IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461; Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e' determinato dall'Autorita' di vigilanza; Visto l'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza puo' prevedere riserve facoltative; Visto l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001; Considerata la necessita' di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001; Considerata l'opportunita' di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrita' del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa; Decreta: 1. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' determinato, per l'esercizio 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio. 2. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2001, un accantonamento alla riserva per l'integrita' del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2002 Il direttore generale: Siniscalco |