedenti documenti con quelli previsti dal presente decreto avra' luogo gradualmente e dovra' essere completata entro il 31 dicembre 2002. 3. Dal 1 gennaio 2003 cessera' a tutti gli effetti la validita' dei precedenti modelli. Roma, 20 marzo 2002 Il Ministro: Martino |
| Allegato A
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| Allegato B
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| Allegato C
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| Allegato D
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| Allegato E
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