Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 marzo 2002
Interventi urgenti per il superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'anno 2000 - legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). (Ordinanza n. 3192).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto l'art. 45, commi 1 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 e 14 gennaio 2002 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 2 gennaio 2001 con i quali e' stato prorogato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali nei rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 e 2 ottobre 2000 concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria;
Viste le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, n. 3141 del 2 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, n. 3146 del 15 agosto 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2001, n. 3150 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;
Viste le ordinanze n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2000;
Viste le segnalazioni fatte pervenire dalle regioni e province autonome sopra indicate relativamente agli ulteriori fabbisogni finanziari per gli interventi necessari al superamento delle emergenze dichiarate a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive, il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate e la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
Per la prosecuzione degli interventi prioritari piu' urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonche' per l'avvio alla normalita' delle attivita' di vita e di lavoro in relazione agli eventi di cui alle ordinanze n. 3090/2000 e n. 3081/2000, e successive modifiche ed integrazioni, le regioni e province autonome sono autorizzate, in deroga ai limiti di indebitamento posti dalle norme vigenti, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concedere contributi annui a valere sugli stanziamenti quindicennali previsti dall'art. 45, commi 1 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle misure di seguito indicate.

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| Art. 45, | Art. 45, | Art. 45,
| comma 1 | comma 1 | comma 4 Regione Provincia | decorrenza | decorrenza | decorrenza
autonoma | anno 2002 | anno 2003 | anno 2003
| (euro) | (euro) | (euro) ==================|============|============|=============== Calabria.... | 2.856.000 | 3.486.000 | 630.000 Emilia-Romagna....| 4.337.000 | 5.293.000 | 957.000 Friuli-Venezia | | | Giulia.... | 1.100.000 | 1.343.000 | 243.000 Liguria.... | 3.597.000 | 4.390.000 | 793.000 Lombardia.... | 1.121.000 | 1.369.000 | 247.000 Piemonte.... | 10.578.000 | 12.911.000 | 2.333.000 Puglia.... | 42.000 | 52.000 | 9.000 Toscana.... | 2.497.000 | 3.047.000 | 551.000 Valle d'Aosta.... | 2.116.000 | 2.582.000 | 467.000 Veneto.... | 1.544.000 | 1.885.000 | 341.000 Provincia autonoma| | | di Bolzano.... | 952.000 | 1.162.000 | 210.000 Provincia autonoma| | | di Trento.... | 994.000 | 1.214.000 | 219.000
|------------|------------|---------------
Totale . . . | 31.734.000 | 38.734.000 | 7.000.000
 
Art. 2.
Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendere a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2002
Il Ministro: Scajola
 
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