IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Vista la relazione del dirigente del servizio ispettivo competente per la regione Lazio; Considerato in fatto; Il commissario ad acta - gestione ex Agensud del Ministero delle politiche agricole e forestali - con note dell'8 novembre 2001 e 14 dicembre 2001, rispettivamente n. 1434 e n. 1515 ha richiesto a questa Autorita' una pronuncia a seguito dell'entrata in vigore (1 gennaio 2002) delle norme tecniche EN 1452, in luogo delle precedenti UNI 7441, relative all'utilizzo delle tubazioni in PVC. Le norme predette, riducendo il coefficiente di sicurezza, consentono l'utilizzo di tubazioni in PVC, a parita' di pressione, con un diametro inferiore ed uno spessore inferiore. Come sempre accade nel passaggio tra vecchie e nuove norme, il periodo di transizione si presta ad interpretazioni sulla loro corretta applicazione in presenza di contratti di appalto stipulati in data anteriore. Nel caso in esame, il rispetto delle vecchie norme comporta l'utilizzo di tubazioni rivalutate in base alla nuova normativa. L'utilizzo delle nuove norme determina un vantaggio economico dell'impresa che fornisce, a parita' di condizioni (pressione di esercizio), una tubazione di diametro e/o spessore inferiore e quindi di costo unitario elementare piu' contenuto. Per come si rileva dalle note trasmesse, il tutto comporta l'esame del problema dal punto di vista tecnico, amministrativo ed economico; il primo relativo al fenomeno della probabile ovalizzazione delle tubazioni, il secondo relativo alla scelta piu' indicata per una corretta applicazione delle norme della legge n. 109/1994 in materia di miglioramento dell'opera, e il terzo per quanto riguarda i vantaggi economici per la stazione appaltante o per l'impresa. Inoltre la scelta della tubazione che deve fornire l'impresa nell'esecuzione dell'opera, deve essere esaminata anche alla luce dell'eventuale mancanza di materiale rispondente alla vecchia normativa, e quindi corrispondente ai patti contrattuali. Ritenuto in diritto; Il fenomeno dell'ovalizzazione delle tubazioni, si ritiene che sia un problema squisitamente tecnico, legato al tipo di materiale utilizzato per il ricoprimento della tubazione (dal piano di calpestio all'estradosso della tubazione), ai carichi e sovraccarichi agenti e al tipo di fondazione su cui posa la tubazione. Tali circostanze, pero' non possono, nel caso in esame, giustificare la scelta del diametro e dello spessore delle tubazioni da utilizzare, essendo tale scelta dettata da norme contrattuali e non da valutazione tecniche. La norma di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 25 della legge n. 109/1994 e s.m., prevede la possibilita' di ricorrere ad una variante in corso d'opera nel caso vi sia la "possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale". Tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, essendo il materiale da impiegare lo stesso, e l'adozione di una tubazione di diametro e/o spessore inferiore non migliora certo la qualita' dell'opera da realizzare. In merito invece all'aspetto economico, si premette che il contratto di appalto regola i rapporti tra la stazione appaltante e l'impresa esecutrice dell'opera, e viene redatto in funzione delle particolari condizioni cui viene assoggettata l'impresa nella realizzazione dell'opera. Esso contiene il capitolato speciale di appalto, nel quale vengono indicate le norme per una corretta esecuzione delle lavorazioni e l'elenco dei prezzi da applicare per i pagamenti da corrispondere all'impresa. Il predetto elenco dei prezzi normalmente riporta per ognuno di essi, il tipo e la qualita' del materiale e le dimensioni del componente che l'impresa deve fornire per eseguire le lavorazioni. I prezzi previsti sono vincolanti sia per la stazione appaltante sia per l'impresa, per cui la fornitura di materiale diverso nel tipo, nella qualita' e nelle dimensioni da quello indicato nel prezzo determina una variante che comporta l'adozione di un nuovo prezzo che va giustificato e contrattato nei modi e nei termini di legge. In base a quanto sopra considerato, il consiglio nell'adunanza del 20 marzo 2002 ritiene che: a) l'impiego di tubazioni di diametro e/o spessore previsti contrattualmente che rientrano, ai sensi di una nuova normativa tecnica, in una classe superiore, non comporta alterazioni delle indicazioni contenute nella corrispondente voce dell'elenco dei prezzi e, quindi, l'appaltatore non puo' pretendere un maggior indennizzo; b) l'impiego di tubazioni di diametro e/o spessori inferiori a quelli previsti contrattualmente che rientrano, ai sensi di una nuova normativa tecnica, nella classe prevista contrattualmente, non comporta l'applicazione della norma di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e, pertanto, e' necessario determinare un nuovo prezzo unitario elementare che sia minore di quello previsto nel contratto in quanto occorre tenere conto sia del minor materiale impiegato e sia del conseguente minor peso per metro lineare in funzione del trasporto e della posa in opera, manda al Servizio ispettivo perche' comunichi la presente deliberazione all'istante. Roma, 20 marzo 2002 Il presidente: Garri |