Vista la proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P. "Caciocavallo Silano", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 30 novembre 2001, in relazione alla quale era possibile presentare eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, ai fini della loro valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali; Viste le osservazioni, presentate nei termini sopra indicati, formulate dalla giunta regionale della Campania, nella persona dell'Assessore per l'agricoltura, in merito al mancato inserimento di alcuni comuni della provincia di Salerno nell'area di produzione del "Caciocavallo Silano" ed al metodo di ottenimento, e dalla industria casearia Terminio, in merito ai soli aspetti produttivi di tale formaggio; Considerato che le predette osservazioni sono state oggetto di opportuna valutazione nel corso di due incontri, avvenuti presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, con i soggetti interessati alla denominazione; Considerato che il consorzio di tutela del "Caciocavallo Silano" ha condiviso l'opportunita', accogliendo alcune osservazioni formulate dai soggetti prima citati, di apportare alcune correzioni ed integrazioni al testo della proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P. "Caciocavallo Silano"; Ritenuto di dover adeguare il testo sopra citato al fine di evitare di ingenerare confusione per gli interessati mediante opportune correzioni ed integrazioni da apportare allo stesso;
Provvede
alla pubblicazione delle correzioni ed integrazioni nel testo di seguito riportato. Il testo della proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P. "Caciocavallo Silano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 30 novembre 2001 e' corretto ed integrato nel modo di seguito indicato:
"Art. 2. Regione Campania: provincia di Salerno: aggiunta di "Agropoli, Battipaglia, Bellizzi, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno .
Art. 3. Comma 1 - la modifica proposta e' cosi formulata: "intero, crudo o eventualmente termizzato fino a 58 oC per 30 secondi in caseificio, con l'obbligo di indicarlo in etichetta, di non piu' di quattro munte consecutive dei due giorni precedenti a quello della caseificazione . Lettera a) - nella modifica proposta, al posto di "ambiente leggasi "struttura e l'aggiunta dopo "immergendo la parte velocemente in acqua bollente e' soppressa." |