Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 22 marzo 2002 |
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. (Ordinanza n. 3189). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1999 di dichiarazione dello stato di emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, che proroga lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idropotabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani sino al 31 dicembre 2002, Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000; Vista l'ordinanza n. 3059 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000; Vista l'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1 marzo 2001; Vista l'ordinanza n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001; Vista l'ordinanza n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001; Vista l'ordinanza 3160 del 27 novembre 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 1 dicembre 2001; Visto il quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000/2006 per le regioni obiettivo 1 ed il programma operativo regionale (POR) Sicilia 2000/2006, approvati dalla commissione U.E., nonche' il completamento di programmazione approvato dalla Regione siciliana; Considerato che, anche a causa dalle condizioni meteoclimatiche, perdura la situazione di emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani; Ritenuta la necessita' di realizzare gli interventi strutturali previsti nell'accordo di programma quadro risorse idriche per la Regione siciliana, stipulato in data 5 ottobre 2001 e le successive modifiche ed integrazioni; Ritenuta altresi' la necessita' di pervenire, in tempi rapidi, alla costituzione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge n. 36/1994, cosi' come recepita dalla Regione siciliana con legge n. 10/1999 ed alla approvazione dei relativi piani d'ambito; Ritenuta inoltre l'urgenza di completare il programma di intervento straordinario di cui alla tabella "A" allegata all'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, cosi' come rimodulato dal commissario delegato con ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, nonche' di realizzare tutti gli ulteriori interventi che si rendessero necessari per superare lo stato di emergenza nelle province siciliane sopra citate; Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita l'intesa del presidente della Regione siciliana l'art. 107, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, provvede all'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza nel settore dell'approvvigionamento, dell' adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, a garantire la quantita' e la qualita' della risorsa idrica necessaria per gli usi umani, nonche' avviare e completare gli interventi per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita. 2. In particolare il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede, nelle province di cui al precedente comma 1, a: realizzare gli interventi prioritari e strategici previsti nell'accordo di programma quadro stipulato in data 5 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni; attivare, nell'ambito del quadro finanziario programmato e nel rispetto delle procedure per la rimodulazione previste nell'accordo di programma quadro, ogni altro intervento ritenuto necessario al superamento dello stato di emergenza; adottare ogni iniziativa finalizzata al razionale uso della risorsa idrica, nonche' alla piena operativita' degli ambiti territoriali ottimali, secondo le modalita' previste dal decreto del presidente della Regione siciliana del 7 agosto 2001, ponendo in essere, ove occorra, gli interventi sostitutivi in luogo dei soggetti inadempienti; individuare, ove necessario, i soggetti attuatori degli interventi; accelerare l'attuazione del programma straordinario di cui alla tabella "A" allegata all'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, cosi' come rimodulata, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, dal commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001; procedere, per il superamento dello stato di emergenza, alla riprogrammazione degli interventi non ancora di cui alla tabella "A" allegata all'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, cosi' come rimodulata dal precedente commissario; prevedere nuovi interventi per fronteggiare l'emergenza idrica, procedendo alla ulteriore rimodulazione del piano straordinario di cui alla tabella "A" allegato all'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, da sottoporre alla presa d'atto del dipartimento della protezione civile, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; individuare, inoltre, nuovi punti di approvvigionamento idrico ed attuare gli interventi necessari alla loro utilizzazione; acquisire, altresi', punti di approvvigionamento esistenti, mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, autorizzandone l'esercizio, previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, anche mediante convocazione di conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente, i cui termini sono ridotti alla meta'. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. 2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, in deroga alla normativa vigente, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate; inoltre, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. 3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo' acquisire gli studi, le indagini, i progetti e, d'intesa con il soggetto interessato, completare le opere, integrando, ove occorra, le eventuali risorse gia' disponibili. |
| Art. 3. 1. Nell'ambito delle attivita' di cui al precedente art. 1, al fine di superare l'attuale criticita' della situazione di approvvigionamento idropotabile per la citta' di Palermo, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo' autorizzare l'effettuazione da parte dell'AMAP di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento di Garcia.Poma, nel limite massimo della spesa di euro 1.032.913,80, che gravera' sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato. Inoltre, d'intesa con il Ministero della salute, il commissario delegato e' autorizzato a derogare alla vigente normativa in materia delle caratteristiche di qualita' delle acque della sorgente "Presidiana". |
| Art. 4. 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per il periodo strettamente necessario per l'attuazione degli interventi, e' autorizzato ad acquisire dagli invasi i quantitativi di acqua necessari al superamento dell'emergenza idrica, nonche' anche ad autorizzare anche il sollevamento delle acque stesse in deroga alle destinazioni attuali, d'intesa con il servizio nazionale dighe limitatamente agli invasi dallo stesso servizio censiti e nel rispetto dei principi della pubblica incolumita' e della salute pubblica. |
| Art. 5. 1. Per le finalita' della presente ordinanza, e' istituita una commissione tecnica con funzioni consultive, composta da sette esperti, di cui il presidente ed un componente designati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana, due componenti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio, un componente designato dal dipartimento della protezione civile, un componente designato dal Ministro della salute ed un componente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La commissione e' nominata con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, che ne fissa anche i compensi e le modalita' dei rimborsi spese, ed ha sede presso gli uffici del commissario delegato. Il relativo onere grava sulle disponibilita' finanziarie del commissario delegato - presidente della Regione siciliana. |
| Art. 6. 1. Per il completamento e l'affidamento della fase esecutiva delle progettazioni degli interventi previsti nella presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo' avvalersi dell'attivita' del soggetto pubblico o privato idoneo avente la necessaria competenza tecnica da individuarsi, con ogni urgenza, anche a trattativa privata. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana approva i progetti ed individua, ove occorra, l'ente attuatore ovvero procede alla sostituzione di quello esistente in caso di inadempienza, richiede ogni necessaria collaborazione, anche mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni, alle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, agli uffici territoriali di Governo, alle province, ai comuni, alle aziende speciali, ai consorzi, alle societa' di gestione a prevalente capitale pubblico preposte alla gestione dei diversi servizi idrici, alle universita', alle aziende sanitarie locali, ai vigili del fuoco, agli uffici del genio civile, ai gestori del servizio idrico, ai servizi tecnici nazionali. 2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo' avvalersi di un vice-commissario, di un sub-commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' di un'apposita struttura, composta complessivamente da non piu' di quaranta unita' di personale, di cui 30 a tempo pieno, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti di cui al comma precedente. L'utilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni puo' essere disposto dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana in deroga alle procedure di comando o di distacco. 3. Al personale dirigenziale, utilizzato a tempo pieno nella struttura commissariale, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge della Regione siciliana 15 maggio 2000 n. 10 e relativi decreti attuativi, si applicano gli istituti contrattuali del rapporto dell'amministrazione di provenienza, il trattamento accessorio sulla base dell'incarico di funzione conferite, nonche' la retribuzione di risultato previsto dai contratti collettivi di lavoro. La durata minima dei contratti e' determinata in deroga al limite temporale previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalla citata legge regionale n. 10/2000. Al personale non dirigenziale viene assicurato il mantenimento complessivo delle indennita' e dei trattamenti economici accessori in godimento presso le amministrazioni di appartenenza ed e' autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, effettivamente reso e certificato, calcolato sulla base degli importi orari in relazione alle qualifiche di appartenenza. 4. Per le missioni del personale, autorizzate da commissario delegato - presidente della Regione siciliana, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilita' di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990 n. 44. 5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo', altresi', avvalersi per esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza, di 5 consulenti provvisti di specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nella materie oggetto della presente ordinanza. Con il provvedimento commissariale di nomina verranno determinati l'oggetto dell'incarico, la durata e il relativo compenso mensile spettante. 6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana puo', inoltre, conferire, per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza, incarichi professionali per attivita' di collaborazione coordinata e continuata, nel limite del dieci percento delle attivita' di personale di cui al secondo comma del presente articolo, per periodi non superiori a mesi tre. 7. Per le attivita' di sua competenza connesse alle situazioni di emergenza di cui alla presente ordinanza, e per tutta la sua durata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' avvalersi fino a 15 unita' di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle societa' a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale e' messo a disposizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio non oltre 20 giorni dalla richiesta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per le stesse finalita' puo' altresi' avvalersi, negli stessi limiti temporali, fino ad numero massimo di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative ai quali viene corrisposta una indennita' pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare agli enti pubblici e alle societa' a partecipazione pubblica sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della U.P.B. 4.1.1.0 - funzionamento dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio. Le indennita' da corrispondere agli esperti e le spese per lavoro straordinario del predetto personale, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attivita' effettivamente resa, da corrispondersi nel limite massimo di 70 pre mensili non cumulabili con altre forme di straordinario, sono poste a carico ed erogate dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana, nel limite delle risorse gia' autorizzate dalle precedenti ordinanze e di quelle messe a disposizione dalla presente ordinanza. |
| Art. 7. 1. Per gli obiettivi della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana assume ogni indispensabile iniziativa di carattere contrattuale per garantire il funzionamento della struttura posta sotto la sua direzione. 2. Al fine di assicurare la necessaria operativita' la struttura commissariale prevista nella presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti logistici. 3. Per le forniture di beni e servizi per le esigenze della struttura commissariale si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana. |
| Art. 8. 1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, esaurite le attivita' amministrative e contabili di cui all'art. 1 dell'ordinanza medesima trasferisce i fondi di cui all'art. 7 della suddetta ordinanza, nonche' ogni ulteriore risorsa economica comunque assegnatagli, al netto delle somme gia' erogate, su apposita contabilita' intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana di cui all'art. 1 della presente ordinanza; trasferira', inoltre, eventuali beni mobili ed attrezzature acquistati o comunque assegnatigli in dotazione per l'espletamento delle attivita'. 2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per l'espletamento dell'incarico dispone: delle risorse di cui al precedente comma 1; della somma di euro 11.594.826,28 di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), art. 16, fondo regionale di protezione civile annualita' 2001 assegnata alla Regione siciliana che sara' versata sull'apposita contabilita' speciale; delle somme gia' previste dall'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 e dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 a carico del Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dal "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), qualora ancora non versate sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001; della somma di euro 18.592.448 milioni assegnata per gli interventi nelle aree depresse (delibera CIPE n. 138/2000) di cui alla delibera della giunta della Regione siciliana n. 203/2001, autorizzata dalla delibera CIPE del 15 novembre 2001; Inoltre, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e' autorizzato a: disporre delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate alla Regione siciliana o destinate alla realizzazione di opere per l'approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione, distribuzione delle acque ad uso potabile; attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti nella presente ordinanza; avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari; utilizzare i ribassi d'asta derivanti dagli appalti delle opere della presente ordinanza. 3. Le risorse finanziarie da assegnare al commissario delegato - presidente della Regione siciliana per le finalita' della presente ordinanza sono trasferite in deroga alle vigenti norme e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' speciale a carico della gestione commissariale. 4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, anche al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, puo' autorizzare gli enti gestori ad anticipare, in tutto o in parte, le somme a carico della gestione commissariale. 5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato. 6. Inoltre il commissario delegato - presidente della Regione siciliana riferisce con cadenza trimestrale sull'attuazione della presente ordinanza al dipartimento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 9. 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al termine delle attivita' di cui alla presente ordinanza, con proprio provvedimento, individua e trasferisce ai titolari dei diversi servizi idrici, con decorrenza immediata, le opere e le progettazioni, ultimate o in corso di esecuzione, compresa la documentazione ed atti relativi. 2. I beni mobili e le attrezzature acquisite dalla struttura commissariale, o comunque in sua dotazione, al termine dell'attivita' vengono trasferiti al patrimonio della Regione siciliana. |
| Art. 10. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi. |
| Art. 11. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato presidente della Regione siciliana puo' derogare alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42; decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7; legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37; decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3; decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, art. 456, comma 12; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14; legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 6; legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-bis, 36, 39 e 40; decreto del Ministero della sanita' 26 marzo 1991, nel rispetto comunque dei parametri per il consumo umano di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; decreto dell'assessorato della Regione siciliana 21 novembre 1992, n. 3446; legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 30 e 65; legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2; legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14; legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e 3; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 24 e 58; legge della Regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24; legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106; piano regolatore generale degli acquedotti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2002 Il Ministro: Scajola |
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