Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 26 febbraio 2002
Decentramento delle sedi di concorso per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come successivamente integrato e modificato). Criteri per la scelta delle sedi.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato - Ufficio del
segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del
segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato -
Ufficio del segretario generale
Alle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo
Agli enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Alle aziende del Servizio sanitario
nazionale
Alle universita'
All'Unioncamere 1. Premessa.
Si richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sulla necessita' di attuare il piu' ampio decentramento delle sedi di svolgimento delle prove selettive nei concorsi pubblici, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come successivamente integrato e modificato, al fine di prevenire gli inconvenienti e i disagi che il grande afflusso di partecipanti alle procedure concorsuali pubbliche spesso arrecano alla cittadinanza.
Come e' noto, il principio del decentramento delle sedi di svolgimento delle prove selettive pubbliche e' affermato dal citato art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale prevede l'espletamento a livello regionale dei concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome e la possibilita' di bandire concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita' destinate agli uffici aventi sedi regionale, compartimentale o provinciale. Dal suo canto l'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento di accesso al pubblico impiego") dispone che le prove di esami dei concorsi possano svolgersi in sedi decentrate qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.
L'attuazione del principio del decentramento delle prove concorsuali, nei casi in cui sia prevista una notevole partecipazione di candidati provenienti da tutte le regioni del territorio nazionale, comporta, pertanto, per le amministrazioni interessate, l'impegno di organizzare le procedure di svolgimento delle prove concorsuali a livello regionale individuando una sede per ciascuna regione.
Nel sistema come sopra delineato, il ricorso al decentramento deve rappresentare la soluzione di norma preferibile in considerazione degli evidenti vantaggi che ne derivano sia per i concorrenti, per le economie di spesa e di tempo derivanti dalla maggiore accessibilita' dei luoghi sede di esami, sia per il minore impatto ambientale che soluzioni siffatte comportano a vantaggio della collettivita'. 2. Criteri generali per la scelta delle sedi concorsuali.
Le amministrazioni in indirizzo sono chiamate ad adottare, nel caso di concorsi con notevole partecipazione di candidati, ogni misura utile a garantire il sereno svolgimento delle prove, nonche' ad evitare qualunque forma di detrimento per la cittadinanza, anche ad esempio utilizzando idonee strutture site al di fuori dei grandi centri urbani.
In particolare, le amministrazioni in indirizzo dovranno attenersi ai seguenti criteri:
a) sede concorsuale raggiungibile mediante idonei collegamenti con mezzi pubblici (metropolitana, autobus, treno, ecc.), servita da almeno due vie di accesso e con disponibilita' di adeguati parcheggi;
b) piena ed immediata informazione al sindaco e al presidente della municipalita' dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame, in tempo utile per l'adozione di eventuali misure di loro competenza;
c) svolgimento delle prove in piu' sedi della stessa citta' in caso di elevato numero dei candidati, garantendo la contestualita' dello svolgimento delle stesse;
d) inizio delle prove in orario non antecedente alle 10, cosi' da non incidere sulle fasce orarie di maggior circolazione viaria. 3. Deroghe allo svolgimento decentrato delle prove concorsuali.
Il citato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 ha, altresi', disposto, per le sole amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, che il principio del decentramento regionale per i concorsi puo' essere derogato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, per comprovate ragioni tecnico-amministrative o di economicita'.
Il carattere eccezionale di tali deroghe determina la necessita' di una valutazione caso per caso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla sussistenza ed al fondamento delle motivazioni di ordine tecnico-organizzativo ed economico che giustificano la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del concorso in un'unica sede nazionale, ovvero in piu' sedi che comprendano candidati di regioni diverse.
Le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, pertanto, al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di effettuare tale valutazione, sono invitate a corredare la richiesta di autorizzazione con una motivata documentazione attestante:
i fattori che impediscono di svolgere il concorso in una sede per ciascuna regione;
i fattori che impediscono di ripartire i candidati tra piu' sedi riferite ciascuna a piu' regioni;
le motivazione della scelta delle sedi decentrate relativa a piu' regioni, in relazione alla esigenza di una loro equa ripartizione sul territorio nazionale;
il numero dei partecipanti alle prove per ciascuna sede;
l'entita' delle risorse finanziarie che si intendono utilizzare;
il numero delle unita' di personale che si intendono impiegare in ciascuna sede di concorso;
l'analisi costi-benefici;
previsione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2.
Le suindicate richieste di autorizzazione devono essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e reclutamento - corso Emanuele II n. 116 - 00186 Roma.
I servizi ispettivi e quelli di controllo interno delle amministrazioni in indirizzo sono invitati a vigilare sull'attuazione della presente direttiva.
Roma, 26 febbraio 2002
Il Ministro: Frattini Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2002 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 132
 
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