Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3184).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1995;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la Protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000;
Vista la nota n. 520/CD dell'8 febbraio 2001 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Puglia, chiede integrazioni e modifiche alla citata ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, con riferimento alle attivita' in materia di tutela delle acque;
Considerato che, a causa del deficit idrico di alcuni territori della regione Puglia con fenomeni di abbassamento delle falde e conseguente salinizzazione delle stesse, nonche' a causa dei fenomeni di desertificazione conseguenti alla diminuita piovosita' degli ultimi anni, risulta strategico adottare misure di risparmio idrico sviluppando, in particolare, il riutilizzo delle acque reflue depurate;
Considerato altresi' che, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di tutela delle acque, si debba procedere ad una piu' puntuale definizione delle competenze gia' attribuite e da attribuire al presidente della regione Puglia - commissario delegato;
Atteso che il perdurare dello stato di emergenza nella regione Puglia richiede ulteriori tempi per consentire al commissario delegato la prosecuzione delle azioni intraprese, nonche' per realizzare una serie di interventi ritenuti urgenti ed indifferibili per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del sistema idrico integrato e per l'approvvigionamento delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale, anche mediante il riutilizzo delle acque reflue depurate;
Attesa altresi', l'esigenza ai fini del superamento dello stato di emergenza di portare a termine le iniziative nel settore della gestione dei rifiuti urbani, con riferimento particolare alla realizzazione del sistema del recupero energetico dei rifiuti, nonche' del completamento della rete per il recupero ed il riutilizzo;
Ritenuto necessario, quindi, integrare e modificare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dello stato di emergenza nella regione Puglia;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato, attua gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e della distribuzione delle acque ad uso agricolo ed industriale, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia fino alla cessazione dello stato di emergenza.
2. Il prefetto di Bari - commissario delegato, opera, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il completamento degli interventi dallo stesso avviati, con i poteri gia' conferiti con l'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, raccordandosi con il presidente della regione Puglia - commissario delegato.
 
Art. 2.
1. Il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3077 dei 4 agosto 2000 e' soppresso e sostituito dal seguente: "5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, definisce il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, nonche' il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".
2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, provvede:
a) a completare il piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, adottato in osservanza dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, anche in relazione alla definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
b) a completare la realizzazione del sistema impiantistico integrato per il recupero e riutilizzo dei rifiuti urbani, con riferimento ai centri intercomunali per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, ed eventuali piazzole di stoccaggio, alle linee di selezione dei rifiuti indifferenziati, agli impianti di compostaggio, agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
c) a completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati al recupero e riutilizzo mediante localizzazione di nuovi impianti di titolarita' pubblica di discarica controllata da utilizzare anche per lo smaltimento dei sovvalli provenienti dagli impianti di cui al precedente punto b). Comunque, nelle more della realizzazione di tali nuovi impianti, il commissario delegato, entro il 31 ottobre 2002, puo' autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti, anche se privati;
d) ad assicurare la realizzazione di tutte le condizioni per addivenire, a regime, cessata l'emergenza, alla gestione unitaria per ambito territoriale ottimale dei rifiuti urbani, e, nella fase d'emergenza, anche mediante la nomina di "commissari ad acta" in sostituzione dei comuni interessati che non vi abbiano provveduto;
e) a determinare i criteri per il calcolo della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani in discarica nel periodo di vigenza della situazione d'emergenza, prevedendo, tendenzialmente, per le discariche in esercizio, un congruo contesto temporale per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto, nonche' a determinare, sempre durante la fase d'emergenza, i criteri per il calcolo della tariffa delle linee di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati e degli impianti di compostaggio;
f) ad espletare, in materia di bonifica di siti inquinati, i compiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, cosi' come sostituiti e integrati dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;
g) ad espletare, in materia di aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto, i compiti di cui all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.
 
Art. 3.
1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia.
2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi.
4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia adegua, durante la fase d'emergenza, la tariffa delle discariche per rifiuti urbani comunque in esercizio; la quota di tariffa destinata agli oneri finanziari per la gestione delle discariche successiva alla loro chiusura, tendenzialmente per un congruo contesto temporale, e' versata a favore dell'autorita' d'ambito competente ovvero, sino alla costituzione della stessa, a favore del comune sul cui territorio insiste l'impianto".
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, a seguito di procedure di gara comunitarie, anche con il contributo finanziario commissariale o attraverso procedure di finanza di progetto, stipula contratti per la realizzazione e/o gestione di impianti a titolarita' pubblica di produzione di combustibile derivato dai rifiuti.
2. Fermo restando l'obbligo del conferimento della frazione secca selezionata dai rifiuti urbani indifferenziati, ovvero dei rifiuti urbani residuali rispetto a quelli della raccolta differenziata, il commissario delegato - presidente della regione Puglia determina l'onere del conferimento, che deve tenere conto delle tariffe delle linee di selezione del rifiuto indifferenziato, degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, nonche' dei costi di trasporto, ponendolo a carico dei soggetti obbligati.
3. Le disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia di produzione di combustibile derivato da rifiuti e di utilizzazione dello stesso, ove incompatibili con la presente ordinanza, sono soppresse.
 
Art. 5.
1. I presidenti delle province, in coordinamento con il sub-commissario nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, provvedono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla:
definizione dei piani provinciali di raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida dei rifiuti urbani, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997;
stipula della convenzione con il CONAI, per l'acquisizione da parte di quest'ultimo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonche' degli imballaggi primari, secondari e terziari, ivi compresi quelli marchiati "T" ed "F", per il perseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'art. 37, primo comma del decreto legislativo n. 22/1997, garantendo l'omogeneita' sul territorio regionale del contributo ai costi di raccolta differenziata comunale.
2. Le disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia di raccolta differenziata, ove incompatibili con la presente ordinanza, sono soppresse.
 
Art. 6.
1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "A partire dal 1 gennaio 2001" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1 giugno 2002"; l'ultimo periodo dello stesso comma iniziante con le parole "I proventi" e' soppresso e sostituito dal seguente: "I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati alle amministrazioni provinciali". Tali proventi dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per lo sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata, secondo i piani di raccolta differenziata di cui al precedente art. 5.
2. All'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "il commissario delegato presidente della regione Puglia, provvede" sono soppresse e sostituite dalle parole: "i presidenti delle province, provvedono".
3. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "il commissario delegato presidente della regione Puglia, stipula" sono soppresse e sostituite dalle parole "i presidenti delle province, stipulano".
4. All'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole: "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio"; nei medesimi commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni relative alla ripartizione delle unita' di personale tra le attivita' di gestione dei rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque.
 
Art. 7.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, all'avvio dell'attuazione del servizio idrico integrato.
2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia predispone il piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152/1999.
4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia attua il monitoraggio richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia individua, sull'intero territorio regionale, ogni possibilita' di riutilizzo delle acque reflue depurate, predispone un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, fissa il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue.
6. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. A tal fine il commissario delegato individua progetta e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza nell'intero territorio regionale gli interventi di tutela della qualita' delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformita' dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.
7. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, progetta e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza:
a) le reti fognarie;
b) i collettori;
c) i sistemi di depurazione;
d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue;
e) gli interventi di rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali;
f) gli interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinate all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi naturali e artificiali che alimentano il sistema degli acquedotti a servizio della regione Puglia.
8. Anche nelle more della definizione del programma di interventi di cui al precedente comma 6, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dalle precedenti e dalla presente ordinanza, subentra, in luogo del soggetto attuatore e/o del soggetto titolare dell'impianto, nell'affidamento della gestione, delle opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate, anche a fini irrigui, i cui lavori non siano ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia la causa.
9. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, con le medesime modalita' e prerogative di cui al precedente comma 8, provvede all'affidamento della gestione delle opere realizzate a seguito degli interventi avviati dal Prefetto di Bari - commissario delegato.
10. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, provvede alla realizzazione e o al completamento degli interventi gia' previsti nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1 marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, all'adeguamento degli scarichi dei medesimi alle condizioni di massima sicurezza di cui al comma 1, lettera a) del successivo art. 8, alla connessione dei sistemi di depurazione, compresi nei programmi approvati, da un lato, con le reti fognarie comunali e, dall'altro, ove fattibile, con invasi esistenti, presenti sul territorio regionale, nonche' all'affidamento della gestione con le medesime modalita' e prerogative di cui al precedente comma 8.
11. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia puo' avvalersi delle amministrazioni locali quali soggetti attuatori degli interventi.
 
Art. 8.
1. Al fine di assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale, il commissario delegato - presidente della regione Puglia:
a) fissa i limiti di qualita' degli effluenti in uscita dai depuratori esistenti e da realizzare, in relazione al loro destino, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, sulla base dei criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per il loro riutilizzo irriguo e/o industriale, anche a seguito di operazioni di invaso e per lo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano allo scarico definitivo degli impianti esistenti e da realizzare i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo;
b) nel caso di scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, puo' consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 3 del citato art. 29 del decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione gia' in esercizio, nonche' degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguita' o in ampliamento dei medesimi, a condizione che, entro trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, siano stati disposti, da parte del soggetto titolare dell'impianto, interventi volti alla diminuzione dell'apporto di inquinanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Entro lo stesso termine, il commissario delegato - presidente della regione Puglia individua lo scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti allo scarico di cui alla precedente lettera a). Tali interventi devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi;
c) nel caso di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, puo' consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione gia' in esercizio, nonche' degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguita' o in ampliamento dei medesimi, a condizione che, entro trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, siano disposti da parte del soggetto titolare dell'impianto interventi intesi alla diminuzione dell'apporto di inquinanti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Entro lo stesso termine, il commissario delegato presidente della regione Puglia individua lo scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti allo scarico di cui alla precedente lettera a). Tali interventi devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi;
d) puo' disporre la proroga dei termini, di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 152/1999 degli scarichi delle acque meteoriche nel sottosuolo, escluse le acque di prima pioggia in condizione che, entro novanta giorni dalla pioggia, il titolare di detti scarichi presenti un progetto per un recapito conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/1999, che tale progetto sia definito ed impostato in modo da esserne prevedibile la relizzazione entro i successivi dodici mesi e che lo scarico nel sottosuolo, pertanto, possa cessare comunque entro i successivi diciotto mesi;
e) disporre le misure necessarie a carico dei soggetti gestori per migliorare la gestione dei depuratori costieri ed effettuare i relativi controlli per la salvaguardia delle acque di balneazione.
2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone il censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.
 
Art. 9.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone l'accesso alle aree oggetto di indagini e ricerche necessarie all'attivita' di progettazione in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, adottando il relativo decreto di occupazione e provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 10.
1. Per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia puo', inoltre, avvalersi di societa' specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato stesso.
 
Art. 11.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza nel settore della distribuzione delle acque ad uso agricolo e industriale, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo, sono attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia Euro 1.843.751,13 (L. 3.570 milioni) a valere sulle risorse assegnate per le attivita' di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui al decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000, nonche' Euro 1.013.495,02 (L. 1.962.400.000) per attivita' di monitoraggio e studio di cui all'art. 62, comma 14-bis, del decreto legislativo n. 152/1999 assegnate alla regione Puglia con decreto direttoriale n. 0787/TAI/DI/G/SP del 13 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - servizio per la tutela delle acque interne, allo stesso commissario delegato restano attribuite le risorse gia' assegnate per complessivi Euro 61.166.572,84 (L. 118.435.000.000) a valere sul Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, assegnazione per l'anno 2001 (deliberazione C.I.P.E. n. 29/2001 dell'8 marzo 2001).
2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia:
dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di acquedotto, fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo nella regione Puglia, nonche' delle risorse derivanti dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e dalle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto 2000;
attiva le procedure necessarie per assicurare il co-finanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;
avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari;
utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere dal medesimo appaltate in materia di tutela delle acque, nonche' le economie eventualmente trasferite dal prefetto di Bari - commissario delegato a chiusura delle opere di propria competenza.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 7, punto f) della presente ordinanza, sono attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia Euro 3.615.198,29 (lire 7.000 milioni) a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale) cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).
 
Art. 12.
1. Il prefetto di Bari - commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 2, per la realizzazione degli interventi di propria competenza utilizza le risorse rinvenienti dai quadri economici dei progetti. A tali fini ove necessario, dispone indistintamente delle economie conseguite, ivi comprese quelle rinvenienti dai ribassi d'asta.
2. Per la realizzazione dell'impianto depurativo del comune di Bisceglie, il prefetto di Bari - commissario delegato si avvale:
delle risorse individuate dal decreto del commissario delegato - presidente della regione Puglia n. 213/CD/A del 25 ottobre 2001, pari a Euro 3.661.162,95 (lire 7.089 milioni);
di Euro 516.342,23 (lire 1.000 milioni) gia' assegnate con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1997;
di eventuale altro finanziamento regionale, ovvero delle economie rinvenienti dai ribassi d'asta.
3. Il prefetto di Bari - commissario delegato, qualora si manifesti l'impossibilita' di realizzare un intervento di propria competenza o si renda necessario procedere a nuovo affidamento, ne dispone il trasferimento al presidente della regione Puglia - commissario delegato, con le relative risorse finanziarie.
 
Art. 13.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, per il supporto alle attivita' commissariali, ivi comprese quelle volte al superamento della fase di emergenza, si avvale di un comitato tecnico consultivo, che ha sede presso gli uffici del commissario medesimo; il comitato, costituito con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato d'intesa con il commissario delegato - Presidente della regione, e' composto da sei esperti, tre dei quali designati dal suddetto Ministro, uno dal Dipartimento della protezione civile e due dal commissario delegato.
2. Nel medesimo provvedimento, tra i componenti del comitato stesso viene individuato un coordinatore delle attivita', viene determinato il compenso spettante ai componenti del comitato e vengono fissate le modalita' di corresponsione delle indennita' e dei rimborsi delle spese, che gravano sui fondi di pertinenza del commissario delegato.
 
Art. 14.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia e' autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione e gestione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare, oltre che alle norme indicate all'art. 4 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, all'art. 2, comma 2, all'art. 6 ed all'art. 13 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999; all'art. 2, comma 2 ed all'art. 6, comma 4 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000; all'art. 9 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 4, 10, 11, 13 e 20;
legge 22 dicembre 2000, n. 388 - articolo 141, comma 4;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni - articoli 25, 37-bis, 37-ter e 37-quater;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70;
legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;
leggi regionali n. 17 del 13 agosto 1993, n. 13 del 18 luglio 1996, n. 28 del 6 settembre 1999 e n. 20 del 27 maggio 2001.
2. I commissari delegati possono, altresi', adottare provvedimenti in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, oggetto di deroga nelle precedenti ordinanze gia' emanate.
3. Sono soppressi:
l'art. 2, punto 3, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998;
i commi 1 e 2, cosi' come integrati dall'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3045 del marzo 2000, e i commi 4 e 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999;
l'art. 2, comma 3, punto 3.2 e l'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000;
l'art. 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;
l'art. 8 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.
4. Salva l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in corso di emanazione, rimangono fermi gli effetti prodotti dalle determinazioni dei commissari delegati.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza.
 
Art. 15.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ministro: Scajola
 
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