Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002 |
Direttiva concernente le modalita' applicative del provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 02/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 9 gennaio 2002, Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti; l'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88 stabilisce che "A decorrere dal presente provvedimento, a modifica della circolare n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverra' su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo"; la norma di cui al precedente alinea dispone che: a) i consumi di gas rilevati tra due letture debbano essere attribuiti, ai fini della loro fatturazione nelle fatture di conguaglio, all'intero periodo intercorrente tra dette letture; b) nel caso di variazioni tariffarie intervenute nel periodo intercorrente tra due letture, il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera debba essere applicato considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero nel periodo che intercorre fra due variazioni tariffarie; Viste: la legge n. 481/1995; l'art. 1559 del codice civile; il provvedimento Cip n. 24/88; vista la delibera dell'Autorita' 19 luglio 2001, n. 164/01 (di seguito: delibera n. 164/01); Considerato che: nell'ambito dell'istruttoria avviata con la delibera n. 164/01, e' emerso che taluni esercenti, non compiutamente identificati, erroneamente ritenendo equivalente alla lettura dei consumi effettivi la stima dei consumi effettuata sulla base dei consumi storici dell'utente, in caso di variazioni tariffarie applicherebbero il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera valutando non l'intero periodo intercorrente tra due letture, ma quello compreso tra stime di consumo o decorrente da una stima; il comportamento di cui sopra determina una disparita' di trattamento tra gli utenti in quanto siffatte modalita' di calcolo delle variazioni tariffarie, non solo non garantiscono a tutti i clienti un'equa attribuzione dei consumi e delle variazioni tariffarie nei vari periodi di fatturazione, ma violano l'affidamento della clientela relativamente all'applicazione di un metodo di fatturazione fondato sui consumi certi previsto dal provvedimento Cip n. 24/88; Ritenuto che sia opportuno: garantire comportamenti uniformi da parte degli esercenti nell'applicazione dell'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88, e renderne sanzionabile l'inosservanza ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/1995, richiamandone altresi' le modalita' applicative ai fini delle necessarie verifiche; emanare, a tale fine, una direttiva che, oltre ai richiamati obiettivi di uniformita' e di sanzionabilita', sia rivolta a garantire ai clienti, serviti da esercenti che in passato non si siano attenuti alla corretta applicazione del citato provvedimento CIP n. 24/88: a) l'eliminazione del danno economico conseguente all'effettuazione di pagamenti maggiori del dovuto; b) un'efficace e uniforme informazione circa il diritto di cui alla lettera a); Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 4, comma 1, del relativo regolamento di attuazione, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2001, n. 197, per omettere la comunicazione dell'inizio del procedimento, nella considerazione che v'e' urgenza di provvedere in modo da evitare che comportamenti non corretti di applicazione del citato provvedimento CIP n. 24/88 possano produrre ulteriori danni alla clientela e che comunque nel procedimento avviato con delibera n. 164/01, avente ad oggetto le modalita' applicative del citato provvedimento CIP n. 24/88, e' intervenuta ed ha avuto modo di interloquire una delle associazioni di esercenti (ANIGAS); Delibera: Art. 1. Obblighi degli esercenti ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6 del provvedimento della Giunta del comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24/88. 1.1 L'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento della Giunta del comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24 (di seguito denominato: provvedimento Cip n. 24/88) prevede che l'impresa che esercita il servizio di distribuzione e di vendita del gas a mezzo di rete urbana (di seguito denominata: esercente): a) attribuisce i consumi di gas rilevati tra due letture ai fini della loro fatturazione nelle fatture di conguaglio, all'intero periodo intercorrente tra dette letture; b) adotta, nel caso di variazioni tariffarie intervenute nel periodo intercorrente tra due letture, il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero nel periodo che intercorre fra due variazioni tariffarie. |
| Art. 2. Ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio 2.1 L'esercente che, anteriormente all'adozione della presente direttiva non abbia operato nei termini indicati al precedente art. 1, e' tenuto con riferimento alle bollette emesse e salvo prescrizione, a provvedere a proprie spese, su richiesta del singolo cliente o di una delle formazioni associative nelle quali i clienti siano organizzati, al ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio e al rimborso al cliente delle eventuali differenze. 2.2 L'esercente provvede al ricalcolo di cui al comma 2.1 entro novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta. 2.3 Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'esercente di cui al comma 2.1 presenta all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rendiconto del numero di richieste di ricalcolo ricevute, dei tempi di evasione di tali richieste, e degli esiti del ricalcolo. |
| Art. 3. Informazioni alla clientela 3.1 L'esercente che, anteriormente all'adozione della presente direttiva non abbia operato nei termini indicati al precedente art. 1, e' tenuto a informare i propri clienti, a propria cura e spese, circa il fatto che il medesimo esercente ha adottato modalita' di applicazione delle variazioni tariffarie difformi da quanto previsto dal citato provvedimento Cip n. 24/88, e che, in seguito a richiesta, tali clienti hanno diritto al ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio e al rimborso delle eventuali differenze. 3.2 L'informazione ai clienti di cui al comma 3.1 deve essere data secondo le seguenti modalita': a) gli esercenti aventi piu' di 500.000 clienti finali sono tenuti a pubblicare, su almeno tre quotidiani, con diffusione nazionale, un avviso avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio; b) gli esercenti aventi un numero di clienti finali superiore a 100.000 e inferiore a 500.000 sono tenuti a pubblicare, su almeno un quotidiano con diffusione nazionale, un avviso avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio; c) gli esercenti aventi un numero di clienti finali superiore a 5.000 e inferiore a 100.000 sono tenuti a pubblicare, su almeno un quotidiano, un avviso avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio; d) gli esercenti aventi un numero di clienti finali inferiore a 5.000 sono tenuti a fornire, in allegato alla prima bolletta emessa successivamente all'adozione della deliberazione di cui al comma 3.3, un avviso avente adeguata evidenza e dimensione. 3.3 Il testo dell'avviso di cui al comma 3.2, che sara' definito con successivo provvedimento, deve essere pubblicato dagli esercenti di cui al comma 3.2, lettere a), b) e c), entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso. |
| Art. 4. Disposizioni finali 4.1 La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 9 gennaio 2002 Il presidente: Ranci |
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