Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto 12 novembre 2001, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." con decreto del 10 novembre 1998, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 novembre 2001;
Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino toscano D.O.P., in data 18 febbraio 2002, ha comunicato la propria intenzione di sostituire "C.S.Q.A Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.". con l'organismo di controllo "Certiprodop";
Considerato che il predetto organismo di controllo "Certiprodop", a causa dei tempi tecnici ridotti, non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la D.O.P. "Pecorino Toscano", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 26 febbraio 2002, prot. 60963;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la D.O.P. "Pecorino Toscano";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 novembre 1998;

Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 10 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreto 12 novembre 2001, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 19 marzo 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 novembre 1998.
Roma, 11 marzo 2002
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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