IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Veneto e Valle d'Aosta; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, recante disposizioni per il proseguimento degli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000; Visto l'art. 2, commi 1 e 2 della predetta ordinanza che prevede la ripartizione per gli anni 2002 e 2003 delle somme assegnate alle regioni e alle province autonome con l'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza; Tenuto conto che la tabella F allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha rimodulato per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli stanziamenti originariamente previsti dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2002 e 2003, a titolo di reintegro del Fondo per la protezione civile; Tenuto conto altresi che per effetto di tale rimodulazione gli stanziamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono quantificati rispettivamente, in euro 165.266.207,71, euro 103.291.379,82 e euro 216.911.897,62, senza alcuna variazione rispetto all'assegnazione complessiva prevista dall'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza n. 3135 del 10 maggio 2001; Considerato che occorre procedere ad un nuovo riparto dei fondi assegnati alle regioni e alle province autonome con l'art. 2, commi 1 e 2 della predetta ordinanza n. 3135 ridefinendo le suddette assegnazioni in misura proporzionale alla rimodulazione di cui sopra; Tenuto conto inoltre che, per tale mera rimodulazione, conseguente al predetto disposto legislativo ed effettuate sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e senza alcuna discrezionalita' in merito, non ricorrono le condizioni per acquisire l'intesa ex art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3135 del 10 maggio 2001 sono cosi' sostituiti: "1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3135 del 10 maggio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001) si provvede con la disponibilita' di cui all'unita' previsionale di base n. 13.2.1.3 (capitolo 974 - Fondo per la protezione civile) del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 2002, 2003 e 2004, secondo la seguente ripartizione: regione autonoma Valle d'Aosta: euro 7.032.604,58 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 4.395.377,86 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 9.230.293,52 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2004; regione Piemonte: euro 66.809.743,54 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 41.756.089,71 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 87.687.788,40 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2004; regione Liguria: euro 24.614.116,04 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 15.383.822,53 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 32.306.027,30 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2004; regione Lombardia: euro 5.274.453,44 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 3.296.533,40 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 6.922.720,14 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2004; regione Emilia-Romagna: euro 20.570.368,41 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 12.856.480,25 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 26.998.608,53 a valere sulle di-sponibilita' per l'anno 2004; regione Toscana: euro 20.218.738,18 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 12.636.711,36 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 26.537.093,86 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2004; regione Veneto: euro 5.801.898,78 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 3.626.186,74 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 7.614.992,15 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2004; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: euro 5.801.898,78 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 3.626.186,74 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 7.614.992,15 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2004; provincia autonoma di Trento: euro 3.867.932,52 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 2.417.457,83 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 5.076.661,43 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2004; provincia autonoma di Bolzano: euro 5.274.453,44 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002, euro 3.296.533,40 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003, euro 6.922.720,14 a valere sulle disponibilita' per l'anno 2004. 2. Le regioni e le province autonome di cui al com-ma 1, prima degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004, possono anticipare le somme equivalenti allo scopo di provvedere ad eventuali erogazioni che si rendesse necessario disporre in favore dei soggetti attuatori degli interventi.". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2002 Il Ministro: Scajola |