Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 22 marzo 2002 |
Riconoscimento alla sig.ra Montejo Alejandra Elisabeth di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Montejo Alejandra Elisabeth, nata a San Miguel de Tucuman (Argentina) il 31 marzo 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di abogado, rilasciato dalla Universidad Nacional de Rosario (Argentina) il 10 settembre 1990 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato inoltre che e' iscritta al Colegio de abogados della provincia di Santa Fe' (Argentina) dal 23 febbraio 1990 come attestato dal relativo certificato; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992; Sentite le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001; Sentito il parere del rappresentate dal Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Montejo Alejandra Elisabeth, nata a San Miguel de Tucuman (Argentina) il 31 marzo 1963, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) diritto amministrativo; 7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'av-vocato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 22 marzo 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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