Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 marzo 2002 |
Disciplina della pesca dei piccoli pelagici. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il proprio decreto 30 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997, come modificato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, sulla disciplina dei piccoli pelagici nel mare Adriatico; Visto il proprio decreto 1 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, recante disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2000; Ritenuta la necessita' di disciplinare la pesca marittima dei piccoli pelagici nel mare Adriatico assicurando, nel rispetto delle specificita' locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese esercitanti la pesca con i sistemi "circuizione" e "volante"; Decreta: Art. 1. 1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti da Trieste a Brindisi, esercitata con gli attrezzi denominati "circuizione" e "volante" e' disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto. |
| Art. 2. 1. La pesca con gli attrezzi denominati "circuizione" e "volante" e' esercitata nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte per ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni di produttori riconosciute, nonche' degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole esplicano i propri effetti nell'ambito territoriale di riferimento dell'organizzazione di produttori ovvero della competenza camerale nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati. 2. Le unita' che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita': a) per il sistema denominato "circuizione", dalle ore 17 del venerdi' alle ore 17 della domenica; b) per il sistema denominato "volante", dalle ore 00,00 del sabato alle ore 00,00 del lunedi'. |
| Art. 3. 1. I decreti ministeriali 30 maggio 1997, 31 luglio 1997, 1 aprile 1998 e 4 agosto 2000 citati in premessa sono abrogati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 18 marzo 2002 Il Ministro: Alemanno |
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