Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 dicembre 2001 |
Ripartizione delle risorse finanziarie destinate al potenziamento delle strutture di radioterapia, ai sensi dell'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire; Visto l'art. 28, comma 12, legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia; Visto l'art. 96, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riserva 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 nell'ambito dei programmi ex art. 20 (a valere sull'incremento di 4.000 miliardi da ripartire al netto di circa 1.600 gia' assegnati per la libera professione); Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 1 febbraio 2001, con la quale la conferenza ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie, per lire 30 miliardi; Vista la nota prot. 100/SCPS/6.4036 del 14 marzo 2001, con la quale il Ministero della sanita' ha fornito alle regioni indicazioni per la presentazione dei programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate al potenziamento delle strutture di radioterapia; Ritenuto necessario procedere al riparto formale delle somme assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di poter autorizzare la spesa a favore delle regioni e delle province autonome che abbiano presentato i programmi, come richiesto con la nota sopra citata: Decreta: Art. 1. 1. Per le finalita' indicate in premessa, e' assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di lire 28.213.382.039, pari a Euro 14.570.995,80, ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto ministeriale. 2. E' accantonata la somma di L. 1.786.617.961, pari a Euro 922.711,17, riservata agli IRCCS e ai Policlinici a gestione diretta, da ripartire con successivo provvedimento. |
| Art. 2. 1. La spesa indicata nei programmi regionali acquisiti, valutatane la coerenza e la compatibilita' con le indicazioni di cui alla nota ministeriale sopra citata, sara' autorizzata con le modalita' e nei tempi previsti per l'attuazione del programma straordinario di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 135 |
| Allegato
----> Vedere allegato di pag. 27 <---- |
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